Xxxxxx. Gli Accordi Amministrativi, p. 46. 70 Diffusamente I. M. XXXXXX in Prime Considerazioni su Diritto E Democrazia, Cedam, 2010 e anche in Autonomie e Democrazia, Profilo dell’ Evoluzione dell’autonomia e della Ricaduta sul Sistema Giuridico, in Aspetti Della Recente Evoluzione Degli Enti Locali, 2007, passim. della legge 241/90)71. Dinnanzi a tale fenomeno espansivo, è stato messo in evidenza come sia pericoloso identificare nel modello autoritativo la cd. “cattiva amministrazione” riponendo nel modello consensuale ingenue aspettative di correttezza72. In realtà, sembra difficile negare come proprio questo cambiamento di strumenti utilizzati dall’Amministrazione, non rispecchi un profondo cambiamento ideologico nella concezione dell’esercizio del potere. Come accennato lo strumento autoritativo cela un’idea autoritaria di Stato, che presuppone il riconoscimento da parte del destinatario di una superiorità (morale) dello stesso73, il consenso prestato in questo contesto non è un atto di libera scelta ma un atto di sottomissione spesso inconsapevole. Perché il consenso possa davvero chiamarsi tale, la conditio sine qua non è la reciprocità, praticabile solo in presenza di soggetti in posizione di assoluta parità sostanziale. Se la premessa esposta è vera, solo due strade appaiono praticabili: la prima è che la P.A. nel contrattare col privato si spogli dell’autoritarietà per “abbassarsi” al livello del privato. Tale opinione sarebbe difficile da sostenere poiché l’autoritarietà è indissolubilmente legata al perseguimento del pubblico interesse che vincola l’azione della P.A. anche in presenza di strumenti privatistici. In alternativa, si potrebbe affermare che, nell’accordo l’amministrazione riconosca implicitamente nella controparte contrattuale un’”altra autorità”, non uguale ad essa, non portatrice di pubblici interessi, ma di interessi propri parimenti meritevoli di tutela.
Xxxxxx. Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.
Xxxxxx. Informazioni chiave sui rischi chiave relativi all’Emittente e al Garante Rischio di insolvenza dell’Emittente Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza e, di conseguenza, di il- liquidità dell’Emittente. Vi è pertanto un rischio generale che l’Emittente non sia in grado di adempiere a tutte o parte delle sue obbligazioni derivan- ti dai Titoli. In questo caso c’è una minaccia di perdita finanziaria, che può essere totale, a prescindere dall’andamento del Sottostante. I Titoli non sono garantiti da un sistema di tutela dei depositi. Inoltre l’Emittente non è membro di un fondo di tutela dei depositi o di un sistema di tutela similare, che rimborserebbe i Portatori dei Titoli in tutto o in parte nel caso in cui l’Emittente diventi insolvente. Per tale ragione, gli investitori dovrebbero considerare il merito creditizio dell’Emittente nel momento in cui assumono una decisione di investimento. Il valore del calpitale sociale dell’Emittente a garanzia della sua solvibilità è pari solamente a Euro 50.000. Un investimento nei Titoli espone, pertanto, l’investitore ad un rischio di credito significativamente maggiore rispetto al caso di un emittente con un livello di risorse di capitale più elevato. L’Emittente sottoscrive operazioni di copertura in derivati OTC (operazioni di copertura negoziate individualmente tra due parti) esclusivamente con altre società del Gruppo Vontobel. La conseguenza di questa mancanza di diversi- ficazione è che l’Emittente è esposto ad un rischio di gruppo in relazione al- la possibile insolvenza delle sue controparti, rischio che non si verifichereb- be in caso di una selezione più ampia e diversificata dei partner contrattua- li. L’illiquidità e l’insolvenza delle società collegate all’Emittente potrebbero inoltre direttamente causare l’illiquidità dell’Emittente. Rischio di mercato dell’Emittente Una situazione macroeconomica difficile potrebbe portare ad un’emissione di dimensione minore ed avere un impatto negativo sui risultati operativi dell’Emittente. A tal proposito, l’andamento generale del mercato dei titoli dipende in particolare dall’andamento dei mercati dei capitali che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell’economia globale e dal qua- dro economico e politico nei rispettivi paesi (noto come rischio di mercato). Rischio di insolvenza del Garante Gli investitori sono esposti al rischio di insolvenza del Garante. Vi è un ri- schio generale che il Garante non sia in grado di adempiere a tutte...
Xxxxxx. La vendita, cit., 669. 62 Cfr. X. Xxxxxxx, op. cit.,163; cfr. Cass., 12 dicembre 1986, n. 7385, in Mass. giur. it., 1986, Si pensi al caso in cui una persona riceve a mutuo una somma di denaro e trasferisce al mutuante, contemporaneamente o in un momento successivo, la proprietà di un suo bene con l’intesa che se il mutuo verrà puntualmente restituito il mutuatario potrà riprendersi il bene concesso in garanzia. In questi casi, non essendo versata alcuna somma ulteriore rispetto a quella data a mutuo, non può configurarsi una vendita, poiché il trasferimento della proprietà non rappresenta il corrispettivo del pagamento di un prezzo ma viene eseguito esclusivamente per garantire il debito dell’alienante nei confronti dell’acquirente. Nell’alienazione in garanzia non vi è una vendita, nella sua accezione causale delineata dalla legge, intesa come scambio di cosa con il relativo prezzo, ma l’obbligazione del venditore-debitore di restituire la somma ricevuta a mutuo quale condizione per riottenere il bene temporaneamente trasferito in garanzia. Secondo l’interpretazione assolutamente prevalente, fatta propria dalla Corte di Cassazione, la fattispecie prospettata – nonostante il trasferimento dell’immobile avvenga prima dell’inadempimento del debitore, mentre nel patto commissorio disciplinato dall’art. 2744 c.c., il trasferimento avviene dopo l’inadempimento – è nulla per illiceità della causa, in quanto costituisce il mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, anche se l’operazione è configurata come vendita con patto di riscatto o di retrovendita ad effetti traslativi immediati. È irrilevante l’immediato trasferimento del bene, avendo le parti il reale intento di costituire una garanzia ed attribuire irrevocabilmente il bene al creditore soltanto in caso di inadempienza del mutuatario. Tra i negozi di mutuo e di compravendita infatti si stabilisce uno stretto vincolo di interdipendenza che realizza nella sostanza un patto commissorio nullo per legge63. È decisivo stabilire se, al momento dell’alienazione, il trasferente sia debitore dell’acquirente; questa circostanza, di massima, è di per sé sufficiente a determinare la nullità del negozio di alienazione. Infatti l’alienazione viene compiuta dal debitore in favore del proprio creditore, cioè da un soggetto, che trovandosi in una posizione di debolezza economica, è particolarmente esposto agli abusi della controparte64. La causa del trasferimento non è lo scambio di cosa con prezzo ma principalmen...
Xxxxxx. Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1965, 189. 89 Naturalmente si dà per scontato che tale inadempimento abbia le caratteristiche della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Casi come questo descritto danno luogo a problemi assai complessi sui cui si tornerà in seguito; si pensi alla questione concernente il diritto di A ad ottenere l’integrale ripristino della situazione di fatto e di diritto e, dunque, non solo la restituzione dell’azienda ma anche, a titolo di restituzione o risarcimento, la perdita di valore della medesima. Limitando il campo, ciò che si vuole, per ora, osservare è che, a prescindere dal contenuto delle obbligazioni restitutorie e dall’eventuale diritto al risarcimento che A, domandando la risoluzione, potrà far valere, nella fase di pendenza che intercorre tra inadempimento e risoluzione B non potrà più agire in completa libertà, dando completo sfogo alla sua libera ma inefficiente iniziativa economica; il suo comportamento dovrà essere improntato a buona fede in vista della restituzione dell’azienda90. Fermo restando che risulta assai complesso, se non addirittura fuorviante, ricostruire in astratto un ambito di discrezionalità del soggetto acquirente, può affermarsi che a questo saranno impedite tutte quelle azioni che comportino una volontaria (ulteriore) diminuzione del valore dell’azienda91. In altre parole, l’esempio rende concreta l’idea secondo cui esistono obbligazioni, riconducibili agli artt. 1358 e/o 1375 c.c., (per così dire) accessorie che impongono alle parti di preservare le ragioni della 90 X. XXXXXXX – And. X’XXXXXX, voce Presupposizione, cit., 346 qualificano il giudizio di buona fede quale strumento di distribuzione tra le parti del pregiudizio che consegue alla risoluzione e che non può essere annullato con il meccanismo delle restituzioni o ex art. 2041 c.c.
Xxxxxx. La invenzione del diritto: a proposito della fun- zione dei giudici, in Riv. dir. proc. civ., 2017, p. 831 ss. 83 Va, peraltro, precisato che la Corte di Giustizia rivendica spesso nelle sue decisioni il necessario rigore dell’attività inter- pretativa, affermando espressamente che il primo criterio inter- pretativo è quello letterale e che il testo di una disposizione co- stituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione. Così A. DI PORTO, Calcolo giuridico se- condo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo, in Calcolabilità giuridica, a cura di X. Xxxxxx, Bo- logna, 2017, p. 135 s. L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) | 233 | 234 cui la disciplina è applicabile e il rimedio che deve o può essere utilizzato a tal fine”84. L’eclissi della fattispecie85 comporta che la strut- tura logica della norma resti fissata nell'essenziale, cosicché la proposizione normativa ha struttura più semplice dell'ordinario, limitandosi a tutelare un certo valore giuridico incondizionatamente, espri- mendo una valutazione in chiave di risultato. Spetta poi all’interprete riempire di contenuto, in relazione al caso concreto, la formula indeterminata del prin- cipio o della clausola generale ad esso applicabile86. in cui è costruita la norma si registra una discrezio- nalità del giudice molto maggiore di quella consen- tita dalla tradizione e, di conseguenza, ciò impone di individuare nuovi meccanismi di controllabilità e prevedibilità della decisione, essendo evidente che quelli finora utilizzati sono inefficienti nel diverso contesto.
L a C o r t e d i G i u s t i z i a t r a s c e l t e d i m e r c a t o e i n t e r e s s i p r o t e t t i ( M a d d a l e n a R a b i t t i ) L’impressione, però, è che la risposta al proble- ma risieda, nonostante le differenze evidenziate, an- cora, nello stesso sistema normativo: benché il giu- dice sia orientato, come ormai accade, in base al ri- tizzazione della regola se motiva la sua decisione valutando la compatibilità tra la specificità del fatto su cui si deve pronunciare89 con il principio che ri- tiene, di volta in volta, applicabile90. Muovendo dal fatto concreto, il principio a cui si ricorre deve, dunque, essere enucleabile dal sistema di riferimen- to e ad esso deve xxxxxxx00, concretizzato nella rego- la operativa92. Compito del giudice diviene, poi, anche ...
Xxxxxx. Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx.
Xxxxxx. Informazioni chiave sui principali rischi dell’Emittente L’Emittente non è una società operativa. L'Emittente è una società veicolo (special purpose vehicle), il cui oggetto sociale è limitato all’emissione di ETP Securities. Per adempiere le obbligazioni di pagamento in relazione ad una Classe di ETP Securities, i flussi finanziari di cui dispone l’Emittente sono costituiti soltanto dalle somme ricevute dalla(e) Contropart(e)i dello Swap rilevante(i) in forza delle Operazioni di Swap concluse dall’Emittente relativamente a quella Classe. Nel caso in cui la garanzia, costituita dall’Emittente a favore dei Portatori delle ETP Securities di una Classe (tra le altre) sia escussa, ed il relativo ricavato sia, dopo aver soddisfatto tutti i creditori di grado seniore, insufficiente a soddisfare per l’intero tali Portatori di ETP Securities, l’Emittente non avrà alcuna responsabilità, obbligo o debito in riferimento ad eventuali inadempimenti nei pagamenti e nessuno dei Portatori di ETP Securities ne’ il Trustee (né nessuna altra controparte che agisca in vece dei medesimi) potrà porre in essere azioni dirette al recupero di tali somme dovute.
Xxxxxx. Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A); premesso che: il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani; conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole; in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile; il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023; considerato che: ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni; la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri; secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, ...
Xxxxxx. La vendita con riserva di proprietà quale alternativa al rent to buy, in Riv. dir. civ., 2015, 4, p. 10841; Contra A. FACHECHI, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dir. civ. 1, 2016, p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, da una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, in Contratti, n. 8-9, 2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 ss.; X. XXXXXXX, Xxxxxxx con patto di riscatto, in Tratt. Xxxxxxxx, vol. XI, 1993, p. 315 ss.; X. XXXXXXX, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e...