Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea Clausole campione

Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea. 7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea. L’Università autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni previsto nel Capo V del GDPR.
Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea. Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell’Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.

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  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di ( ) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo. Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso il SADAV di Roma Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, siti sul territorio nazionale. La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, le attività di verifica della conformità.