Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in luogo della verifica di conformità di cui sopra, è redatta l’attestazione di regolare esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
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Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in luogo della verifica di conformità di cui sopra, è redatta l’attestazione di regolare esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
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Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; , l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; , le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano applica l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra, sopra è redatta l’attestazione di regolare esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo Dlvo n. 50/2016 e smi50/2016.
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Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative continuative, ai sensi dell’art. 313, c. 2 del DPR 207/2010 e smi, si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; , l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; , le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 gli articoli da 312 a 324 del D.Lvo DPR n. 50/2016 207/2010 e smi. s.m.i.. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra, sopra è redatta l’attestazione di regolare esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 304, c. 5 3 del D.Lvo n. 50/2016 DPR 207/2010 e smi.s.m.i..
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Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in luogo della verifica di conformità di cui sopra, è redatta l’attestazione di regolare esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; il nominativo del Direttore dell’esecuzione; il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi50/2016.
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Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; , l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; , le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra, sopra è redatta l’attestazione di regolare esecuzione. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo DLvo n. 50/2016 e smi50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Capitolato
Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione. Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità è avviata finale e complessiva ai sensi dell’art. 102, c. 3 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, deve essere conclusa entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni 6 mesi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; , l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; , le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Per singoli appalti specifici di importo inferiore alla soglia comunitaria, comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra, è redatta l’attestazione viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione. L’attestazione Il certificato di regolare esecuzione è emessa emesso dal Direttore direttore dell’esecuzione e confermata confermato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. L’attestazione Il certificato di regolare esecuzione è emessa emesso non oltre 45 90 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore; , il nominativo del Direttore direttore dell’esecuzione; , il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione dell’attestazione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 5bis del D.Lvo D.Lgs. n. 50/2016 50/16 e smi.
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Samples: Accordo Quadro Capitolato