Common use of VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI ASSOCIATI ALL’IDENTITÀ DIGITALE‌ Clause in Contracts

VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI ASSOCIATI ALL’IDENTITÀ DIGITALE‌. 8.4.1 IDENTITÀ DIGITALE E ATTRIBUTI‌ L’Identità digitale è rappresentata mediante un insieme di attributi intesi come informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari. Tali attributi sono costituiti da: - attributi identificativi, quali il nome, cognome, data di nascita, sesso ovvero ragione sociale o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva e gli estremi del documento di identità utilizzato ai fini dell’identificazione (così come specificato alla lettera c) del comma1 dell’art.1 del DPCM); - attributi non identificativi (o secondari), quali il numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, domicilio fiscale e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall’AgID funzionali alle comunicazioni (così come specificato alla lettera d) del comma1 dell’art.1 del DPCM); - codice identificativo come specificato alla lettera g) del comma1 dell’art.1 del DPCM e valorizzato in aderenza ai regolamenti di cui all’art 4 com 2 del DPCM; - identificativo utente attributo corrispondente allo username prescelto dall’utente. Dopo la fase di registrazione e identificazione dell’identità del richiedente, l’IdP, così come previsto dai regolamenti di cui all’Art 4 comma 2 del DPCM, effettua la verifica degli attributi identificativi.‌

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VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI ASSOCIATI ALL’IDENTITÀ DIGITALE‌. 8.4.1 IDENTITÀ DIGITALE E ATTRIBUTI‌ L’Identità digitale è rappresentata mediante un insieme di attributi intesi come informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari. Tali attributi sono costituiti da: - attributi identificativi, quali il nome, cognome, luogo, provincia e data di nascita, sesso sesso, ovvero ragione sociale o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale, fiscale o la partita iva IVA (per la sola persona giuridica) e gli estremi del documento di identità d’identità utilizzato ai fini dell’identificazione (così come specificato alla lettera c) del comma1 dell’art.1 del DPCM)dell’identificazione, nonché eventuali altri attributi di tempo in tempo individuati da XxXX; - attributi non identificativi (o secondari), quali il numero di telefonotelefonia fissa o mobile, indirizzo l'indirizzo di posta elettronica, domicilio fiscale e digitaledigitale PEC (posta elettronica certificata), il domicilio fisico, data di scadenza identità, nonché eventuali altri attributi individuati dall’AgID da AgID, funzionali alle comunicazioni (così come specificato alla lettera d) del comma1 dell’art.1 del DPCM)comunicazioni; - codice identificativo come specificato alla lettera g) del comma1 dell’art.1 del DPCM e valorizzato in aderenza ai regolamenti di cui all’art 4 com 2 del DPCM; - identificativo utente attributo corrispondente allo username prescelto dall’utente. Dopo la fase di registrazione e identificazione dell’identità del richiedente, l’IdP, così come previsto dai regolamenti di cui all’Art 4 comma 2 del DPCM, effettua la verifica degli attributi identificativi.‌

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VERIFICA DEGLI ATTRIBUTI ASSOCIATI ALL’IDENTITÀ DIGITALE‌. 8.4.1 IDENTITÀ DIGITALE E ATTRIBUTI‌ L’Identità digitale è rappresentata mediante un insieme di attributi intesi come informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari. Tali attributi sono costituiti da: - attributi • Attributi identificativi, quali il nome, cognome, data di nascita, sesso ovvero ragione sociale o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva e gli estremi del documento di identità utilizzato ai fini dell’identificazione (così dell’identificazione. Così come specificato alla lettera c) del comma1 dell’art.1 del DPCM); - attributi DPCM • Attributi non identificativi (o secondari), quali il numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, domicilio fiscale e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall’AgID funzionali alle comunicazioni (così comunicazioni. Così come specificato alla lettera d) del comma1 dell’art.1 del DPCM); - codice identificativo come specificato alla lettera g) del comma1 dell’art.1 del DPCM e valorizzato in aderenza ai regolamenti di cui all’art 4 com 2 del DPCM; - identificativo utente attributo corrispondente allo username prescelto dall’utente. Dopo la fase di registrazione e identificazione dell’identità del richiedente, l’IdP, così come previsto dai regolamenti di cui all’Art 4 comma 2 del DPCM, effettua la verifica degli attributi identificativi.‌

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