Pagamenti a saldo Clausole campione

Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale d’ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Pagamenti a saldo. 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il pagamento della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggett...
Pagamenti a saldo. Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni – fine mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102 del Dlvo n. 50/2016 e smi In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del Dlvo n. 50/16 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente, commi 7 e 8. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Pagamenti a saldo. 1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.