VARIAZIONI DELLE OPERE Clausole campione

VARIAZIONI DELLE OPERE. Vedi allegato “Schemi di contratto”.
VARIAZIONI DELLE OPERE. Non è consentito introdurre variazioni qualitative ai lavori oggetto dell'appalto, che devono essere realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto. In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti. L'Amministrazione Appaltante, avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso comunque nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna, né potrà pretendere, per questo, alcun maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti.
VARIAZIONI DELLE OPERE. L’Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. L’Appaltatore non può per nessun motivo variare di sua iniziativa gli ordini di servizio. Qualora ritenesse opportuno eseguire opere o fornire materiali diversi da quanto indicato nell'ordine di servizio, dovrà tempestivamente informare la Direzione Lavori astenendosi, in assenza di esplicita autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle variazioni proposte. Salvo i casi di urgenza, prestazioni o forniture di materiali non previste dovranno essere richieste mediante preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. La mancanza di detta preventiva approvazione comporterà la facoltà insindacabile della Stazione appaltante di accettare le suddette prestazioni o forniture, ed in tal caso si provvederà alla loro liquidazione in base ai prezzi contrattuali. In caso contrario l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti.
VARIAZIONI DELLE OPERE. La Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento e/o conguaglio delle opere eseguite in più o in meno da valutarsi. Il tutto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni. Si stabilisce altresì che non verranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza ordine scritto della Direzione Lavori, entro i limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La Committente avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che l'opera sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri. Ai sensi dal D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, il Direttore Lavori, sentito il progettista, ha facoltà discrezionale di disporre modifiche, mediante ordine scritto, ed interventi atti a risolvere aspetti di dettaglio. Tali opere non sono considerate varianti, devono essere contenute in un importo non superiore al 5 % d’ogni categoria di lavoro facente parte dell'appalto e non devono comportare l'aumento dell'importo contrattuale. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione; si precisa che non saranno comunque prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione. Le variazioni, le soppressioni e le aggiunte che la Committente si riserva di apportare al progetto dovranno essere eseguite obbligatoriamente fino alla concorrenza di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo dell'appalto. Per variazioni inferiori al 20% sul totale (che non modificano l’importo dell’appalto, considerate sommando il valore assoluto delle opere in più e in meno rispetto al progetto iniziale) non potranno essere modificate le clausole contrattuali. Qualora, ordinate varianti ed aggiunte in misura tale da far superare tale limite, l'Appaltatore potrà recedere dal contratto, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. Raggiunto il limite sopraindicato, egli dovrà pertanto comunica...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).