Terre e rocce da scavo. (per i lavori che non prevedono scavi) 1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
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Samples: Construction Contract
Terre e rocce da scavo. (La caratterizzazione delle terre e rocce provenienti dagli scavi e la predisposizione di ogni pratica amministrativa necessaria per i lavori che il reimpiego delle stesse. Qualora non prevedono scavi)
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di ritenute idonee al reimpiego da partedella D.L., tali terre e rocce.
1, dovranno essere smaltite in discarica autorizzata. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2161 e a quanto previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n.98 (conversione del c.d. “Decreto del Fare”). Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli dall’articolo 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 202006, fermo restando quanto previsto dal comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
34 del medesimo articolo. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Terre e rocce da scavo. (per i lavori che non prevedono scavi)
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale DM 10 agosto 2012, 2012 n. 161, qualora ne ricadano i presupposti di applicazione, anche in base a quanto previsto dall’art. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in l. 98/2013.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx 184 del decreto legislativo n. 152 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli dal Decreto 10 agosto 2012 n.161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d), nel caso di riutilizzo delle terre e rocce sa scavo in altro sito.
3. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo per il riutilizzo dall’interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 185 e 186 dello stesso decreto legislativo del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 22006.
34. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
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Samples: Contract for Works and Supplies
Terre e rocce da scavo. (per i lavori che non prevedono scavi)
1. Il progetto non prevede lavorazioni E’ a carico dell’Appaltatore la redazione e la presentazione all’autorità competente il Piano di scavo o sbancamento Utilizzo definitivo delle terre e rocce da scavo, conforme alla normativa vigente; fino all’approvazione del Piano di terreni né Utilizzo ogni eventuale smaltimento / recupero dei materiali provenienti dagli scavi o rimozioni dovrà essere effettuato nel rispetto di roccequanto disposto dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006.
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli dall’articolo 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 202006, fermo restando quanto previsto dal comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 24 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto