Common use of Tutela delle lavoratrici madri Clause in Contracts

Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità o se non intervenute nelle sedi di cui all’artall'art. 39 comma 102113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;legge;Art. b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’artall'art. 39 38 comma 109. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate. Dichiarazione a verbale Le Organizzazioni Sindacati dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto dalla convenzione OIL n. 189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni. ichiarazione a verbale Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato dalla Convenzione OIL n. 189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro domestico.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 all’art.38 comma 109. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si In caso di stato di gravidanza durante il rapporto di lavoro si applicano tutte le norme generali di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, madri e lavoratori con le limita- zioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2prole. - È vietato adibire al lavoro le donne: a) : - durante i 2 mesi precedenti la presunta data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) legge - per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) parto - durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. autorizzati Detti periodi devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effettieffetti , compresi quelli relativi alla gratifica natalizia natalizi e alle ferie. 3. Dall’inizio - Dall'inizio della gravidanza, purché purchè intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può potrà essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità o se non intervenute nelle sedi di cui all’artall'art. 39 comma 102113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque 5 giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 comma 10scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate. Dichiarazione a verbale: Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto. Dichiarazione a verbale: Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 all’art.39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge sulla tutela in vigore, ed in particolare quelle di cui al dlgs n. 151 del 2001. Ai sensi delle lavoratrici madri, con le limita- zioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa vigenti disposizioni di legge; b) , l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per il astensione obbligatoria e facoltativa può avvenire anche con anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo eventualmente intercorrente tra tale di inizio programmato dell’astensione. A far data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternitàdal 1° gennaio 1992, la lavoratrice non può essere li- cenziataxxxx verà inoltre un trattamento di assistenza, salvo ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di Fatto netta per il periodo, di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13a e 14a mensilità. Nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti, alla lavoratrice madre che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ne faccia richiesta sarà concessa, nei limiti ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità alle condizioni di cui all’art. 39 comma 57 del presente Contratto, l’anticipazione del TFR. Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratrici il trattamento a carico dell'Inps a condizione che sia recapitata direttamente all'azienda l'indennità liquidata dall'istituto assicuratore. Alla luce degli orientamenti della Corte Costituzionale (cfr. sentenze: n. 1 del 19 gennaio 1987; n. 341 del 17 luglio 1991 e n. 179 del 21 aprile 1993), della legislazione (cfr. artt. 4, lettera c, 7 e 10, legge 30.12.1971, n. 1204; 10, DPR 25 novembre 1976, n. 1026; 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903; 80, legge 4 maggio 1983, n. 184) nonché dell'INPS (cfr. Le assenze non giustificate entro i cinque giornicirc. n° 229 del 14 novembre 1988 e messaggio n° 20040 del 30 marzo 1993) sono riconosciuti alla madre lavoratrice o, ove non si verifichino cause di forza maggiorein alternativa, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto di licenziamentoal padre lavoratore, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti anche se adottivi o affidatari preadottivi, con i seguenti diritti, nei limiti previsti dalle sopra citate fonti: astensione obbligatoria post-partum; astensione facoltativa; assenze per malattia del bambino; riposi giornalieri. Il trattamento economico delle lavoratrici madri non potrà essere inferiore alla corresponsione dell'intera retribuzione normale per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi al parto stesso. Tale trattamento assorbirà, fino a concorrenza quello eventualmente praticato dall'Istituto Assicuratore. Ove durante i periodo di cui sopra, intervenga una malattia, si applicheranno le limitazioni indicatedisposizioni fissate dall'art. 41 (così come sostituito dal punto 15 delle Disposizioni specifiche per gli addetti al settore) a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

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Tutela delle lavoratrici madri. 1Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art.55, comma 4, D. Lgs. Si applicano 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le norme tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando al normativa contrattuale a quanto previsto dalla convenzione OIL n.189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni. Variazione Dichiarazione a verbale Tutela delle lavoratrici madri Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele. Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge sulla tutela rispettano sostanzialmente il dettato della Convenzione OIL n.189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici madridel settore domestico, con le limita- zioni ivi indicatecondizioni non meno favorevole di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2datrici di lavoro domestico. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio Variazione Dichiarazione a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.verbale

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Tutela delle lavoratrici madri. 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall’inizio Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziatalicenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità o se non intervenute nelle sedi di cui all’artall'art. 39 comma 102113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro