Xxxxxx Clausole campione

Xxxxxx. Gli Accordi Procedimentali, op. cit., p. 49. quantitativo ma qualitativo tanto da far parlare di un <<diverso modo di amministrare68>>. Le ragioni di questo cambio di tendenza sono molteplici: a parte l’estrema permeabilità del sistema a fenomeni di natura corruttiva, resa palese già dagli eventi giudiziari dei primi anni novanta, la P.A. è stata costretta a confrontarsi con la frammentazione di quell’interesse pubblico alla cui tutela è funzionalmente orientata la sua azione, frammentazione non sempre agevolmente individuabile e spesso rappresentata da interessi adespoti69. La tutela dell’ambiente, l’emergente tutela delle regole del mercato e per il mercato, la sempre più pressante richiesta di tutela da parte del controinteressato e non da ultimo, la risoluzione della questione sulla risarcibilità dell’interesse legittimo, hanno indotto il legislatore ad un mutamento di prospettiva che parte dal basso70. Se, infatti nello schema autoritativo la dicotomia di riferimenti mento è P.A. – titolare di un potere autoritativo e amministrato – in posizione di soggezione, il modello negoziale impone situazione di sostanziale parità tra le parti, in cui l’amministrato diventa “il cittadino”. La questione non è di poco conto, poiché si passa da una logica di “contrapposizione” ad una logica di “cooperazione”, che implica necessariamente il dialogo tra istituzioni e destinatario cittadino. Se, dunque, si assiste alla valorizzazione dell’attività di diritto privato da un lato, non può non osservarsi, come la nuova logica dei rapport stato-cittadino, contamini anche l’esercizio stesso del potere autoritativo, attraverso la partecipazione al procedimento (artt. 7-13 68 M. S. XXXXXXXX, Il Pubblico Potere, op. cit.
Xxxxxx. Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.
Xxxxxx. D.2 Informazioni chiave sui rischi chiave relativi all’Emittente e al Garante Rischio di insolvenza dell’Emittente Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza e, di conseguenza, di il- liquidità dell’Emittente. Vi è pertanto un rischio generale che l’Emittente non sia in grado di adempiere a tutte o parte delle sue obbligazioni derivan- ti dai Titoli. In questo caso c’è una minaccia di perdita finanziaria, che può essere totale, a prescindere dall’andamento del Sottostante. I Titoli non sono garantiti da un sistema di tutela dei depositi. Inoltre l’Emittente non è membro di un fondo di tutela dei depositi o di un sistema di tutela similare, che rimborserebbe i Portatori dei Titoli in tutto o in parte nel caso in cui l’Emittente diventi insolvente. Per tale ragione, gli investitori dovrebbero considerare il merito creditizio dell’Emittente nel momento in cui assumono una decisione di investimento. Il valore del calpitale sociale dell’Emittente a garanzia della sua solvibilità è pari solamente a Euro 50.000. Un investimento nei Titoli espone, pertanto, l’investitore ad un rischio di credito significativamente maggiore rispetto al caso di un emittente con un livello di risorse di capitale più elevato. L’Emittente sottoscrive operazioni di copertura in derivati OTC (operazioni di copertura negoziate individualmente tra due parti) esclusivamente con altre società del Gruppo Vontobel. La conseguenza di questa mancanza di diversi- ficazione è che l’Emittente è esposto ad un rischio di gruppo in relazione al- la possibile insolvenza delle sue controparti, rischio che non si verifichereb- be in caso di una selezione più ampia e diversificata dei partner contrattua- li. L’illiquidità e l’insolvenza delle società collegate all’Emittente potrebbero inoltre direttamente causare l’illiquidità dell’Emittente. Rischio di mercato dell’Emittente Una situazione macroeconomica difficile potrebbe portare ad un’emissione di dimensione minore ed avere un impatto negativo sui risultati operativi dell’Emittente. A tal proposito, l’andamento generale del mercato dei titoli dipende in particolare dall’andamento dei mercati dei capitali che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell’economia globale e dal qua- dro economico e politico nei rispettivi paesi (noto come rischio di mercato). Rischio di insolvenza del Garante Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza del Garante. Vi è un ri- schio generale che il Garante non sia in grado di adempiere a t...
Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmen...
Xxxxxx. Il contratto in generale, Milano, 2002, 696 s. 92 X. Xxxxxxx, Il contenuto della garanzia fideiussoria ex d.lgs 122/2005 e le conseguenze della sua incompletezza ed erroneità, in Tutela dell’acquirente degli immobili da costruire: applicazioni del D.LGS. 122/2005 e prospettive, Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato tenutosi a Roma il 20-21 gennaio 2006, 124. pagamento del prezzo da parte del “donante”, con un contratto a favore di terzo, con la cessione del contratto preliminare. Per verificare la sussistenza del requisito soggettivo necessario per l’applicabilità della disciplina di tutela (acquirente persona fisica) occorre far riferimento alla persona dello stipulante93, cioè di colui che contratta con l’imprenditore in una posizione di debolezza contrattuale e necessita della disciplina di tutela ed in particolare: i) delle informazioni dettagliate che è in grado di offrire il preliminare predisposto in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del decreto 122, ii) della consegna della fideiussione a garanzia della restituzione delle somme o altri corrispettivi pagati al costruttore. Nel caso in cui successivamente alla conclusione del contratto, avvalendosi della facoltà contenuta nel contratto stesso, lo stipulante nomini un altro soggetto, occorre verificare se si estenda allo stesso la disciplina di tutela ed in particolare se continui a valere la fideiussione precedentemente prestata dall’imprenditore. Non sorgono particolari problemi per l’ipotesi in cui il nominato sia un parente di primo grado dello stipulante. In tal caso, è pacifico, risultando dal tenore letterale dell’art. 1, lett. a) del decreto, che si estende al parente di primo grado la disciplina di tutela ed il nominato acquisterà gli stessi diritti dello stipulante, per cui continuerà a produrre efficacia la stessa fideiussione già rilasciata allo stipulante. La perdita di efficacia della fideiussione, con il conseguente obbligo dell’imprenditore di doverne consegnare una nuova, indebolirebbe la tutela dell’acquirente, in contrasto con la ratio legis. Si noti che l’art. 2 del decreto 122 richiede il rilascio e la consegna all’acquirente, al momento della stipula del contratto - che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire - ovvero in un momento precedente, della fideiussione di importo corrispondente a tutte le somme che il costruttore ha riscosso e, secondo i...
Xxxxxx. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, tomo I, 257 ss.; G.F. XXXXXXX, Libertà sindacale e contratto collettivo “erga omnes”, in RTDPC, 1963, 570 ss., e ora in ID., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, 1976, con il titolo Il problema dell’articolo 39 (libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», 133 ss.; X. XXXXXXX, Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Edizioni di Comunità, 1972, II ed., 19 ss.; X. XXXX, Il sindacato fuori dalla costituzione, in Jus, 1975, 199 ss.; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Utet, 1986, 6 ss., e, più di recente, X. XXXXX, Nascita, infanzia e prima adolescenza dell’art. 39 della Costituzione, in Labor, 2017, n. 2, 135 ss.) e tanto meno si è misurato fino in fondo nel suo difficile e pernicioso superamento. Tutto ciò premesso, nell’economia del presente lavoro si svolgeranno alcune prime ri- flessioni su taluni temi oggetto dell’AI 2018, in particolare sulla misurazione della rap- presentatività e sui livelli della contrattazione collettiva, inserendole però nel più artico- lato processo di riforma del sistema intersindacale avviato nel 2011 e, nel cui solco (per stessa ammissione dei soggetti stipulanti) (punto 1, comma 4, AI 2018) s’inserisce l’accordo in commento. Una delle questioni più interessanti poste dall’AI 2018 attiene al “nodo gordiano” della misurazione della rappresentatività delle parti stipulanti, che, per la prima volta con una tale sistematicità, involge anche quella delle organizzazioni dei datori di lavoro (il tema della rappresentatività delle organizzazioni datoriali – a differenza di quello delle orga- nizzazioni dei prestatori di lavoro – è sempre rimasto ai margini della riflessione scienti- fica lavoristica e di relazioni industriali. Negli ultimi anni, invece, una serie di fattori ne hanno fatto riscoprire l’importanza, testimoniata dal vivace dibattito ospitato su alcune riviste scientifiche a partire dal 2016 – il riferimento è ad alcuni contributi comparsi su Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali e Diritti Lavori Mercati – e dalla pubblicazione di alcuni lavori monografici: V. PAPA, L’attività sindacale delle or- ganizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentatività e contrattazione, Xxxxxxxxxx- li, 2017, e X. XXXXXXXX, L’associazionismo imprenditoriale nel moderno sistema di relazioni industriali, Giappichelli, 2016). Il percorso intrapreso unitariamente dalle parti sociali a partire dal 2011, in...
Xxxxxx. Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx.
Xxxxxx. D.2 Informazioni chiave sui principali rischi dell’Emittente L’Emittente non è una società operativa. L'Emittente è una società veicolo (special purpose vehicle), il cui oggetto sociale è limitato all’emissione di ETP Securities. Per adempiere le obbligazioni di pagamento in relazione ad una Classe di ETP Securities, i flussi finanziari di cui dispone l’Emittente sono costituiti soltanto dalle somme ricevute dalla(e) Contropart(e)i dello Swap rilevante(i) in forza delle Operazioni di Swap concluse dall’Emittente relativamente a quella Classe. Nel caso in cui la garanzia, costituita dall’Emittente a favore dei Portatori delle ETP Securities di una Classe (tra le altre) sia escussa, ed il relativo ricavato sia, dopo aver soddisfatto tutti i creditori di grado seniore, insufficiente a soddisfare per l’intero tali Portatori di ETP Securities, l’Emittente non avrà alcuna responsabilità, obbligo o debito in riferimento ad eventuali inadempimenti nei pagamenti e nessuno dei Portatori di ETP Securities ne’ il Trustee (né nessuna altra controparte che agisca in vece dei medesimi) potrà porre in essere azioni dirette al recupero di tali somme dovute.
Xxxxxx. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A); premesso che: il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani; conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole; in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile; il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023; considerato che: ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni; la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri; secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, ...
Xxxxxx. Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.