Trasferimento del rischio Clausole campione
Trasferimento del rischio. 1. Se non diversamente indicato nella conferma dell’ordine, la consegna si intende “franco fabbrica” di Illertissen (EXW – Incoterms 2010). Qualora la spedizione subisca un ritardo per cause imputabili al Cliente, il rischio verrà trasferito al Cliente nel giorno stesso in cui è avvenuta la notifica di pronta spedizione.
2. Gli imballaggi per il trasporto e simili materiali ai sensi del regolamento sugli imballaggi, non dovranno essere restituiti a noi, fatta eccezione per gli europallet. Il Cliente è tenuto a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli imballaggi.
3. Qualora il Cliente lo richieda, copriremo le spedizioni con un’assicurazione sul trasporto. I relativi costi saranno a carico del Cliente.
Trasferimento del rischio. Relativamente alla fornitura di beni e/o servizi, il rischio si trasferisce al Committente con la presa in consegna ed accettazione da parte della stesso dei beni presso la propria sede e/o con la formale accettazione dei servizi. Il rischio s’intende comunque mantenuto in capo all’Appaltatore el caso in cui la perdita o il deterioramento dei beni avvenuti do o la loro presa in con segna siano riconducibili ad un'azione o un'o- missione dell’Appaltatore. In tali casi, il Committente ha diritto di rifiutare il pagamento del prezzo, ottenere l’eliminazione del vizio ovvero la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Trasferimento del rischio. 3.1. Salvo ove diversamente indicato nella conferma dell’incarico, il luogo di esecuzione è il nostro impianto di consegna. Nel giorno di comunicazione dell’approntamento della merce, il rischio di prezzo e di prestazione, in particolare il rischio di distruzione accidentale e di deterioramento accidentale della merce, passa al cliente.
3.2. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente al cliente la data di approntamento della merce in maniera tale che questi possa adottare le precauzioni normalmente richieste per la presa in consegna della merce.
3.3. Qualora sia concordata una clausola «franco» luogo di destinazione, di spedizione o di carico e simili, il rischio passa al cliente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o istituzione altrimenti designata per l’esecuzione della spedizione.
3.4. È nostro obbligo stipulare un’assicurazione soltanto se e nella misura in cui ciò sia stato concordato per iscritto; i relativi costi saranno sostenuti dal cliente.
3.5. Per l’interpretazione e integrazione di altre convenzioni in materia di fornitura e assunzione dei rischi si rimanda agli INCOTERMS nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.
Trasferimento del rischio. 7.1. Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato; o (ii) paga l’Ammontare totale dovuto per il lotto; ovvero (iii) dalla data in cui decorre il termine di cinque (5) giorni lavorativi dal giorno della vendita.
7.2. L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi
Trasferimento del rischio. A meno che non venga accettato da WestRock per iscritto, gli Articoli saranno consegnati DDP (INCOTERMS 2010).
Trasferimento del rischio. 15.1 La proprietà della merce si trasferisce con la consegna al vettore. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore anche quando il costo del trasporto sia a carico di Marvit.
Trasferimento del rischio dalla PA al Privato: come si procede?
Trasferimento del rischio. 5.1. Il bene è venduta “franco fabbrica” e dunque con consegna della stessa nello stabilimento della Transfer Trade s.r.l., in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.
5.2. Il trasferimento del rischio del trasporto in capo al Preponente si avrà dunque con la consegna della merce al primo vettore o allo spedizioniere.
5.3. L’eventuale apposizione in contratto della clausola “franco destino” o di altra equivalente non varrà come deroga alla disciplina di cui al comma II art. 1510 c.c., incidendo la stessa solo sulle spese di trasporto.
Trasferimento del rischio. Deviando dal possibile utilizzo degli Incoterms® 2010 e/o da qualsiasi altra legge o regolamento, il trasferimento di rischio a TGW sarà effettivo al momento della consegna dei materiali presso il luogo di destinazione.
Trasferimento del rischio. 1. Il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti oggetto del contratto si trasferisce al cliente nel momento in cui sono legalmente e/o effettivamente consegnati al cliente e quindi sotto il controllo del cliente o di un terzo designato dal cliente.
