Transazione e rinuncia agli atti. 1. Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale la rinuncia agli atti, a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell’Organo Arbitrale, al compenso per l’attività prestata.
Appears in 1 contract
Samples: ordineavvocativelletri.it
Transazione e rinuncia agli atti. 1. Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale la rinuncia agli atti, atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell’Organo Arbitrale, Arbitrale al compenso per l’attività prestata.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Procedura
Transazione e rinuncia agli atti. 1. Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale ed al Consiglio Direttivo la rinuncia agli atti, atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell’Organo Arbitrale, al compenso per l’attività prestata.
Appears in 1 contract
Samples: www.ordineavvocatilamezia.it
Transazione e rinuncia agli atti. 1. Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale al Tribunale arbitrale ed alla Segreteria della Camera arbitrale la rinuncia agli atti, atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitraleil Tribunale arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell’Organo Arbitrale, al compenso per l’attività prestata.
Appears in 1 contract
Samples: mproma.com