Variazioni anagrafiche e societarie degli Assegnatari Clausole campione

Variazioni anagrafiche e societarie degli Assegnatari. Sono consentite, purché comunicate entro 60 giorni dall’avvenuta variazione dall’Assegnatario, le variazioni anagrafiche, intendendo per tali le seguenti fattispecie che, secondo le casistiche, possono riguardare sia le imprese che gli Organismi di ricerca: • variazione indirizzo sede legale; • variazione indirizzo sede operativa; • variazione denominazione sociale; • variazione ragione sociale; • variazione forma o assetto societario; • variazione legale rappresentante. Il Capofila è tenuto ad inviare alla CSEA il Capitolato tecnico del progetto, aggiornato nelle diciture, nel limite massimo di ulteriori 30 giorni. Ogni variazione societaria che non rientri in quanto sopra citato, è oggetto di valutazione da parte della CSEA e soggetta ad approvazione del Ministero della Transizione Ecologica. In questo caso, il Capofila interessato deve preventivamente avanzare una specifica richiesta alla CSEA recante: • un documento che specifichi la variazione proposta, con le relative motivazioni, e che confermi il possesso da parte di eventuali nuovi soggetti dei requisiti di affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria garantiti in fase di ammissione del progetto, evidenziando le eventuali ripercussioni sull’attività che l’Assegnatario si è impegnato a svolgere; • ove necessario (es: cessioni di ramo d’azienda, acquisizioni, etc.), dichiarazioni sostitutive di notorietà del legale rappresentante, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatte secondo i modelli dedicati e disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e basati sulle dichiarazioni degli allegati A e B del Bando; • ulteriore documentazione inerente la variante richiesta; • la lista dei documenti allegati alla richiesta. Inoltre, copia delle richieste di variazione societaria, complete di tutti gli allegati, deve essere inviata dall’Assegnatario interessato al Capofila.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).