Common use of Vigilanza del cantiere Clause in Contracts

Vigilanza del cantiere. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, del committente, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza, si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e il collaudo provvisorio dei lavori, salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono, altresì, a carico dell’appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l’obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri, sempre che l’appaltatore non richieda e ottenga di essere sciolto dal contratto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione dei lavori. Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzato, nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

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Samples: www.comune.urbino.pu.it, www.comune.urbino.pu.it

Vigilanza del cantiere. Sono a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatoredell'appaltatore, del committente, committente o di altre ditte), ) nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Ai sensi dell’artdell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza, si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione l'ultimazione e il collaudo provvisorio dei lavori, salvo l’anticipata l'anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono, altresì, Sono altresì a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori stessi, stessi e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l’obbligo l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri, sempre che l’appaltatore l'appaltatore non richieda e ottenga di essere sciolto dal contratto. Locale ufficio di direzione dei lavori Sono a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione dei lavori. Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzato, nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere od o in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

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Samples: trasparenza.comune.ercolano.na.it

Vigilanza del cantiere. Sono a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatoredell'appaltatore, del committente, committente o di altre ditte), ) nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Ai sensi dell’artdell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza, si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione l'ultimazione e il collaudo provvisorio dei lavori, salvo l’anticipata l'anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono, altresì, Sono altresì a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori stessi, stessi e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l’obbligo l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri, sempre che l’appaltatore l'appaltatore non richieda e ottenga di essere sciolto dal contratto. Sono a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione dei lavori. Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzato, nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere od o in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

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Samples: Accordo Di Programma Quadro Progetto 2 11

Vigilanza del cantiere. Sono a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, del committentedell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Ai sensi dell’artdell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 1982, n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza, inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/198246/1982. Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e ed il collaudo provvisorio dei lavoriprovvisorio, salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione all’amministrazione appaltante e per le sole opere consegnate. Sono, altresì, Sono altresì a carico dell’appaltatore dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi. Fermo restando l’obbligo l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri, oneri sempre che l’appaltatore l'appaltatore non richieda e ed ottenga di essere sciolto dal contratto. Sono Capisaldi di livellazione Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all’appaltatore l’elenco dei capisaldi di livellazione a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. Tale ufficio deve La verifica di tali capisaldi dovrà essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusioneeffettuata con tempestività, climatizzato, nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.). I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito o accettato modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavorilavori eventuali difformità riscontrate. L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).che non potrà rimuovere senza

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Samples: servizi2.inps.it