Common use of TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge. Il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui: a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; b) le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l’inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita al Fornitore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione/Contratto, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Il Fornitore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dalla società subappaltatrice al Fornitore, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto).

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Samples: Subcontract Agreement

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 2010, n. 136 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e s.m.isubcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. in ordine L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’artalla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 8 ultimo periodo7, della medesima Legge. Il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui: a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; b) le partipredetta legge, ognuna per propria competenzal’Appaltatore indica come segue il conto corrente, abbiano omesso di comunicare l’inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento intestato alla Convenzione/Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita al Fornitore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione/Contratto, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Il Fornitore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postaleConsorzio CONPAT s.c.a.r.l., dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dalla società subappaltatrice al Fornitorea tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto).nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso:

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Samples: Contratto Di Appalto

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. È obbligo dell’Appaltatore osservare in ordine agli obblighi tutte le operazioni di pagamento conseguenti all’affidamento del servizio le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, fra l’altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il CIG che contraddistingue il presente affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo dà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della L. 136/2010. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicazione comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (di cui all’art. 3, L. 136/2010) entro il termine previsto dall’art. 3, comma 8 ultimo periodo7, della medesima LeggeL. 136/2010 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui: a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Questi ultimi provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; b) le partiL. 136/2010, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l’inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita al Fornitore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione/Contratto, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Il Fornitore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dalla società subappaltatrice al Fornitore, tramite lo strumento mancato utilizzo del bonifico bancario o postale indicando espressamente ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce altresì causa di risoluzione del contratto. Al fine di consentire all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica di cui all’art. 3, co. 9, L.136/2010, l’esecutore, tramite il legale rappresentante o il soggetto munito di apposita procura, deve inviare al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto)Comune copia dei contratti sottoscritti, per il presente appalto, con i subcontraenti. L’Appaltatore o il subcontraente è infine tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura-U.T.G. della provincia di L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Informazione E Accoglienza Turistica

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in ordine agli la ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna: a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane spa, dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto con la stazione appaltante; b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto dell’affidamento, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3alla citata legge, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge. Il presente contratto si risolverà a pena di diritto nell’ipotesi in cui: a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136nullità assoluta dei contratti stessi; bd) le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l’inadempimento della controparte contrattuale se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere alla precedente lettera c), di risolvere immediatamente il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferiscerapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la Prefettura territorialmente competente; e) inoltre è a conoscenza che, al CIG e (ove previsto) fine di verificare l’applicazione della norma, la stazione appaltante potrà richiedere al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita al Fornitore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione/Contratto, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Il Fornitore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture contraente copia dei contratti di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dalla società subappaltatrice al Fornitore, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progettoalla precedente lettere c); la ditta si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

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Samples: Capitolato d'Oneri Per Appalto