Mobilità interna Clausole campione

Mobilità interna. 1. La mobilità all’interno dell’azienda concerne l’utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell’azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le seguenti procedure: a) Mobilità di urgenza: Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dipendente. La mobilità di urgenza può essere disposta nei confronti dei dipendenti di tutte le categorie . Al personale interessato, se ed in quanto dovuta spetta l’indennità di missione prevista dall’art. 44 per la durata della assegnazione provvisoria. b) Mobilità ordinaria, a domanda: Le aziende, prima dell’assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive ai sensi della legge 56/1987, o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri: 1) tempestiva informazione sulle disponibilità dei posti da ricoprire; 2) domanda degli interessati. In caso di più domande, per i dipendenti inclusi nelle categorie C e D dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto da ricoprire. Per i dipendenti delle categorie A e B dovranno essere compilate graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio nel solo profilo di appartenenza del dipendente, tenendo conto anche della sua situazione personale e familiare nonché della residenza anagrafica secondo criteri di priorità definiti in sede di contrattazione integrativa. c) Mobilità d’ufficio:...
Mobilità interna. 1. L’istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici dell’Organizzazione diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della struttura stessa, e non soggetto ai vincoli di cui all’articolo 13 della legge 300/70, l’utilizzazione del personale nell’ambito dei servizi, uffici, presidi o sezioni cui originariamente è stato assegnato il dipendente. 2. L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dall’Organizzazione stessa in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto dell’articolo 13 della legge 300/70, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
Mobilità interna. 1. L’Ente promuove la mobilità interna dei dipendenti quale strumento di carattere organizzativo ispirato ai principi di trasparenza, flessibilità, efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al fine di contemperare le proprie esigenze organizzative e la valorizzazione delle attitudini e la crescita professionale dei lavoratori. 2. Essa è attuata nel rispetto dei criteri di competenza e professionalità, nell’ambito della classificazione contrattuale di appartenenza. 3. Il principio di trasparenza si attua assicurando a tutti i dipendenti interessati adeguate motivazioni rispetto ai posti che si intendono ricoprire, mediante procedure di mobilità interna, che li coinvolgano direttamente. 4. La mobilità può essere d’ufficio o volontaria. 5. La mobilità può avvenire anche per far fronte a situazioni emergenti nei servizi in relazione al riequilibrio del personale addetto, per ragioni di riorganizzazione, di funzionalità dei servizi e di opportunità connesse alla migliore utilizzazione del personale, ovvero dalla eventuale opportunità di rotazione del personale nei diversi ambiti di competenza dell'Ente. 6. La mobilità volontaria è disposta sulla base di istanza degli interessati. 7. Il processo di mobilità interna del personale può essere accompagnato da eventuali iniziative formative e di riqualificazione professionale.
Mobilità interna. La mobilità dei lavoratori nell’ambito dello stabilimento costituisce esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi. L’indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in materia dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori e dalle norme dei contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti. Le parti assumono l’impegno di intervenire, tramite le rispettive strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui ai commi precedenti.
Mobilità interna. In considerazione delle richieste a suo tempo presentate in piattaforma, le parti si impegnano a rivedere gli accordi aziendali esistenti in tema di mobilità interna ed esterna .
Mobilità interna. Le Parti convengono che in caso di necessità di assunzione di personale o identificazione di nuove figure professionali, il personale già dipendente verrà preventivamente informato attraverso comunicazione specifica al fine di favorire la mobilità interna, la professionalità, la riqualificazione e la crescita professionale dei dipendenti stessi. Nel processo di mobilità potranno essere interessate le R.S.A. le quali potranno fornire pareri, suggerimenti, segnalazioni di disponibilità di lavoratori utili alle finalità indicate. Inoltre con periodicità semestrale le Società informeranno le R.S.A. sull’andamento dell’istituto.
Mobilità interna. La valutazione viene espressa (o proposta, nel caso di incaricato di PO) dal dirigente del Servizio ove il dipendente/incaricato ha prestato l'attività lavorativa prevalente. I dirigenti dei Servizi/Uffici coinvolti provvedono a ridefinire gli obiettivi per i dipendenti interessati alla mobilità
Mobilità interna. 1. Su richiesta del dipendente, in relazione ad appositi elenchi delle disponibilità riferite alla effettive esigenze della nuova dotazione organica; 2. Per esigenze di servizio motivate e giustificate; 3. Per avvicendamento periodico negli uffici, anche per acquisizione di più ampia esperienza professionale. Per i precedenti punti 2) e 3) si attua l’istituto della Concertazione con le R.S.U. stabilendo, in deroga al dettato comunale, il termine ultimo di 10 giorni e prima che siano adottati i provvedimenti. All’interno della Ripartizione, il trasferimento del personale viene disposto dal Dirigente che è responsabile della distribuzione e della verifica dei carichi di lavoro. La mobilità del personale dipendente tra le ripartizioni dell’Ente viene disposto dal Direttore Generale o, in mancanza di quest’ultimo, dal Segretario Generale, il quale sentiti i dirigenti responsabili dei settori interessati, visti i carichi di lavoro, dispone il trasferimento. Per quanto non previsto nel presente, si rimanda alla normativa vigente in materia.
Mobilità interna. La mobilità del personale all’interno dell’Ente, funzionale alle esigenze organizzative, risponde a criteri di flessibilità, competenza e professionalità. Deve tendere ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione in relazione ai servizi svolti dall’Ente. E’ connessa a percorsi di aggiornamento e formazione del personale e deve rappresentare momento di crescita professionale del dipendente. Compete al Direttore Generale/Segretario Comunale, valutate le esigenze organizzative e sentiti i Responsabili di Area interessati, attuare la mobilità interna intersettoriale. E’, invece, di competenza del Responsabile di Area l’attuazione della mobilità di personale nell’ambito della propria Area. La mobilità interna, sia settoriale che intersettoriale, può essere attuata anche sulla base delle richieste dei dipendenti stessi, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia.
Mobilità interna. L’istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici di pertinenza dell'Associazione diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo dell'Associazione e non soggetto ai vincoli di cui all’Art. 13 della legge 20 Maggio 1970 n. 300 l’utilizzazione del personale nell’ambito dei presidi, servizi, uffici cui originariamente è stato assegnato il dipendente. L’istituto della mobilità di cui al primo comma sarà utilizzato in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20 Maggio 1970 n.300, Art. 13, secondo criteri concordati con rappresentanze sindacali aziendali.