LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI, NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI, NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI
BERGAMO, LECCO E SONDRIO
DESCRIZIONE LOTTO D’APPALTO | Importo lavori soggetto a ribasso (A) | Oneri per reperibilità soggetti a ribasso (B) | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (C) | Base d’appalto (D=A+B+C) |
lotto 1 - Bergamo zona A | 403.689,00 | 4.200,00 | 12.111,00 | 420.000,00 |
lotto 2 – Bergamo zona B | 389.272,00 | 4.050,00 | 11.678,00 | 405.000,00 |
lotto 3 – Bergamo zona C | 379.660,00 | 3.950,00 | 11.390,00 | 395.000,00 |
lotto 4 – Comune Bergamo | 81.699,00 | 850,00 | 2.451,00 | 85.000,00 |
lotto 5 – Lecco Calolziocorte Valmadrera | 312.378,64 | 3.250,00 | 9.371,36 | 325.000,00 |
lotto 6 – Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 0 | 124.951,46 | 1.300,00 | 3.748,54 | 130.000,00 |
lotto 7 – Brianza 2 | 139.368,93 | 1.450,00 | 4.181,07 | 145.000,00 |
lotto 8 – Sondrio e Xxxx Xxxxx | 336.408,00 | 3.500,00 | 10.092,00 | 350.000,00 |
lotto 9 – Bassa Valle e Valchiavenna | 144.175,00 | 1.500,00 | 4.325,00 | 150.000,00 |
TOTALE | 2.311.602,03 | 24.050,00 | 69.347,97 | 2.405.000,00 |
Il Progettista ALER (arch. Xxxxxx Xxxxxxx)
Il Responsabile Unico del Procedimento (arch. Xxxxxx Xxxxxx)
L’Appaltatore Il Direttore
(dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx)
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
DESCRIZIONE LOTTO D’APPALTO | CIG |
lotto 1 - Bergamo zona A | 7559582C67 |
lotto 2 – Bergamo zona B | 755958815E |
lotto 3 – Bergamo zona C | 75595913D7 |
lotto 4 – Comune Bergamo | 75595967F6 |
lotto 5 – Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 0000000X0X |
xxxxx 0 – Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 1 | 7559630406 |
lotto 7 – Brianza 2 | 7559635825 |
lotto 8 – Sondrio e Xxxx Xxxxx | 75596883E3 |
lotto 9 – Bassa Valle e Valchiavenna | 755969272F |
L'appalto ha per oggetto i lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti, nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio di cui al seguente elenco:
DESCRIZIONE LOTTO D’APPALTO | Importo lavori soggetto a ribasso (A) | Oneri per reperibilità soggetti a ribasso (B) | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (C) | Base d’appalto (D=A+B+C) |
lotto 1 - Bergamo zona A | 403.689,00 | 4.200,00 | 12.111,00 | 420.000,00 |
lotto 2 – Bergamo zona B | 389.272,00 | 4.050,00 | 11.678,00 | 405.000,00 |
lotto 3 – Bergamo zona C | 379.660,00 | 3.950,00 | 11.390,00 | 395.000,00 |
lotto 4 – Comune Bergamo | 81.699,00 | 850,00 | 2.451,00 | 85.000,00 |
lotto 5 – Lecco Calolziocorte Valmadrera | 312.378,64 | 3.250,00 | 9.371,36 | 325.000,00 |
lotto 6 – Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 0 | 124.951,46 | 1.300,00 | 3.748,54 | 130.000,00 |
lotto 7 – Brianza 2 | 139.368,93 | 1.450,00 | 4.181,07 | 145.000,00 |
lotto 8 – Sondrio e Xxxx Xxxxx | 336.408,00 | 3.500,00 | 10.092,00 | 350.000,00 |
lotto 9 – Bassa Valle e Valchiavenna | 144.175,00 | 1.500,00 | 4.325,00 | 150.000,00 |
TOTALE | 2.311.602,03 | 24.050,00 | 69.347,97 | 2.405.000,00 |
L’Appaltatore, essendo gli edifici abitati o comunque utilizzati, dovrà tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi con essi in collaborazione con la Direzione Lavori della Stazione Appaltante, per una soddisfacente riuscita dei lavori.
L'Impresa partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti gli elaborati e dei documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla perfetta realizzazione delle opere in conformità all'offerta presentata in sede di gara.
L’esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
L'aggiudicazione dell’appalto viene effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è definito come segue:
DESCRIZIONE LOTTO D’APPALTO | Importo lavori soggetto a ribasso (A) | Oneri per reperibilità soggetti a ribasso (B) | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (C) | Base d'appalto (D=A+B+C) | Costo stimato manodopera (art. 23, comma 16 D.Lgs 50/16) |
lotto 1 - Bergamo zona A | 403.689,00 | 4.200,00 | 12.111,00 | 420.000,00 | 189.000,00 |
lotto 2 – Bergamo zona B | 389.272,00 | 4.050,00 | 11.678,00 | 405.000,00 | 182.250,00 |
lotto 3 – Bergamo zona C | 379.660,00 | 3.950,00 | 11.390,00 | 395.000,00 | 177.750,00 |
lotto 4 – Comune Bergamo | 81.699,00 | 850,00 | 2.451,00 | 85.000,00 | 38.250,00 |
lotto 5 – Lecco Calolziocorte Valmadrera | 312.378,64 | 3.250,00 | 9.371,36 | 325.000,00 | 146.250,00 |
lotto 6 – Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 0 | 124.951,46 | 1.300,00 | 3.748,54 | 130.000,00 | 58.500,00 |
lotto 7 – Brianza 2 | 139.368,93 | 1.450,00 | 4.181,07 | 145.000,00 | 65.250,00 |
lotto 8 – Sondrio e Xxxx Xxxxx | 336.408,00 | 3.500,00 | 10.092,00 | 350.000,00 | 157.500,00 |
lotto 9 – Bassa Valle e Valchiavenna | 144.175,00 | 1.500,00 | 4.325,00 | 150.000,00 | 67.500,00 |
TOTALE | 2.311.602,03 | 24.050,00 | 69.347,97 | 2.405.000,00 |
- l’importo totale dei lavori, comprensivo del costo della manodopera, è pari ad € 2.335.652,03 ed è soggetto a ribasso;
- l’importo totale degli oneri di sicurezza è pari ad € 69.347,97 non ribassabili.
Qualora durante il contratto si renda necessario introdurre addizioni o riduzioni ai lavori, la Stazione appaltante potrà ordinare una variazione in più o in meno dei lavori stessi, entro i limiti di cui all’art
106 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste risarcitorie di sorta.
Il contratto è stipulato parte a corpo ed in parte a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) e eeeee) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi a base di gara.
Il ribasso offerto verrà esteso ai prezzi di cui agli elenchi del successivo art. 3 del presente capitolato.
I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi della normativa vigente, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 365 giorni per i lotti 1, 2, 3, 4, 8 e 9 e in 730 giorni per i lotti 5, 6 e 7 decorrenti dal verbale di consegna degli stessi.
Si potrà procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza di stipula del contratto secondo le previsioni della normativa vigente.
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale d’appalto, compresa la tabella allegata;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
c) l’elenco dei prezzi unitari Per i lavori:
LISTINO PREZZI DEL COMUNE DI MILANO PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
E MANUTENZIONI (edizione 2018) e relative Specifiche Tecniche
Per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso:
PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2011)
I listini sono scaricabili gratuitamente dai seguenti siti: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XxxxxXxxxxxxxx/xxxx ino_Prezzi/Edizione+2018
e
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XX/XxxxxxxxxXxxxxxxx/xxxxxxx-x- informazioni/Imprese/Imprese-edili-ed-estrattive/prezzario-lavori-opere-pubbliche/prezzario- lavori-opere-pubbliche
d) le polizze di garanzia
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di agli artt. 88 e seg. Del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano;
f) il piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
g) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.M. 145/2000 per quanto applicabile
- Il DPR 207/2010 per quanto applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.;
- il D.M. 22/01/08 n. 37 sull’installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- il D.Lgs. 8/7/2003 n. 235 sul montaggio uso e smontaggio dei ponteggi;
- la L. 13/08/2010 n. 136 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- il Decreto 07.03.2018 n. 49
Essendo la Stazione appaltante soggetto certificato ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001/2008, troverà applicazione nei rapporti con l’Appaltatore anche tale normativa di riferimento. La Stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. 08/06/2001 n. 231, si è dotata di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di Codice Etico che troveranno applicazione anche nei confronti dei soggetti concorrenti alla presente procedura d’appalto.
ART. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile unico del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’Appaltatore è tenuto a dotarsi di firma digitale e di casella di Posta Elettronica Certificata che potrà essere utilizzata dalla Stazione appaltante per le comunicazioni necessarie alla gestione dell’appalto.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.
ART. 5 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..
ART. 6 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO
Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del DM 145/2000 e comunque da persona fornita di requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.
Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà quello dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta.
L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.
Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.
ART. 7 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto del disposto dell’art.3 del DM 08/05/03 n.203 in ordine alla provenienza dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell’opera.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità, l’impiego dei materiali trova applicazione l’art. 101
c. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; per quanto attiene la loro provvista e provenienza, si applicano rispettivamente gli artt. 16 e 17 del D.M. 145/2000.
Per le componenti strutturali soggette a qualificazioni ai sensi del DM 14/01/2008 (calcestruzzo, acciaio per CA, acciaio per strutture metalliche) l’impresa deve garantire la rintracciabilità del materiale fornito con un percorso documentale che attesti i passaggi compiuti dal luogo di produzione, all’eventuale grossista, al luogo di trasformazione e/o lavorazione, al cantiere. I certificati di qualità del materiale devono essere affiancati dalla trascrizione dei documenti di trasporto da un luogo all’altro. La lavorazione del calcestruzzo e del ferro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria deve essere effettuata esclusivamente da ditte certificate ISO 9001.
Oltre ai componenti o materiali indicati al capoverso precedente, il progettista o il DL possono individuare ulteriori componenti o materiali ritenuti critici, in relazione alla tipologia dell’appalto, per i quali l’Appaltatore ed i subappaltatori dovranno essere in grado di documentare la qualifica (Controllo di Produzione di Fabbrica e/o Certificazione ISO 9000).
Per tutti i materiali utilizzati in cantiere devono essere messe a disposizione della Direzione Lavori le schede con le caratteristiche tecniche, le eventuali manutenzioni richieste, le modalità per il corretto utilizzo e messa in opera.
Con riferimento al Regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 9 marzo 2011 (condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione) l’impresa è tenuta a consegnare alla Direzione Lavori la “dichiarazione di prestazione” (D.o.P.) per ogni materiale da costruzione.
Le bolle di consegna dei materiali in cantiere devono recare il numero di targa ed il nominativo dei proprietari degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi.
Il DL, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Il DL rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del DL. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata, non comporta oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DL l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Il DL o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'appaltatore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
Il DL verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
ART. 8 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali e ogni altro valore monetario, sono espressi in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini temporali di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 9- CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
La consegna dei lavori avrà inizio dopo la stipula del contratto d'appalto e risulterà da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla predetta stipula.
La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza, l’Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
E’ in facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi del capoverso precedente, il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’Appaltatore stesso.
Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
In caso di consegna parziale, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
ART. 10 ESECUZIONE DELLE OPERE
L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dalla Stazione appaltante mediante ordini di servizio trasmessi via telefax, posta elettronica od internet. E' fatto obbligo all’Appaltatore di essere munito di apparecchio telefax ed indirizzo elettronico per ricevimento di messaggi e.mail funzionanti 24 ore su 24.
L’appaltatore sarà tenuto ad interfacciarsi con la stazione appaltante utilizzando il software messo a disposizione dalla stessa.
Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, ma verranno successivamente confermati per iscritto.
Gli interventi saranno programmati con la Stazione appaltante ed i termini d'esecuzione saranno riportati sull'ordine di servizio. Il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine nel rispetto di quanto stabilito dalla carte dei servizi di ALER Brescia- Cremona-Mantova e più precisamente:
gli interventi URGENTISSIMI dovranno essere eseguiti entro 24 ore; gli interventi URGENTI dovranno essere eseguiti entro 48 ore;
gli interventi ORDINARI dovranno essere eseguiti entro 20 giorni;
per gli interventi programmati la tempistica sarà definita negli ordini di servizio in relazione alla tipologia del lavoro.
L’inizio lavori come sopra indicato, riferito ai lavori qualificati urgentissimi, relativi a circostanze in cui l’assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari è esteso all’orario notturno e/o festivo. Per tali interventi è prevista nell’elenco prezzi una maggiorazione in percentuale del compenso. L’Appaltatore dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno al fine di soddisfare le eventuali necessità manutentive in cui l’assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, scongiurare l’aggravarsi di danni che siano già in corso di produzione, rimuovere problematiche fonti di potenziale od effettivo pericolo, attivare e/o consentire la riattivazione di impianti e/o servizi; pertanto è fatto obbligo all’appaltatore stesso di dotarsi di apparecchio telefonico portatile, attivo 24 ore su 24, il cui numero dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante; il recapito telefonico potrà essere comunicato dalla stessa Stazione appaltante ai soggetti per conto dei quali la medesima agisce.
L'entità e la qualità delle maestranze e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.
L’Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante lo stato di avanzamento dei singoli lavori.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’avvenuto inizio dei lavori e l’avvenuta ultimazione dell’intervento entro due giorni dalla data della stessa, utilizzando il software messo a disposizione della Stazione appaltante. Entro i medesimi termini devono essere trasmesse alla Stazione appaltante le chiavi e le altre dotazioni necessarie a rendere effettivamente disponibili ed utilizzabili i locali oggetto d’intervento. Il mancato rispetto dei termini indicati verrà trattato come il ritardo nella esecuzione effettiva, con conseguente applicazione delle medesime penali di cui al successivo articolo 13.
Analogamente l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante tutta la documentazione a supporto della stesura della contabilità di ogni singola pratica e per la stesura della contabilità finale.
Il termine massimo consentito per la messa a disposizione della citata documentazione è fissato in giorni 30 naturali consecutivi dalla data di ultimazione dell’intervento.
Per il mancato rispetto di tale termine si procederà all’automatica applicazione delle penali di cui all’art. 13.
Le comunicazioni riferite alla gestione operativa degli interventi manutentivi, comprese
quelle citate relative allo stato d’avanzamento dei singoli lavori ed alla avvenuta ultimazione degli stessi, potranno essere inviate a cura dell’Appaltatore, via telefax od e.mail, ai recapiti comunicati dalla Stazione appaltante. Parimenti, la Stazione appaltante potrà utilizzare le stesse modalità per comunicare con l’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di manodopera, di mezzi e di materiali in funzione delle segnalazioni e delle richieste di intervento che verranno inoltrate dalla Direzione Lavori della Stazione appaltante.
Il numero degli automezzi a disposizione sarà quello necessario per condurre sui luoghi di lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali.
Per mezzi d'opera e attrezzature normalmente necessari s'intende tutto quanto normalmente utilizzato per l'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno ed all'esterno, quali ad esempio attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialità edile ed affine, trapani, argani, compressori, martelli demolitori, elettropompe, cavalletti e ponteggi ecc.
Per materiali minuti necessari s'intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo normalmente utilizzati per l'esecuzione di riparazioni e rappezzi, relativamente a qualsiasi specialità edile ed affine.
ART. 11 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato come segue:
DESCRIZIONE LOTTO D’APPALTO | Durata dei lavori (giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in contraddittorio tra le parti |
lotto 1 - Bergamo zona A | 365 |
lotto 2 – Bergamo zona B | 365 |
lotto 3 – Bergamo zona C | 365 |
lotto 4 – Comune Bergamo | 365 |
lotto 5 – Lecco Calolziocorte Valmadrera | 730 |
lotto 6 – Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 0 | 730 |
lotto 7 – Brianza 2 | 730 |
lotto 8 – Sondrio e Xxxx Xxxxx | 365 |
lotto 9 – Bassa Valle e Valchiavenna | 365 |
Nel calcolo del termine suddetto si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
Qualora l’Appaltatore ritardi l’ultimazione dei lavori per un lasso di tempo superiore a 60 giorni naturali consecutivi la stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al presente capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al presente Capitolato e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al presente articolo.
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i., l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto nei rapporti con la Stazione appaltante e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le fatture emesse dall’appaltatore, le fatture emesse dal subappaltatore in caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante e gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed ove previsto il codice unico di progetto (CUP).
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 14 - ANTICIPAZIONE
Il presente appalto beneficia dell'istituto dell'anticipazione del corrispettivo nella misura di cui all’art. 35, c. 16, del D.Lgs. 50/16, a condizione che l’Appaltatore produca apposita cauzione, conforme a quanto previsto dal Decreto 19 gennaio 2018 n. 31.
ART. 15 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
L'ordine di servizio per l'esecuzione dei singoli interventi, redatto in duplice copia, a cura della Direzione Lavori, sarà recapitato via telefax all’Appaltatore. Quest'ultimo, a lavori conclusi, produrrà una relazione sull'intervento eseguito, redatta su formulario predisposto dalla Stazione appaltante, dalla quale dovranno risultare i seguenti elementi:
estremi dell'ordine di servizio; descrizione dei lavori eseguiti; descrizione sintetica dei materiali usati;
nominativo degli operai che hanno eseguito l'intervento, con indicazione analitica delle ore giornalmente impiegate;
sottoscrizione datata dell'inquilino o del capo scala per gli alloggi, di un responsabile o di un delegato per gli edifici scolastici e gli uffici, a conferma dell'avvenuta esecuzione dei lavori e con l'indicazione di eventuali osservazioni;
estratto conto dei lavori eseguiti, predisposto sulla base dei documenti contrattuali da trasmettere alla Stazione appaltante tramite il software appositamente fornito ed accesso ad internet ed eventuale copia cartacea.
Preliminarmente alla contabilizzazione dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla verifica della regolarità tecnico-amministrativa degli interventi eseguiti, accertando anche la qualità dei lavori effettuati e dei materiali impiegati, e della congruità degli estratti conto trasmessi dall'Impresa.
Il registro di contabilità dovrà essere firmato per accettazione dall’Appaltatore con o senza riserve nel giorno in cui viene presentato.
Nell'ipotesi che la Direzione Lavori giudicasse gli interventi non eseguiti a regola d'arte, l’Appaltatore dovrà procedere alla sistemazione o rifacimento delle opere entro il termine assegnatole.
La Stazione appaltante non procederà alla contabilizzazione di quegli interventi i cui conteggi siano incompleti o non siano stati predisposti conformemente ai documenti contrattuali.
Per gli interventi che necessitano di impiego di manodopera edile entro la mezza giornata lavorativa, è data all’Appaltatore la facoltà di richiedere la contabilizzazione in economia computando perciò la prestazione di manodopera edile, per opere di demolizione e ripristino di opere edili, fino ad un massimo di 8 ore (2 operai ore 4 + 4), oltre ad eventuali prestazioni in economia per opere specialistiche, sempre fino ad un massimo di 8 ore (2 operai, ore 4 + 4), per ogni eventuale settore specialistico che sia intervenuto nelle lavorazioni (idraulico, elettricista, falegname, pittore ecc.) e computando inoltre la sola fornitura dei materiali necessari. Nel caso l’Appaltatore opti per la contabilizzazione in economia, s'intendono comprese nel massimo delle 8 ore di manodopera edile le eventuali ore impiegate per l'assistenza alla manodopera specialistica diversa da quella edile.
Sia nel caso di contabilizzazione in economia, che in quello di contabilizzazione a misura, l’Appaltatore può inoltre richiedere la contabilizzazione della prestazione di manodopera edile o idraulica fino ad un massimo di 8 ore (2 operai, ore 4+4) per indagini e verifiche connesse con la ricerca di perdite di acqua, nei casi giustificati da oggettive condizioni e circostanze verificabili.
E' data infine la facoltà all'Ente Appaltante di chiedere all’Appaltatore di procedere direttamente a sopralluoghi. In questo caso l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il sopralluogo, indagare sulla natura del problema, quindi trasmettere via telefax alla Stazione appaltante le proprie conclusioni scritte. La trasmissione delle risultanze sarà anticipata telefonicamente o verbalmente qualora, avuto riguardo al problema rilevato, l’Appaltatore ritenga ci siano effettivamente gli estremi per un intervento urgente. Tuttavia spetta alla Direzione Lavori della Stazione appaltante disporre o meno l'esecuzione dell'intervento, che in relazione al caso sarà scritto o verbale.
La prestazione, così come definita al precedente paragrafo, viene compensata con un importo variabile fino ad un massimo di tre ore di operaio edile specializzato.
Qualora il sopralluogo richiesto dalla Stazione appaltante abbia per oggetto la verifica di
problemi impiantistici, l’Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di tecnici o ditte specializzate. Il compenso relativo a tali prestazioni verrà quantificato di volta in volta con riferimento alla complessità dell'indagine e delle necessità operative conseguenti.
ART. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO
Qualora a seguito di richiesta d'intervento l’Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.
Il ritardo nell’esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta l’applicazione nella misura di seguito indicata.
Penali per ritardati inizio e/o ultimazione lavori:
Interventi urgentissimi – penale di 200 € (duecent oeuro) per ogni giorno di ritardo. Interventi urgenti – penale di 100 € (centoeuro) p er ogni giorno di ritardo.
Interventi ordinari o programmati – penale di 50 € (cinquantaeuro) per ogni giorno di ritardo.
Penale per ritardata consegna documentazione contabile:
Fissata forfettariamente nello 0,5% dell’importo netto del consuntivo di ogni pratica per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Nel caso di mancato inizio delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine fissato, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca dell'esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento.
La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, con addebito di ogni danno.
L'Appaltatore avrà l'obbligo di consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).
ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera con cadenza bimestrale, al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 21, per lavori effettivamente ordinati, eseguiti e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal DL.
Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal DL, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dal registro di contabilità, al netto del ribasso d'asta e delle altre ritenute.
Ad ogni certificato di pagamento dovrà corrispondere da parte dell’appaltatore l'emissione di regolare fattura quietanzata.
In caso di mancato recapito o di fattura non conforme al certificato di pagamento, o in caso di mancata apposizione della firma da parte dell’Appaltatore sul registro di contabilità, la liquidazione sarà sospesa fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di approvazione del collaudo provvisorio.
Gli stati di avanzamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data del loro riconoscimento che deve avvenire come sopra indicato; i certificati di pagamento saranno emessi entro quarantacinque giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento. II certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all‘art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Il termine per disporre il pagamento dell’importo dovuto è di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP.
I pagamenti rimarranno sospesi in assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori.
Il pagamento delle rate di acconto è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori, inoltre l’appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo capoverso.
ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal RUP entro 30 giorni dalla sua redazione; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP predispone in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. precedente, nulla ostando, è pagata entro
30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previo deposito di garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC regolare relativamente alla ditta appaltatrice ed a tutti gli eventuali subappaltatori.
ART. 19 - REVISIONE PREZZI E XXXXXX XXXXXX
I prezzi d'appalto si intendono fissi ed invariabili, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in deroga a quanto previsto dal primo capoverso, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lett. a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente articolo, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura del DL qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione , a cura del RUP in ogni altro caso.
Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
ART. 20 - CESSIONE DEI CREDITI
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di acquisto di crediti d’impresa, iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima dell’emissione del certificato o dei certificati di pagamento ai quali la cessione stessa afferisce.
La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante se non rifiutato dalla stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica del contratto medesimo.
In ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto.
CAPO 5 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE
ART. 21 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici, dei documenti descrittivi e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
ART. 22 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari contrattuale.
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dal DL.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni dei lavori, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del presente articolo con le relative quantità.
ART. 23 –Controllo amministrativo contabile
Il DL effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'appaltatore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il DL provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
(art. 14 del Decreto n. 49)
I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal DL o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
4) l'elenco delle provviste fornite dall'appaltatore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del DL;
7) le relazioni indirizzate al RUP;
8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal DL. Il DL cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il DL è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il DL registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal DL, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del DL. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il DL propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il DL trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal DL a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs 50/2016 s.m.i.. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non
superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'appaltatore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché' tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Il DL, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
Al conto finale di cui al presente articolo, il DL allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'appaltatore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché' una relazione riservata relativa alle riserve dell'appaltatore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'art. 107, c. 5, del d. lgs 50/2016 s.m.i.;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il DL conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
(sintesi dell’art. 15 del Decreto n. 49)
La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo degli strumenti elettronici di cui al Decreto 07.03.2018 n. 49 e al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. - Codice dell'amministrazione digitale.
Il DL dovrà comunicare al referente BDAP entro 30 giorni tutte le notizie di modifica rilevanti ai fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati della pubblica amministrazione relative all’opera o ai lavori in oggetto
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 24 - GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell’importo a base d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Appaltatore.
Fermo restando il limite all‘utilizzo del contante di cui all‘art. 49, c. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Si applicano i disposti del c. 7, 8 e, quanto allo svincolo, del c. 9 dell’art. 93 del d.lgs 50/16 s.m.i.. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di contratto tipo 1.1. del Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 e a scelta dell‘appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all‘art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano I requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La stessa garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all‘art. 1957, secondo c., del codice civile nonché l‘operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La stessa garanzia deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, verso il concorrente, a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a presentare in originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, c. 2 e 3, del d.lgs 50/16 s.m.i. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La stessa garanzia, a scelta dell‘appaltatore, può essere rilasciata dal soggetti di cui all‘art. 93, c. 3, del d.lgs. 50/16 s.m.i., in conformità allo schema di contratto tipo 1.2 allegato al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.
La stessa garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, Ia rinuncia all'eccezione dl cui all‘art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della stessa garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l‘eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell‘appaltatore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per Ie inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La Stazione appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La stessa garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell‘appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
ART. 26 - RIDUZIONE DELLE CAUZIONI
Ai sensi dell’art. 93 c. 7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l'Importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 0 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al primo capoverso; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
ART. 27 - GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO
Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
La stessa garanzia fideiussoria è rilasciata da una banca, da un intermediario finanziario autorizzato o da impresa di assicurazione, e deve essere conforme allo schema di contratto tipo
1.4 allegato al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31.
ART. 28 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Nel presente Capitolato speciale d’appalto è stabilito l'importo della somma da assicurare.
La suddetta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all‘utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L‘omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di concessione da parte dell‘appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
In caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi.
Entro tale periodo l’assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell’Appaltatore trattenendo l’importo dalle sue spettanze.
Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità alle seguenti clausole:
SEZIONE A) - DANNI ALLE OPERE DURANTE L’ESECUZIONE
Partita 1 Opere: somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A.
Partita 2 Opere preesistenti: somma assicurata pari al 20% della somma indicata alla Partita 1 con il minimo di € 100.000,00
Partita 3 Demolizione e sgombero: somma assicurata pari al 10% della somma indicata alla
Partita 1 con il minimo di € 100.000,00
Sono inclusi i danni causati da:
a) furto e rapina;
b) trombe, uragani, bufere e simili fenomeni atmosferici, neve;
c) inondazioni e/o allagamenti;
d) atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
e) terremoto;
f) frane, smottamenti;
g) derivanti da errori di progettazione o di calcolo; restano esclusi: i danni alla parte dell’opera direttamente affetta da detti errori ed i costi per la loro eliminazione, i costi per variazioni del progetto per l’eliminazione di detti errori.
SEZIONE B) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. DURANTE L’ESECUZIONE
RC verso Terzi
Il massimale sarà non inferiore al 5 (cinque) per cento dell'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 di €.
La polizza deve dare atto che sono considerati terzi anche i dipendenti dei subappaltatori e fornitori, i consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante, nonché il personale della Stazione appaltante (rappresentanti autorizzati all’accesso al cantiere, responsabili della direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori in corso d’opera) occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere.
RC verso prestatori di lavoro
La polizza deve prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e non dipendenti nonché verso i prestatori di lavoro degli altri partecipanti ai lavori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da persona della quale l’impresa debba rispondere.
Il massimale sarà non inferiore ad € 2 (due) milioni per sinistro ed 1 (uno) milione per persona.
In alternativa l’Appaltatore è tenuto a dimostrare l’esistenza e l’operatività di propria polizza a copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con le condizioni minime sopra indicate.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, le stesse non sono opponibili alla Stazione appaltante restando a carico dell’Appaltatore.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'appaltatore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al DL nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L’ESECUZIONE
ART. 29 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, per quanto applicabile, al generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
2) i movimenti di terra, l'idonea predisposizione del luogo d'intervento, in relazione alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato. La pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o di terzi, fino al collaudo. Il mantenimento della continuità degli scoli delle acque;
3) la richiesta di autorizzazione preventiva all'Ente competente (Comune, Provincia, A.N.A.S. ecc.) per l'occupazione con ponteggi del suolo pubblico o, nel caso di installazione di ponteggi su di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione preventiva di occupazione del suolo al proprietario;
4) la richiesta di autorizzazione preventiva all'Ente competente (Comune, Provincia, A.N.A.S. ecc.) per l'esecuzione di scavi o manomissioni del suolo pubblico o, nel caso di proprietà privata, la richiesta di autorizzazione preventiva dal proprietario. Copia dell'autorizzazione deve essere consegnata alla Direzione Lavori. Il ripristino dello scavo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'Ente competente, con lo stesso grado di finitura esistente prima dell'intervento, o nel caso di proprietà di terzi dal DL. In quest'ultimo caso l’Appaltatore, a lavori ultimati, dovrà farsi rilasciare dichiarazione liberatoria da parte del proprietario dell'area;
5) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
6) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie (qualora necessarie ai fini dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente CSA) e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
7) la custodia nel cantiere, sia di giorno che di notte, di tutti i manufatti ed i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; ciò anche durante eventuali periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Ente appaltante. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/1982 l'eventuale guardiania dovrà essere affidata ad una guardia particolare giurata ed il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al DL;
8) la consegna, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti e prodotti, previsti o necessari all'esecuzione dell'opera;
9) l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le esperienze e prove che verranno in ogni tempo ordinate dal DL, ai sensi dell’art. 15 c. 8 del capitolato generale d’appalto;
10) l'effettuazione delle opere richieste dagli Enti competenti per lo spostamento definitivo e/o provvisorio di cavi (elettrodotti, linee telefoniche) o tubazioni (gasdotti, acquedotti, fognature e rogge) interessanti l'area di intervento e interferenti con l'attività di cantiere o con le opere da realizzare;
11) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti e dal DL a scopo di sicurezza;
12) la fornitura di robusti cartelli, delle dimensioni di 3x2 metri circa, riportanti il testo prescritto dal DL, aggiornato periodicamente;
13) Il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, l'uso parziale o totale di ponti di servizio, di impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state affidate direttamente dalla Stazione appaltante lavori non compresi nel presente appalto. L’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
14) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dal DL;
15) la fornitura di liste giornaliere degli operai presenti in cantiere;
16) gli allacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. L’Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante;
17) la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali, sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli infissi, di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico sanitari, delle rubinetterie e degli accessori, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a richiesta del DL la rimozione temporanea di dette protezioni ed il loro ripristino;
18) la consegna alla Stazione appaltante, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo dei componenti usati per i lavori, da precisare da parte del DL con opportuno ordine di servizio, che verrà liquidato con i prezzi unitari di contratto;
19) il consentire l'uso anticipato dei locali richiesti dal DL, senza che l’Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che possano derivare alle opere stesse;
20) lo sgombero, entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere dai materiali, dai mezzi d'opera e dagli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori. La pulizia completa di tutti i luoghi di lavoro;
21) la trasmissione al DL della dichiarazione di conformità delle opere impiantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08 s.m.i..
Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unità immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di ristrutturazione all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecnico dell’Appaltatore o un suo delegato ed il DL dovranno compiere un sopralluogo presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizzazione dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del sopralluogo sarà redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e
possibilmente anche dai terzi interessati.
ART. 30 - VERIFICHE ISPETTIVE
Il cantiere è soggetto a verifiche ispettive ai sensi della norma ISO 9001:2008.
Potranno essere pertanto compiuti sopralluoghi di verifica, anche senza preavviso, da personale incaricato dalla Stazione appaltante o dall’Organismo di certificazione, al fine di riscontrare evidenze oggettive comprovanti la rispondenza dell'attività svolta rispetto ai requisiti di legge e a quelli imposti dal contratto, nonché la rispondenza dell’attività al sistema di qualità ed al piano dei controlli, come specificato nella parte descrittiva del presente capitolato speciale d’appalto.
Nel corso del sopralluogo, l'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione dei verificatori tutto il materiale richiesto e facilitare il sopralluogo del cantiere e l'ispezione procedendo, se necessario, anche a soste momentanee delle lavorazioni in corso.
ART. 31 - SUBAPPALTO
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nell’appalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L‘Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del concorrente, con il limite complessivo del 30% dell’importo del contratto d’appalto, secondo quanto di seguito specificato:
Ai sensi dell'art. 89, c. 11, d.lgs. 50/16 s.m.i., il D.M. 10.11.2016 n. 248 individua le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento (10%) dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'art. 105, c. 5 del d.lgs. 50/16, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, c. 2 del d.lgs. 50/16 s.m.i..L’Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l‘assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all‘art. 80 del d.lgs. 50/16 s.m.i..
e) l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, al deposito presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto, recante a pena di nullità l’importo e i termini di esecuzione delle opere subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
f) l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto;
g) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle cause ostative al rilascio
dell’Informativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 s.m.i., qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a € 150.000,00;
h) iI contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. I termini di cui sopra sono ridotti della metà per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a € 100.000,00.
E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, c. 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i..
L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il DL, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell‘esecuzione, provvede alla verifica deII'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) quando la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, cottimisti nonché ai fornitori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di correntezza contributiva attestata mediante modello DURC di data non anteriore a tre mesi che certifichi la regolarità della ditta subappaltatrice.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato, allegato contrattuale, si obbliga a chiedere alla Stazione Appaltante preventiva autorizzazione (previa trasmissione della documentazione richiesta) anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie, pur se non rientranti nella definizione di subappalto:
- trasporto di materiale a discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo,
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- smaltimento di rifiuti;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- guardiania del cantiere.
La mancata richiesta della suddetta autorizzazione comporta l’applicazione di una penale nella misura dall’1% al 5% del valore del contratto a discrezione del RUP. Il reiterarsi delle suddette mancate richieste si configura quale inadempimento contrattuale grave anche ai sensi dell’art. 1456 c.c., con la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto d’appalto in danno dell’Appaltatore e l’escussione della cauzione definitiva.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
II contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L‘Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono Ie prestazioni.
E’ altresì responsabile in solido deII'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L‘Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori Ia documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i..
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d‘ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
Per I contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all‘art. 30, c. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 s.m.i..
L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato Ia sussistenza dei motivi di esclusione dl cui all‘art. 80 del d.lgs. 50/16 s.m.i..
Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli artt. 88 e seguenti del d.lgs. 81/2008 s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
La Stazione appaltante non emetterà pagamenti per le quote corrispondenti alla differenza tra i subappalti autorizzati e correttamente realizzati, e le fatture quietanzate consegnate al DL. Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al c. precedente, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda.
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) in caso di inadempimento da parte dell‘appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto Io consente.
L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del capoverso precedente.
Il pagamento dei subappaltatori e dei subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori deve avvenire conformemente alle disposizioni di cui all’art. 3 della l. 136/2010 s.m.i. mediante bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, registrati su conti correnti dedicati.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato.
ART. 32 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente capitolato in materia di contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:
a) l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nelle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;
b) l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale;
d) l’Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
e) l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. Qualora al RUP pervenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dello stesso.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.
ART. 33 - VARIAZIONI DELLE OPERE
L’Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore non può per nessun motivo variare di sua iniziativa gli ordini di servizio. Qualora ritenesse opportuno eseguire opere o fornire materiali diversi da quanto indicato nell'ordine di servizio, dovrà tempestivamente informare la Direzione Lavori astenendosi, in assenza di esplicita autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle variazioni proposte.
Salvo i casi di urgenza, prestazioni o forniture di materiali non previste dovranno essere richieste mediante preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
La mancanza di detta preventiva approvazione comporterà la facoltà insindacabile della Stazione appaltante di accettare le suddette prestazioni o forniture, ed in tal caso si provvederà alla loro liquidazione in base ai prezzi contrattuali. In caso contrario l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti.
ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lett. raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’art. 136 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi artt. del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;
m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i. nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;
n) l’aver commesso o l’aver agevolato la c.xxxxxx di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o della L.190/12;
o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i;
p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni previsti all’art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 35 - NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno emanate nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 88 e seg. del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione appaltante ha considerato l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.
In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 88 e seguenti, del d.lgs. 81/2008, s.m.i., l’Appaltatore dovrà trasmettere al DL, prima dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed assistenziali.
Per le Imprese che operano per la prima volta nelle province di Bergamo, Lecco, Sondrio il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Xxxxx da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.
A decorrere dal 2° periodo di paga le copie dei versamenti da produrre, dovranno essere della Cassa Edile della Provincia interessata dai lavori.
ART. 36 - PIANI DI SICUREZZA
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lett. h) del d.lgs. 81/2008 s.m.i.. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs 81/2008 s.m.i., successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano di sicurezza in fase di progettazione, predisposto dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i cantieri nei quali intervengono più imprese, anche non contemporaneamente, costituisce elaborato contrattuale a disposizione dell’impresa aggiudicataria.
Per i cantieri nei quali è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare i relativi dati, ai soggetti indicati dalla stazione appaltante, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, utilizzando lo schema riportato nell’allegato A “FAC-SIMILE mail sicurezza”.
In presenza di interventi urgenti od urgentissimi, la ditta aggiudicataria deve intervenire, nei tempi previsti, per le relative attività, con propri dipendenti, segnalando se necessario, con il citato modello A, i dati riferiti alla presenza anche non contemporanea di ulteriori imprese, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi.
L’Appaltatore dovrà uniformarsi, armonizzando il proprio piano operativo di sicurezza al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del d.lgs. 81/2008 s.m.i. ove previsto. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i..
Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore trasmette il piano di cui al comma 2 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.
I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per l’esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
La predisposizione dei piani di sicurezza è subordinata al rispetto del regolamento sui contenuti minimi degli stessi, ex DPR 222/2003 s.m.i..
Per le lavorazioni che necessitino di ponteggio, è fatto obbligo alla ditta esecutrice di predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS), ai sensi del d.lgs. 8/7/2003 n. 235 s.m.i..
ART. 37 - RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
Il DL impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati con sintetiche motivazioni che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'art. 15 del Decreto 07.03.2018 n. 49. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Il DL controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato alla documentazione tecnica di gara e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, c. 1, lett. f) del Decreto 07.03.2018 n. 49.
Il legale rappresentante dell’impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto (in seguito direttore di cantiere). Il legale rappresentante dell’impresa rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il direttore di cantiere dovrà essere costantemente presente in cantiere, costituirà il riferimento per il DL, per il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL e al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione e risultare ben visibile, fra numeri telefonici di emergenza, da affiggere in cantiere.
Il direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.
In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:
- Progetto dell’opera;
- Comunicazione di inizio lavori al Comune;
- Notifica preliminare aggiornata;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
- Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;
- I Piani operativi di sicurezza (POS) sia dell’impresa che di tutti i soggetti autorizzati all’attività nel cantiere;
- Verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici
- Denuncia impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche all’ISPESL e all’ASL (opp. ARPA);
- Documentazione tecnica delle macchine e attrezzature (libretti d’uso e manutenzione, marcatura e/o dichiarazione CE di conformità)
- Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi di verbali di verifica periodica e omologazione ISPESL
- Autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e relazione tecnica del fabbricante
- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS)
- Attestato del Corso di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio del ponteggio)
- Contratti dei subappalti con le ditte esecutrici delle varie opere
- Verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- Verbali relativi alle visite ispettive effettuate in cantiere
- Permesso di Costruire o suo sostitutivo completo di elaborati grafici originali e di eventuale variante approvata;
- Denuncia al competente Comune delle strutture con relativi elaborati;
- Relazione ex L.10/91 inerente l'isolamento del fabbricato e gli impianti;
- Giornale dei Lavori;
- Registro delle Presenze.
Il direttore di cantiere dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell’Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza, trattamento retributivo, versamenti contributivi, ritenute fiscali e numero di posizione nel Libro Unico del Lavoro. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.
Il DL e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere, anche verificando le tessere di riconoscimento di cui gli stessi dovranno essere dotati, conformi alle prescrizioni di cui all’art. 5 della L.136/2010 s.m.i., ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.
Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte del DL e/o del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza.
Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile delle province interessate alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.
Il DL e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed
al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, il DL potrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DL, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il DL coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'art. 89, c. 9, del codice.
Il DL esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché' per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, c. 4, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 8, c. 5 e 6 del Decreto 07.03.2018 n. 49;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'art. 11 del Decreto 07.03.2018 n. 49;
f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.
Il DL comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del RUP è comunicata all’appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.
Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l’appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. 38 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Il DL, a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all’assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (trascorsi due anni dall’emissione degli stessi) decorrerà il periodo di gratuita manutenzione, consistente nel mantenimento dell'opera nello stesso stato in cui si trovava al momento della consegna. Trova applicazione l’art. 229 c. 3 del Regolamento circa i vizi costruttivi dell’opera.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potranno essere eseguiti direttamente, addebitandone la spesa all’Appaltatore.
ART. 39 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
CAPO 10 – CONTROVERSIE E NORME FINALI
ART. 40 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA
Ai sensi dell’art. 205 d.lgs. 50/2016 s.m.i., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
c. da 2 a 6 dello stesso art. 205.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del precedente capoverso, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione di cui all’art. 208 del d.lgs. 50/16.
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del primo comma e l’Appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 41 - IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
1) le spese contrattuali e le spese per le pubblicazioni sulla stampa del bando e dell’avviso di aggiudicazione del presente appalto;
2) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;
3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.