XXXXX, Clausole campione

XXXXX,. La tutela dei licenziamenti nel diritto primario dell’Unione Europea, relazione al convegno Rapporti tra le fonti e rapporti tra le Corti nel diritto europeo. I licenziamenti collettivi, Roma, 27 aprile 2015. samina, poiché non è questione di applicazione della tutela prevista da fonti europee ma di applicazione del principio di uguaglianza in materia genericamen- te disciplinata dal diritto europeo. Con riferimento ai licenziamenti individuali, va richiamato l’art. 153.1.d) del Trattato sul funziona- mento dell’Unione (TFUE) che attribuisce alla Ue il potere di dettare agli Stati membri regole comuni in materia di licenziamento individuale, prevedendo la competenza di adottare direttive di armonizzazione (ovvero di definire standard minimi comuni di tute- la) in relazione alla «protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro». Il vero nodo interpretativo risiede nel significato dell’“attuazione” del diritto dell’Unione, e in parti- colare se questa debba intendersi come attuazione diretta e necessitata del diritto europeo, come nell’i- potesi classica di una legge che recepisce una diret- tiva, ovvero se sia sostenibile un concetto più gene- rico ed ampio di “attuazione”, secondo la quale per l’applicazione dei precetti della Carta è sufficiente che la fattispecie esaminata cada per qualche suo aspetto nel “cono d’ombra” del diritto dell’Unione anche indi- rettamente, sicché anche in tal caso il diritto interno può essere considerato “applicativo“ di quello sovra- nazionale e quindi può essere esaminato alla luce dei diritti della Carta. Né mi pare rilevante il mancato esercizio della po- testà legislativa prevista dal Trattato: sarebbe infatti illogico applicare la Carta ove il legislatore – europeo o nazionale – abbia dato attuazione (male) al dirit- to comunitario, e non invece nei casi in cui, ferma la competenza comunitaria, il legislatore – europeo e nazionale – sia rimasto inerte. La portata espansiva e promozionale dei principi della Carta è talora emersa in modo specifico nella giurisprudenza di Lussemburgo, che nell’applicare la Carta ha ritenuto rientrante nella sua giurisdizione ogni normativa direttamente o indirettamente colle- gata al diritto dell’Ue9. La Corte di giustizia, in particolare, ha precisato che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali opera non solo nel momento in cui il legislatore nazionale dà attuazione al diritto europeo, ma anche ove co- munque si lavora nel campo di applicazione del dirit- t...
XXXXX,. L’adempimento come condizione del contratto, in Vita not., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponib...
XXXXX,. La nuova disciplina della convivenza di fatto; osservazioni a prima lettura, in Jus Civile , 2016, 4, 95 e ss.; X. XXXXXXX, Prospettive di una disciplina delle convivenze tra fatto e diritto, in giustiziacivile. com, 12.05.2016, 10 e ss.. presupposto lo stato libero perché solo in tal caso appare compatibile con la registrazione che rende la relazione opponibile a tutti.12 Non sarebbe possibile, infatti la sussistenza del matrimonio ed al contempo la convivenza registrata tra una persona libera ed una separata. Tanto precisato, l'essenza costitutiva della convivenza finisce con il tradursi nella modalità della relativa prova. Come possono provare i conviventi, anche dello stesso sesso, la stabilità del rapporto affettivo per ottenere tutela legislativa? Il punto è che la stabilità afferisce al rapporto interno della coppia e non è provabile se non attraverso autocertificazioni o prove orali; con la stipula del contratto di convivenza registrato la stabilità si trasforma e da elemento interno diventa elemento esterno e, quindi, opponibile. Prima, però, occorre fornire prova dell'esperienza relazionale, perché va condivisa la tesi della configurazione dell'elemento della stabilità inteso come elemento costitutivo del rapporto13 proprio per garantire (e questa dovrebbe essere la ratio) e, dunque, evitare contemporanee relazioni personali, anche se la convivenza resta, comunque, la scelta di chi non vuole assoggettare la propria relazione a regole rigide provenienti dall'esterno. Quello che emerge è che oggi il fenomeno delle convivenze certamente non può essere racchiuso solo nel modello previsto dalla legge n. 76. Al di fuori di questo contesto normativo continuano ad esserci altre convivenze o non registrate o non registrabili. Esse sono senza dubbio relazioni personali espressioni di formazioni sociali rilevabili ex art. 2 della Carta Costituzionale14 E va posto in rilievo che proprio per tutelare le condizioni economiche dei soggetti è necessario la stipula del contratto di convivenza, secondo i disposti per accedere allo stato.
XXXXX,. Gli accordi di salvataggio o di liquidazione dell’impresa in crisi, in, Il Fall. , n. 11/2008, p. 1237 e segg. Questo momento è caratterizzato da una forte asimmetria informativa, che si manifesta non solo tra il debitore e i suoi creditori, ma anche all’interno delle diverse categorie di creditori. L’imprenditore in crisi è infatti il soggetto che ha la cognizione più completa della situazione economica della propria impresa, mentre le conoscenze che i creditori normalmente hanno delle condizioni economiche del proprio obbligato sono molto più limitate, inoltre, anche da questo punto vista all’interno del ceto creditorio, normalmente esistono delle differenze, si pensi ad esempio alla posizione privilegiata delle banche, che in virtù degli strumenti che hanno a disposizione80, potrebbero essere in grado di valutare la situazione dell’impresa sia in relazione al singolo rapporto intrattenuto con la stessa, sia nell’ambito del complesso dei rapporti intrattenuti con il mondo bancario. Anche i lavoratori, soprattutto se assistiti nel loro insieme da organizzazioni sindacali potrebbero avere una percezione più immediata della difficoltà dell’impresa, in ragione di un mutato utilizzo dei fattori della produzione. I fornitori invece, percepiscono, in genere, in ritardo la situazione di crisi del proprio acquirente e ciò anche in considerazione della prassi dei tempi dilazionati per il pagamento dei debiti aziendali. A ciò occorre aggiungere, che all’interno di ciascuna categoria di creditori , è possibile trovare creditori più o meno informati, ad esempio a seconda della maggiore o minore frequenza e rilevanza economica dei rapporti commerciali con il debitore. La diversa prospettiva dalla quale ciascuna categoria di creditori, e all’interno della stessa ciascun creditore osservano l’impresa in crisi, determina un diverso livello di informazione del singolo, rispetto alla reale situazione economico-finanziaria dell’impresa medesima. Il riequilibrio di questa situazione di asimmetria informativa, durante la fase di negoziazione dell’accordo, si impone alla luce dei principio di buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 cod. civ.) nonché alla luce dei principi di eguaglianza e di libertà di iniziativa economica (art. 3 e 41 Cost.) A seconda delle dimensioni dell’impresa in crisi, dell’attività esercitata, del contenuto del possibile accordo di ristrutturazione, può variare il contenuto delle comunicazioni da rivolgere ai creditori. Questi possono essere messi in...
XXXXX,. Xxxxxxx dell'investimento finanziario La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali e tenendo conto dell’eventuale bonus rappresenta il capitale investito MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,00% 0,00% B Commissioni di gestione 1,60% C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00% D Alti costi contestuali al versamento 0,00% 0,00% E Altri costi successivi al versamento 0,00% F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00% G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,05% H Spese di emissione 0,00% 0,00% COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio versato 100,00% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,00% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito 100,00% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. Descrizione dei costi Costi a carico dell'investitore-contraente: - costi di caricamento: non previsti. Costi eventuali a carico dell'investitore-contraente: - spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal contratto; - costi di riscatto: il contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta di riscatto: Anni interamente trascorsi Penali di riscatto Meno di 1 anno 3,80%
XXXXX,. Sono i tuoi Diritti
XXXXX,. La responsabilità, cit., 1; X. XXXXXXX, L'accertamento della colpa della p.a. nella fattispecie di danno da provvedimento illegittimo: il giudice amministrativo in equilibrio tra diritto interno e diritto europeo, in RCP 2012, 5, 1613; ID., Dal danno da provvedimento illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi? la “nuova” responsabilità della p.a. al vaglio del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 3, 2012, 968; X. XXXXXXXX, La responsabilità dell'amministrazione: per l'autonomia degli schemi ricostruttivi, in Dir. amm., 1, 2005, 1; X. XXXX, Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa, Napoli 2003, 172 ss. 42 X. Xxxxx. UE, 30-9-2010, C-314/2009, Stadt Graz c. Strabag AG, in Racc., 2010 I-08769, x.xx 41; art. 30 c.p.a., C.E. XXXXX, La responsabilità, ibidem, 10. dell’agire amministrativo. In merito all’elemento soggettivo, parte degli interpreti, anche richiamando le riflessioni di autorevole dottrina43, suggerisce di considerare criteri alternativi alla colpa ovvero di adottare una nozione di colpa «epurar[ata] da ogni connotazione soggettiva»44, proprio allo scopo di garantire l’effettività della tutela del cittadino45. La responsabilità dell’amministrazione sembrerebbe trovare fondamento nel rischio correlato all’esercizio del potere che non è attività pericolosa, ma «doverosa e posta in essere nell’interesse della collettività [...]: onde quella medesima collettività che ne beneficia è tenuta a sopportarne i costi»46. In tal senso sembrerebbe assicurarsi l’adeguamento dell’istituto della responsabilità ai principi che la p.a. è tenuta ad osservare nei rapporti con i privati, tra i quali i principi di solidarietà e di uguaglianza e i principi della tutela della concorrenza e della parità di trattamento. Una volta accertati la lesione del diritto alla correttezza, eventualmente la colpa della p.a. e la sussistenza del nesso di causalità, si procede alla quantificazione del danno, in applicazione delle regole di diritto civile. Come noto, anche per il diritto amministrativo gli elementi costitutivi del danno risarcibile sono il lucro cessante o mancato guadagno e il danno emergente47. L’analisi delle decisioni giurisprudenziali e delle riflessioni della dottrina sul tema palesano le incertezze degli interpreti nella definizione dei presupposti e dei criteri di quantificazione del danno risarcibile subito dall’operatore economico in occasione dello svolgimento della gara d’appalto. Per la liquidazione del lucro cessante, ...
XXXXX,. I, the undersigned (name and surname) , born in (Town, Country) , date (dd/mm/yyyy) , address ZIP Code Town , Country , Ph. Mob. , E-mail Certified mail (PEC) to be admitted to the selection procedure for the position of Joint Secretariat Coordinator of the “European Territorial Cooperation Programme (Interreg V - A) Greece – Italy 2014-2020”. to send all communications concerning the above mentioned selection procedure to the following address (only if different from the previous one): Address ZIP Code Town Country Ph. Mob. E-mail PEC On the basis of Italian Law, D.P.R. 445/2000, and aware of the legal consequences in case of false declarations, • I am a/an citizen (nationality); • I have full citizenship rights; • I have not been convicted of any criminal offence and have no criminal pending juridical proceedings; • I have fulfilled all obligations imposed by the applicable laws concerning military/civil service (if applicable); • I am not in a situation of incompatibility or in conflict of interest with Puglia Region, other Programme National referent institutions and with the European Territorial Cooperation Programme (INTERREG V - A) Greece – Italy 2014-2020; • The Curriculum Vitae attached is true and correct, it’s duly dated and signed, and it’s in the Europass format, including specific reference to the exact day, month and year of beginning and end of each single working experience, and it is exclusively written in English language; • I am available to travel abroad; • I have a valid and recognized (note: “recognized” is needed only for non-European Union countries) University Degree (at least 4 years legal duration of the University degree course) in , obtained in year at the University of (specify Country); • I have at least 7 years of working experience in management of EU Programmes out of which at least 4 years in Cooperation Programmes; • I have at least 3 years of experience in team leading; • I have an excellent knowledge of the English language (C2 level or equivalent). • I have a valid residence permit (already available at the application stage, and still valid at the contract signature stage). Attachments for all applicants:
XXXXX,. La forma scritta priva di sottoscrizione alla prova della nullità 319
XXXXX,. Il leasing immobiliare, IPSOA, Milano, 2012, p. 20.