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Xxxxxx Clausole campione

Xxxxxx. La circolazione dei modelli giuridici nell’ambito dei patti in vista della crisi del matrimonio, cit., pp. 1-19. contra dei limiti e, infatti, l’art. 274 c.c. fr. xxxxxxx al giudice la decisio- ne in ordine alla prestation compensatoire che, pertanto, può essere eseguita tramite il versamento di una somma di denaro oppure mediante l’attribuzione della proprietà di beni o la costituzione, temporanea o permanente, di un diritto d’uso, d’abitazione o di usufrutto 40. Nell’ordinamento tedesco, poi, non emergono norme che ammetta- no espressamente gli accordi prematrimoniali; ma qui l’autonomia privata riconosciuta ai coniugi si dispiega soprattutto in sede di con- venzioni matrimoniali (Ehevetraege) 41. Ai sensi del § 1408 BGB, in- fatti, i coniugi, durante il matrimonio o a seguito di scioglimento di esso, possono regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso le con- venzioni e la libertà può spingersi sino al punto di determinare i criteri dell’assegno divorzile, potendo finanche rinunciare del tutto a que- st’ultimo o alle aspettative pensionistiche 42. L’ampia libertà di cui godono i coniugi nello stabilire i propri rap- porti patrimoniali non si risolve, però, in una assenza del controllo 40 Peraltro, ai sensi dell’art. 271 c.c. fr., la prestation compensatoire è stabilita al- la luce dei bisogni del coniuge beneficiario e delle risorse dell’altro, tenuto conto, altresì, della situazione al momento del divorzio e delle possibili evoluzioni future. Inoltre, la disposizione prosegue indicando che il giudice deve valutare i seguenti elementi: «la durée du mariage; – l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualifica- tion et leur situation professionnelles; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; – leurs droits exis- tants et prévisibles; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circons- tances visées au sixième alinéa».
Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentali, op. cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit.
XxxxxxIl contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.
Xxxxxx. Gli atti di straordinaria amministrazione, in AA.VV., La Comunione legale, a cura di Xxxxxx, I, Milano, 1989, p. 604; X. XXXXXXXX, Della Famiglia, cit. p. 85; X. XXXXXXXXXX, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 2011, p. 495. da adibire ad abitazione o a casa delle vacanze per la famiglia), ed obiettivamente qualificabili come di straordinaria amministrazione20. Come rilevato nella sentenza in commento, analoghe incertezze hanno interessato il riferimento agli atti di concessione di diritti personali di godimento e, segnatamente, la possibilità, per il coniuge estromesso, di sperimentare l’azione di annullamento di cui all’art. 184 c.c. In adesione ad un’interpretazione emersa in dottrina21, per il Tribunale l’art. 184 c.c. si riferisce ai soli atti dispositivi, sicchè, in forza del principio di relatività degli effetti contrattuali espresso dall’art. 1372 c.c., la locazione stipulata da un solo coniuge, pur avendo ad oggetto un bene immobile, vincola il solo coniuge agente. Ferma la validità del negozio, con la regola dell’azione congiunta ex art. 180, cpv, c.c., il legislatore avrebbe quindi unicamente voluto escludere - sia nei rapporti interni che nei rapporti con il terzo - la vincolatività dell’impegno contrattuale nei confronti del coniuge non contraente. Sul piano effettuale, ciò implica che, laddove l’oggetto del contratto sia un bene mobile non registrato, troverà applicazione il disposto dell’art. 184, cpv. c.c., il quale, imponendo il solo ripristino della comunione nello status quo ante, determina a carico del coniuge stipulante l’obbligo di riservare a favore della comunione il corrispettivo ricevuto, oltre che di risarcire l’eventuale danno cagionato da una pattuizione del corrispettivo inferiore alle condizioni di mercato22; qualora, invece, l’atto abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, il coniuge pretermesso potrà far valere verso il terzo i diritti che gli spettino nella veste di comproprietario, secondo i limiti e le modalità esercitabili da qualsiasi altro comunista, potendo inoltre pretendere sia che i corrispettivi siano riversati nel patrimonio comune sia l’eventuale risarcimento del danno arrecato alla comunione, ove il bene avrebbe potuto avere diversa e più fruttifera utilizzazione23.
Xxxxxx. Informazioni chiave sui rischi chiave relativi all’Emittente e al Garante Rischio di insolvenza dell’Emittente Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza e, di conseguenza, di il- liquidità dell’Emittente. Vi è pertanto un rischio generale che l’Emittente non sia in grado di adempiere a tutte o parte delle sue obbligazioni derivan- ti dai Titoli. In questo caso c’è una minaccia di perdita finanziaria, che può essere totale, a prescindere dall’andamento del Sottostante. I Titoli non sono garantiti da un sistema di tutela dei depositi. Inoltre l’Emittente non è membro di un fondo di tutela dei depositi o di un sistema di tutela similare, che rimborserebbe i Portatori dei Titoli in tutto o in parte nel caso in cui l’Emittente diventi insolvente. Per tale ragione, gli investitori dovrebbero considerare il merito creditizio dell’Emittente nel momento in cui assumono una decisione di investimento. Il valore del calpitale sociale dell’Emittente a garanzia della sua solvibilità è pari solamente a Euro 50.000. Un investimento nei Titoli espone, pertanto, l’investitore ad un rischio di credito significativamente maggiore rispetto al caso di un emittente con un livello di risorse di capitale più elevato. L’Emittente sottoscrive operazioni di copertura in derivati OTC (operazioni di copertura negoziate individualmente tra due parti) esclusivamente con altre società del Gruppo Vontobel. La conseguenza di questa mancanza di diversi- ficazione è che l’Emittente è esposto ad un rischio di gruppo in relazione al- la possibile insolvenza delle sue controparti, rischio che non si verifichereb- be in caso di una selezione più ampia e diversificata dei partner contrattua- li. L’illiquidità e l’insolvenza delle società collegate all’Emittente potrebbero inoltre direttamente causare l’illiquidità dell’Emittente. Rischio di mercato dell’Emittente Una situazione macroeconomica difficile potrebbe portare ad un’emissione di dimensione minore ed avere un impatto negativo sui risultati operativi dell’Emittente. A tal proposito, l’andamento generale del mercato dei titoli dipende in particolare dall’andamento dei mercati dei capitali che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell’economia globale e dal qua- dro economico e politico nei rispettivi paesi (noto come rischio di mercato). Rischio di insolvenza del Garante Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza del Garante. Vi è un ri- schio generale che il Garante non sia in grado di adempiere a tutte...
XxxxxxIl contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx.
Xxxxxx. Informazioni chiave sui principali rischi dell’Emittente L’Emittente non è una società operativa. L'Emittente è una società veicolo (special purpose vehicle), il cui oggetto sociale è limitato all’emissione di ETP Securities. Per adempiere le obbligazioni di pagamento in relazione ad una Classe di ETP Securities, i flussi finanziari di cui dispone l’Emittente sono costituiti soltanto dalle somme ricevute dalla(e) Contropart(e)i dello Swap rilevante(i) in forza delle Operazioni di Swap concluse dall’Emittente relativamente a quella Classe. Nel caso in cui la garanzia, costituita dall’Emittente a favore dei Portatori delle ETP Securities di una Classe (tra le altre) sia escussa, ed il relativo ricavato sia, dopo aver soddisfatto tutti i creditori di grado seniore, insufficiente a soddisfare per l’intero tali Portatori di ETP Securities, l’Emittente non avrà alcuna responsabilità, obbligo o debito in riferimento ad eventuali inadempimenti nei pagamenti e nessuno dei Portatori di ETP Securities ne’ il Trustee (né nessuna altra controparte che agisca in vece dei medesimi) potrà porre in essere azioni dirette al recupero di tali somme dovute.
Xxxxxx. Principali informazioni relative ai principali rischi specifici dell'emittente Un investimento nelle Notes comporta dei rischi che devono essere valutati prima di qualsiasi decisione di investimento. In particolare, il Gruppo è esposto ai rischi intrinseci della propria attività principale, inclusi: • rischi relativi alla gestione del capitale e adeguatezza patrimoniale: I risultati operativi e la situazione finanziaria del Gruppo possono essere sottoposti ad effetti pregiudizievoli da un aumento significativo dei nuovi fondi o di fondi inadeguati. Se il Gruppo effettua un’acquisizione può non essere in grado di gestire il processo di integrazione in un modo economicamente efficace o ottenere i benefici attesi. • rischi di credito: Il Gruppo è esposto al rischio di controparte ed al rischio di concentrazione. Le strategie di copertura del Gruppo non possono impedire tutti i rischi di perdite. • rischi di mercato: L’economia globale e i mercati finanziari continuano a mostrare elevati livelli di incertezza, che possono materialmente e negativamente influenzare l'attività del Gruppo, la situazione finanziaria e i risultati delle operazioni. Una serie di misure eccezionali adottate dai governi, dalle banche centrali e dalle autorità di regolamentazione sono state recentemente o potrebbero presto essere completate o concluse, e le misure a livello europeo stanno incontrando rischi di implementazione. I risultati del Gruppo possono essere influenzati da esposizioni ai mercati regionali. Il Gruppo opera in settori altamente competitivi, anche nel suo mercato domestico. Il declino protratto dei mercati finanziari può rendere più difficile la vendita di beni e potrebbe portare a perdite materiali. La volatilità dei mercati finanziari può causare al Gruppo perdite significative relativamente alle sue attività commerciali e di investimento. La solidità finanziaria e la condotta di altri istituti finanziari e operatori di mercato potrebbero influire negativamente sul Gruppo. Il Gruppo può generare minori proventi dalle intermediazioni e da altre attività su commissione o a pagamento nei periodi di flessione del mercato. • rischi operativi: Il sistema di gestione del rischio del Gruppo potrebbe non essere efficace e può esporre il Gruppo a rischi non identificati o imprevisti, che potrebbero portare a perdite significative. Il fallimento delle operazioni, la conclusione ed i vincoli di capacità che interessano le istituzioni con le quali il Gruppo intrattiene relazion...
XxxxxxIl presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Xxxxxx. L'acquisto di Certificates è soggetto a determinati rischi. L'Emittente indica espressamente che la descrizione dei rischi relativi ad un investimento nei Certificates descrive soltanto i principali rischi di cui l'Emittente era a conoscenza alla data del Prospetto di Base.