Common use of Verifica delle disponibilità finanziarie complessive Clause in Contracts

Verifica delle disponibilità finanziarie complessive. 1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412. 2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti negoziali riconoscono che la disciplina per la determinazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di individuare i correttivi che dovessero risultare utili alla attuazione delle dinamiche delle nuove retribuzioni e sostenere gli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo i principi di riforma del D.Lvo n. 29/93. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti assumono l’impegno di proseguire il confronto al fine di pervenire alla definizione di una disciplina contrattuale per la copertura assicurativa della responsabilità civile del dirigente a carico dell’amministrazione, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, ivi compresa la copertura degli oneri di patrocinio legale, verificando la possibilità di coprire le relative spese mediante utilizzo delle risorse già destinate dagli enti a tali finalità, entro il Le parti negoziali prendono atto che nel vigente sistema risultano di fatto istituite, in virtù degli Statuti, posizioni dirigenziali anche presso enti di tipologia diversa da quelle indicate nell’art. 39, comma 3. A tali posizioni si applicano i contenuti del presente contratto. Le parti negoziali concordano pertanto nel ritenere che il riferimento alla tipologia degli enti di cui all’art. 2 del DPR n. 347 del 1983 per la determinazione della retribuzione di posizione abbia carattere transitorio e che la stessa dovrà essere superata mediante l’adozione di nuovi criteri di riferimento a partire dal prossimo quadriennio contrattuale. A tal fine le parti si impegnano ad avviare il confronto entro il 30.6.1996.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Verifica delle disponibilità finanziarie complessive. 1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia dell'Eco- nomia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412. 2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti negoziali riconoscono che la disciplina per la determinazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di individuare i correttivi che dovessero risultare utili alla attuazione delle dinamiche delle nuove retribuzioni e sostenere gli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo i principi di riforma del D.Lvo n. 29/93. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti assumono l’impegno di proseguire il confronto al fine di pervenire alla definizione di una disciplina contrattuale per la copertura assicurativa della responsabilità civile del dirigente a carico dell’amministrazione, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, ivi compresa la copertura degli oneri di patrocinio legale, verificando la possibilità di coprire le relative spese mediante utilizzo delle risorse già destinate dagli enti a tali finalità, entro il Le parti negoziali prendono atto che nel vigente sistema risultano di fatto istituite, in virtù degli Statuti, posizioni dirigenziali anche presso enti di tipologia diversa da quelle indicate nell’art. 39, comma 3. A tali posizioni si applicano i contenuti del presente contratto. Le parti negoziali concordano pertanto nel ritenere che il riferimento alla tipologia degli enti di cui all’art. 2 del DPR n. 347 del 1983 per la determinazione della retribuzione di posizione abbia carattere transitorio e che la stessa dovrà essere superata mediante l’adozione di nuovi criteri di riferimento a partire dal prossimo quadriennio contrattuale. A tal fine le parti si impegnano ad avviare il confronto entro il 30.6.1996.

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Verifica delle disponibilità finanziarie complessive. 1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412. 2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti negoziali riconoscono che la disciplina per la determinazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di individuare i correttivi che dovessero risultare utili alla attuazione delle dinamiche delle nuove retribuzioni e sostenere gli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo i principi di riforma del D.Lvo n. 29/93. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti assumono l’impegno di proseguire il confronto al fine di pervenire alla definizione di una disciplina contrattuale per la copertura assicurativa della responsabilità civile del dirigente a carico dell’amministrazione, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, ivi compresa la copertura degli oneri di patrocinio legale, verificando la possibilità di coprire le relative spese mediante utilizzo delle risorse già destinate dagli enti a tali finalità, entro il DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti negoziali prendono atto che nel vigente sistema risultano di fatto istituite, in virtù degli Statuti, posizioni dirigenziali anche presso enti di tipologia diversa da quelle indicate nell’art. 39, comma 3. A tali posizioni si applicano i contenuti del presente contratto. Le parti negoziali concordano pertanto nel ritenere che il riferimento alla tipologia degli enti di cui all’art. 2 del DPR n. 347 del 1983 per la determinazione della retribuzione di posizione abbia carattere transitorio e che la stessa dovrà essere superata mediante l’adozione di nuovi criteri di riferimento a partire dal prossimo quadriennio contrattuale. A tal fine le parti si impegnano ad avviare il confronto entro il 30.6.1996.

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Verifica delle disponibilità finanziarie complessive. 1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo con- trollo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412. 2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di di concordare la proroga dell'efficacia temporale tem- porale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti negoziali riconoscono che la disciplina per la determinazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere oggetto di ulteriore approfondimento al fine di individuare i correttivi che dovessero risultare utili alla attuazione delle dinamiche delle nuove retribuzioni e sostenere gli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo i principi di riforma del D.Lvo n. 29/93. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti assumono l’impegno di proseguire il confronto al fine di pervenire alla definizione di una disciplina contrattuale per la copertura assicurativa della responsabilità civile del dirigente a carico dell’amministrazione, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, ivi compresa la copertura degli oneri di patrocinio legale, verificando la possibilità di coprire le relative spese mediante utilizzo delle risorse già destinate dagli enti a tali finalità, entro il Le parti negoziali prendono atto che nel vigente sistema risultano di fatto istituite, in virtù degli Statuti, posizioni dirigenziali anche presso enti di tipologia diversa da quelle indicate nell’art. 39, comma 3. A tali posizioni si applicano i contenuti del presente contratto. Le parti negoziali concordano pertanto nel ritenere che il riferimento alla tipologia degli enti di cui all’art. 2 del DPR n. 347 del 1983 per la determinazione della retribuzione di posizione abbia carattere transitorio e che la stessa dovrà essere superata mediante l’adozione di nuovi criteri di riferimento a partire dal prossimo quadriennio contrattuale. A tal fine le parti si impegnano ad avviare il confronto entro il 30.6.1996.

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