Common use of Verifiche in loco Clause in Contracts

Verifiche in loco. L’Amministrazione regionale effettua verifiche, a tavolino e in loco, sui progetti finanziati, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione a uso dei responsabili di attività, dei relativi uffici territoriali e degli Organismi intermedi (§§ 2.D, 6.D e 6.F). Le verifiche in loco sono effettuate senza alcun preavviso presso le sedi di svolgimento delle attività e riguardano la regolarità dell’esecuzione e, con preavviso, presso le sedi amministrative per la verifica della regolarità amministrativa, finanziaria e di ammissibilità della spesa. Se l’ente attuatore non permette l’accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche relative alle attività svolte, potrà essere disposta la revoca del finanziamento. L'Amministrazione regionale può richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. Gli esiti dei controlli sono comunicati al beneficiario/soggetto attuatore il quale, in caso siano rilevate irregolarità/anomalie, ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni. Le attività svolte nel corso di ciascuna verifica sono oggetto di formalizzazione in un verbale sintetico a cui, in caso di riscontrate non conformità, segue un rapporto di controllo. Il verbale sintetico attesta esclusivamente l’avvenuto controllo, viene redatto in duplice copia e controfirmato da entrambi. Il rapporto di controllo è inviato al soggetto attuatore entro 10 giorni lavorativi dalla data della verifica in loco, descrive le non conformità riscontrate e le eventuali richieste di integrazioni. Il soggetto attuatore ha 10 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del rapporto di controllo, per presentare le integrazioni richieste e/o le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione regionale verifica e valuta le integrazioni e/o controdeduzioni ricevute ed entro il termine massimo di 30 giorni dall’invio del rapporto di controllo, chiude il controllo inviando al soggetto attuatore apposita comunicazione con i relativi esiti finali. Nel caso in cui la verifica in loco si concluda con un esito positivo, al verbale sintetico segue, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica, la comunicazione di chiusura del controllo con i relativi esiti finali. Per la rilevazione di eventuali irregolarità con il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’Amministrazione regionale procede secondo quanto indicato nelle relative procedure adottate dall’Autorità di Gestione e contenute nel sopracitato SIGECO.

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Verifiche in loco. L’Amministrazione regionale effettua verificheCoerentemente con quanto indicato dall’Anpal nelle “Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID-19”, a tavolino e le verifiche in loco, sui progetti finanziati“riferite ad un campione limitato di lavoratori interessati16”, secondo come descritto al successivo parag. 3.2.1, sono volte a controllare la documentazione attestante l’effettività dell’erogazione del sostegno al reddito, come la quietanza dei mandati di pagamento dei trattamenti di CIGD autorizzati e il modello SR 41, oltre alla corrispondenza tra il periodo autorizzato con provvedimento di concessione del beneficiario e quanto previsto dal Manuale richiesto con apposita istanza dall’azienda di appartenenza del percettore campionato. I periodi autorizzati per ogni percettore campionato devono risultare uguali o minori rispetto a quanto richiesto nell’istanza dell’azienda. Con i controlli in loco vengono effettuate verifiche anche sulla regolarità delle procedure dell’Autorità istanze, al fine di Gestione accertare l’idoneità delle medesime al riconoscimento del trattamento di CIGD. In questa fase l’esecutore del controllo è tenuto ad acquisire e a uso dei responsabili caricare all’interno del SI SISPREG2014 le domande presentate dalle aziende richiedenti il trattamento di attivitàCIGD, dei relativi uffici territoriali e degli Organismi intermedi (§§ 2.Doggetto di campionamento, 6.D e 6.F)unitamente alla documentazione istruttoria ritenuta utile. Le verifiche in loco sono effettuate senza alcun preavviso svolte dagli organi competenti possono realizzarsi presso le sedi la sede regionale dell’INPS ovvero mediante accesso ai servizi di svolgimento delle attività e riguardano la regolarità dell’esecuzione econsultazione online con un’utenza dedicata17 presso l’Adg. Si evidenzia che, con preavviso, presso le sedi amministrative ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8.10 “Procedure per la verifica della regolarità amministrativagestione dei progetti a seguito di causa di forza maggiore” del Manuale del Xx.Xx.Xx., finanziaria e nel caso di ammissibilità della spesa. Se l’ente attuatore non permette l’accesso ai propri locali eventuali ulteriori misure restrittive emanate a livello nazionale e/o alle informazioni necessarie alle verifiche relative alle attività svolteregionale al fine di garantire il contenimento della diffusione di nuovi contagi da Covid-19, potrà essere disposta la revoca del finanziamento. L'Amministrazione regionale può richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. Gli esiti dei controlli sono comunicati al beneficiario/soggetto attuatore che compromettono l’effettuazione delle visite in loco “in presenza” e che costituiscono, pertanto, una causa di forza maggiore alla stregua dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il quale, in caso siano rilevate irregolarità/anomalie, ha la possibilità Controllore di presentare le proprie controdeduzioni. Le attività svolte nel corso di ciascuna verifica sono oggetto di formalizzazione in un verbale sintetico a cui, in caso di riscontrate non conformità, segue un rapporto di controllo. Il verbale sintetico attesta esclusivamente l’avvenuto controllo, viene redatto in duplice copia e controfirmato da entrambi. Il rapporto I livello ricorre alla modalità di controllo è inviato agile da remoto mediante lo svolgimento di “verifiche sul posto telematiche” così come già disciplinate nel documento Addendum al soggetto attuatore entro 10 giorni lavorativi sistema di gestione e controllo per la definizione di “procedure relative ai controlli amministrativi ed alle modalità di campionamento durante il periodo emergenziale da Covid-19”18. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, così come previsto dalla data della verifica in loco, descrive le non conformità riscontrate e le eventuali richieste di integrazioni. Il soggetto attuatore ha 10 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del rapporto di controlloConvenzione bilaterale, per presentare le integrazioni richieste e/o le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione regionale verifica e valuta le integrazioni e/o controdeduzioni ricevute ed entro l’effettuazione delle verifiche in oggetto, il termine massimo Controllore di 30 giorni dall’invio del rapporto di controlloI livello, chiude il controllo inviando al soggetto attuatore apposita comunicazione con i relativi esiti finali. Nel caso in cui la verifica in loco si concluda con un esito positivo, al verbale sintetico segue, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica, la comunicazione di chiusura del controllo con i relativi esiti finali. Per la rilevazione di eventuali irregolarità anche con il conseguente eventuale recupero supporto del servizio di assistenza tecnica o per tramite dell’Adg, comunica alla sede regionale dell’ INPS l’elenco dei lavoratori campionati al fine di consentire, a seguito della restituzione in chiaro dei relativi finanziamenticodici fiscali non anonimizzati19, l’Amministrazione regionale procede secondo quanto indicato nelle relative procedure adottate dall’Autorità di Gestione e contenute nel sopracitato SIGECOl’estrazione delle informazioni in merito ai pagamenti effettuati per singolo percettore che sono stati rendicontati.

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Verifiche in loco. L’Amministrazione regionale competente effettua verifiche, a tavolino e in loco, sui progetti finanziati, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione a uso dei responsabili di attività, dei relativi uffici territoriali e degli Organismi intermedi (§§ 2.D, 6.D e 6.F). Le verifiche in loco sono effettuate senza alcun preavviso presso le sedi di svolgimento delle attività e riguardano la regolarità dell’esecuzione esterne all’Istituto e, con preavviso, presso le sedi amministrative per la verifica della regolarità amministrativa, finanziaria e di ammissibilità della spesa. Se l’ente attuatore non permette l’accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche relative alle attività svolte, potrà essere disposta la revoca del finanziamento. L'Amministrazione regionale può richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. Gli esiti dei controlli sono comunicati al beneficiario/soggetto attuatore il quale, in caso siano rilevate irregolarità/anomalie, ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni. Le attività svolte nel corso di ciascuna verifica sono oggetto di formalizzazione in un verbale sintetico a cui, in caso di riscontrate non conformità, segue un rapporto di controllo. Il verbale sintetico attesta esclusivamente l’avvenuto controllo, viene redatto in duplice copia e controfirmato da entrambi. Il rapporto di controllo è inviato al soggetto attuatore entro 10 giorni lavorativi dalla data della verifica in loco, descrive le non conformità riscontrate e le eventuali richieste di integrazioni. Il soggetto attuatore ha 10 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del rapporto di controllo, per presentare le integrazioni richieste e/o le proprie controdeduzioni. L’Amministrazione regionale verifica e valuta le integrazioni e/o controdeduzioni ricevute ed entro il termine massimo di 30 giorni dall’invio del rapporto di controllo, chiude il controllo inviando al soggetto attuatore apposita comunicazione con i relativi esiti finali. Nel In caso in cui la verifica in loco si concluda con un esito positivo, al verbale sintetico segue, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica, la comunicazione di chiusura del controllo con i relativi esiti finali. Per la rilevazione di eventuali irregolarità con ed il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’Amministrazione regionale procede secondo quanto indicato nelle relative procedure adottate dall’Autorità di Gestione e contenute nel sopracitato SIGECO.

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