Pagamenti a saldo Clausole campione
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori riferiti ad ogni contratto applicativo, è redatto entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 ( QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 28, commi 7 e 8.
Pagamenti a saldo. 1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pagamenti a saldo. All’esito positivo del collaudo, il RUP, accertato il conto finale dei lavori, rilascia il certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai fini dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura relativa all’ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2, cod. civ. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60 giorni. La rata di saldo, ove nulla osti, è pagata entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo previa consegna da parte dell’Appaltatore della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Pagamenti a saldo. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni – fine mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102 del Dlvo n. 50/2016 In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del Dlvo n. 50/16 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Pagamenti a saldo. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In tale occasione il concedente provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Pagamenti a saldo. 1. Il DEC entro quarantacinque (45) giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione con cui si è concluso l’Accordo Quadro accerta con apposito Certificato di Regolare Esecuzione le prestazioni eseguite.
2. Con il Certificato di Regolare Esecuzione è accertato l’importo della fattura a saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. Con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, il DEC autorizza la liquidazione della fattura di saldo, e lo svincolo delle cauzioni previste a termine di legge nonché delle polizze fidejussorie.
4. La liquidazione della fattura di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.