VERIFICATO. che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è suddiviso in lotti poiché l’attività da affidare costituisce un’unità funzionale e prestazione omogenea non frazionabile poiché un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, con riferimento al numero di risorse, al servizio richiesto e all’omogeneità dei profili ricercati; che, per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e 4, del citato regolamento comunale in cui si statuisce che il Fondo incentivante per le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di rendicontazione e di contabilità che vincolano l’Amministrazione all’impegno dei fondi entro il 31/12/2020, il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 è di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta di offerta; Per tutto quanto sopra premesso,
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
VERIFICATO. che la società AB Medica Spa è accreditata al Mepa della Consip ed abilitata al Bando “Beni” Categoria: Sanità che, tuttavia, non elenca, fra i prodotti disponibili, il sistema robotico in argomento; RAPPRESENTATO che, in considerazione del valore del noleggio, è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016Codice dei contratti pubblici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00; RITENUTO opportuno effettuare l’acquisto in autonomia senza il presente appalto non ricorso alla modalità Trattativa Diretta nell’ambito del MePA della Consip, attesa la peculiarità del sistema fornito in esclusiva per l’Italia dalla società AB Medica Spa e tenuto conto che l’affidamento è suddiviso effettuato nel rispetto dei principi di legittimità, trasparenza e proporzionalità ed è stato preceduto da indagine di mercato e verifica della adeguatezza ed affidabilità del sistema proposto e della convenienza economica; RITENUTO, sulla base dell’analisi della società ACI Progei, che il suddetto preventivo sia congruo in lotti poiché l’attività ordine al rapporto qualità del sistema innovativo-prezzo e periodicità e modalità di utilizzo e che l’affidamento sia coerente con i principi di efficacia, tempestività, proporzionalità e correttezza, in quanto la fornitura concorre al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute pubblica previsti nel Protocollo di contenimento dell’emergenza sanitaria da affidare costituisce un’unità funzionale e prestazione omogenea non frazionabile poiché Covid-19, atteso che la tecnologia innovativa utilizzata, in maniera rapida ed efficiente, si presenta come un unico aggiudicatario è in grado di gestire valido alleato per la richiesta dell’Amministrazione contraentedisinfezione degli spazi ed ambienti pubblici; PRESO ATTO che il DURC on line prot.19281703, con riferimento validità fino al numero di risorse10.06.2020, al servizio richiesto non ha evidenziato alcuna irregolarità e all’omogeneità dei profili ricercati; che, per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; pertanto, la ditta AB Medica Spa risulta in regola con il valore pagamento degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali contributivi e previdenziali e che è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e 4, del citato regolamento comunale in cui si statuisce che il Fondo incentivante per le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di rendicontazione e di contabilità che vincolano l’Amministrazione all’impegno dei fondi entro il 31/12/2020, il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 è di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta di offerta; Per tutto quanto sopra premesso,atto tramite visura CCIAA;
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Samples: Determinazione a Contrarre
VERIFICATO. che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è suddiviso la sostituzione della Diagnostica in lotti poiché l’attività da affidare costituisce un’unità funzionale e prestazione omogenea non frazionabile poiché un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraenteargomento risulta inserita, con riferimento indice di priorità 1, nella mappatura di tutte le acquisizioni di apparecchiature biomedicali necessarie al numero rinnovo del parco tecnologico aziendale in quanto obsolete, approvato con la delibera n. 35 del 18.1.2022; ATTESO che questa ASST con comunicazione in data 17.6.2021 aveva conferito il fabbisogno di risorsedue Diagnostiche radiologiche ad ARIA per l’attivazione dell’iniziativa “dispositivi per radiologia – ARIA_2021_019, al servizio richiesto e all’omogeneità dei profili ricercatia tutt’oggi non attivata; RILEVATO che, per in considerazione dello stato di estrema obsolescenza delle apparecchiature in dotazione che rende la natura del servizio oggetto della presente procedurasostituzione non più differibile al fine di garantire la regolare esecuzione delle prestazioni ambulatoriali ed in urgenza e tutelare così l’Azienda da possibili rischi di carattere medico legale, non sussiste oltre che di immagine, in data 17.2.2022 questa ASST comunicava ad ARIA Spa la necessità decisione di procedere alla predisposizione ad attivare procedura autonoma per l’acquisizione di una delle due diagnostiche in argomento; EVIDENZIATO che il Dirigente Responsabile del DUVRIServizio di Ingegneria Clinica aziendale, non riscontrandosi interferenze con apposita relazione, in atti, ha segnalato che l’apparecchiatura offerta dalla società GMM nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP “Apparecchiature per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e radiologia generale” 2020 – lotto 4, del citato regolamento comunale nella configurazione offerta per un importo di € 138.700,00, è idonea a soddisfare le esigenze aziendali; evidenziato altresì che l’adesione a tale Accordo quadro risulta però impraticabile in cui quanto il lotto è esaurito, ma la società GMM si statuisce che il Fondo incentivante per è dichiarata disponibile alla fornitura mantenendo le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche medesime condizioni economiche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di rendicontazione e di contabilità che vincolano l’Amministrazione all’impegno dei fondi entro il 31/12/2020, il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 è di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta di offerta; Per tutto quanto sopra premesso,organizzative previste dall’Accordo quadro CONSIP;
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Samples: Delibera
VERIFICATO. che ai sensi dell’arti suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilan- cio aziendale; RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento; RITENUTO inoltre necessario incaricare il Direttore dell’U.O.C. Farmacia, nonché Responsabile del procedi- mento, xxxx. 51 del D.lgs. 50/2016Xxxxxx Xxxxxx, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell’avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy; EVIDENZIATO che il presente appalto provvedimento non è suddiviso in lotti poiché l’attività da affidare costituisce un’unità funzionale comporta né oneri di spesa né introiti; SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e prestazione omogenea regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti; ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Xxxxxxxx e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non frazionabile poiché un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraentecomporta né oneri né introiti, con riferimento al numero di risorsecome riportato nel parere contabile, al servizio richiesto e all’omogeneità dei profili ricercaticonser - vato agli atti; chePRESO ATTO del parere favorevole espresso, per la natura del servizio oggetto della presente proceduraquanto di rispettiva competenza, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRIdal Direttore Xxxxxx- xxxxxxxx, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione dal Direttore Sanitario e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischidal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e 4, del citato regolamento comunale in cui si statuisce che il Fondo incentivante per le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di rendicontazione e di contabilità che vincolano l’Amministrazione all’impegno dei fondi entro il 31/12/2020, il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 è di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta di offerta; Per tutto quanto sopra premesso,CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA.
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Samples: Convenzione Con l'Università Degli Studi Di Milano Per l'Utilizzo Di Strutture Extrauniversitarie
VERIFICATO. che la ditta è iscritta per la medesima categoria merceologica, nella piattaforma telematica per l’e-procurement SinTel, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, nel rispetto dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e in applicazione dell’art. 36, comma 6, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016. PRESO ATTO che si è provveduto a richiedere alla ditta Xxxx Informatica srl di trasmettere, per il tramite della piattaforma telematica SinTel, l’offerta per il servizio di manutenzione in parola. DATO ATTO che, entro il termine assegnato dal Servizio, la ditta ha inserito regolarmente l’offerta ed ha confermato l’importo di € 18.220,00, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso inclusi, Iva esclusa. TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 2020 dal Direttore del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto la “verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”, che elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 51 80 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016, in funzione degli importi dell’appalto, si è provveduto alla: ▪ acquisizione da INAIL e INPS di certificato DURC valido fino al 22.06.2022; ▪ acquisizione di DGUE al prot. Ist. n. 5312/2022 con il quale il rappresentante legale della ditta ha dichiarato l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ▪ consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da cui non si evincono note di rilievo. Non si è, invece, proceduto alla verifica dell’iscrizione alla White list poichè l’appalto in oggetto non rientra in una delle attività di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012. PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente appalto non è suddiviso provvedimento, pari a € 18.220,00 oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 22.228,40, oneri e Iva inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020180 /TEC /2022-UT11-IMP MACC. RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta l’appalto avente ad oggetto le prestazioni in lotti poiché l’attività da affidare costituisce un’unità funzionale parola, e prestazione omogenea non frazionabile poiché un unico aggiudicatario è in grado per concludere il contratto con l’impresa. Tutto ciò premesso, DATO ATTO che con note prot. IZSVe n. 90/2022 e n. 522/2022 il Direttore della S.C. Servizio Tecnico, arch. Xxxxx Xxxxxxx, ha incaricato il Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, con riferimento al numero i budget di risorse, al servizio richiesto manutenzione per l’anno 2022 e all’omogeneità dei profili ricercati; che, per la natura l’ha nominato Responsabile unico del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 euro (zero/00); Vista la disciplina dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che prevede: “le amministrazioni giudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori servizi e forniture di gara, per le funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statistico”; Tenuto conto dell’art. 3, commi 3 e 4, del citato regolamento comunale in cui si statuisce che il Fondo incentivante per le funzioni tecniche è ripartito per l’80% al personale svolgente funzioni tecniche ed il restante 20% all’acquisto di strumentazioni e tecnologie innovative, «ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata»; Considerato che nel caso di specie si tratta di risorse vincolate a valere sul Fondo Povertà di cui al Piano Regionale procedimento per gli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà annualità 2018/2019; che con Xxxxxxxx n. 289 dell’1/4/2020, l’ANAC ha disposto che per tutte le procedure manutenzione relativi ai suddetti budget. VERIFICATA la copertura di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31/12/2020, l’esonero del pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC; che per ragioni di urgenza determinate dalla necessità di evasione sia del lavoro ordinario dell’ente che di quello derivante dalle contingenze causate dall’emergenza COVID19; nonché da ragioni di rendicontazione e di contabilità che vincolano l’Amministrazione all’impegno dei fondi entro il 31/12/2020, il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 è di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta di offerta; Per tutto quanto sopra premesso,spesa.
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Samples: Service Agreement