XXXXX, Clausole campione
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. c...
XXXXX,. Il contratto, cit., p. 403; G. B. XXXXX, Tipicità negoziale e interessi Tale rilievo, nell’àmbito qui considerato, appare confermato dalla circostanza che la nullità del contratto viene affermata in virtù di una riscontrata frode alle norme regolamentari sportive, che determina così l’illiceità dell’accordo e quindi la non meritevolezza della tutela dell’inte- resse perseguito dalle parti. Alla luce della predetta ricostruzione giurisprudenziale, emergerebbe, però, un significato autonomo del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., rispetto alla valutazione di liceità della causa del contratto di cui all’art. 1343 c.c.; infatti, la non meritevolezza di tutela deriverebbe dalla contrarietà del contratto atipico sportivo alle regole che non assumono la consistenza di legge, la cui violazione non consentirebbe infatti di pronun- ciare la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. oppure ai sensi dell’art. 1343 c.c., per contrarietà della causa a norme imperative o all’ordine pubblico od al buon costume (34). In altre parole, nelle ricostruzioni giurisprudenziali ricordate, il requi- sito della meritevolezza viene valutato utilizzando, non solo il parametro delle norme imperative, ma anche indici ulteriori, rappresentati nel caso di specie dalle regole dell’ordinamento sportivo (35). Appare evidente, così, il rischio che — seppure mediante il riferimento alla meritevolezza — si ponga in essere una sorta di equiparazione tra le regole c.d. sportive e le norme imperative; infatti, l’inosservanza delle norme sportive — nonostante esse siano frutto dell’autonomia privata delle parti e siano vincolanti per i soli appartenenti all’ordinamento sportivo — determina la medesima conseguenza, prevista per la contrarietà del con- tratto a norme imperative (36).
XXXXX,. La forma scritta priva di sottoscrizione alla prova della nullità 329
XXXXX,. Xxxxxxx dell'investimento finanziario La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali e tenendo conto dell’eventuale bonus rappresenta il capitale investito MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,00% 0,00% B Commissioni di gestione 1,15% C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00% D Alti costi contestuali al versamento 0,00% 0,00% E Altri costi successivi al versamento 0,00% F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00% G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,05% H Spese di emissione 0,00% 0,00% COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio versato 100,00% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,00% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito 100,00% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. Descrizione dei costi Costi a carico dell'investitore-contraente: - costi di caricamento: non previsti. Costi eventuali a carico dell'investitore-contraente: - spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal contratto; - costi di riscatto: il contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta di riscatto: Anni interamente trascorsi Penali di riscatto Meno di 1 anno 3,80% 5 anni in poi nessuna In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alle penali sopra riportate un costo fisso pari a 20,00 euro. - costi di switch: costo fisso pari a 20,00 euro per ogni operazione di modifica del profilo di investimento nei fondi interni (switch), successiva alle prime due gratuite. - costi per l’Opzione Ribilanci...
XXXXX,. La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, in Dir. rel. ind., 2012, p. 967. Sottolinea «la autonomia del rapporto di lavoro tramite agenzia interinale rispetto a quello a tempo determinato» evidenziando tra l’altro la funzione diversa della somministrazione tem- poranea di lavoro rispetto al contratto di lavoro a termine che si configura, grazie alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, «come uno strumento positivo in termini di valore sociale ed eco- nomico per la sua capacità di aprire l’accesso al mondo del lavoro» X. XXXXXXX, Il lavoro tem- poraneo in ffuropa, in Lav. dir., 2013, p. 785. Più in generale, per un critica all’«appiattimento del lavoro tramite agenzia sul modello tipologico e concettuale del lavoro a termine» cfr. M. significativo l’impianto normativo che regolava il lavoro temporaneo. Anche in questo caso si è formata una interpretazione giurisprudenziale che, nella sostanza, ha equiparato tale tipologia contrattuale al contratto a termine vo- lutamente disattendendo la chiara volontà del legislatore per il quale la somministrazione di lavoro a termine nasce come strumento gestionale per sopperire all’ordinaria attività dell’utilizzatore, senza che sia richiesto né il requisito della temporaneità, né che le ragioni giustificatrici siano specifi- camente indicate secondo le modalità previste per il contratto a tempo de- terminato 5. È un dato di fatto che si è in presenza di una legislazione che, pur ammet- tendo nella sua formulazione letterale anche un uso ordinario, seppur con- trollato, degli strumenti di flessibilità in entrata, ha conosciuto una applicazio- ne chiusa ad ogni tentativo di affrancare le assunzioni temporanee dal requisi- to della eccezionalità 6, accompagnata, peraltro, da un giudizio sociale di disva- XXXXXXXXXX, Somministrazione di lavoro: ritorno al passato, in La nuova riforma del lavoro, a cu- ra di X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Milano, 2012, p. 109.
XXXXX,. Nella “Ricchezza delle Nazioni” [1776] Xxxxx descrive come, nelle società moderne (cioè ove esiste la proprietà individuale di terre e l’accumulazione di capitali), il prodotto sociale venga diviso tra i lavoratori (quale frutto della loro fatica), i proprietari terrieri (quale rendita delle loro terre) e i capitalisti (quale profitto sui loro capitali anticipati). In questo contesto, il saggio marginale del salario (reale) dipende dal contratto tra i “padroni” e i “proletari”, ma in questa “controversia” i “padroni” sono avvantaggiati, in quanto hanno maggiore facilità a coalizzarsi e hanno maggiore capacità di resistenza nel lungo periodo. Detto questo, però, esiste un livello al di sotto del quale è impossibile ridurre i salari: il salario di sussistenza, cioè il salario necessario all’operaio per il suo mantenimento e per il mantenimento della sua famiglia, nel contesto in cui vive. Un salario inferiore a quello di sussistenza comprometterebbe la natura stessa del sistema economico in quanto impedirebbe la riproduzione della forza lavoro. Il salario di sussistenza deve permettere al lavoratore di acquistare e mantenere ciò che, secondo gli usi, si considererebbe indecente non avere (ad esempio, a Milano, nel 2013, è considerato indecente avere uno stipendio inferiore a 1.000 euro al mese per un lavoro full-time perché con una minor somma è impossibile poter garantire un livello di vita decente, in quanto diviene molto difficoltoso poter sostenere il costo di una abitazione, del cibo e di altri beni di sussistenza). Xxx Xxxxx la domanda di lavoro non può aumentare in altro modo che con un aumento della ricchezza nazionale (il profitto sociale), la cui crescita provoca parallelamente la crescita dei salari. In Xxxxx, la concorrenza nel mercato del lavoro è «indirizzata nella giusta direzione dalle istituzioni umane» [Xxxxx, 1932], cioè agisce con due limiti: le norme sociali e culturali che determinano il salario di sussistenza e il potere contrattuale dei lavoratori. L’impostazione di Xxxxx diverge da quella degli economisti neomarginalisti, in seguito meglio approfondita, in quanto in Xxxxx il salario di sussistenza fissa un limite minimo alla remunerazione del lavoro, indipendentemente dai saggi marginali e, inoltre, non esiste un saggio di sostituibilità tra i fattori produttivi. In questa prospettiva, i salari non sono un costo, ma un fattore di consumo capaci di trainare la domanda e, quindi, la produzione, dato che la soglia minima dei salari non ...
XXXXX,. Il contratto, cit.. 14 X.Xxxxx, Il contratto, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a param...
XXXXX,. I, the undersigned (name and surname) , born in(Town, Country) , date (dd/mm/yyyy) , address ZIP Code Town , Country , Ph. Mob. , E-mail Certified mail (PEC) to be admitted to the selection procedure for the position of Communication Officer within the JS of the “European Territorial Cooperation Programme (Interreg V - A) Greece – Italy” 2014- 2020. to send all communications concerning the above mentioned selection procedure to the following address (only if different from the previous one): Address ZIP Code Town Country Ph. Mob. E-mail PEC On the basis of Italian Law, D.P.R. 445/2000, and aware of the legal consequences in case of false declarations, • I am a/an citizen (nationality); • I have full citizenship rights; • I have not been convicted of any criminal offence and have no criminal pending juridical proceedings; • I have fulfilled all obligations imposed by the applicable laws concerning military/civil service (if applicable); • I am not in a situation of incompatibility or in conflict of interest with Puglia Region, other Programme National referent institutions and with the European Territorial Cooperation Programme (INTERREG V - A) Greece – Italy 2014-2020; • The Curriculum Vitae attached is true and correct, it’s duly dated and signed, and it’s in the Europass format, including specific reference to the exact day, month and year of beginning and end of each single working experience, and it is exclusively written in English language; • I am available to travel abroad; • I have a valid and recognized (note: “recognized” is needed only for non-European Union countries) University Degree (at least 4 years legal duration of the University degree course) in , obtained in year at the University of (specify Country) in any field of relevance of the above mentioned tasks as accepted at the Public Sector of the applicant’s country of citizenship; • I have at least 3 years of working experience in communication management of EU funded Projects / Programmes foreseeing the cooperation between two or more Countries; • I have an excellent knowledge of the English language (C2 level or equivalent). • I have a valid residence permit (already available at the application stage, and still valid at the contract signature stage). Attachments for all applicants:
XXXXX,. Il diritto e i nuovi orizzonti dell’intelligenza umana analisi giuridica dell’e- conomia, 2019, 1, dove l’a. richiama la tesi della governamentalita` algoritmica, esaltata dall’era dei big data dove «si contorna dunque la soggettivita` attraverso l’automatizzazione. L’automatizzazione e l’accelerazione della produzione di conoscenze a partire dai dati di ogni sorta, molto numerosi, sono divenute una necessita`. Si evita la soggettivita` delle persone osservate. Vi si categorizza in funzione dei dati grezzi che per voi non hanno alcun signi- ficato, in base ad algoritmi di cui non conoscete il funzionamento, e cio` andra` ad avere un impatto sulla vostra vita, vi affettera` ad esempio sul modo del riflesso, piuttosto che della riflessivita`, ossia, di cio` che vi invia degli avvertimenti. Ad esempio, nel campo del marke- xxxx, succedera` che la vostra attenzione xxxx` attirata da qualcosa, da un preciso oggetto. Niente e` meno volontario che l’avere la propria attenzione attratta. E` anche in questo modo che si contorna la soggettivita`, perche´ non si fa appello alle vostre capacita` intellettive o di xxxxxxx` per governarvi, o per far s`ı che passiate all’atto di acquisto, o, al contrario, perche´ voi non immaginiate nemmeno di poter disobbedire a una regola. Non e` piu` minacciandovi o incitandovi, e` semplicemente inviandovi dei segnali che provocano un riflesso, dunque attraverso stimoli e riflessi. Non c’e` piu` soggetto, in effetti»: xxxx XXXXXXX e XXXXXXXX, Il regime di verita` digitale. Dalla governamentalita` algoritmica a un nuovo Stato di diritto, in La Deleuziana, 2016, 3, numero monografico «La vita e il numero». di licenziamento, di assegni di mantenimento per il coniuge o i figli, per la quantificazione dei danni in caso di lesioni personali ecc.) ed anche determi- nare il possibile esito di una controversia, attuale o potenziale. Sistemi del genere, fino ad oggi prevalentemente utilizzati da studi legali o compagnie assicurative, potrebbero fornire nuovi strumenti di misura, di valutazione e di predizione dei comportamenti suscettibili di essere utilizzati anche nel campo giudiziario, ed in tal modo contribuire a rendere piu` efficiente, piu` equo e meno costoso il funzionamento del sistema giustizia» (45).
5. Il matematico statunitense Xxxxxxx Xxxxxx, uno dei “padri” della cibernetica moderna, ammoniva «Quelli fra noi che hanno contribuito alla nuova scienza della cibernetica si trovano cosı` in una posizione morale a dir poco scomoda. Xxx...
XXXXX,. Il leasing immobiliare, IPSOA, Milano, 2012, cit. p. 26.