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XXXXX, Clausole campione

XXXXX,. Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario, in Dir. ind., 2008, 426. esercitano una particolare forza attrattiva nei confronti del consumatore poiché dotati di rinomanza. L’ordinamento giuridico ha deciso quindi di dedicare loro una tutela allargata, la cosiddetta tutela extra-merceologica. Con essa si proibisce a terzi di usare un marchio identico o simile ad uno che gode di rinomanza, anteriormente registrato, non solo in caso di appartenenza del prodotto/servizio alla stessa sfera produttiva, ma anche nel caso in cui gli stessi appartengano a due sfere produttive completamente differenti34. Si assicura una protezione che va oltre al rischio di confusione il quale può generalmente insorgere dall’uso di segni identici o affini per prodotti che appartengono allo stesso settore produttivo. Esemplificando quanto detto, sarebbe vietato registrare un marchio con denominazione “Ferrari” per un tipo di formaggio, poiché Ferrari è un marchio di auto che gode di rinomanza e, pertanto, secondo quanto esposto dalla legislazione nazionale non può essere apposto in nessun’altra tipologia di prodotto. L’obiettivo di detta protezione è quello di scongiurare qualsiasi forma di parassitismo che può crearsi usando un marchio simile ad uno dotato di rinomanza, ovvero evitare che vi sia uno sfruttamento indebito del suo potenziale attrattivo. Il marchio celebre acquisisce un valore autonomo rispetto al prodotto cui si riferisce ed è il diretto influenzatore delle scelte d’acquisto dei consumatori evocando emozioni, tramandando valori e comunicando messaggi che interagiscono con la sfera personale dell’acquirente, guidandolo durante il processo d’acquisto35. La nozione di notorietà alla quale ci si riferisce è un concetto ampio: non è solamente quella propria dei marchi con alta rinomanza, ma si comprendono generalmente tutti quei marchi sufficientemente noti, verso i quali possono verificarsi situazioni di sfruttamento indebito del loro potenziale attrattivo36. La disciplina del marchio che gode di rinomanza presuppone che sia il marchio del titolare, sia quello recante pregiudizio in possesso di un terzo siano entrambi utilizzati in concreto; solo infatti tramite il suo uso si porta a conoscenza del consumatore finale la sua essenza. La società moderna ha ben compreso il potenziale del marchio ragion per cui, negli anni, è sorta la necessità di prevedere, in tutti gli ordinamenti, una disciplina dei marchi, ossia un insieme di n...
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. c...
XXXXX,. La forma scritta priva di sottoscrizione alla prova della nullità 319
XXXXX,. Xxxxxxx dell'investimento finanziario La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali e tenendo conto dell’eventuale bonus rappresenta il capitale investito MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,00% 0,00% B Commissioni di gestione 1,15% C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00% D Alti costi contestuali al versamento 0,00% 0,00% E Altri costi successivi al versamento 0,00% F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00% G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,05% H Spese di emissione 0,00% 0,00% COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio versato 100,00% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,00% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito 100,00% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. Descrizione dei costi Costi a carico dell'investitore-contraente: - costi di caricamento: non previsti. Costi eventuali a carico dell'investitore-contraente: - spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal contratto; - costi di riscatto: il contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta di riscatto: Anni interamente trascorsi Penali di riscatto Meno di 1 anno 3,80% 5 anni in poi nessuna In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alle penali sopra riportate un costo fisso pari a 20,00 euro. - costi di switch: costo fisso pari a 20,00 euro per ogni operazione di modifica del profilo di investimento nei fondi interni (switch), successiva alle prime due gratuite. - costi per l’Opzione Ribilanci...
XXXXX,La somministrazione, cit., pp. 324 ss.
XXXXX,. La Corte di giustizia respinge il ricorso promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica federale di Germania a seguito del reclamo sollevato da un cittadino che riteneva di versare canoni troppo elevati per lo smaltimento dei rifiuti. La sentenza stabilisce che la scelta di quattro Landkreise tedeschi (circoscrizioni amministrative) di stipulare un appalto di servizi per lo smaltimento dei rifiuti con la città di Amburgo senza applicare le procedure di gara previste dalla direttiva 92/50/CE (oggi trasposta nella direttiva 2004/18/CE) è compatibile con l’ordinamento comunitario. I giudici di Lussemburgo non confermano le conclusioni presentate dall’Avv. generale Xxx Xxxxx0, e dichiarano che le modalità con le quali è stato instaurato il rapporto contrattuale tra le amministrazioni tedesche non pregiudica l’obiettivo delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire “la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri”, poiché: (a) “è retto unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico” e (b) non viola il principio della parità di trattamento degli interessati, dal momento che “nessun impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti”. Secondo la Corte, che accoglie la tesi difensiva proposta dallo Stato tedesco, il rapporto contrattuale attivato tra le amministrazioni configura un “accordo di cooperazione regionale” finalizzato alla gestione in comune del servizio di smaltimento rifiuti. “Detto rapporto”, precisano i giudici, “non
XXXXX,La somministrazione, cit., pp. 343 ss. Se la durata della somministrazione non è determinata o determinabile, ciascuna parte può recedere dal contratto, comunicandolo con un preavviso nel termine pattuito o stabilito dagli usi, o, in mancanza, con uno congruo rispetto alla natura della somministrazione.97 L’art. 1569 cod. civ. è espressione del principio generale tendente ad escludere la perpetuità dei rapporti contrattuali in caso di durata indeterminata,98 e del principio contenuto nell’art. 1373, 2˚ co., cod. civ., in virtù del quale, nei contratti ad esecuzione continuata, il recesso può essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione del contratto, in deroga al primo comma del medesimo articolo.99 Il preavviso, richiesto per il legittimo esercizio del recesso, costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che acquista cioè efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza del suo destinatario. Tale atto non è soggetto ad alcun vincolo di forma, potendo essere scritto, orale o desunto per facta concludentia100. 97 Art. 1569 cod. civ.: «Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione». 98R. XXXXXXX, La somministrazione, cit., pp. 174 ss
XXXXX,La disciplina penale degli abusi di mercato, in X. XXXXXXXX, La legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, 203 e ss.; X. XXXXXXX, sub art. 2637 c.c., in F. C. PALAZZO – C.E. XXXXXXX, Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2003, 1899 ss. 94 Art. 185 (Manipolazione del mercato). 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Secondo quella che era l’impostazione di fondo della citata riforma, la fattispecie di cui all’art. 2637 c.c. avrebbe infatti dovuto assumere il ruolo di norma di riordino delle frammentarie disposizioni riconducibili al paradigma dell’aggiotaggio, disseminate a livello della normativa societaria, bancaria e finanziaria. Tale obiettivo è stato frustrato dall’intervento del Legislatore comunitario, che con la già citata direttiva 2003/6/CE (MAD1) in tema di market abuse ha imposto una riforma del settore a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, obbligando di fatto lo Stato italiano ad introdurre a livello del T.U.F. - con la legge n. 62/2005 - la nuova peculiare fattispecie di manipolazione del mercato di cui all’art. 185, avente ad oggetto gli strumenti finanziari quotati. Nel recepire le indicazioni comunitarie in merito all’impiego di figure di illecito anche amministrativo oltre che penale – art. 14 Direttiva MAD1 – si è scelto di affiancare alle fattispecie descritte nell’art. 185 T.U.F. un illecito di tipo amministrativo recante la medesima rubrica, affidando alla CONSOB le correlate prerogative sanzionatorie.
XXXXX,. Il leasing immobiliare, IPSOA, Milano, 2012, p. 20.
XXXXX,Il contratto, Torino 2004, p.793 e ss. 54 X. XXXXX, Il contratto, cit., p. 349 e ss. che dipende anche dal modo in cui egli riuscirà a dimostrare a controparte le proprie abilità di partner contrattuale. Proprio la previsione del potere di recesso a vantaggio di una parte incentiva l’altra ad eseguire al meglio la propria prestazione contrattuale, realizzando così uno scambio più redditizio per entrambi e ciò rende immediatamente evidente l’interesse (che tuttavia non può definirsi se non come interesse al “ripensamento”) cui tale pattuizione risponde dal punto di vista del titolare del potere di recesso. Se si considera, poi, che spesso saranno necessari degli investimenti volti a consentire una migliore esecuzione della prestazione e che essi possono normalmente anche essere oggetto di obblighi contrattuali (si pensi ad esempio al caso della affiliazione commerciale), si comprende come una parte possa essere disposta ad assumersi l’onere della valutazione della redditività dello scambio soltanto dopo che l’altra si sia assunta l’obbligo alla esecuzione della prestazione, con i relativi investimenti ad essa funzionali. Proprio dal modo in cui la parte vincolata esegue e/o investe in vista dell’esecuzione la controparte può trarre le informazioni utili (che senza il vincolo dell’altra non si sarebbero rese disponibili) per decidere circa la utilità dello xxxxxxx00. Assumendo un’obbligazione compensata soltanto da un impegno di controparte risolubile ad nutum, pertanto, la parte esposta al potere di recesso acquista una chance di prosecuzione del rapporto che il modo in cui essa investe ed esegue può contribuire ad accrescere. In assenza di particolari condizioni di “debolezza”, che fondino speciali ragioni di protezione della parte esposta al potere di recesso ad nutum, deve ritenersi che essa abbia attribuito a tale chance un valore maggiore del costo che l’obbligazione contrattuale le impone. Il che vale quanto dire che essa avrà valutato la convenienza del contratto scontando dal valore della controprestazione che è destinata a ricevere il costo del rischio derivante dal potere di recesso di controparte (che incide soprattutto sulla possibilità di ammortizzare gli investimenti eseguiti) e che perciò essa avrà richiesto un corrispettivo tale da compensarla anche di questo rischio56. Queste considerazioni inducono a considerare pienamente valida e rispondente ad una ben chiara funzione economica (che comprende costi e benefici per entrambe le parti) la pa...