Trasferimento del rischio Clausole campione

Trasferimento del rischio. 1. Se non diversamente indicato nella conferma dell’ordine, la consegna si intende “franco fabbrica” di Illertissen (EXW – Incoterms 2010). Qualora la spedizione subisca un ritardo per cause imputabili al Cliente, il rischio verrà trasferito al Cliente nel giorno stesso in cui è avvenuta la notifica di pronta spedizione. 2. Gli imballaggi per il trasporto e simili materiali ai sensi del regolamento sugli imballaggi, non dovranno essere restituiti a noi, fatta eccezione per gli europallet. Il Cliente è tenuto a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli imballaggi. 3. Qualora il Cliente lo richieda, copriremo le spedizioni con un’assicurazione sul trasporto. I relativi costi saranno a carico del Cliente.
Trasferimento del rischio. Relativamente alla fornitura di beni e/o servizi, il rischio si trasferisce al Committente con la presa in consegna ed accettazione da parte dello stesso dei beni presso la propria sede e/o con la formale accettazione dei servizi. Il rischio s’intende comunque mantenuto in capo al Fornitore nel caso in cui la perdita o il deterioramento dei beni avvenuti dopo la loro presa in consegna siano riconducibili ad un'azione o un'omissione del Fornitore. In tali casi, il Committente ha diritto di rifiutare il pagamento del prezzo, ottenere l’eliminazione del vizio ovvero la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Trasferimento del rischio. 3.1. Salvo ove diversamente indicato nella conferma dell’incarico, il luogo di esecuzione è il nostro impianto di consegna. Nel giorno di comunicazione dell’approntamento della merce, il rischio di prezzo e di prestazione, in particolare il rischio di distruzione accidentale e di deterioramento accidentale della merce, passa al cliente. 3.2. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente al cliente la data di approntamento della merce in maniera tale che questi possa adottare le precauzioni normalmente richieste per la presa in consegna della merce. 3.3. Qualora sia concordata una clausola «franco» luogo di destinazione, di spedizione o di carico e simili, il rischio passa al cliente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o istituzione altrimenti designata per l’esecuzione della spedizione. 3.4. È nostro obbligo stipulare un’assicurazione soltanto se e nella misura in cui ciò sia stato concordato per iscritto; i relativi costi saranno sostenuti dal cliente. 3.5. Per l’interpretazione e integrazione di altre convenzioni in materia di fornitura e assunzione dei rischi si rimanda agli INCOTERMS nella versione valida al momento della stipulazione del contratto.
Trasferimento del rischio. 9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente: (a) prende in consegna il lotto acquistato; o (b) paga l’Importo totale dovuto per il lotto; ovvero (c) dalla data in cui decorre il termine di pagamento di cinque
Trasferimento del rischio. 5.1. Il bene è venduta “franco fabbrica” e dunque con consegna della stessa nello stabilimento della Transfer Trade s.r.l., in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxxxxx 0. 5.2. Il trasferimento del rischio del trasporto in capo al Preponente si avrà dunque con la consegna della merce al primo vettore o allo spedizioniere. 5.3. L’eventuale apposizione in contratto della clausola “franco destino” o di altra equivalente non varrà come deroga alla disciplina di cui al comma II art. 1510 c.c., incidendo la stessa solo sulle spese di trasporto.
Trasferimento del rischio. Il rischio si trasferisce al committente – cliente con la presa in consegna ed accettazione dell’opera e/o della fornitura, mediante le modalità sopra descritte
Trasferimento del rischio. 9.1 Ai sensi dell'art. 1510 del Codice Civile, il rischio di perdita accidentale della merce o dell'opera passa al Cliente quando la merce o l'opera viene consegnata allo spedizioniere o al vettore, ma al più tardi quando la merce o l'opera lascia il magazzino o la fabbrica, anche se la merce o l'opera deve essere consegnata ad una destinazione concordata.
Trasferimento del rischio dalla PA al Privato: come si procede?
Trasferimento del rischio. Il trasferimento del rischio al Cliente avverrà al momento della spedizione del Prodotto Ordinato al Cliente o, se i Servizi di installazione relativi ai Prodotti Ordinati sono resi da Alpiq, subito dopo il loro compimento.
Trasferimento del rischio. 5.1 Quando in contratto non vi è nessuna indicazione circa le modalità di vendita, si ritiene che la merce sia venduta “franco fabbrica”. 5.2 Tranne diverso accordo tra le parti, il momento del trasferimento del rischio è determinato come segue: a) nel caso di vendita “franco fabbrica” il rischio passa dal venditore al compratore dal momento in cui la merce è stata messa a disposizione del compratore in conformità al contratto, ovverosia quando BREVETTI WAF comunica al cliente che la merce è pronta per la spedizione e può essere dunque ritirata dal cliente. BREVETTI WAF si impegna co- munque a dare avviso in tempo sufficiente da permettere al compratore di prendere quelle misure che sono normal- mente necessarie al fine di effettuare il ritiro; b) nel caso di vendita “vagone, camion (punto di partenza convenuto)” o di vendita “porto pagato sino a...” il rischio passa dal venditore al compratore dal momento in cui il trasportatore prende in consegna il mezzo di trasporto col relativo carico; c) nel caso di vendita “FOB”o“CIF”il rischio passa dal venditore al compratore dal momento in cui la merce ha effet- tivamente passato il bastingaggio della nave nel porto di imbarco convenuto; d) nel caso di vendita “consegna alla frontiera” (senza altre specificazioni) o “consegna alla frontiera del Paese di esportazione” il rischio passa dal venditore al compratore quando sono terminate le formalità doganali dell’Ufficio Doganale della frontiera del Paese di esportazione; e) nel caso di vendita“consegna (posto di frontiera stabilito del Paese importatore oppure luogo stabilito all’interno del Paese di importazione)” il rischio passa dal venditore al compratore all’arrivo della merce nel luogo convenuto e dal momento in cui il compratore è tenuto a prendere la merce in consegna; f) in ciascuno dei casi previsti alle precedenti lettere b), c), d) ed e) il venditore deve avvertire con sufficiente preav- viso il compratore della spedizione della merce, in modo da permettergli di prendere tutte le necessarie misure. 5.3 Nel caso di altra forma di vendita, il momento del passaggio del rischio sarà determinato in base agli accordi tra le parti.