XXXXXXX, Contro il divieto di arbitrato su diritti disponibili, cit.; X.XXXXX XXXXXXX, Clausole campione

XXXXXXX, Contro il divieto di arbitrato su diritti disponibili, cit.; X.XXXXX XXXXXXX,. L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riform a, cit. , 459 ss. 3 E come ha ben evidenziato X. XXXXXXXXX, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo, cit., 130: “ Allora è sul concetto di indisponibilità che bisogna intendersi, avendo ben presente che il confine tra disponibilità e indisponibilità dei diritti è assai labile e incerto…”. L’art. 806 c.p.c., nel testo in vigore anteriormente alla riforma del 2006, definiva il concetto di disponibilità del diritto in correlazione con la <transigibilità> del medesimo4. Oggi, sebbene la norma parli di diritto disponibile, la maggioranza della dottrina non ritiene, comunque, che sia mutato l’ambito oggettivo di compromettibilità delle controversie5. Per tentare di meglio comprendere che cosa si debba intendere per <diritto disponibile>, un primo riferimento normativo utile è certamente costituito dall’art. 1966 c.c., secondo cui: “Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”. Giunti al termine della presente disamina, comprenderemo meglio che questo è davvero il problema principale nel momento in cui si decide di mutare l’atteggiamento nei confronti dei contenziosi giuslavoristici, aprendo le porte all’arbitrato. Volendo sintetizzare, possiamo dire che l’indisponibilità del diritto “trova la sua giustificazione in due possibili fonti: la natura del diritto stesso, ovvero una specifica disposizione di legge”6. Tra i diritti della prima categoria “di pura derivazione civilistica possono a buon diritto comprendersi quei soli dir itti che direttamente attengono all’integrità fisica, alla libertà personale, allo status, alla capacità, al matrimonio ed alla separazione dei coniugi, e così via”7.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).