CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
REGOLAMENTO DI PROCEDURA ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento è applicato:
a - nel caso di accordo o convenzione d’arbitrato tra le parti, anche mediante semplice rinvio convenzionale all’istituzione denominata Camera Arbitrale nazionale e internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma o anche Camera Arbitrale di Roma (d’ora innanzi, anche, “Camera Arbitrale”);
b - qualora una parte depositi una domanda di arbitrato contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento e l’altra parte accetti tale proposta nel termine eventualmente fissatole.
2. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
3. Se il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione dell’Organo Arbitrale al riguardo.
ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è retto dalle regole previste dallo Statuto della Camera Arbitrale, dal presente Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale in quanto compatibili con il presente Regolamento e da quelle fissate dall’Organo Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. L’Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità nella convenzione arbitrale o anche successivamente ma non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è in Roma presso la Camera Arbitrale, salva diversa determinazione convenzionale delle parti.
2. Con motivato provvedimento o autorizzazione del Consiglio Direttivo, la sede dell’arbitrato può essere fissata in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
3. L’Organo Arbitrale può disporre che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato.
ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti contenuto nella convenzione arbitrale o anche formalizzato in un atto successivo purché intervenuto non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
2. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato, con traduzione semplice o redatta da esperto qualificato. Può inoltre richiedere la traduzione giurata di atti e documenti quando necessario.
ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, le parti depositano gli atti e i documenti presso la Segreteria del Consiglio Direttivo, prediligendo modalità informatiche. La Segreteria rende noto, mediante pubblicazione on line, le modalità tecniche.
2. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, le parti possono depositare tutti o parte degli atti e dei documenti mediante modalità informatiche. In caso di deposito cartaceo, le parti depositano gli atti in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti sono depositati in due copie, salvo che la Segreteria non indichi un numero di copie diverso.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria consegna agli arbitri designati gli atti e i documenti depositati dalle parti prima della costituzione dell’Organo Arbitrale.
4. La Segreteria può trasmettere atti e documenti agli arbitri anche a mezzo posta elettronica.
5. L’Organo Arbitrale determina le modalità di trasmissione e scambio di atti e documenti fra le parti e tra queste e l’Organo Arbitrale. A tal fine predilige modalità informatiche e comunque metodi informali, come lo scambio di posta elettronica. L’Organo Arbitrale può sempre chiedere l’esibizione, in originale cartaceo, di atti e documenti trasmessi digitalmente alla Camera, alla Segreteria e all’Organo Arbitrale o fra le parti.
6. La trasmissione alle parti dei provvedimenti dell’Organo Arbitrale avviene in via telematica.
7. L’originale degli atti dell’Organo Arbitrale è conservato nell’apposito fascicolo formato all’atto della costituzione del Collegio. Quando l’originale ha forma informatica, la Segreteria lo conserva tramite appositi strumenti di archiviazione e ne è conservata copia cartacea.
8. La trasmissione e il deposito di atti e documenti, anche in via informatica, da parte di tutti i soggetti coinvolti, avviene nel rispetto della normativa fiscale vigente.
ART. 7 - TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dall’Organo Arbitrale sono a pena di decadenza se previsto dal Regolamento o stabilito in altro provvedimento dell’Organo Arbitrale.
2. L’Organo Arbitrale e il Consiglio Direttivo possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati per il procedimento qualora sussistano gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato, la domenica o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
4. Salvo diverso accordo delle parti o determinazione dell’Organo Arbitrale o del Consiglio Direttivo, i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
ART. 8 - RISERVATEZZA
l. La Camera Arbitrale, l’Organo Arbitrale, le parti, i difensori e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo e gli altri provvedimenti dell’Organo Arbitrale possono essere pubblicati per fini scientifici, previa elisione dei nomi in essi riportati e di ogni altro elemento che consenta di svelare l’identità delle parti, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro trenta giorni dal deposito del lodo.
ART. 9 - ARBITRATI REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA
Se l’arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l’hanno espressamente qualificato come “irrituale” nella convenzione arbitrale, esso è rituale.
ART. 10 - DOMANDA DI ARBITRATO
l. L’attore notifica al convenuto e alle altre parti la domanda di arbitrato e, successivamente, la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro dieci giorni dalla notifica. La notifica può avvenire anche tramite posta elettronica, in quest’ultimo caso purché ne sia certa l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
2. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, contiene:
a. il nome completo, il domicilio e il codice fiscale della parte attrice nonché il nome completo e il domicilio delle altre parti;
b. un’esposizione dei fatti della controversia e delle domande proposte, con l’indicazione del loro valore economico;
c. la nomina dell’arbitro di propria spettanza, ove previsto dalla convenzione arbitrale, e/o le indicazioni necessarie per la nomina del terzo arbitro o dell’arbitro unico ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla modalità della loro scelta;
d. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno delle domande e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e. l’esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. Alla domanda deve essere allegata copia della convenzione arbitrale.
ART. 11 - MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto notifica all’attore ed alle altre parti la memoria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato e, successivamente, la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale, entro dieci giorni dalla notifica. Si applica l’art. 10, comma 1, secondo periodo.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene o è accompagnata da:
a. nome completo, il domicilio e il codice fiscale del convenuto;
b. l’esposizione dei fatti della controversia;
c. la nomina dell’arbitro di propria spettanza, ove previsto dalla convenzione arbitrale, e/o le indicazioni necessarie per la nomina del terzo arbitro o dell’arbitro unico ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e. l’esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande ed eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. la procura conferita al difensore, se nominato;
3. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, il procedimento prosegue in sua assenza.
ART. 12 - DOMANDA RICONVENZIONALE
l. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore e le altre parti possono controdedurre con una memoria di replica nel termine di trenta giorni dalla notifica della memoria di risposta.
ART. 13 - NUMERO DEGLI ARBITRI
l. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di una previsione specifica delle parti sul numero degli arbitri, decide un Arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo, salva la facoltà per lo stesso Consiglio di deferire la controversia ad un collegio di tre membri qualora ciò sia ritenuto opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, l’Organo Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, l’Organo Arbitrale è composto dal numero di arbitri corrispondente al numero dispari immediatamente superiore.
ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale, nello Statuto della Camera arbitrale e nel presente Regolamento.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo a norma dello Statuto.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dal Consiglio Direttivo. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, indica un nominativo tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco; se la parte non vi provvede o se il nominativo non è ricompreso nell’apposito elenco, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo;
b. il presidente dell’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo, salvo che le parti non abbiano stabilito che sia nominato da loro stesse oppure di comune accordo dagli arbitri già nominati fra i nominativi presenti nell’elenco e questi vi provvedano entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dal Consiglio Direttivo.
ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
l. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Direttivo nomina tutti i componenti dell’Organo Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che l’Organo Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Direttivo nomina il solo presidente.
ART. 16 – ARBITRATO SOCIETARIO
1. Se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, il Consiglio Direttivo nomina l’Organo Arbitrale.
ART. 17 - ACCETTAZIONE E REVOCA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. Il Consiglio Direttivo comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere al Consiglio Direttivo la dichiarazione di accettazione entro il termine di 5 giorni attestando il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e di indipendenza e imparzialità, nonché l’insussistenza delle condizioni preclusive di cui all’art. 61 del Codice Deontologico Forense.
2. Qualora sussistano condizioni ostative o preclusive per l’assunzione del mandato ad arbitrare, il Consiglio Direttivo può revocare o sostituire anche parzialmente l’Organo Arbitrale.
ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L’istanza deve essere rivolta al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione, previo inoltro di comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le altre parti ed all’arbitro ricusato.
3. Entro dieci giorni dal recapito dell’istanza di ricusazione, ciascuna parte può rivolgere al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni, previo inoltro di comunicazione a tutte le altre parti ed all’arbitro ricusato.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo, se del caso previa audizione delle parti e dell’arbitro.
5. I termini procedimentali restano sospesi dal momento in cui viene presentata l’istanza di ricusazione fino alla comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo.
ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. Il Consiglio Direttivo provvede, anche su istanza delle parti o dello stesso Organo Arbitrale, alla nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro non accetta l’incarico, vi rinuncia o si trova nell’oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempiere al proprio ufficio;
b. il Consiglio Direttivo accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
c. il Consiglio Direttivo revoca l’arbitro qualora accerti la sussistenza delle condizioni ostative previste dallo Statuto o dall’art. 61 del Codice Deontologico Forense;
d. l’arbitro non è ricompreso nell’apposito elenco o ne è cancellato.
2. Il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma
1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Organo Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
ART. 20 - INCOMPETENZA DELL’ORGANO ARBITRALE
L’eccezione di incompetenza dell’Organo Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
ART. 21 - COSTITUZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale consegna, direttamente o a mezzo incaricati, agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. La Segreteria determina l’ammontare degli anticipi dovuti alla Camera Arbitrale e agli Arbitri secondo il tariffario e ne dà comunicazione alle parti con invito a provvedere al pagamento.
3. Ricevuti gli atti e i documenti dalla Camera Arbitrale, gli arbitri si costituiscono in Organo Arbitrale entro quindici giorni.
4. La costituzione dell’Organo Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, anche digitalmente. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, se diversa da quella italiana, e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
5. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, l’Organo Arbitrale può, con il medesimo verbale, designare un segretario particolare dell’arbitrato per lo svolgimento di funzioni ausiliarie e integrative rispetto a quelle di cui all’art. 5 dello Statuto.
6. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che l’Organo Arbitrale si è costituito, la Camera Arbitrale consegna ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Organo Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
ART. 22 - IRREGOLARE FORMAZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE
L’Organo Arbitrale che ravvisi nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento può depositare presso la Segreteria un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri dell’Organo Arbitrale. In tali casi gli eventuali nuovi arbitri in sostituzione sono nominati secondo le previsioni del Regolamento.
ART. 23 - POTERI DELL’ORGANO ARBITRALE
1. In qualunque momento del procedimento, l’Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. L’Organo Arbitrale investito di più procedimenti pendenti relativi alla stessa controversia ne dispone la riunione.
3. L’Organo Arbitrale investito di più procedimenti pendenti connessi può disporne la riunione.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’Organo Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, l’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
ART. 24 - ORDINANZE DELL’ORGANO ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’Organo Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. La conferenza degli arbitri può essere assolta anche con strumenti di comunicazione a distanza ed è attestata dal Presidente del Collegio Arbitrale.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente dell’Organo Arbitrale.
4. Le ordinanze dell’Organo Arbitrale sono revocabili.
ART. 25 - UDIENZE
1. Osservato il principio del contraddittorio, l’Organo Arbitrale può anche definire la controversia senza audire le parti o i rispettivi difensori in udienza, salvo che almeno una delle parti o almeno un difensore non ne richieda la fissazione per la discussione orale.
2. L’udienza orale può avvenire anche in video conferenza, qualora tutte le parti o, per esse, i difensori, concordino e, comunque, con ogni mezzo idoneo indicato dall’Organo Arbitrale.
3. Le udienze sono fissate dall’Organo Arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
4. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
5. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, l’Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l’Organo Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
6. Delle udienze è redatto verbale.
7. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.
ART. 26 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. L’Organo Arbitrale può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. L’Organo Arbitrale può delegare a un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse. Può altresì deliberare di assumere la deposizione del testimone richiedendo a quest’ultimo di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine stabilito.
ART. 27 - CONSULENZA TECNICA
1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Roma.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni peritali.
ART. 28 - DOMANDA NUOVE
L’Organo Arbitrale, sentite le parti e il Consiglio Direttivo, decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
ART. 29 - MISURE CAUTELARI O PROVVISORIE E ARBITRO D’URGENZA
1. Salvo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il procedimento arbitrale si informa ai principi del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
2. L’Organo Arbitrale può pronunciare, su domanda di parte, i provvedimenti cautelari o provvisori, anche di natura anticipatoria, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento, anche subordinandone la concessione a idonea garanzia. L’eventuale proposizione di domanda cautelare dinanzi all’autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato.
3. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento e salvo diverso accordo delle parti, fino alla costituzione dell’Organo arbitrale la parte può richiedere, anche senza comunicarlo all’altra parte, la nomina di un Arbitro d’urgenza per l’adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di natura interinale e provvisoria. La Camera Arbitrale nomina l’Arbitro d’urgenza che può assumere le determinazioni necessarie anche inaudita altera parte entro
15 giorni dall’accettazione dell’incarico e, se del caso, modificare o revocare la propria determinazione una volta sentite le parti nel contradditorio. La decisione dell’Arbitro d’urgenza può essere confermata, modificata o revocata dall’Organo Arbitrale costituito secondo le modalità ordinarie.
ART. 30 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
1. Le parti o i loro difensori comunicano all’Organo Arbitrale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando l’Organo Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Resta salvo il diritto dell’Organo Arbitrale al compenso per l’attività prestata.
2. L’estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio Direttivo se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale.
ART. 31 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l’Organo Arbitrale può dichiarare la chiusura della trattazione e decidere oppure invitare le parti a precisare le conclusioni, anche assegnando un termine per la precisazione scritta.
2. Se lo ritiene opportuno, anche su richiesta di una parte, l’Organo Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali. L’Organo Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura della trattazione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui l’Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
ART. 32 - DELIBERAZIONE DEL LODO
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri dell’Organo Arbitrale riuniti anche in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato, e assunto a maggioranza di voti. Quando non è assunto all’unanimità, deve essere dato atto che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione personale di tutti i componenti e che uno o più di essi non hanno voluto o potuto sottoscrivere il lodo.
ART. 33 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
d. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f. l’esposizione anche concisa dei motivi della decisione;
g. il dispositivo;
h. la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto, anche digitalmente, da tutti i membri dell’Organo Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
ART. 34 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
L’Organo Arbitrale deposita il lodo, anche digitalmente, presso la Camera Arbitrale, la quale lo trasmette alle parti, anche tramite consegna per xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dieci giorni dalla sottoscrizione, nel domicilio eletto o presso il difensore.
ART. 35 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITTVO
l. In difetto di diverso accordo delle parti, l’Organo Arbitrale deve depositare presso la Camera Arbitrale il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento. Il termine per il deposito del lodo è prorogato su autorizzazione del Consiglio Direttivo, per un tempo determinato, con ordinanza dell’Organo Arbitrale quando sono assunti mezzi di prova ovvero è disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
2. Il Consiglio Direttivo può motivatamente autorizzare la proroga del termine per il deposito del lodo in altri casi.
ART. 36 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. L’Organo Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. L’eventuale pronuncia di un lodo parziale o non definitivo non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 37- CORREZIONE DEL LODO
1. L’istanza di correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata presso la Segreteria entro trenta giorni dalla ricezione del lodo.
2. L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento dell’Organo Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. Nessun onere aggiuntivo è posto a carico delle parti, salva diversa determinazione della Camera Arbitrale.
ART. 38 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Ai fini della determinazione del valore della domanda, dei costi e delle spese del procedimento, il valore della controversia è dato dalla sommatoria delle domande presentate da tutte le parti e si calcola secondo le tariffe allegate al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile.
ART. 39 - COSTI E SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Consiglio Direttivo determina i costi e le spese del procedimento in termini conformi alle tariffe vigenti della Camera Arbitrale.
2. L’Organo Arbitrale decide in ordine alla ripartizione dell’onere dei costi e delle spese tra le parti, anche in funzione del criterio di soccombenza.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, la liquidazione dei costi e delle spese di procedimento viene disposta dal Consiglio Direttivo.
4. I costi e le spese di procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. diritti amministrativi della Camera arbitrale;
b. onorari dell’Organo Arbitrale e, eventualmente, dell’Arbitro d’urgenza;
c. compensi dei consulenti tecnici d’ufficio;
x. xxxxxxxx spese degli arbitri;
x. xxxxxxxx spese dei consulenti tecnici d’ufficio;
f. compenso del Segretario particolare ove previsto;
g. ogni altra spesa di natura fiscale o tributaria prevista dalla normativa pertinente.
5. Gli onorari dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento, in relazione all’attività svolta, alla complessità della controversia, alla rapidità del procedimento ed a ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri dell’Organo Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
6. I compensi dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
7. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
8. Le tabelle allegate al Regolamento determinano le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera arbitrale.
9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.
ART. 40 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
1. In occasione della costituzione dell’Organo Arbitrale, il Consiglio Direttivo può disporre che sia versato un fondo iniziale, in misura di norma pari al 30% di quanto determinato per l’arbitrato dalle tariffe, fissando un termine per i depositi.
2. Il Consiglio Direttivo può richiedere il versamento di integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta dall’Organo Arbitrale o in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
3. Prima del deposito del lodo, il Consiglio Direttivo richiede il saldo degli onorari e delle spese di procedimento, fissando il termine per i versamenti. Il termine per il deposito del lodo è interrotto dalla richiesta di versamento e riprende a decorrere dal 10° giorno successivo al versamento integrale di quanto dovuto.
4. Gli importi menzionati nel presente articolo sono richiesti a tutte le parti in eguale misura, salva la responsabilità solidale per l’intero e salva la determinazione sulle spese contenuta nel lodo. In ogni fase del procedimento il Consiglio Direttivo può richiedere importi differenziati a ciascuna parte in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria può considerare più parti come una sola, anche tenuto conto delle modalità di composizione dell’Organo Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria può ammettere che per gli importi menzionati nel presente articolo sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.
ART. 41 - MANCATO PAGAMENTO
l. Se una parte non deposita l’importo richiesto, il Consiglio Direttivo può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento o, se non lo abbia stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Consiglio Direttivo, anche su richiesta dell’Organo arbitrale, può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione del procedimento è comunicata alle parti. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dell’adempimento dei versamenti dovuti, con comunicazione fornita alle parti.
3. Decorsi tre mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito, il Consiglio Direttivo può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
ART. 42 – ARBITRATO SEMPLIFICATO
1. Qualora il valore della domanda di arbitrato non sia superiore ad euro 100.000,00, si applica la Procedura di arbitrato semplificato allegata al presente Regolamento, fatta salva la contrarietà anche di una sola parte espressa nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo.
2. La Procedura di arbitrato semplificato si applica, altresì, a tutti i procedimenti senza alcun limite di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale o se ne abbiano concordato l’applicazione anche successivamente, fino allo scambio dei primi atti difensivi.
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.
2. Il Consiglio Direttivo può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.