TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assumeCon la comunicazione di affidamento della fornitura, il Comune di Agropoli richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità del contratto, di assumere a pena di nullità assoluta, proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 3 L. 136/2010 E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e s.m.isubcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla specifica commessa, in tutte le comunicazioni ed operazioni relativa alla gestione contrattuale ed in particolare nelle fatture. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Universitàsi impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati. L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, prima della stipulazione procede all’immediata risoluzione del contrattorapporto contrattuale, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione informandone contestualmente la stazione appaltante e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane prefettura – ufficio territoriale del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniGoverno – territorialmente competente.
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TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Universitàall’Azienda, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Universitàall’Azienda Appaltante, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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