TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI. L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. L’operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’operatore economico si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del servizio una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, qualora le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI. L’operatore economico L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 136/2010 e s.m.i. L’operatore economico si impegna Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della Provincia L. 136/2010 e s.m.i., causa di Brescia della risoluzione contrattuale. L’Appaltatore, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all’Università e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia. L’operatore economico L’Appaltatore si obbliga a obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del servizio una subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della alla Legge 136/2010 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Università verifica la presenza L’Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi risoluzione di diritto del comma 9 relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del medesimo articolo. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, qualora le transazioni finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionidei flussi finanziari.
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