Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie Clausole campione

Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie. La tutela prevista dall’articolo 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limitatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all’articolo 5. I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle As- sociazioni industriali territoriali. Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità. In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli com- ponenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la Rappresen- tanza sindacale unitaria.
Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie. La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18.4.66 sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, ai componenti delle RSU di cui all'art. 4. I nominativi dei componenti delle RSU di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali. Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità. In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle RSU, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la RSU.