VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE Clausole campione

VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 con gli eventuali criteri stabiliti nella documentazione di gara ed entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fornitura o dal termine di ultimazione della prestazione oggetto del contratto.
VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 237 del d.P.R. n. 207/2010 con i criteri stabiliti nella documentazione di gara ed entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fornitura o dal termine di esecuzione della prestazione.
VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. Per la verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. del Capitolato.
VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. (sotto soglia): La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti (se indicati) nel Capitolato Tecnico (o diversa denominazione) ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. (sopra soglia): La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata in ossequio a quanto previsto dall’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti (se indicati) nel Capitolato Tecnico (o diversa denominazione) ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.