Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae ricava dall'alienazione di beni immobili di cui immobili, considerati all'articolo 6 e 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendenteun'attività professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio relativi alla gestione di dette tali navi o aeromobili od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in di cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresaresidente l'impresa.
4. Gli utili derivanti che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno residente dell'altro Stato contraente possono essere tassati sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in cui il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei precedenti due anni più del 25 per cento del capitale della società.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione consegue dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo all’articolo 6 e che sono situati nell'altro nell’altro Stato contraente, contraente sono imponibili in detto altro quest’ultimo Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo dell’attivo di una stabile organizzazione che un'impresa un’impresa di uno Stato contraente ha nell'altro nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di detta stabile organizzazione organizza- zione (da sola od in uno o con l'intera l’intera impresa) o di detta base fissa), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di navi o di aeromobili aeromobili, impiegati in nel traffico internazionale internazionale, o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede gli utili dell’impresa sono imponibili secondo l’arti- colo 8 della direzione effettiva dell'impresapresente Convenzione.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni d’una società di cui oltre il 50 per cento del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, valore proviene direttamente o indirettamente, essenzialmente indi- rettamente da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Le disposizioni della frase precedente non si applicano tuttavia agli utili ritratti dall’alienazione:
a) di azioni quotate in una borsa istituita in uno Stato contraente possono essere tassati o in detto Statouna borsa riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti; oppure
b) di azioni il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività.
5. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, gli utili ritratti da un residente di uno Stato contraente dall’alienazione di azioni o di titoli del capitale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, ma l’imposta così stabilita non può eccedere:
a) il 10 per cento dell’utile realizzato su una partecipazione detenuta diretta- mente di almeno il 25 per cento del capitale;
b) il 15 per cento dell’utile in tutti gli altri casi.
6. Gli utili che una persona residente di una Parte contraente ritrae dall’alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, situati nell’altro Stato con- traente, sono imponibili in questo altro Stato.
7. Gli utili derivanti dall'alienazione dalla cessione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di con- traente in cui l'alienante il cedente è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato una Parte contraente ritrae dall'alienazione dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo all’articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, nell’altra Parte contra- ente sono imponibili in detto altro Statoquest’ultima Parte.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa un’impresa di uno Stato una Parte contraente ha nell'altro Stato possiede nell’altra Parte contraente, ovvero oppure di beni mobili appartenenti ad a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato una Parte contraente nell'altro Stato nell’altra Parte contraente per l'esercizio l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od o in uno con l'intera impresal’intera impre- sa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Statodetta altra Parte.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione che un’impresa residente di una Parte contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresaquesta Parte.
4. Gli utili che una persona residente di una Parte contraente ritrae dall’alienazione di partecipazioni al capitale di un’impresa, il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in una Parte contra- ente sono imponibili in questa Parte contraente, a condizione che la persona detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento di questa società. Il presente paragrafo non è applicabile agli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di azioni del capitale azionario partecipazioni, se:
(a) le partecipazioni sono quotate presso una borsa costituita in una Parte con- traente e riconosciuta da questa Parte o quotate presso una borsa riconosciuta d’intesa tra le autorità competenti delle Parti contraenti; o
(b) le partecipazioni sono alienate o scambiate nel quadro di una ristrutturazione di un gruppo, una fusione, una scissione o un processo analogo; o
(c) le partecipazioni sono di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente costituito da oltre il 50 per cento di beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Statoche la società impiega come patrimonio a- ziendale.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato nella Parte contraente di cui l'alienante l’alienante è residente.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo l'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati utilizzati in traffico internazionale o di nonché dei beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 2 e 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente della partecipazione azionaria in una società di detto Stato di una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, a condizione che:
a) detta persona abbia la nazionalità del primo Stato; e
b) essa sia stata residente di detto primo Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione di tali azioni; e
c) le azioni siano state acquistate prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato contraente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione trae dall’alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e im- mobili situati nell'altro nell’altro Stato contraente, contraente sono imponibili in detto altro quest’ultimo Stato.
2. Ai sensi del presente articolo l’espressione «beni immobili situati nell’altro Stato contraente» comprende:
a) beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari); e
b) azioni o altri diritti comparabili di una società residente di questo altro Stato il cui patrimonio è costituito totalmente o principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato oppure partecipazioni a una società di persone, a un trust o a una successione, nella misura in cui questi sono attribuibili a beni immobili situati in questo altro Stato. Negli Stati Uniti questa espressione comprende pure un «United States real property interest» secondo la definizione dell’Internal Revenue Code (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa di- sposizione).
3. Gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo della proprietà azien- dale di una stabile organizzazione che un'impresa un’impresa di uno Stato contraente ha nell'altro nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro nell’altro Stato contraente per l'esercizio l’esercizio di una professione indipendenteli- bera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di detta stabile organizzazione organiz- zazione (da sola od o in uno con l'intera l’intera impresa) ), o di detta base fissa, sono imponibili in detto questo altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresaconformemente alla sua legislazione.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione che un’impresa di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati trae dall’alienazione di navi o ae- romobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto questo Stato. Gli utili menzionati nell’articolo 12 (Canoni) sono imponibili soltanto secondo le di- sposizioni dell’articolo 12.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante l’alienante è residenteresi- dente.
6. Quando un residente di uno Stato contraente aliena elementi patrimoniali nell’am- bito di una costituzione di società, riorganizzazione, fusione o operazione analoga e gli utili o i redditi ricavati da questa alienazione non sono presi in considerazione ai fini dell’imposizione in questo Stato, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a richiesta del compratore di questi elementi patrimoniali, accettare a condizioni per sé convenienti di differire l’imposizione in questo Stato di detti utili e redditi nei tempi e nei modi precisati nell’accordo.
7. Quando un residente di uno Stato contraente, che in seguito a un trasferimento di elementi patrimoniali è assoggettato nei due Stati contraenti all’imposta sul reddito, è trattato ai fini dell’imposizione da parte di uno Stato contraente come se avesse alie- nato questi beni ed è tassato di conseguenza in questo Stato e il diritto interno dell’altro Stato contraente vigente a questo momento non prevede alcun obbligo o autorizza- zione secondo cui il residente debba o possa prendere in considerazione o rinviare questi guadagni o queste perdite, allora questo residente può scegliere nella sua di- chiarazione d’imposta per l’anno nel quale egli ha trasferito questi elementi patrimo- niali, di essere assoggettato all’imposta in questo altro Stato contraente, come se avesse, immediatamente prima del detto trasferimento, venduto e riacquistato questi elementi patrimoniali allo stesso prezzo di mercato che essi avevano al momento del trasferimento. Questa scelta è applicabile a tutti gli elementi patrimoniali menzionati nel presente paragrafo che questo residente trasferisce nell’anno fiscale per il quale la scelta è fatta o anche più tardi.
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Utili di capitale. 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di dei beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendentelibera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili percepiti da una impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale o di internazionale, nonché dei beni mobili destinati all'esercizio relativi alla gestione di dette tali navi o aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.
54. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai indicati nei paragrafi 1, 2, 2 e 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno degli Stati di prelevare, conformemente alla propria legislazione un'imposta sugli utili, ricavati da un residente dell'altro Stato dall'alienazione di azioni o obbligazioni emesse da una società che è residente del primo Stato (diversi da azioni ed obbligazioni quotate in una borsa valori di detto Stato) se l'alienazione ha luogo nei confronti di un residente del primo Stato e se il periodo intercorrente tra l'acquisizione e l'alienazione non eccede un anno.
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