Contratti. 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Contratti. 1574 novembre 26, Giovanni Maria e Giacomo fu Giacomo Terragnolo dalle Fratte vendono a Sisto fu Pietro Ceschi due terreni siti a Telve di Sopra, nei luoghi detti ‘alle Hezole’ e ‘alla Sabionata’: BCT2–1846 - 1586 dicembre 8, Battista fu Rocco a Scalle da Borgo vende a Gaspare fu Bernardino Ce- schi da Borgo tre terreni nella regola di Borgo, nei luoghi detti ‘in Cimonde’, ‘Plantatas’ e ‘alle Zornate’: BCT2–883 - 1604 marzo 30, Antonio fu Alberto Bonora da Borgo, come procuratore di Alessandro Mi- nati da Pergine, vende al nobile Giuseppe Ceschi fu Sisto un vigneto sito a Borgo, in luogo detto ‘alla Valle’: BCT2–889 - 1609 dicembre 10, Il nobile Giuseppe fu Sisto Ceschi di S. Croce vende a Simone fu Barto- lomeo Fusio un’arativa a Borgo, in luogo detto ‘in Sacco’: BCT2–1496 - 1633 febbraio 15, Bartolomeo Rossi di Rovereto abitante a Borgo, quale procuratore di Margherita fu Zilio Tomeli e vedova di Bartolomeo Bazanela di Borgo, vende ad Antonio fu Bartolomeo Berlanda da Cavedine abitante a Borgo una abitazione sulla strada imperiale a Borgo: BCT2–1829 - 1669 marzo 20, Giovanni Lenzi da Strigno vende al nobile Giovanni Pietro Giuseppe Ceschi di S. Croce un prato sito a Strigno, in luogo detto ‘alli Pradazzi’: BCT2–1785 - 1669 maggio 27,: BCT2–698 [verificare il contenuto e la posizione] - 1676 febbraio 8, Anna moglie di Martino Mazalotti di Samone vende a Pietro Giuseppe Ce- schi un prato a Strigno, in luogo detto ‘in Bustella’: BCT2–2465 - 1676 marzo 2, Bartolomeo fu Pietro Barrato di Fracena vende al nobile Giovanni Pietro Ce- schi di S. Croce una arativa e un prato siti a Villa Agnedo, in luogo detto ‘a Maso’: BCT2– 2466 - sec. XVII, Compravendita di un terreno (doc. mutilo): BCT2–2470
Contratti. 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 5, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
7. La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Contratti. Nei confronti delle Ditte concorrenti a gare d’appalto o fornitura , il dipendente non segue comportamenti collusivi di qualsiasi natura o forma, e si attiene unicamente al rispetto delle leggi vigenti e delle corrette pratiche commerciali. Nella stipulazione di contratti per conto dell’azienda, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il dipendente non conclude, per conto dell’azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l’azienda concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente contratti di appalto fornitura, servizio finanziamento ed assicurazione, per conto dell’azienda, ne informa per iscritto il dirigente/responsabile dell’ufficio. Se nelle situazioni sopraccitate si trova il dirigente, questi è tenuto ad informare per iscritto il diretto sovraordinato.
Contratti. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
Contratti. In questa sezione si ha accesso ai processi commerciali di selfservice: modifica recapito bolletta, modifica indirizzo di residenza, cambio d’uso, voltura, subentro, nuova attivazione.
Contratti. Art. 10 (Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta, predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscritto.
2. Il Gestore non può sottrarsi all’obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato, se non in presenza di oggettivi impedimenti, quali:
3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nicchia per l’alloggiamento del contatore e, in ogni caso, per soddisfare la richiesta di somministrazione.
4. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le spese per oneri di istruttoria.
5. Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.
6. In caso di diniego da parte del Gestore, in base a quanto previsto dal precedente comma 5 o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria. 7.Tutte le derivazioni eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle necessità idriche sono realizzate, a carico della stessa, a fronte della stipula di un normale contratto di utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Art. 11 (Titolarità dei contratti di utenza)
1. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all’uso dell’unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l’allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.
2. Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore o del comodatario - quest’ultimo risponde in solido col richiedente l’allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenza.
3. Il richiedente deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all’effettuazione dell’allacciamento. La fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ...
Contratti. Effettuazione, in occasione degli affidamenti degli appalti, dei controlli sugli appaltatori di forniture e servizi previsti dal d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché sui subappaltatori • Predisposizione dei contratti di appalto e relativa stipula entro tre mesi dall’aggiudicazione definitiva ed efficace (considerato il tempo obbligatorio dello stand still) • Predisposizione e stipula dei contratti di locazione/ concessione degli alloggi comunali • Trasmissione dei dati relativi allo svolgimento delle gare e dei contratti all’Osservatorio dei contratti pubblici e all’ANAC e inserimento dati all’interno dell’archivio informatico dell’Ente (tramite CIVILIA) Effettuazione dei controlli sulle gare d’appalto Stipulazione dei contratti d’appalto entro due mesi dall’aggiudicazione efficace N. contratti d’appalto stipulati in forma pubblica amministrativa nell’anno 2020 N. contratti d’appalto stipulati per scrittura privata nell’anno 2020 N. appaltatori controllati N. subappaltatori controllati N. contratti di locazione/concessione stipulati N. gare e contratti per i quali sono stati trasmessi i dati ad Osservatorio e ANAC N. contratti inseriti nell’archivio informatico dell’Ente (CIVILIA) ENTRATA USCITA 20 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 3060 TASSE CONCORSUALI 300 FORMAZIONE PERSONALE 3080 PROVENTI MENSA DIPENDENTI 310 ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA 330 GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI 380 ACCERTAMENTI SANITARI 390 MENSA E BUONI PASTO 400 FORMAZIONE INTERSETTORIALE 470 SPESE PER CONCORSI 490 SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministrativo CAT. C Di Xxxxx Xxxxxxx Collaboratore Amministrativo CAT. B Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministrativo CAT. C - CFL Xxxxxxxxxx Xxxxxx Istruttore Amministrativo CAT. C
Contratti. Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello. I compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i Reati e gli Illeciti di abuso di mercato saranno i seguenti:
Contratti. 1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.
2. Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.
3. Il contratto con i clienti al dettaglio:
a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;
b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;
d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;
e) indica i corrispettivi spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V;
f) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;
g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;
h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.
4. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.