Licenziamento per giusta causa. Costituisce giusta causa di licenziamento in tronco, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Il licenziamento in tronco deve essere comunicato per iscritto, con espressa indicazione della causa che lo determina. Quando la causa consiste in inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente secondo procedimento di cui al terzo comma del precedente articolo 76. In caso di licenziamento in tronco per giusta causa non spetta al dipendente alcun preavviso. Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa avvenire direttamente, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata portante la comunicazione stessa al domicilio del lavoratore. Il licenziamento in tronco non costituisce, per se stesso, riparazione dei danni causati all'Azienda, che pertanto resta libera di agire per l'accertamento ed il risarcimento di essi.
Licenziamento per giusta causa. Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal presente articolo e, comunque ricomprese nella casistica di cui agli artt 104 e ss., queste sono, a titolo meramente esemplificativo:
a) recidiva che abbia dato luogo per tre volte a provvedimenti di sospensione;
b) assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
c) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
e) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
f) danneggiamelo grave al materiale aziendale;
g) furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
h) trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
i) esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
j) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
k) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
l) manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza;
m) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
n) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
o) concorrenza sleale;
p) grave inosservanza delle norme mediche per malattia.
q) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
r) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professionali) o dell’aspettativa, ancorché non retribuita, presti lavoro subordinato a terzi, anche non formalmente retribuito;
s) xxxxxx stato di malattia od infortunio, sia professionale che non professionale, percependo illegittimamente l’indennità INPS o INAIL;
Licenziamento per giusta causa. 1. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore dipenden- te non può avvenire che per giusta causa.
2. Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. In caso di mancata o incompleta comunicazione, il lavoratore dipendente, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, ha 15 giorni per richiedere le motiva- zioni che hanno determinato il recesso. Il datore di lavoro deve, entro 7 giorni dalla ri- chiesta, comunicarle per iscritto. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle di- sposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.
Licenziamento per giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; - l'abuso di autorità; - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento; - la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio; - l'abbandono del posto di lavoro; - l'insubordinazione verso i superiori; - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza. Per i licenziamenti collettivi si applica la procedura prevista nell’allegato 11 del presente CCNL.
Licenziamento per giusta causa. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa nei confronti del dirigente medico:
a) in caso di sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di “False attestazioni o certificazioni” – ex art.55 quinquies, comma 1 del D.lgs. n.165/01 e s.m.i.;
b) se il dirigente medico, in relazione all'assenza dal servizio di personale dipendente anche di altra amministrazione, abbia rilasciato certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. In tali casi l’Ordine dei Medici procede alla sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo.
Licenziamento per giusta causa. 1. Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dalla lettera B dell'articolo 105 del presente CCNL.
Licenziamento per giusta causa. Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; l'abuso di autorità; l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento; la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio; l'abbandono del posto di lavoro; l'insubordinazione verso i superiori. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si richiamano le norme dell’art. 7 Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l’importo delle eventuali multe sarà versato al fondo adeguamento presso l’INP“.
Licenziamento per giusta causa. La fattispecie riguarda i casi di addebiti al dirigente di colpe talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta di situazioni in numero minoritario, benché si registri in questi ultimi anni una tendenza ad un incremento. A volte tali addebiti si fondano su motivazioni del tutto pretestuose e strumentali e sono attivati dal datore di lavoro al solo scopo di accentuare lo stato di disagio del dirigente facendo affidamento sui tempi della giustizia eccessivamente lunghi. Per evitare tali inaccettabili situazioni di abuso, contestabili sul piano giuridico ed etico morale, occorre prevedere che, qualora in esito al procedimento giudiziario venisse ravvisata l’infondatezza degli addebiti, il datore di lavoro debba corrispondere al dirigente l’indennità supplementare nella misura massima prevista contrattualmente.
Licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, l’apprendista minore interrompa, nonostante l'espresso richiamo del datore di lavoro, la frequenza dei moduli formativi, il rapporto di fiducia si potrà considerare irrimediabilmente leso e, conseguentemente, sarà possibile procedere al licenziamento per giusta causa112.
Licenziamento per giusta causa. 1. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, può essere intimato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione grave;
b) omissioni o negligenze implicanti dolo o colpa grave, siano seguite o meno da danneggiamenti;
c) vie di fatto o risse sul luogo di lavoro;
d) lavoro o costruzioni di oggetti per proprio uso o per terzi;
e) introduzione nell'Ippodromo di persone estranee, senza il regolare permesso della Direzione;
f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione delle sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni. Non potrà tuttavia tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione;
g) furti, danneggiamenti gravi al materiale dell'Azienda o al materiale di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'Azienda;
h) delitti contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
i) assenze non giustificate e prolungate oltre tre giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni successivi ai festivi;
j) effettuazione di scommesse sulle corse dei cavalli.