XXXXX,. Il contratto, cit., p. 1993, 141, nota 1 – secondo cui « (...) Il campo è dominato dalla regola della buona fede. Se la lingua naturale dei contraenti è la medesima, e il dichiarante volutamente usa una lingua diversa, che il destinatario non conosce, quest’ultimo non è ob- bligato a fare la benché minima ricerca. Il caso è diverso se il dichiarante, che non parla la lin- gua del destinatario, crede che quest’ultimo capisca o se il dichiarante non ha la possibilità di utilizzare un interprete e così via ». senso – che degradano progressivamente verso l’atto di adesione, pur sem- pre negoziale – ma non la escludono del tutto permanendo sempre la libertà, appunto, di non aderire. La mera pressione del tasto negoziale virtuale – non accompagnata da ulteriori comportamenti – sembra, in conclusione, corret- tamente riconducibile – in quanto codice linguistico simbolico non verbale, iconico, socialmente rilevante – alla manifestazione di accettazione espressa mediante dichiarazione. Il codice alfabetico del linguaggio umano e il codice iconico basato su simboli del linguaggio telematico ipertestuale – pur com- prensibilmente diversi tra loro – sono, infatti, entrambi strumenti linguistici in senso ampio (65). Conclusione – nel senso della natura dichiarativa della pressione del tasto negoziale virtuale – confortata anche dalla scelta normati- va comunitaria e nazionale dell’ambito definitorio della firma elettronica de- bole, categoria in cui detto procedimento tecnico – virtuale – di adesione in senso stretto può essere assimilato. A tutela dei consumatori la nuova dir. Ue 25 ottobre 2011, n. 83 stabilisce – con riferimento ai contratti a distanza con- clusi con mezzi elettronici – che “se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’or- dine implica l’obbligo di pagare il professionista” (art. 8.2 - dir. 2011/83). Se il fornitore non osserva tale prescrizione informativa, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine (art. 8.2 - dir. 2011/83). La pressione del tasto negoziale virtuale associata all’invio dei numeri della carta di credito – fattispecie ricorrente nella prassi negoziale del commercio elettronico – sembra, invece, essere assorbita dalla vis attractiva della manifestazione im- plicita dell’accettazione me...
XXXXX,. Il contratto di somministrazione di lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2006, p. 411. 15 Cfr. Tribunale Milano, 14 febbraio 2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, p.413, ai sensi dell’art. 21, comma 4°, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è nullo il contratto di somministrazione privo dell’indicazione scritta relativa alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato (nella specie, il contratto non era stato prodotto in giudizio); conseguentemente, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di licenziamento, si applicano le conseguenze ex art. 18, legge n. 300/1970, a nulla rilevando che, successivamente al rapporto di somministrazione e senza soluzione di continuità, la società utilizzatrice e la lavoratrice avessero stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive. 16 Cfr. Cass. 3 aprile 2013, n. 8120, in Diritto & Giustizia 2013, 4 aprile: Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività; Cass., 8 maggio 2012, n.6933, in Giustizia Civile Massimario 2012, 5, 572:Ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione; Trib. Milano, 10 agosto 2007 in Riv. critica dir. lav., 2007, 1089: nel caso di mancata prova, da parte dell’utilizzatore, delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora; Trib. Milano, 4 luglio 2007, in Riv. c...
XXXXX,. Il piano attestato di risanamento, in, Il Fall., 2005, 1360; X. XXXXX, Le vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in, Il Fall., 2007, 625. bilancio della società, se e in quanto regolarmente depositato al registro delle imprese. In genere nella prima comunicazione l’obbligato oltre ad evidenziare la volontà di rinegoziare le proprie obbligazioni, chiede anche ai creditori di precisare l’ammontare del loro credito, invitandoli al contempo a voler evitare per un certo periodo tempo ogni iniziativa volta ad ostacolare il tentativo di ristrutturazione. Ci si potrebbe chiedere se possa configurarsi un obbligo a carico di creditore di accettare la rinegoziazione delle obbligazione del proprio debitore, a tal riguardo il c.d. codice di comportamento83 predisposto dall’ABI, relativo ai processi di ristrutturazione per il superamento delle crisi d’impresa, prevede, tra l’altro, all’art. 4 l’obbligo delle banche di partecipare alla prima riunione della procedura di concertazione e a parteciparvi con funzionari dotati di un adeguato potere decisionale, prevedendosi così un obbligo per le banche di partecipazione alla prima fase della trattativa, diretta alla eventuale formulazione di un piano di risanamento dell’impresa. Tuttavia al di là di questa situazione specifica e prescindendo da ciò che è previsto nell’ambito dell’ordinamento bancario, deve escludersi l’insorgere in capo al creditore di un dovere di rinegoziazione degli originari accordi, in seguito alla proposta formulata dal debitore, in quanto l’esigenza di osservare il dovere di buona fede (1375 cod. civ.) non può considerarsi nel caso di specie tanto stringente da tramutarsi in un vero e proprio obbligo a contrarre. Invero ciascun contraente può consentire quelle modifiche contrattuali che siano funzionali alla migliore realizzazione degli interessi della controparte, compatibilmente con la tutela dei propri interessi per cui ai creditori non può essere imposto di aderire al piano. 83 Cfr. XXXXXXX X., Sistemazioni stragiudiziali delle crisi d’impresa e codice di comportamento bancario, in, Banca Borsa e titoli di credito, 2000, 3, 417; Cfr. SANTARONI M., L’intervento delle banche nelle imprese in crisi, in, Giust. Civ. 2000, 2, 45; Cfr. Codice di Comportamento tra Banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi d’impresa, disponibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx?xxxxxx=xxxx_xxxxxxxx&XxxxxxXx=0&xxxxxxxxXx=000
XXXXX,. Xx responsabilità civile del professionista, Xxxxxxx, Milano, 1981, p. 24; A. e X. Xxxxxxxxxxx, op. cit., p. 20. comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente”16. - Divieto dell’esercizio della professione a coloro che non possiedano determinati requisiti di competenza, attestati dall’iscrizione in appositi albi o elenchi: nell’ambito delle professioni intellettuali, si distinguono le cosiddette “professioni regolamentate” - di cui fa parte anche il commercialista – che sono determinate dalla legge e l’esercizio delle quali è subordinato, in base a quanto disposto dall’art. 2229 c.c., all’iscrizione in appositi albi o elenchi, la cui tenuta è demandata agli ordini e collegi professionali, sotto la vigilanza dello Stato (in genere tramite il Ministero della Giustizia). La subordinazione dell’esercizio delle libere professioni all’accertamento, da parte dei summenzionati organi competenti, dei requisiti e delle competenze che garantiscano tecnicamente e moralmente il regolare e buon esercizio della singola professione, costituisce un elemento di interesse pubblico17. L’esercizio abusivo della professione comporta una responsabilità verso il cliente, che, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte18, nell’ambito del diritto civile implica, in primis, la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto e, di conseguenza, il professionista perde il diritto di agire al fine di ottenere il compenso per l’opera prestata (ex art. 2231 c.c.). Gli ordini professionali, inoltre, hanno il potere di autoregolamentazione dell’attività professionale degli iscritti, attraverso l’emanazione di norme di deontologia, vincolanti per i singoli professionisti, i quali possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari qualora violino tali regole e non tengano un comportamento conforme al decoro e alla dignità della professione. Per quanto concerne la professione dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, è necessario precisare che essa è disciplinata dal Codice Deontologico dei commercialisti ed 16 Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 1986, n. 5248; Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 1993, n. 7462; Cass. Civ., Sez. II, 30 gennaio 2006, n. 1847, in Codice Civile annotato con la giurisprudenza, a cura di X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx, IV edizione, La Tribuna, pp. 2735 - 2736, quest’ul...
XXXXX,. Xxxxxxx dell'investimento finanziario La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali e tenendo conto dell’eventuale bonus rappresenta il capitale investito MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,00% 0,00% B Commissioni di gestione 1,60% C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00% D Alti costi contestuali al versamento 0,00% 0,00% E Altri costi successivi al versamento 0,00% F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00% G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,05% H Spese di emissione 0,00% 0,00% COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio versato 100,00% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,00% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito 100,00% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. Descrizione dei costi Costi a carico dell'investitore-contraente: - costi di caricamento: non previsti. Costi eventuali a carico dell'investitore-contraente: - spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal contratto; - costi di riscatto: il contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta di riscatto: Anni interamente trascorsi Penali di riscatto Meno di 1 anno 3,80% 5 anni in poi nessuna In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alle penali sopra riportate un costo fisso pari a 20,00 euro. - costi di switch: costo fisso pari a 20,00 euro per ogni operazione di modifica del profilo di investimento nei fondi interni (switch), successiva alle prime due gratuite. - costi per l’Opzione Ribilanci...
XXXXX,. Il contratto, Torino 2004, p.793 e ss. 54 X. XXXXX, Il contratto, cit., p. 349 e ss. che dipende anche dal modo in cui egli riuscirà a dimostrare a controparte le proprie abilità di partner contrattuale. Proprio la previsione del potere di recesso a vantaggio di una parte incentiva l’altra ad eseguire al meglio la propria prestazione contrattuale, realizzando così uno scambio più redditizio per entrambi e ciò rende immediatamente evidente l’interesse (che tuttavia non può definirsi se non come interesse al “ripensamento”) cui tale pattuizione risponde dal punto di vista del titolare del potere di recesso. Se si considera, poi, che spesso saranno necessari degli investimenti volti a consentire una migliore esecuzione della prestazione e che essi possono normalmente anche essere oggetto di obblighi contrattuali (si pensi ad esempio al caso della affiliazione commerciale), si comprende come una parte possa essere disposta ad assumersi l’onere della valutazione della redditività dello scambio soltanto dopo che l’altra si sia assunta l’obbligo alla esecuzione della prestazione, con i relativi investimenti ad essa funzionali. Proprio dal modo in cui la parte vincolata esegue e/o investe in vista dell’esecuzione la controparte può trarre le informazioni utili (che senza il vincolo dell’altra non si sarebbero rese disponibili) per decidere circa la utilità dello xxxxxxx00. Assumendo un’obbligazione compensata soltanto da un impegno di controparte risolubile ad nutum, pertanto, la parte esposta al potere di recesso acquista una chance di prosecuzione del rapporto che il modo in cui essa investe ed esegue può contribuire ad accrescere. In assenza di particolari condizioni di “debolezza”, che fondino speciali ragioni di protezione della parte esposta al potere di recesso ad nutum, deve ritenersi che essa abbia attribuito a tale chance un valore maggiore del costo che l’obbligazione contrattuale le impone. Il che vale quanto dire che essa avrà valutato la convenienza del contratto scontando dal valore della controprestazione che è destinata a ricevere il costo del rischio derivante dal potere di recesso di controparte (che incide soprattutto sulla possibilità di ammortizzare gli investimenti eseguiti) e che perciò essa avrà richiesto un corrispettivo tale da compensarla anche di questo rischio56. Queste considerazioni inducono a considerare pienamente valida e rispondente ad una ben chiara funzione economica (che comprende costi e benefici per entrambe le parti) la pa...
XXXXX,. La formazione dei prezzi nel mercato finanziario: crisi della razionalità del mercato e massime di esperienza, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXXXXX, X. XXXXX, X. XXXX, Diritto Penale dell’Economia, Tomo I, 495. su una razionale giustificazione economica, o meglio evidenzia l’esistenza di un intento occulto non coerente con quello che ordinariamente sta alla base dell’operazione stessa. Ne consegue che le condotte manipolative di tipo operativo non possono essere elencate aprioristicamente in modo tassativo, ma sono classificate come tali in ragione della loro finalità illecita, ovvero nell’intento ingannatorio sotteso all’operazione posta in essere. Un'operazione che, xxxxxxxxx, può essere reale ed effettiva, ma frustra l’andamento del mercato nella misura in cui l’obiettivo perseguito dall’autore in questione non coincide con quello tipicamente sotteso all’iniziativa economica attuata, ma con la determinazione di una certa reazione da parte del mercato, che si traduce nella generazione negli investitori dell’erroneo convincimento in ordine all’andamento del prezzo di un titolo. E’ dunque proprio l’effetto alterativo – attuale o potenziale – il minimo comune denominatore dell’elenco aperto delle manipolazioni operative. Tali peculiarità della definizione normativa (o forse sarebbe meglio dire economica) di manipolazione accolta a livello comunitario, è la causa principale dei dubbi sollevati dalla dottrina circa il rispetto, da parte delle disposizioni incriminatrici in materia, dei principi di tassatività e determinatezza del precetto penale. In conformità ai contenuti della Direttiva MAD1, gli illeciti di aggiotaggio previsti nel TUF sono proiettati alla tutela del regolare andamento del mercato finanziario e della fiducia che gli investitori ripongono nei valori mobiliari e negli strumenti derivati. Senza replicare integralmente le considerazioni già formulate nel corso della disamina delle fattispecie d’insider trading, che condividono con quelle manipolative le medesime istanze generali di tutela del mercato finanziario, pare opportuno specificare che la repressione delle condotte manipolative ha il precipuo obiettivo di evitare che, attraverso la diffusione di informazioni scorrette, siano falsati i processi decisionali di investimento dei singoli, con evidenti e immediati impatti sulla regolarità dei meccanismi di formazione dei prezzi 99 . D’altro canto è già stata evidenziata la centralità delle esigenze di trasparenza e affidabilità dei flussi informativ...
XXXXX,. Sono i tuoi Diritti
XXXXX,. La legge oscura”. Come e perché non funziona, Bari, 2000; a pag. 155 l‟A. afferma che la legge è oscura quando non consente “l'estrazione di una norma vincolante”, in genere perché afflitta da ambiguità, irrazionalità o incoerenza; cfr. anche A. XXXXXXX, Fonti e norme nell‟ordinamento e nell‟esperienza costituzionale, Torino, 1993, pag. 6 e ss. che distingue il concetto di “oscurità” in senso “forte” da quello di “tono minore”; nel primo caso la legge è inesistente, in quanto colpita da “radicale nullità”; nel secondo caso, invece, può ammettersi “l‟annullamento giudiziale” ad opera della Consulta. Secondo L‟A. la definizione corretta di “oscurità” è solo la prima: se l‟enunciato è oscuro non esistono né disposizione né norma. La situazione di incertezza nell‟interpretazione delle regole di diritto, inoltre, può richiedere di sostenere all‟operatore costi elevati per compensare consulenti o imprese che svolgono ricerche di carattere teorico e pratico sull‟interpretazione del diritto. Infatti, negli assetti contrattuali l‟incertezza del diritto va considerata come un fattore di incremento dei costi di transazione. I fenomeni di incertezza della situazione giuridica possono, inoltre, determinare situazioni di asimmetria informativa. E‟ ben possibile, infatti, che la conoscenza della situazione giuridica e dell‟interpretazione della norma di legge sia distribuita in modo diseguale fra le parti di un contratto o di un rapporto giuridico. Ne deriva il venir meno delle condizioni che qualificano l‟assetto del sistema concorrenziale che, com‟è noto, deve essere caratterizzato dal pieno ed eguale accesso alle informazioni da parte dei partecipanti al gioco economico e quindi dalla piena conoscenza delle condizioni (equal access). Ma anche nel settore dell‟intermediazione finanziaria, può dirsi che l‟incertezza del diritto generi spostamenti tra la domanda e l‟offerta di investimenti, determinando un‟allocazione non efficiente delle risorse: chi investe, infatti, fonda la propria decisione strategica sulla base di una serie di preferenze, anche determinate dallo stato delle norme giuridiche storicamente presenti in un dato sistema. Ragion per cui, il valore del proprio risparmio convertito in investimento, dipende essenzialmente dal grado di tutela che la posizione soggettiva derivante dal contratto (sia essa attiva che passiva) conserva nell‟ordinamento giuridico, riflettendosi nella stessa scelta di investimento. La conversione di risparmio in investimenti, non a...
XXXXX,. I, the undersigned (name and surname) , born in(Town, Country) , date (dd/mm/yyyy) , address ZIP Code Town , Country , Ph. Mob. , E-mail Certified mail (PEC) to be admitted to the selection procedure for the position of Communication Officer within the JS of the “European Territorial Cooperation Programme (Interreg V - A) Greece – Italy” 2014- 2020. to send all communications concerning the above mentioned selection procedure to the following address (only if different from the previous one): Address ZIP Code Town Country Ph. Mob. E-mail PEC On the basis of Italian Law, D.P.R. 445/2000, and aware of the legal consequences in case of false declarations, • I am a/an citizen (nationality); • I have full citizenship rights; • I have not been convicted of any criminal offence and have no criminal pending juridical proceedings; • I have fulfilled all obligations imposed by the applicable laws concerning military/civil service (if applicable); • I am not in a situation of incompatibility or in conflict of interest with Puglia Region, other Programme National referent institutions and with the European Territorial Cooperation Programme (INTERREG V - A) Greece – Italy 2014-2020; • The Curriculum Vitae attached is true and correct, it’s duly dated and signed, and it’s in the Europass format, including specific reference to the exact day, month and year of beginning and end of each single working experience, and it is exclusively written in English language; • I am available to travel abroad; • I have a valid and recognized (note: “recognized” is needed only for non-European Union countries) University Degree (at least 4 years legal duration of the University degree course) in , obtained in year at the University of (specify Country) in any field of relevance of the above mentioned tasks as accepted at the Public Sector of the applicant’s country of citizenship; • I have at least 3 years of working experience in communication management of EU funded Projects / Programmes foreseeing the cooperation between two or more Countries; • I have an excellent knowledge of the English language (C2 level or equivalent). • I have a valid residence permit (already available at the application stage, and still valid at the contract signature stage). Attachments for all applicants: