VARIAZIONI E AGGIUNTE. 1. Ferma l’applicabilità dell’art. 1660 c.c., il Committente, tramite il Direttore dei lavori40, ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto, ordinate per iscritto, purché siano contenute nei limiti del sesto di cui all’art. 1661, comma primo c.c., non importino notevoli modificazioni alla natura dell’opera o ai quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell’appalto sia stato stabilito a corpo. 2. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei lavori41 per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e accettazione, dal Committente. 3. L’accordo sui prezzi relativi ai lavori in variante si dovrà basare sui costi della manodopera già concordati nell’offerta nonché sui costi degli eventuali materiali non previsti in contratto, ragguagliandoli, ove possibile, al costo delle lavorazioni consimili presenti in contratto. 4. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 1659, commi 1 e 2, c.c.42. Per le variazioni e le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le Parti con le modalità di cui al precedente comma 3. 5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall’art. 10 del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi a essi. 6. Resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del presente contratto.
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Samples: Contract for Construction Works, Contratto Di Appalto Di Lavori Privati
VARIAZIONI E AGGIUNTE. 1. Ferma l’applicabilità dell’artFatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore dei lavori40Lavori, ha il diritto di potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti in progetto, ordinate per iscritto, progetto purché siano contenute nei limiti del sesto di cui all’art. 1661, comma primo c.c., non importino notevoli modificazioni alla della natura dell’opera o ai dei quantitativi nelle singole categorie di lavori lavoro previste nel presente contratto contratto, e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell’appalto sia stato stabilito a corpo.
2eseguiti. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento che comportino aumenti dell’ importo complessivo dell’appalto o in diminuzione comunque a titolo oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei lavori41 Lavori per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi accompagnate dal preventivo concordamento dei relativi prezzi che dovranno con l’Appaltatore; detti prezzi contempleranno anche tenere conto degli gli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e ed accettazione, dal Committente.
3. L’accordo sui prezzi relativi ai lavori in variante si dovrà basare sui costi della manodopera già concordati nell’offerta nonché sui costi degli eventuali materiali alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori, avverrà sulla base dei prezzi indicati nell’Elenco Prezzi allegato al presente contratto, ovvero, nel caso di lavorazioni non previsti previste in contratto, ragguagliandolidesumendoli dal Prezzario delle Opere Edili approvato dalla Camera di Commercio del luogo ove è situato il cantiere o, ove possibilequando necessario, al costo delle lavorazioni consimili presenti in contratto.
4ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 1659, commi 1 e 2, c.c.42. Per le variazioni e le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le Parti parti con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall’art. 10 del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi a ad essi.
6. Resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del presente contratto.
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Samples: Contract for Private Works
VARIAZIONI E AGGIUNTE. 1. Ferma l’applicabilità dell’art. 1660 c.c., il Committente, tramite il Direttore dei lavori40Lavori (41), ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto, ordinate per iscritto, purché siano contenute nei limiti del sesto di cui all’art. 1661, comma primo primo, del c.c., non importino notevoli modificazioni alla natura dell’opera o ai quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto e sempreché sempre che sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell’appalto sia stato stabilito a corpo.
2. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei lavori41 Lavori (42) per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e accettazione, dal Committente.
3. L’accordo sui prezzi relativi ai lavori in variante si dovrà basare sui costi della manodopera già concordati nell’offerta nonché sui costi degli eventuali materiali non previsti in contratto, ragguagliandoli, ove possibile, al costo delle lavorazioni consimili presenti in contratto.
4. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 1659, commi 1 e 2, c.c.42c.c. (43). Per le variazioni e le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le Parti parti con le modalità di cui al precedente comma 3terzo comma.
5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall’art. 10 del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi a ad essi.
6. Resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del presente contratto.
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Samples: Appalto Di Lavori Privati
VARIAZIONI E AGGIUNTE. 1. Ferma l’applicabilità dell’art. 1660 c.c., il Committente, tramite il Direttore dei lavori40, ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto, ordinate per iscritto, purché siano contenute nei limiti del sesto di cui all’art. 1661, comma primo c.c., non importino notevoli modificazioni alla natura dell’opera o ai quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell’appalto sia stato stabilito a corpo.
2. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei lavori41 per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi che dovranno anche tenere conto degli oneri per la sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione e accettazione, dal Committente.
3. L’accordo sui prezzi relativi ai lavori in variante si dovrà basare sui costi della manodopera già concordati nell’offerta nonché sui costi degli eventuali materiali non previsti in contratto, ragguagliandoli, ove possibile, al costo delle lavorazioni consimili presenti in contratto.
4. L’Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 1659, commi 1 e 2, c.c.42. Per le variazioni e le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le Parti con le modalità di cui al precedente comma 3.,
5. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall’art. 10 del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi a essi.
6. Resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 10, del presente contratto.
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