Trattamento economico di malattia ed infortunio. In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze, e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente
Trattamento economico di malattia ed infortunio. In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve de- ve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio dell’inizio del turno di servizioservi- zio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenzecom- petenze, e trasmettere l'attestazione l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. L'infortunio L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente im- mediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS dell’INPS le indennità previste pre- viste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS dall’INPS e l'infortunio dall'INAILl’infortunio dall’INAIL, o se non è indennizzata inden- nizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza as- senza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare inte- grare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente
Trattamento economico di malattia ed infortunio. In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio dell’inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze, e trasmettere l'attestazione l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. L'infortunio L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS dall’INPS e l'infortunio dall'INAILl’infortunio dall’INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
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Trattamento economico di malattia ed infortunio. In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, l'Organizzazione secondo le rispettive competenze, competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data del di rilascio. L'infortunio L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste. Il datore di lavoro lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre. Inoltre, se la malattia è indennizzata e ed assistita dall'INPS dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare solare, solo in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
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Samples: www.fpscagliari.it
Trattamento economico di malattia ed infortunio. In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore deve informare in- formare immediatamente, di norma, prima dell'inizio dell’inizio del turno di servizio, la Direzione Dire- zione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze, e trasmettere l'attestazione l’attestazione di malattia entro due giorni dalla data del rilascio. L'infortunio L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS dall’INPS e l'infortunio dall'INAILl’infortunio dall’INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
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