Common use of Tutela della genitorialità Clause in Contracts

Tutela della genitorialità. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravi- danza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni). 2. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui a articolo 4. comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’ 80% della retribuzione. 3. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione globale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 4. Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni 5. I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore se- condo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del conge- do parentale è di 10 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. 7. Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo parentale dà diritto ad un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini pre- visti dalla normativa fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione glo- bale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 8. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavo, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica. 9. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e pa- ternità. 10. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il perio- do di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001. 11. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di ser- vizio per il periodo di conservazione del posto. 12. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, la lavoratrice/lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs, n. 151/2001, la trasformazione del rap- porto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. 13. Al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato as- sistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 di- pendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. 14. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retri- buiti residui. 15. La lavoratrice/lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell’orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 16. Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, set- timanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro par- ziale. 17. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall’art. 12 del pre- sente CCNL , “Contratti a termine”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Tutela della genitorialità. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravi- danza gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni). 2. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui a articolo 4. comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’ 80% della retribuzione. 3. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione globale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 4. Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni 5. I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore se- condo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del conge- do congedo parentale è di 10 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. 7. Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo parentale dà diritto ad un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini pre- visti previsti dalla normativa fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione glo- bale globale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 8. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavo, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica. 9. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e pa- ternitàpaternità. 10. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il perio- do periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001. 11. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di ser- vizio servizio per il periodo di conservazione del posto. 12. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, la lavoratrice/lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs, n. 151/2001, la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. 13. Al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato as- sistenza assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 di- pendenti dipendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale parziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. 14. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retri- buiti retribuiti residui. 15. La lavoratrice/lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell’orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 16. Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, set- timanalesettimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro par- zialeparziale. 17. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall’art. 12 del pre- sente presente CCNL , “Contratti a termine”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutela della genitorialità. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravi- danza gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni). 2. Durante Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione globale per tutto il periodo del congedo di astensione obbligatoria maternità come previsto dal lavoro di cui a articolo 4comma 1 dell’art. comma 1, della legge 30 dicembre 1971, 22 del D.lgs. n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’ 80% della retribuzione151/2001. 3. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione globale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che indennità l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 4. Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.LgsD.lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 5. I Fermo restando quanto previsto dal D.lgs n. 151/2001 s.m.i., al fine di garantire una maggiore flessibilità del congedo parentale, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, co. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato: a) ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente; b) gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come determinato dalla lettera a); c) la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta: i. in giornate intere non frazionabili per i lavoratori mobili che effettuano servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 e s.m.i., e del D.lgs. n. 234/2007; ii. per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il restante personale. In caso di oggettive difficoltà applicative di quanto previsto ai precedenti alinea, le parti a livello aziendale potranno concordare una diversa modalità di fruizione del congedo parentale. d) Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, spettano anche a ore se- condo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in caso di leggeadozioni e affidamenti. 6. e) Salvo i casi di oggettiva impossibilità impossibilità, il preavviso per la richiesta lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di fruizione del conge- do parentale è di 10 giorni, ridotto lavoro con un termine non inferiore a 2 3 giorni nei casi di congedo parentale su base orariacui alla lettera c), primo alinea, ovvero a 7 giorni negli altri casi, indicando l’inizio e la fine e del periodo. 7. Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo parentale dà diritto ad un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini pre- visti dalla normativa fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione glo- bale mensile netta f) Nei casi di cui all’art. 47all’articolo 32, co. 2 cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento comma 4 bis, del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 8. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavo, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica. 9. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e pa- ternità. 10. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il perio- do di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 151/2001, il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato; il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione. 11. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di ser- vizio per il periodo di conservazione del posto. 12. g) Ai sensi dell’artdell alt. 8, comma 7, del D. LgsD.lgs. n. 81/2015, la lavoratrice/lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs, n. 151/2001, la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario d’orario non superiore al 50 per cento. 13. Al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato as- sistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 di- pendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto Il datore di lavoro da tempo pieno è tento a tempo par- ziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. 14dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retri- buiti residui. 15. La lavoratrice/lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell’orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 16. Nei In tal casi di cui ai precedenti punti è consentita assunzione l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornalieropart time. in sostituzione, set- timanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro par- ziale. 17anche in deroga alla disciplina contrattuale ai fini del completamento dell’orario. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall’art. 12 del pre- sente CCNL , “Contratti a termine”25.

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Tutela della genitorialità. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravi- danza gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni). 2. Durante Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione globale per tutto il periodo del congedo di astensione obbligatoria maternità come previsto dal lavoro di cui a articolo 4comma 1 dell’art. comma 1, della legge 30 dicembre 1971, 22 del D.lgs. n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’ 80% della retribuzione151/2001. 3. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione globale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che indennità l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 4. Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.LgsD.lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 5. I Fermo restando quanto previsto dal D.lgs n. 151/2001 s.m.i., al fine di garantire una maggiore flessibilità del congedo parentale, e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti stabiliscono, ai sensi dall’art. 1, co. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa come di seguito indicato: a) ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell’orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente; b) gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell’orario giornaliero come determinato dalla lettera a); c) la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta: i. in giornate intere non frazionabili per i lavoratori mobili che effettuano servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 e s.m.i., e del D.lgs. n. 234/2007; ii. per multipli di un’ora, e comunque non inferiore a 2 (due) ore, per il restante personale. In caso di oggettive difficoltà applicative di quanto previsto ai precedenti alinea, le parti a livello aziendale potranno concordare una diversa modalità di fruizione del congedo parentale. d) Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, spettano anche a ore se- condo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in caso di leggeadozioni e affidamenti. 6. e) Salvo i casi di oggettiva impossibilità impossibilità, il preavviso per la richiesta lavoratore che richiede il congedo parentale deve preavvisare il datore di fruizione del conge- do parentale è di 10 giorni, ridotto lavoro con un termine non inferiore a 2 3 giorni nei casi di congedo parentale su base orariacui alla lettera c), primo alinea, ovvero a 7 giorni negli altri casi, indicando l’inizio e la fine e del periodo. 7. Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo parentale dà diritto ad un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini pre- visti dalla normativa fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione glo- bale mensile netta f) Nei casi di cui all’art. 47all’articolo 32, co. 2 cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento comma 4 bis, del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 8. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavo, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica. 9. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e pa- ternità. 10. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il perio- do di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 151/2001, il lavoratore può richiedere di essere assistito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato; il mancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione. 11. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di ser- vizio per il periodo di conservazione del posto. 12. g) Ai sensi dell’art. dell’articolo 8, comma 7, del D. LgsD.lgs. n. 81/2015, la lavoratrice/lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs, n. 151/2001, la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario d’orario non superiore al 50 per cento. 13. Al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato as- sistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 di- pendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto Il datore di lavoro da tempo pieno è tenuto a tempo par- ziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. 14dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retri- buiti residui. 15. La lavoratrice/lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell’orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 16. Nei In tal casi di cui ai precedenti punti è consentita assunzione l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornalieropart time. in sostituzione, set- timanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro par- ziale. 17anche in deroga alla disciplina contrattuale ai fini del completamento dell’orario. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall’art. 12 del pre- sente CCNL , “Contratti a termine”25.

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Tutela della genitorialità. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravi- danza gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materiamateria (D.Lgs. (D. Lgs. n.151 n. 151 del 26/03/2001 26 marzo 2001 e successive modifiche e/o integrazioni). 2. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui a articolo all'articolo 4. , comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS dell'INPS pari all’ 80all'80% della retribuzione. 3. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione globale mensile netta di cui all’artall'art. 47, co. comma 2 cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che indennità l'indennità economica dell’INPS dell'INPS non raggiunga un importo superiore. 4. Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 5. I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore se- condo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del conge- do congedo parentale è di 10 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. 7. Ai sensi dell’artdell'art. 34 34, D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo parentale dà diritto ad un’indennitàun'indennità, a carico dell’INPSdell'INPS, pari al 30% della retribuzioneretribuzione globale mensile, nei limiti e nei termini pre- visti previsti dalla normativa fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione glo- bale globale mensile netta di cui all’artall'art. 47, co. comma 2 cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l’indennità l'indennità economica dell’INPS dell'INPS non raggiunga un importo superiore. 8. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavol'8°, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica. 9. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e pa- ternitàpaternità. 10. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il perio- do periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001. 11. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di ser- vizio servizio per il periodo di conservazione del posto. 12. Ai sensi dell’artdell'art. 8, comma 7, del D. LgsD.Lgs. n. 81/2015, la lavoratrice/lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs, D.Lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rap- porto rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. 13. Al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato as- sistenza assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 di- pendenti dipendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale parziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. 14. La richiesta di passaggio a part part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retri- buiti retribuiti residui. 15. La lavoratrice/lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell’orario dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 16. Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, set- timanalesettimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato l'interessato osserverà il tempo di lavoro par- zialeparziale. 17. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall’artdall'art. 12 del pre- sente CCNL , “presente c.c.n.l. "Contratti a termine".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutela della genitorialità. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravi- danza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni). 2. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui a articolo 4. comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’ 80% della retribuzione. 3. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione globale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 4. Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni 5. I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore se- condo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 6. Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del conge- do parentale è di 10 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. 7. Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., il congedo parentale dà diritto ad un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini pre- visti dalla normativa fino al compimento del 6° anno di età del bambino. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione glo- bale mensile netta di cui all’art. 47, co. 2 cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. 8. Entro il terzo anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro l'ottavo, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda, documentando debitamente l'assenza per malattia bambino attraverso certificazione medica. 9. L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo alla maternità e pa- ternitàpaternità. 10. Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne durante il perio- do di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001. 11. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di ser- vizio per il periodo di conservazione del posto. 12. Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, la lavoratrice/lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs, n. 151/2001, la trasformazione del rap- porto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. 13. Al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato as- sistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 di- pendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par- ziale parziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione presenta- zione delle domande. 14. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retri- buiti residui. 15. La lavoratrice/lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell’orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 16. Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, set- timanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro par- ziale. 17. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall’art. 12 del pre- sente CCNL , “Contratti a termine”.

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