XXXXX,. Il contratto, cit.. 14 X.Xxxxx, Il contratto, ult.cit. 15 Cass. 30/06/2005 n. 13954 La dottrina dominante è molto critica nei confronti della posizione assunta dalla giurisprudenza. Si ritiene, infatti, che non sia possibile identificare la perizia contrattuale come figura autonoma. Il carattere tecnico dell’operazione che deve essere espletata dal terzo non esclude che l’atto vada a determinare il rapporto contrattuale altrui oppure a comporre una controversia. Ne discende che in ogni caso la perizia o integra un elemento del contratto, ed allora è arbitraggio, oppure risolve una controversia, ed allora è arbitrato irritale16 . Ciò soprattutto ove si consideri le ipotesi in cui le parti abbiano stabilito in via preventiva di impegnarsi ad accettare che l’importo di un indennizzo debba essere determinato da un collegio di esperti. L’accettazione in via preventiva fa risaltare come l’atto del perito incida sul rapporto contrattuale, integrandolo17. Sempre al fine di contrastare l’orientamento giurisprudenziale si è, altresì, osservato come sia difficile ritenere che la determinazione del terzo possa essere del tutto scevra da valutazioni discrezionali o giudizi soggettivi. Ciò soprattutto se si considera la fase in cui, dopo aver studiato la questione con la propria specifica competenza tecnica, il terzo debba applicare alla fattispecie concreta i risultati dello studio condotto. Inoltre la scelta delle parti di rimettere ad un terzo la decisione di integrare un elemento del contratto fa perdere a quest’ultima il carattere di mera dichiarazione di scienza e conseguentemente assumere quello decisionale18 . Si dubita, pertanto, che sia possibile riconoscere alla perizia un’autentica autonomia sul piano strutturale e funzionale. Si è rilevato, infatti, come il riferimento alla natura tecnica dei criteri di valutazione adottati non sembra poter costituire un criterio sufficiente a distinguere la c.d. perizia contrattuale dall’arbitrato e dall’arbitraggio 19. In primo luogo si osserva che il riferimento all’ equità, contenuto nell’art. 1349 c.c., non è tale da distinguere arbitratore e perito perché la determinazione equitativa dell’arbitratore si caratterizza proprio per la sua natura di relatio e per la necessità di una rispondenza della scelta operata dal terzo ai criteri di valutazione fissati dalle parti che hanno conferito preventivamente l’incarico20 . La determinazione del terzo è dunque espressione del suo equo apprezzamento, ispirato pur sempre a param...
XXXXX,. L’adempimento come condizione del contratto, in Vita not., 1983, II, 304 ss.; X. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Dottrine generali del diritto civile, 1973, 199; C.M. Xxxxxx, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, 544 s. 43 Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, 235; Di Xxxx Xxxxxxxxx, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 177 ss.; Xxxxxxxx, La condizione elemento essenziale del contratto, Milano, 2000, 431 ss.; La vendita sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo presenta due differenze fondamentali rispetto alla vendita con riserva della proprietà. Non opera la traslazione ex lege sull’acquirente, per effetto della consegna della cosa, dei rischi di perimento e deterioramento del bene (art. 1523 c.c.) e della responsabilità civile per l’uso della cosa (art. 2054, comma 3, c.c.) ma trovano applicazione i princìpi generali in materia di rischio (res perit domino) e di responsabilità civile. Dispone l’art. 1465, comma 4, c.c. che l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione. Sotto il profilo tributario, essendo il trasferimento soggetto alla condizione sospensiva dell’adempimento dell’acquirente, che non può considerarsi un condizione meramente potestativa, l’atto di compravendita dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, salvo il pagamento dell’imposta proporzionale di registro nel momento in cui si verificherà la condizione, previa denuncia all’agenzia delle entrate dell’avveramento della condizione ex art. 19 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Diversamente, la vendita con riserva di proprietà, per espressa disposizione normativa, non si considera sottoposta a condizione sospensiva e sconta fin da subito l’imposta proporzionale di registro (art. 27 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)45. Sulla base delle evidenziate differenze di disciplina delle due fattispecie, si è ritenuto in dottrina che le stesse possano essere applicate alternativamente tenendo presenti le reali esigenze delle parti. Quando l’acquirente abbia di mira esclusivamente il conseguimento della proprietà del bene – effetto che si realizza solo al pagamento dell’ultima rata – si è di fronte ad un atto negoziale inquadrabile nello schema della vendita sottoposta a condizione sospensiva, mentre quando l’interesse primario dell’acquirente comprenda anche il conseguimento dell’immediata disponib...
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …, cit., 17, per il quale “si tratta di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
XXXXX,. La forma scritta priva di sottoscrizione alla prova della nullità 329
XXXXX,. Xxxxxxx dell'investimento finanziario La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia ai costi sostenuti al momento della sottoscrizione, sia ai costi complessivamente applicati sull'orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali e tenendo conto dell’eventuale bonus rappresenta il capitale investito MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di caricamento 0,00% 0,00% B Commissioni di gestione 2,05% C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00% D Alti costi contestuali al versamento 0,00% 0,00% E Altri costi successivi al versamento 0,00% F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00% G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,05% H Spese di emissione 0,00% 0,00% COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio versato 100,00% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,00% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito 100,00% Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi quantificabili a priori, la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta. Descrizione dei costi Costi a carico dell'investitore-contraente: - costi di caricamento: non previsti. Costi eventuali a carico dell'investitore-contraente: - spese di emissione: 50,00 euro; tale costo viene effettivamente trattenuto dalla Società solo in caso di recesso dal contratto; - costi di riscatto: il contratto prevede delle penali di riscatto determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta di riscatto: Anni interamente trascorsi Penali di riscatto Meno di 1 anno 3,80% 5 anni in poi nessuna In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alle penali sopra riportate un costo fisso pari a 20,00 euro. - costi di switch: costo fisso pari a 20,00 euro per ogni operazione di modifica del profilo di investimento nei fondi interni (switch), successiva alle prime due gratuite. - costi per l’Opzione Ribilanci...
XXXXX,. Il diritto e i nuovi orizzonti dell’intelligenza umana analisi giuridica dell’e- conomia, 2019, 1, dove l’a. richiama la tesi della governamentalita` algoritmica, esaltata dall’era dei big data dove «si contorna dunque la soggettivita` attraverso l’automatizzazione. L’automatizzazione e l’accelerazione della produzione di conoscenze a partire dai dati di ogni sorta, molto numerosi, sono divenute una necessita`. Si evita la soggettivita` delle persone osservate. Vi si categorizza in funzione dei dati grezzi che per voi non hanno alcun signi- ficato, in base ad algoritmi di cui non conoscete il funzionamento, e cio` andra` ad avere un impatto sulla vostra vita, vi affettera` ad esempio sul modo del riflesso, piuttosto che della riflessivita`, ossia, di cio` che vi invia degli avvertimenti. Ad esempio, nel campo del marke- xxxx, succedera` che la vostra attenzione xxxx` attirata da qualcosa, da un preciso oggetto. Niente e` meno volontario che l’avere la propria attenzione attratta. E` anche in questo modo che si contorna la soggettivita`, perche´ non si fa appello alle vostre capacita` intellettive o di xxxxxxx` per governarvi, o per far s`ı che passiate all’atto di acquisto, o, al contrario, perche´ voi non immaginiate nemmeno di poter disobbedire a una regola. Non e` piu` minacciandovi o incitandovi, e` semplicemente inviandovi dei segnali che provocano un riflesso, dunque attraverso stimoli e riflessi. Non c’e` piu` soggetto, in effetti»: xxxx XXXXXXX e XXXXXXXX, Il regime di verita` digitale. Dalla governamentalita` algoritmica a un nuovo Stato di diritto, in La Deleuziana, 2016, 3, numero monografico «La vita e il numero». di licenziamento, di assegni di mantenimento per il coniuge o i figli, per la quantificazione dei danni in caso di lesioni personali ecc.) ed anche determi- nare il possibile esito di una controversia, attuale o potenziale. Sistemi del genere, fino ad oggi prevalentemente utilizzati da studi legali o compagnie assicurative, potrebbero fornire nuovi strumenti di misura, di valutazione e di predizione dei comportamenti suscettibili di essere utilizzati anche nel campo giudiziario, ed in tal modo contribuire a rendere piu` efficiente, piu` equo e meno costoso il funzionamento del sistema giustizia» (45).
5. Il matematico statunitense Xxxxxxx Xxxxxx, uno dei “padri” della cibernetica moderna, ammoniva «Quelli fra noi che hanno contribuito alla nuova scienza della cibernetica si trovano cosı` in una posizione morale a dir poco scomoda. Xxx...
XXXXX,. Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di X. XXXXXX e X. XXXXX, Milano, 2011, p. 373 s. Se manca il titulus, ma, ciononostante viene concluso il negozio traslativo, il diritto certamente si trasferisce all’avente causa, stante l’astrattezza della fattispecie acquisitiva; tuttavia, la nullità del Verpflichtungsgeschäft rileverà ex post, legittimando l’alienante ad agire con l’azione di arricchimento senza causa, rimettendo così in discussione l’effetto prodottosi. Si tratta, però, di un’azione meramente personale, esperibile nei soli confronti dell’accipiens. Da ciò ne deriva che, se quest’ultimo ha ulteriormente alienato a terzi, contro questi nulla potrà il solvens, risultando in pieno tutelati gli aventi causa dall’accipiens. Tramite la previsione dell’azione di arricchimento senza causa viene così escluso un modello di astrazione assoluta, mediante un recupero di causalità degli effetti. A tale stregua, come rilevato da autorevole dottrina92, se certo non può parlarsi di un recupero di causalità dell’atto, del negozio di attribuzione, pare però riemergere una rilevanza della causa sotto il profilo effettuale, dell’attribuzione patrimoniale93. Il sistema traslativo ora delineato, grazie all’astrattezza dell’atto di disposizione, sul quale non si riverberano le conseguenze patologiche dei vizi che inficiano il contratto fondamentale, presenta certamente il vantaggio di garantire efficacemente la sicurezza dei traffici, rendendo inopponibile ai terzi aventi causa dall’accipiens la nullità del contratto obbligatorio causale. In questi termini, risulta evidente che la certezza della circolazione giuridica, dell’affidamento maturato dai terzi circa la 92 X. XXXXXXXXXX, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 91, che richiama la distinzione effettuata da X. XXXXXXX fra causa di giustificazione, la causa solvendi, la solutio del diritto romano – classico, per la cui efficacia non era richiesta l’esistenza dell’obbligazione, e il fondamento esterno che rappresenta, invece, la causa di attribuzione. Ecco, se il titulus si rivela nullo e, conseguentemente, il pagamento risulta sine causa, è proprio la causa dell’attribuzione ad entrare in gioco ex post, impedendo il consolidarsi degli effetti che si siano fintanto prodotti.
XXXXX,. La somministrazione, cit., pp. 328 ss.
XXXXX,. Il leasing immobiliare, IPSOA, Milano, 2012, pag. 82.
XXXXX,. I, the undersigned (name and surname) , born in (Town, Country) , date (dd/mm/yyyy) , address ZIP Code Town , Country , Ph. Mob. , E-mail Certified mail (PEC) to be admitted to the selection procedure for the position of Joint Secretariat Coordinator of the “European Territorial Cooperation Programme (Interreg V - A) Greece – Italy 2014-2020”. to send all communications concerning the above mentioned selection procedure to the following address (only if different from the previous one): Address ZIP Code Town Country Ph. Mob. E-mail PEC On the basis of Italian Law, D.P.R. 445/2000, and aware of the legal consequences in case of false declarations, • I am a/an citizen (nationality); • I have full citizenship rights; • I have not been convicted of any criminal offence and have no criminal pending juridical proceedings; • I have fulfilled all obligations imposed by the applicable laws concerning military/civil service (if applicable); • I am not in a situation of incompatibility or in conflict of interest with Puglia Region, other Programme National referent institutions and with the European Territorial Cooperation Programme (INTERREG V - A) Greece – Italy 2014-2020; • The Curriculum Vitae attached is true and correct, it’s duly dated and signed, and it’s in the Europass format, including specific reference to the exact day, month and year of beginning and end of each single working experience, and it is exclusively written in English language; • I am available to travel abroad; • I have a valid and recognized (note: “recognized” is needed only for non-European Union countries) University Degree (at least 4 years legal duration of the University degree course) in , obtained in year at the University of (specify Country); • I have at least 7 years of working experience in management of EU Programmes out of which at least 4 years in Cooperation Programmes; • I have at least 3 years of experience in team leading; • I have an excellent knowledge of the English language (C2 level or equivalent). • I have a valid residence permit (already available at the application stage, and still valid at the contract signature stage). Attachments for all applicants: