Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
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Samples: Fornitura Di Farmaci, Fornitura Di Materiale Diagnostico, Fornitura Di Beni
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, Ospedaliera da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria precedente, L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere di diritto per la propria parte il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti contratto che consegue all’aggiudicazione di leggegara esclude in modo esplicito e formale il subappalto. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.(art. 1260 C.C.)
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Variazioni soggettive. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda di ciascuna Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria le Aziende Sanitarie si riserva riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda da ciascuna Azienda Sanitaria.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici