Common use of Tutela del segreto Clause in Contracts

Tutela del segreto. 12.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segreto. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del 10 Art. 7 OLOGA; RS 172.010.1 11 xxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xxxxx.xx contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale. 12.2 L’obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo del mandatario, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero ad es. LTras12, LAPub13, OAPub14). 12.3 Senza il consenso scritto del committente, il mandatario non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest’ultimo come referenza. 12.4 Se violano gli obblighi di cui al presente numero 12, le parti devono pagare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall’osservanza di questi obblighi.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Tutela del segreto. 12.1 22.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segretoaccessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall’accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone. 22.2 L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del 10 Art. 7 OLOGA; RS 172.010.1 11 xxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xxxxx.xx contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale. 12.2 22.3 L’obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo sede del mandatariofornitore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras12, LAPub13, OAPub14dalla LTras (5) o dalla LAPub (6)). 12.3 22.4 Il committente non viola l’obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all’interno della propria impresa (o all’interno dell’Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore se tale comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all’interno dell’impresa. 22.5 Senza il consenso scritto del committente, il mandatario fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest’ultimo come referenza. 12.4 Se violano 22.6 Le parti trasferiscono l’obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati. 22.7 La parte che viola gli obblighi del segreto di cui al presente numero 12, le parti devono sopra deve pagare all’altra parte una pena convenzionale, a meno che non provino provi che non le è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totaleannua o della retribuzione totale se è stata convenuta una retribuzione unica, ma al massimo a 100 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall’osservanza di questi obblighidegli obblighi del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratti D’appalto Nel Settore Informatico E Manutenzione Di Software

Tutela del segreto. 12.1 24.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segretoaccessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall’accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone. 24.2 L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del 10 Art. 7 OLOGA; RS 172.010.1 11 xxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xxxxx.xx contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale. 12.2 24.3 L’obbligo del segreto non si applica per il committente beneficiario tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo sede del mandatariofornitore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras12, LAPub13, OAPub14dalla LTras (4) o dalla LAPub (5)). 12.3 24.4 Il beneficiario non viola l’obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all’interno della propria impresa (o all’interno dell’Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore se tale comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all’interno dell’impresa. 24.5 Senza il consenso scritto del committentebeneficiario, il mandatario fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente beneficiario né indicare quest’ultimo come referenza. 12.4 Se violano 24.6 Le parti trasferiscono l’obbligo del segreto ai propri colla- boratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati. 24.7 La parte che viola gli obblighi del segreto di cui al presente numero 12, le parti devono sopra deve pagare all’altra parte una pena convenzionale, a meno che non provino provi che non le è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totaleannua o della retribuzione totale se è stata convenuta una retribuzione unica, ma al massimo a 100 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall’osservanza di questi obblighidegli obblighi del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Per L’acquisto E La Manutenzione Di Software Standard

Tutela del segreto. 12.1 24.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segretoaccessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall’accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone. 24.2 L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione conclu- sione del 10 Art. 7 OLOGA; RS 172.010.1 11 xxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xxxxx.xx contratto e permane anche dopo la fine del rapporto rap- porto contrattuale. 12.2 24.3 L’obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto beneficiario te- nuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo sede del mandatariofornitore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio dell’inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessacom- messa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti pre- visti dal diritto svizzero (ad es. LTras12LTras13, LAPub13LAPub14, OAPub14OAPub15). 12.3 24.4 Il beneficiario non viola l’obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all’interno della propria impresa (o all’interno dell’Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore se tale comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all’interno dell’impresa. 24.5 Senza il consenso scritto del committentebeneficiario, il mandatario fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente beneficiario né indicare quest’ultimo come referenza. 12.4 Se violano 24.6 Le parti trasferiscono l’obbligo del segreto ai propri colla- boratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incari- cati. 24.7 La parte che viola gli obblighi del segreto di cui al presente numero 12, le parti devono sopra deve pagare all’altra parte una pena convenzionale, a meno che non provino provi che non le è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della re- tribuzione annua o della retribuzione totaletotale se è stata con- venuta una retribuzione unica, ma al massimo a 100 50 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera eso- nera le parti dall’osservanza di questi obblighidegli obblighi del segreto. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarci- mento dei danni.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Per L’acquisto E La Manutenzione Di Software Standard