Common use of Trasferimenti e riscatti Clause in Contracts

Trasferimenti e riscatti. Il passaggio diretto tra 2 aziende che applicano il CCNL di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni: - trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un Fondo pensione aperto; - riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto; - conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione. Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione complementare, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di 3 anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi. Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri Fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del decreto, secondo le modalità definite nello statuto.

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Samples: Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini, Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini

Trasferimenti e riscatti. Il passaggio diretto tra 2 due aziende che applicano il CCNL c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni: - trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un Fondo fondo pensione aperto; - riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto; - conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione. Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera dell’intera posizione individuale presso altro Fondo fondo pensione complementare, ai sensi dell'art. dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi 5 cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di 3 tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 sei mesi. Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri Fondi fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. all'articolo 4, comma 6 6, del decretoDecreto, secondo le modalità definite nello statuto.

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Samples: Verbale Di Accordo

Trasferimenti e riscatti. Il passaggio diretto tra 2 due aziende che applicano il CCNL c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni: - • • trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un Fondo fondo pensione aperto; - • • riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto; - • • conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione. Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo fondo pensione complementare, ai sensi dell'art. dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi 5 cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di 3 tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesisei .mesi. Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri Fondi fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. all'articolo 4, comma 6 6, del decretoDecreto, secondo le modalità definite nello statuto.

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Samples: www.prevedi.it