VALUTAZIONE DEI LAVORI Clausole campione
VALUTAZIONE DEI LAVORI. Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell’importo corrispondente all’importo contrattuale di cui al precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati. Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € 93.455,29 determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione dei Lavori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: - di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilità ai luoghi di lavoro; - di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto; - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vig...
VALUTAZIONE DEI LAVORI. (corpo, misura ed in economia)
1) Per tutte le opere valutate a corpo, l’80% dell’importo contrattuale all’atto della singola installazione ad esclusivo giudizio del Direttore dei Lavori; il restante 20% dopo le verifiche tecniche e funzionali, con esito positivo, attestate da regolare verbale.
2) Per gli oneri di sicurezza, in percentuale su di ogni singolo stato di avanzamento. Il corrispettivo a corpo resta fisso ed invariabile, e comprende ogni onere, spesa, fornitura e prestazione necessari per dare il lavoro finito, a regola d'arte, e perfettamente funzionante in sicurezza, ancorché non esplicitamente specificati in alcuno degli elaborati progettuali.
VALUTAZIONE DEI LAVORI. 1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata a corpo in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo totale di ogni singola categoria di lavori riportate nella tabella “A” allegata, una percentuale corrispondente all’effettivo avanzamento dei lavori, stimato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’appaltatore.
5. L’importo di ogni categoria di lavori e determinata applicando all’importo netto di aggiudicazione dei lavori le percentuali convenzionali relative alle singole categorie dei lavori riportate nella tabella "A". La tabella “A” infatti riporta i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8 e all’articolo 184 comma 1 del Regolamento generale D.P.R 207/2010, con indicazione dell'incidenza percentuale delle diverse categorie di lavorazioni rispetto all'importo complessivo dei lavori.
6. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, s...
VALUTAZIONE DEI LAVORI. 1. Il prezzo a corpo indicato nel contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.
2. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere come descritto nel progetto o nel contratto, nel presente Capitolato o in tutti gli altri elaborati progettuali comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita e funzionale in ogni dettaglio.
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
VALUTAZIONE DEI LAVORI. (corpo, misura ed in economia) 26
VALUTAZIONE DEI LAVORI. 1. La valutazione dei lavori - a corpo - è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero, pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo, non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
3. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo, come previsto dall’articolo 184 del Regolamento, è effettuata applicando, all’importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella delle lavorazioni omogenee inserita al paragrafo 5 del presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ad insindacabile valutazione della Direzione dei lavori. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi relativi alla quota di lavori a corpo sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti alla data, il relativo importo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
VALUTAZIONE DEI LAVORI. L’Istituto appaltante potrà procedere, in qualunque momento, all'accertamento delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
VALUTAZIONE DEI LAVORI. I lavori di bonifica verranno valutati con i prezzi unitari riportati nella offerta prezzi, i quali escludono ed annullano i riferimenti ad oneri diversamente descritti nelle prescrizioni particolari del Capitolato a stampa Edizione del 1961 del Ministero della Difesa – Esercito (Direzione Generale Xxxxxxx) in quanto i prezzi stessi sono comprensivi degli oneri in esso previsti.
VALUTAZIONE DEI LAVORI. Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità: - lavori a misura L’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l’autorizzazione per iscritto dall’Amministrazione. Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo dell’Appaltatore stesso, che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora l’Amministrazione, a suo giudizio insindaca- bile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione, l’Appaltatore, senza alcun aumento del prezzo dell’appalto, è obbligata all’esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che le siano richieste perchè, i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni contrattuali.
VALUTAZIONE DEI LAVORI. Art. 72 - Disposizioni