Visto di conformità e altre imposte Clausole campione

Visto di conformità e altre imposte. Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura si intende operante per la re- sponsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche e ai sensi del D.L. 78/2009 art. 10 - comma 7 e dell’art.1 co. 574 della L. 24.12.2013, n. 147 così come modificati dall’art. 3 del D.lgs.50/2017; nonché art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 come modificato dall’art. 13 del D.lgs.175/2014 e dall’art. 7 quater del D.L. n.193/2016. A maggior chiarimento si precisa che il riferimento alle disposizioni di legge di cui al paragrafo che precede deve intendersi comprensivo di qualsiasi successiva modifica ed integrazione. Il Massimale esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in 3.000.000,00 di Euro per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le Richieste di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di vigenza della presente Xxxxxxx. Le eventuali Richieste di Risarcimento relative ad attività diverse dall’attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità di cui al precedente paragrafo non comporteranno riduzione del pre- detto Massimale. L’Assicurato dichiara nel Questionario, all’atto della sottoscrizione del contratto, che il Massimale previsto dalla Legge è conforme e adeguato al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di visti di conformità rilasciati. Nel caso di mancata firma della dichiarazione nel Questio- nario, l’estensione di cui al presente articolo si intende non operante. Poste Assicura si impegna a indennizzare il danneggiato dell’intero importo della Perdita accertata, mentre l’Assicurato si impegna a rimborsare a Poste Assicura l’importo della Franchigia che pertanto rimane a suo totale carico. Si prende inoltre atto che, in caso di cancellazione o mancato rinnovo della presente Polizza indipenden- temente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opererà, sempre soggetta a tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, per le Richieste di Risarcimen- to avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato che siano originate da un Errore commesso durante il periodo di assicurazione e che siano notificate a Poste Assicura durante i 10 anni successivi alla data d...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).