Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Xxxx'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Estensioni di garanzia A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 1. Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere; 2. RC personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, amministratori, collaboratori e/o incaricati, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o della carica, a terzi e a prestatori di lavoro; esclusi i danni patrimoniali provocati al Contraente. La Compagnia rinuncia all’azione di rivalsa, salvo il caso di dolo e colpa grave; 3. RC per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell’Assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività; 4. RC derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, compresi i dipendenti e le loro cose, causati dai pazienti assistiti dai centri gestiti dall’Assicurato; 5. RC derivante dalla partecipazione di xxxxxxx e visitatori alla vita ospedaliera della Contraente, e/o organizzazione di visite guidate di Xxxxx; 6. R.C. derivante all'Assicurato per danni a terzi e/o dipendenti causati dallo svolgimento di attività libero professionale del personale nell’ambito delle strutture in uso od autorizzate dall'Assicurato stesso. Resta impregiudicata la facoltà di rivalsa della Società nei confronti del sopracitato personale in caso di dolo e/o colpa grave; 7. RC derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto illecito verificatosi in relazione a tale specifica attività; 8. R.C per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'assicurato (ivi compresi corsisti, stagisti, volontari e simili), della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività; 9. RC per le malattie contratte per cause di servizio dal personale; 10. RC ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08) (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”), nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Viene riconosciuta la qualifica di “Assicurato” anche al dipendente designato come “responsabile del servizio di protezione e prevenzione” per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell’art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994; 11. R.C. derivante per danni corporali conseguenti alla raccolta, distribuzione, trasfusione o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego e/o sostanze di origine umana, (tessuti cellule, organi etc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. Il contraente ha implementato procedure atte ad ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto. Sono compresi in garanzia i danni da HIV e AIDS. L’assicurazione non comprende tuttavia le responsabilità che ai sensi del D.P.R. del 24/5/1988 n° 224 ricadono sui terzi produttori; 12. La garanzia si estende alla Responsabilità Civile per sperimentazioni autorizzate, ivi comprese le sperimentazioni no profit, effettuate su pazienti consenzienti e svolte in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, in via diretta o tramite istituti o soggetti appositamente convenzionati. E’ inteso che l’assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sugli sponsor e sui committenti delle sperimentazioni; 13. RC per assistenza ospedaliera e ambulatoriale di qualsiasi ordine e tipo, compresa l’assistenza fuori dei nosocomi, nulla escluso né eccettuato; 14. RC derivante dall'esistenza e utilizzo da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi (compresi gli apparecchi a raggi x), concessa all’Assicurato in comodato od uso. Inoltre la garanzia si estende anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopi terapeutici e diagnostici di altre apparecchiature (ad esempio la TAC o la PET); l’assicurazione è prestata anche per la RC derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di apparecchi per emodialisi, compresa la distribuzione a domicilio (sub locazione) a scopo terapeutico per danni arrecati a terzi (compresi i sub locatari). Detta garanzia si estende al rischio derivante dalla manutenzione degli apparecchi dati in locazione sia essa effettuata da dipendenti della Contraente, sia da parte di tecnici specializzati, incaricati dalla Contraente;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Estensioni L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati: SMALL MEDIUM LARGE AUTOPIU'SICURA NON OPERATIVA ⚫ 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio ⚫ 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse ⚫ 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina toale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente ⚫ 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA SMART AUTOPIU'SICURA CONNECT VERA BOX + VERA CONNECT SMALL MEDIUM LARGE FORMULA AUTO NON OPERATIVA In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente al ritrovamento del veicolo in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.
Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0114/28 e n. 0114/29 Data ultimo aggiornamento 01/01/2019
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.