Mobilità interna Clausole campione

Mobilità interna. 1. L’istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici dell’Organizzazione diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della struttura stessa, e non soggetto ai vincoli di cui all’articolo 13 della legge 300/70, l’utilizzazione del personale nell’ambito dei servizi, uffici, presidi o sezioni cui originariamente è stato assegnato il dipendente.
Mobilità interna. 1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto.
Mobilità interna. La mobilità dei lavoratori nell’ambito dello stabilimento costituisce esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi. L’indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in materia dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori e dalle norme dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti. Le parti assumono l’impegno di intervenire, tramite le rispettive strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui ai commi precedenti.
Mobilità interna. In considerazione delle richieste a suo tempo presentate in piattaforma, le parti si impegnano a rivedere gli accordi aziendali esistenti in tema di mobilità interna ed esterna .
Mobilità interna. 1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.
Mobilità interna. Le Parti convengono che in caso di necessità di assunzione di personale o identificazione di nuove figure professionali, il personale già dipendente verrà preventivamente informato attraverso comunicazione specifica al fine di favorire la mobilità interna, la professionalità, la riqualificazione e la crescita professionale dei dipendenti stessi. Nel processo di mobilità potranno essere interessate le R.S.A. le quali potranno fornire pareri, suggerimenti, segnalazioni di disponibilità di lavoratori utili alle finalità indicate. Inoltre con periodicità semestrale le Società informeranno le R.S.A. sull’andamento dell’istituto.
Mobilità interna. L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici dell'Organizzazione diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della struttura stessa, e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge n. 300/1970 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi o sezioni cui originariamente è stato assegnato il dipendente. L'istituto della mobilità che comporta l'utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza dell'Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dall'Organizzazione stessa in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
Mobilità interna. La valutazione viene espressa (o proposta, nel caso di incaricato di PO) dal dirigente del Servizio ove il dipendente/incaricato ha prestato l’attività lavorativa prevalente. I dirigenti dei Servizi/Uffici coinvolti provvedono a ridefinire gli obiettivi per i dipendenti interessati alla mobilità.
Mobilità interna. 1. La mobilità interna del personale, intesa come l’insieme dei processi di mobilità dei lavoratori tra le strutture organizzative dell’Istat, costituisce uno strumento volto a migliorare l’organizzazione del lavoro, garantire coerenza tra le esigenze dell’amministrazione e quelle individuali dei dipendenti e promuovere l’arricchimento professionale del personale, valorizzando le potenzialità e le capacità del lavoratore in relazione al lavoro svolto.
Mobilità interna. 1. Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili ad avere personale altamente motivato, l’Amministrazione può attivare l’istituto della mobilità interna.