THE PRICE Clausole campione

THE PRICE. 1. The price of the package tour is expressed in euros and defined in the contract, with reference to what is indicated in the catalogue, or in the out-of-catalogue program and in any updates of the same catalogues or in the out-of-catalogue programs subsequently made, or on the Organizer's website. 2. After the conclusion of the package tour contract, the prices can be increased by the amount indicated by the Organizer, with a maximum of 8% only if the contract expressly mentioned it. The contract specifies that the Traveler is entitled to a corresponding reduction in the price, as well as the methods for calculating the price revision. In this case, the Traveler is entitled to a reduction in the price corresponding to the decrease in costs referred to in Art. 39 paragraph 2, letters a), b) and c) of the TC that occurs after the conclusion of the contract and before the start of the package tour. 3. Price increases are possible only as a consequence of changes regarding: a) the price of passenger transport based on the cost of fuel or other energy sources; b) the level of taxes or fees on tourist services included in the contract imposed by third parties not directly involved in the execution of the package, including landing, disembarking and boarding fees in ports and airports; c) the exchange rates relevant to the package. 4. If the price increase referred to in this article exceeds 8% of the overall package price, article 40, paragraphs 2, 3, 4 and 5 of the TC needs to be applied. 5. A price increase, regardless of its amount, is possible only after clear and precise communication on a durable medium by the Organizer to the Traveler, together with the justification for this increase and the calculation methods, at least twenty days before the start of the package tour. 6. In the event of a price decrease, the Organizer has the right to deduct the administrative and management costs of the actual paperwork from the reimbursement due to the Traveler, of which the Organizer is required to provide proof upon request to the Traveler.
THE PRICE. The price of the tourist package is expressed in euros and determined in the contract, with reference to what is indicated in the catalog, or out-of-catalog program and any updates of the same catalogs or out-of-catalog programs subsequently made, or on the Organizer's website.

Related to THE PRICE

  • QUANTITÀ I quantitativi complessivi quinquennali da fornire sono determinati con gli Atti di Adesione. Con singoli ordinativi di fornitura vengono richiesti di volta in volta i quantitativi occorrenti. I massimali costituiscono il valore contrattuale massimo entro il quale il Fornitore è tenuto ad accettare Ordinativi Principiali di Fornitura da parte delle Amministrazioni e non sono pertanto in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. I quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell’Atto di adesione, nei limiti previsti nei sopracitati articoli.

  • Andamento dei costi nel tempo La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi totali Impatto sul rendimento (RIY) per anno € 316,45 3,37% € 968,10 2,71% € 1.958,77 2,58% La tabella sotto mostra: • L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato. • Il significato delle diverse categorie di costi.

  • XXXXX, Nella “Ricchezza delle Nazioni” [1776] Xxxxx descrive come, nelle società moderne (cioè ove esiste la proprietà individuale di terre e l’accumulazione di capitali), il prodotto sociale venga diviso tra i lavoratori (quale frutto della loro fatica), i proprietari terrieri (quale rendita delle loro terre) e i capitalisti (quale profitto sui loro capitali anticipati). In questo contesto, il saggio marginale del salario (reale) dipende dal contratto tra i “padroni” e i “proletari”, ma in questa “controversia” i “padroni” sono avvantaggiati, in quanto hanno maggiore facilità a coalizzarsi e hanno maggiore capacità di resistenza nel lungo periodo. Detto questo, però, esiste un livello al di sotto del quale è impossibile ridurre i salari: il salario di sussistenza, cioè il salario necessario all’operaio per il suo mantenimento e per il mantenimento della sua famiglia, nel contesto in cui vive. Un salario inferiore a quello di sussistenza comprometterebbe la natura stessa del sistema economico in quanto impedirebbe la riproduzione della forza lavoro. Il salario di sussistenza deve permettere al lavoratore di acquistare e mantenere ciò che, secondo gli usi, si considererebbe indecente non avere (ad esempio, a Milano, nel 2013, è considerato indecente avere uno stipendio inferiore a 1.000 euro al mese per un lavoro full-time perché con una minor somma è impossibile poter garantire un livello di vita decente, in quanto diviene molto difficoltoso poter sostenere il costo di una abitazione, del cibo e di altri beni di sussistenza). Xxx Xxxxx la domanda di lavoro non può aumentare in altro modo che con un aumento della ricchezza nazionale (il profitto sociale), la cui crescita provoca parallelamente la crescita dei salari. In Xxxxx, la concorrenza nel mercato del lavoro è «indirizzata nella giusta direzione dalle istituzioni umane» [Xxxxx, 1932], cioè agisce con due limiti: le norme sociali e culturali che determinano il salario di sussistenza e il potere contrattuale dei lavoratori. L’impostazione di Xxxxx diverge da quella degli economisti neomarginalisti, in seguito meglio approfondita, in quanto in Xxxxx il salario di sussistenza fissa un limite minimo alla remunerazione del lavoro, indipendentemente dai saggi marginali e, inoltre, non esiste un saggio di sostituibilità tra i fattori produttivi. In questa prospettiva, i salari non sono un costo, ma un fattore di consumo capaci di trainare la domanda e, quindi, la produzione, dato che la soglia minima dei salari non è legata alla disoccupazione, ma alle necessità di acquisto per la “riproduzione” della forza lavoro. Xxx Xxxxx il ruolo delle istituzioni sociali è estremamente importante perché esse possono costruire e fissare le regole e i limiti salariali minimi, mentre nella visione neomarginalista, approfondita in seguito, l’unica istituzione ammessa è il mercato. Xxxx In Xxxx ne “Il Capitale” [1867] il salario è definito come una variabile data non solo dai bisogni fisici di riproduzione del lavoratore, ma anche dai bisogni sociali storicamente sviluppati, quali, ad esempio la formazione professionale necessaria al lavoratore per poter continuare a svolgere il suo mestiere. La determinazione del salario è il frutto della lotta tra capitalisti e lavoratori che si sviluppa in un contesto sociale: un’alta disoccupazione frena le richieste salariali dei lavoratori, al contrario, nei periodi di crescita, la scarsità di braccia rende più forti le loro pretese. Xxxx mette in evidenza il conflitto tra la retribuzione del fattore lavoro e quello del fattore capitale a differenza di Xxxxx, nel quale il salario, la rendita delle terre e il profitto dei capitali anticipati sembrano essere fattori che si calcolano indipendentemente gli uni dagli altri: la «libera concorrenza» di Xxxxx determina che «il prezzo di una merce, quando sia preso come somma di profitti e salari, sembra capace di accomodare la crescita dei salari senza una corrispondente diminuzione dei profitti e viceversa» [Xxxxx A.,1996]. In Xxxx è presente l’idea, successivamente sviluppata da Xxxxxx, di un legame tra la domanda effettiva di beni e il livello di occupazione raggiunto, che è differente dal livello di occupazione desiderato.

  • Xxxxxx Premesso che si conviene tra le parti che : 1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. 3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art. 3 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.e la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌