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Xxxxxx Clausole campione

XxxxxxPremesso che si conviene tra le parti che : 1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. 3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art. 3 Sezione 2 della presente polizza. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse in...
Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmen...
XxxxxxIl contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.
Xxxxxx. Informazioni chiave sui rischi chiave relativi all’Emittente e al Garante Rischio di insolvenza dell’Emittente Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza e, di conseguenza, di il- liquidità dell’Emittente. Vi è pertanto un rischio generale che l’Emittente non sia in grado di adempiere a tutte o parte delle sue obbligazioni derivan- ti dai Titoli. In questo caso c’è una minaccia di perdita finanziaria, che può essere totale, a prescindere dall’andamento del Sottostante. I Titoli non sono garantiti da un sistema di tutela dei depositi. Inoltre l’Emittente non è membro di un fondo di tutela dei depositi o di un sistema di tutela similare, che rimborserebbe i Portatori dei Titoli in tutto o in parte nel caso in cui l’Emittente diventi insolvente. Per tale ragione, gli investitori dovrebbero considerare il merito creditizio dell’Emittente nel momento in cui assumono una decisione di investimento. Il valore del calpitale sociale dell’Emittente a garanzia della sua solvibilità è pari solamente a Euro 50.000. Un investimento nei Titoli espone, pertanto, l’investitore ad un rischio di credito significativamente maggiore rispetto al caso di un emittente con un livello di risorse di capitale più elevato. L’Emittente sottoscrive operazioni di copertura in derivati OTC (operazioni di copertura negoziate individualmente tra due parti) esclusivamente con altre società del Gruppo Vontobel. La conseguenza di questa mancanza di diversi- ficazione è che l’Emittente è esposto ad un rischio di gruppo in relazione al- la possibile insolvenza delle sue controparti, rischio che non si verifichereb- be in caso di una selezione più ampia e diversificata dei partner contrattua- li. L’illiquidità e l’insolvenza delle società collegate all’Emittente potrebbero inoltre direttamente causare l’illiquidità dell’Emittente. Rischio di mercato dell’Emittente Una situazione macroeconomica difficile potrebbe portare ad un’emissione di dimensione minore ed avere un impatto negativo sui risultati operativi dell’Emittente. A tal proposito, l’andamento generale del mercato dei titoli dipende in particolare dall’andamento dei mercati dei capitali che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell’economia globale e dal qua- dro economico e politico nei rispettivi paesi (noto come rischio di mercato). Rischio di insolvenza del Garante Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza del Garante. Vi è un ri- schio generale che il Garante non sia in grado di adempiere a tutte...
XxxxxxIl contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx.
Xxxxxx. Informazioni chiave sui principali rischi dell’Emittente L’Emittente non è una società operativa. L'Emittente è una società veicolo (special purpose vehicle), il cui oggetto sociale è limitato all’emissione di ETP Securities. Per adempiere le obbligazioni di pagamento in relazione ad una Classe di ETP Securities, i flussi finanziari di cui dispone l’Emittente sono costituiti soltanto dalle somme ricevute dalla(e) Contropart(e)i dello Swap rilevante(i) in forza delle Operazioni di Swap concluse dall’Emittente relativamente a quella Classe. Nel caso in cui la garanzia, costituita dall’Emittente a favore dei Portatori delle ETP Securities di una Classe (tra le altre) sia escussa, ed il relativo ricavato sia, dopo aver soddisfatto tutti i creditori di grado seniore, insufficiente a soddisfare per l’intero tali Portatori di ETP Securities, l’Emittente non avrà alcuna responsabilità, obbligo o debito in riferimento ad eventuali inadempimenti nei pagamenti e nessuno dei Portatori di ETP Securities ne’ il Trustee (né nessuna altra controparte che agisca in vece dei medesimi) potrà porre in essere azioni dirette al recupero di tali somme dovute.
Xxxxxx. Principali informazioni relative ai principali rischi specifici dell'emittente Un investimento nelle Notes comporta dei rischi che devono essere valutati prima di qualsiasi decisione di investimento. In particolare, il Gruppo è esposto ai rischi intrinseci della propria attività principale, inclusi: • rischi relativi alla gestione del capitale e adeguatezza patrimoniale: I risultati operativi e la situazione finanziaria del Gruppo possono essere sottoposti ad effetti pregiudizievoli da un aumento significativo dei nuovi fondi o di fondi inadeguati. Se il Gruppo effettua un’acquisizione può non essere in grado di gestire il processo di integrazione in un modo economicamente efficace o ottenere i benefici attesi. • rischi di credito: Il Gruppo è esposto al rischio di controparte ed al rischio di concentrazione. Le strategie di copertura del Gruppo non possono impedire tutti i rischi di perdite. • rischi di mercato: L’economia globale e i mercati finanziari continuano a mostrare elevati livelli di incertezza, che possono materialmente e negativamente influenzare l'attività del Gruppo, la situazione finanziaria e i risultati delle operazioni. Una serie di misure eccezionali adottate dai governi, dalle banche centrali e dalle autorità di regolamentazione sono state recentemente o potrebbero presto essere completate o concluse, e le misure a livello europeo stanno incontrando rischi di implementazione. I risultati del Gruppo possono essere influenzati da esposizioni ai mercati regionali. Il Gruppo opera in settori altamente competitivi, anche nel suo mercato domestico. Il declino protratto dei mercati finanziari può rendere più difficile la vendita di beni e potrebbe portare a perdite materiali. La volatilità dei mercati finanziari può causare al Gruppo perdite significative relativamente alle sue attività commerciali e di investimento. La solidità finanziaria e la condotta di altri istituti finanziari e operatori di mercato potrebbero influire negativamente sul Gruppo. Il Gruppo può generare minori proventi dalle intermediazioni e da altre attività su commissione o a pagamento nei periodi di flessione del mercato. • rischi operativi: Il sistema di gestione del rischio del Gruppo potrebbe non essere efficace e può esporre il Gruppo a rischi non identificati o imprevisti, che potrebbero portare a perdite significative. Il fallimento delle operazioni, la conclusione ed i vincoli di capacità che interessano le istituzioni con le quali il Gruppo intrattiene relazion...
Xxxxxx. La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in “Atti del Terzo Congresso Nazionale di diritto del lavoro sul tema il contratto collettivo di lavoro”: Pescara Teramo 1-4 giugno 1967, p. 12. Prendendo le mosse da tali premesse teoriche, l’oggetto della ricerca vuole dunque essere l’analisi del ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello - e in particolar modo di quella aziendale - negli attuali sistemi di relazioni industriali italiano e francese, vagliando come essa possa, concretamente e in maniera sempre più incidente, rappresentare uno strumento imprescindibile per la crescita della competitività con effetti positivi anche sulla forza lavoro. Ciò in forma complementare e non alternativa alla tradizionale funzione di tutela e di regolazione della concorrenza, svolta dalla contrattazione nazionale nel nostro Paese e in Francia. Parlare di produttività e contrattazione collettiva nell’accezione alta del significato, non significa affatto prestare il fianco a un ideale di gestione della forza lavoro ispirato alla mera logica del profitto, in termini dunque di contrattazione concessiva e al ribasso. La via alta della produttività del lavoro che in questo studio si intende esplorare è quella in cui il contratto collettivo nel definire modelli organizzativi e gestionali ad alto impatto produttivo, non arretri rispetto alla funzione solidaristica e di giustizia sociale. Obiettivo, infatti, è anche dimostrare come interventi di welfare aziendale e change management possano e spesso debbano passare dalla sottoscrizione di accordi aziendali e come, dunque, questi ultimi possano effettivamente fungere da volano della produttività tout court. La natura ambivalente del contratto collettivo è del resto quella che lo concepisce in termini di regolazione della concorrenza sia tra imprese che tra lavoratori, nella prospettiva di impedire e non favorire dinamiche di race to the bottom nei processi di regolazione e governo del mercato del lavoro. È questa via alta alla produttività che, del resto, ha fatto la fortuna di alcuni modelli di relazioni industriali come ad esempio quello tedesco, che pure oggi mostra segnali di erosione proprio in ragione del venir meno della funzione solidaristica del contratto collettivo. Il modello di riferimento sarà il caso Trelleborg Coated Systems SpA, analizzando, in termini comparativi, i suoi siti italiano e francese. La Trelleborg AB è un’azienda leader nel settore dell’ingegneria del polimero, specializzata ...
XxxxxxIl presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Xxxxxx. L'acquisto di Certificates è soggetto a determinati rischi. L'Emittente indica espressamente che la descrizione dei rischi relativi ad un investimento nei Certificates descrive soltanto i principali rischi di cui l'Emittente era a conoscenza alla data del Prospetto di Base.