Trattamenti periodici Clausole campione

Trattamenti periodici. I trattamenti periodici ricomprendono: • lavaggio di vetri e vetrate (parte interna), lavaggio di infissi, davanzali esterni. • deceratura, ceratura e lucidatura.
Trattamenti periodici. I trattamenti periodici ricomprendono: ⮚ lavaggio di vetri e vetrate (parte interna), lavaggio di infissi, davanzali esterni; ⮚ deceratura, ceratura e lucidatura pavimenti; ⮚ servizio “Locande”; ⮚ pulizia aree esterne.
Trattamenti periodici. Per trattamenti periodici si intendono le operazioni necessarie a proteggere le superfici porose affinché lo sporco non penetri in profondità, nonché le operazioni manutentive e periodiche necessarie al ripristino delle suddette protezioni, secondo frequenze d’intervento diversificate in funzione delle attività svolte all’interno dei locali e dell’intensità di traffico a cui sono soggette le superfici. Tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento della sanificazione giornaliera o plurigiornaliera, della sanificazione periodica e dei trattamenti devono essere effettuate mediante macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d’uso e la natura fisica dei differenti substrati.
Trattamenti periodici. (tutte le aree) Le operazioni necessarie a proteggere la superfici porose affinché lo sporco non penetri in profondità nonché le operazioni manutentive e periodiche necessarie al ripristino delle suddette protezioni secondo frequenze di intervento diversificate in funzione dell’intensità di traffico e delle attività svolte all’interno dei locali. Sono comprese nei trattamenti periodici l’asportazione dai locali delle apparecchiature e degli arredi removibili, la ricollocazione all’interno dei locali degli arredi e delle apparecchiature rimosse. Per la manutenzione dei diversi tipi di pavimentazione propri di ciascuna area (es. gres, linoleum, marmo, gres porcellanato, gomma ecc..) dovranno essere garantiti specifici trattamenti, in particolare dovrà essere sempre rispettata la conduttività delle pavimentazioni. Durante gli interventi di lavaggio pavimentazioni lo svolgimento dell’attività dovrà essere opportunamente evidenziata tramite l’utilizzo di apposita segnaletica.
Trattamenti periodici. Per trattamenti periodici si intendono le operazioni necessarie a proteggere le superfici porose affinché lo sporco non penetri in profondità, nonché le operazioni manutentive e periodiche necessarie al ripristino delle suddette protezioni, secondo frequenze d’intervento diversificate in funzione delle attività svolte all’interno dei locali e dell’intensità di traffico a cui sono soggette le superfici.
Trattamenti periodici. (tutte le aree)

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  • Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 141, comma 9 del decreto legislativo 163/2006. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione ; c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8.

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