Common use of Trattamento in caso di malattia e infortunio Clause in Contracts

Trattamento in caso di malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro dal lavoratore interessato, fatti salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessa, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico di malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - l'impiegato assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5, legge n. 638/83, disponibile per le visite di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui l'impiegato darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte dell'impiegato degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per l'impiegato stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale - debitamente comunicato ai soli fini informativi - con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e sino al termine della malattia. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale, deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In caso d'interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi. Le aziende corrisponderanno agli impiegati assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e il 50% della retribuzione globale per i 6 mesi successivi. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzante. Ove l'impiegato si assenti per malattia più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto: (1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; (2) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Per l'eventuale periodo d'infortunio o di malattia professionale eccedente i 12 mesi, l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, il lavoratore potrà usufruire previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità per nessun istituto. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere il servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto d'impiego con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso. Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia. Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria, o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso d'infortunio di malattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo, in ogni caso all'impiegato, il trattamento più favorevole. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assistenza per malattia o infortunio, nel limite dei periodi fissati perla conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, 13a mensilità, ecc.). Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, in quanto risulti coperto d'assicurazione, le somme da essa corrispondenti per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento in caso di malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza L'assenza per malattia dovranno deve essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro comunicata dal lavoratore interessatoall'impresa entro il giorno successivo, fatti salvi i salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011giustificato impedimento. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessaall'impresa, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza48 ore, il certificato medico di attestante la malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda L'impresa ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto concerne chiedere il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue: - l'impiegato assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5, legge n. 638/83, disponibile per le visite di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui l'impiegato darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte dell'impiegato degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per l'impiegato stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale - debitamente comunicato ai soli fini informativi - con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo e sino al termine della malattia. Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale, deve essere tempestivamente comunicato all'aziendasul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. In caso d'interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, l'impiegato il lavoratore non in prova ha avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 9 mesi. Le aziende corrisponderanno agli impiegati assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito del periodo In caso di conservazione del posto, l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e più malattie il 50% della retribuzione globale per i 6 mesi successivi. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzante. Ove l'impiegato si assenti per malattia più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo il trattamento economico sopra indicato, lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto: (1) in caso di malattia professionaleposto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti. Superato il termine massimo sopra indicato, per un periodo pari a quello qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; (2) perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto. Analogamente, nel caso in caso d'infortuniocui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, fino alla guarigione clinica comprovata il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratorediritto al solo trattamento di fine rapporto. L'impiegato Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Per l'eventuale Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo d'infortunio o di della malattia professionale eccedente i 12 mesi, l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di non si presenti al lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamentosarà considerato dimissionario. Le parti convengono, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Resta espressamente convenuto inoltre, che, superati i limiti a fronte di conservazione del posto di cui sopra, in caso di malattie gravi e comprovate malattiecertificate, il lavoratore potrà usufruire previa l'azienda possa concedere su richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima, di del lavoratore un periodo di aspettativa della durata di non superiore ai 4 mesi, durante senza maturazione di alcun istituto contrattuale. In caso di infortunio o malattia professionale il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per nessun istituto. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere il servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto d'impiego con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso. Per l'assistenza e il trattamento un periodo di: a) in caso di malattia o professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge; b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. A partire dall'1.6.76 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal 4° giorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. In caso di infortunio sul posto di lavoro, per gli impiegatile giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, valgono le l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme regolanti la materiadi legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria, o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in Nel caso d'infortunio di malattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto di durata superiore a 7 giorni l'integrazione decorrerà dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo, in ogni caso all'impiegato, il trattamento più favorevole1° giorno di malattia. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assistenza L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per malattia o infortunio, nel limite dei periodi fissati perla conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità durata massima di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, 13a mensilità, ecc150giorni.). Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, in quanto risulti coperto d'assicurazione, le somme da essa corrispondenti per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento in caso di malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza L'assenza per malattia dovranno deve essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro comunicata dal lavoratore interessatoall'impresa entro il giorno successivo, fatti salvi i salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011giustificato impedimento. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessaall'impresa, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza48 ore, il certificato medico di attestante la malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda L'impresa ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto concerne chiedere il controllo delle assenze della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti. In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per malattiaun periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti. Superato il termine massimo sopra indicato, le parti concordano quanto segue: - l'impiegato assente qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilioo i suoi postumi, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'artil datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto. 5Analogamente, legge n. 638/83, disponibile per le visite di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità sopra, il lavoratore non sia in condizioni di assentarsi dal domicilio per visiteriprendere il lavoro, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite il rapporto di controllo, lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di cui l'impiegato darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte dell'impiegato degli obblighi fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di cui ai paragrafi precedenti comporterà per l'impiegato stesso la perdita automatica licenziamento usufruirà del trattamento economico contrattuale - debitamente comunicato ai soli fini informativi - con effetto sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal giorno in cui il medico termine del periodo della malattia non ha potuto effettuare la visita si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Le Parti convengono, inoltre, che, a fronte di controllo malattie gravi e sino al termine della malattia. Ogni mutamento d'indirizzo durante il certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di malattia o infortunio aspettativa non professionalesuperiore ai 4 mesi, deve essere tempestivamente comunicato all'aziendasenza maturazione di alcun istituto contrattuale. In caso d'interruzione del servizio, dovuta a causa di infortunio o malattia o infortunio non sul lavoro, l'impiegato non in prova professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi. Le aziende corrisponderanno agli impiegati assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e il 50% della retribuzione globale per i 6 mesi successivi. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzante. Ove l'impiegato si assenti per malattia più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del postodi: (1a) in caso di malattia professionale, professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; (2b) in nel caso d'infortunio, di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto dell'istituto assicuratore. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà A partire dall'1/6/76 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento sopra indicato erogato ai lavoratori dagli Istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno compreso, e fino alla scadenza guarigione clinica comprovata col rilascio del preavviso stessocertificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore. Per l'eventuale periodo d'infortunio o In caso di malattia professionale eccedente i 12 mesi, l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto infortunio sul posto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dal presente contratto per il caso dalle norme di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore potrà usufruire previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità per nessun istitutoavrebbe percepito se avesse lavorato. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere il servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto d'impiego con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso. Per l'assistenza e il trattamento in Nel caso di malattia o infortunio di durata superiore a 7 (sette) giorni l'integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia. L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia. Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria, o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso d'infortunio durata massima di malattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo, in ogni caso all'impiegato, il trattamento più favorevole. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assistenza per malattia o infortunio, nel limite dei periodi fissati perla conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, 13a mensilità, ecc150 giorni.). Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, in quanto risulti coperto d'assicurazione, le somme da essa corrispondenti per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL

Trattamento in caso di malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza L'assenza per malattia dovranno deve essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro comunicata dal lavoratore interessatoall'impresa entro il giorno successivo, fatti salvi i salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione. Il lavoratore deve inoltre giustificare l’assenza inviando al datore di lavoro a mezzo fax, mail o altro strumento idoneo individuato aziendalmente e comunicato a tutti i lavoratori, entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico dell’INPS, come previsto dall’art. 25 L. 183/2010, nonché dalla Circ. INPS del 31.1.2011 e dall’Accordo Interconfederale Confindustria CGIL-CISL-UIL del 20.7.2011giustificato impedimento. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, a qualsiasi causa imputabile (a titolo esemplificativo per problemi tecnici di trasmissione o per insorgenza dello stato patologico all’estero), il lavoratore dovrà preavvertire l’azienda del mancato invio telematico del certificato ed inviare alla stessaall'impresa, entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza48 ore, il certificato medico di attestante la malattia, che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dalla Circ. n. 4 del 18.3.2011 Dipartimento Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quanto sopra è prescritto anche per assenze di durata fino a 3 giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso d'inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda L'impresa ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300, per quanto concerne chiedere il controllo delle assenze della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore sol- tanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali compenti. In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per malattiaun periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti. Superato il termine massimo sopra indicato, le parti concordano quanto segue: - l'impiegato assente qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilioo i suoi postumi, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'artil datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corri- spondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto. 5Analogamente, legge n. 638/83, disponibile per le visite di controllo; - nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali; - sono fatte salve le eventuali documentabili necessità sopra, il lavoratore non sia in condizioni di assentarsi dal domicilio per visiteriprendere il lavoro, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite il rapporto di controllo, lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stes- so con diritto al solo trattamento di cui l'impiegato darà preventiva informazione all'azienda; - il mancato rispetto da parte dell'impiegato degli obblighi fine rapporto. Il lavoratore posto in preavviso di cui ai paragrafi precedenti comporterà per l'impiegato stesso la perdita automatica licenziamento usufruirà del trattamento economico contrattuale - debitamente comunicato ai soli fini informativi - con effetto sopra indicato fino alla sca- denza del prèavviso stesso. Il lavoratore che entro tre giorni dal giorno in cui il medico termine del periodo della malattia non ha potuto effettuare la visita si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di controllo malattie gravi e sino al termine della malattia. Ogni mutamento d'indirizzo durante il certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di malattia o infortunio aspettativa non professionalesuperiore ai quattro mesi, deve essere tempestivamente comunicato all'aziendasenza matura- zione di alcun istituto contrattuale. In caso d'interruzione del servizio, dovuta a causa di infortunio o malattia o infortunio non sul lavoro, l'impiegato non in prova professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi. Le aziende corrisponderanno agli impiegati assenti per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e il 50% della retribuzione globale per i 6 mesi successivi. Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista si rinvia a quanto espressamente previsto all’art. 45 in materia di apprendistato professionalizzante. Ove l'impiegato si assenti per malattia più volte nell'arco di 24 mesi consecutivi, i relativi periodi di assenza si cumuleranno agli effetti del raggiungimento dei termini massimi di conservazione del posto e del trattamento economico comprensivo di cui sopra. L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del postodi: (1a) in caso di malattia professionale, professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista previsto dalla legge; (2b) in nel caso d'infortunio, di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con col rilascio del certificato medico defi- nitivo da parte dell'istituto assicuratore. A partire dal 1° giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integra- zione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno com- preso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto dell'istituto assicuratore. L'impiegato In caso di infortunio sul posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Per l'eventuale periodo d'infortunio o di malattia professionale eccedente i 12 mesi, l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavo- ro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dal presente contratto per il caso dalle norme di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, in caso di gravi e comprovate malattie, legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore potrà usufruire previa richiesta scritta da presentare almeno 1 mese prima, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza d'anzianità per nessun istitutoavrebbe percepito se avesse lavorato. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere il servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto d'impiego con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso. Per l'assistenza e il trattamento in Nel caso di malattia o infortunio di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia. L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia. Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria, o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso d'infortunio durata massima di malattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo, in ogni caso all'impiegato, il trattamento più favorevole. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assistenza per malattia o infortunio, nel limite dei periodi fissati perla conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, 13a mensilità, ecc150 giorni.). Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, in quanto risulti coperto d'assicurazione, le somme da essa corrispondenti per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Metalmeccanici