CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Artsana (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi da Artsana, o di sue Affiliate (come di seguito definite) salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Artsana. Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.
1.2 Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l’acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.
2. Definizioni
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
• Con “Fornitore” deve intendersi il fornitore di beni o servizi che approva e accetta le presenti Condizioni Generali apponendo la propria firma in calce alle stesse.
• Con “Artsana” deve intendersi Artsana S.p.A., con sede legale in Grandate, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0, Partita Iva n. 00227010139 e le Affiliate di Artsana, come di seguito definite.
• Con “Affiliata” deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo di Artsana, tale controllo essendo esercitato tramite la titolarità, diretta o indiretta, del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria di tale persona giuridica/entità. Ogni Affiliata avrà i medesimi diritti e obblighi di Artsana nei confronti del Fornitore ai sensi delle Condizioni Generali e sarà legittimata ad esercitarli nei confronti del Fornitore. Ogni riferimento ad Artsana contenuto nelle presenti Condizioni Generali dovrà intendersi come riferimento anche alle Affiliate.
• Con “Informazioni Riservate” s’intendono, congiuntamente, (i) le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a Artsana, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Artsana al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.
• Con "Beni" devono intendersi i beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore ad Artsana ai sensi dei Contratti.
• Con “Contratti” devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra Artsana e il Fornitore con l’accettazione di un Ordine di Acquisto da parte del Fornitore ai sensi dell’Art. 3.2 oppure con l’emissione di un Ordine di Acquisto che faccia seguito ad una Proposta Contrattuale del Fornitore ai sensi dell’Art. 3.3.
• Con “Proposte Contrattuali” deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni o di svolgimento di Servizi sottoposta per iscritto dal Fornitore ad Artsana.
• Con “Servizi” devono intendersi le prestazioni d’opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore ad Artsana ai sensi dei Contratti.
• Con “Specifiche Tecniche" deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, rendering, di volta in volta comunicate per iscritto da Artsana al Fornitore o confermate per iscritto da Artsana.
• Con “Ordini di Acquisto” devono intendersi le richieste di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi da Artsana nei confronti del Fornitore ed aventi i requisiti di forma e contenuto di cui all’art. 3.1.
• Con “Risultati” devono intendersi tutti i risultati dell’attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi.
• Con “Parti” devono intendersi congiuntamente Artsana e il Fornitore.
• Con “Tasso di Difettosità” deve intendersi il rapporto espresso in percentuale tra il numero di Beni difettosi o non conformi ai sensi dell’Art. 6 e il numero totale di Beni consegnati dal Fornitore ad Artsana in esecuzione dell’Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi o non conformi.
• “Periodo di Garanzia” avrà il significato attribuito a tale termine dall’Art. 6.1.2.
3. Emissione degli Ordini di Acquisto
3.1 Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
• Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto;
• quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
• prezzi, modalità e termini di pagamento;
• eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.
3.2 Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato da Artsana nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii ad Artsana una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato da Artsana nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di tre giorni dall’invio dello stesso, fermo restando che Artsana si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Xxxxxx di Xxxxxxxx pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato.
3.3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell’invio dell’Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta Contrattuale.
3.4 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.
3.5 La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.
3.6 Le presenti Condizioni Generali non comportano alcun impegno per Artsana di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto.
3.7 Artsana avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all’art. 1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l’idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato difficoltà economica tale da porre in pericolo l’effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.
3.8 I Contratti ed i crediti del Fornitore nei confronti di Artsana derivanti dalla fornitura di Beni o Servizi non sono cedibili dal Fornitore senza il previo consenso scritto di Artsana. Artsana avrà diritto di cedere i Contratti e gli eventuali crediti da essi derivanti.
3.9 Nel caso un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi o milestone successive a cui sia collegata la consegna di specifici risultati, sarà rimesso alla discrezione di Artsana decidere, al termine di ogni fase, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore quindi svolgerà le fasi successive alla prima e Artsana pagherà il relativo corrispettivo solo a seguito di autorizzazione scritta di Artsana a procedere con la fase successiva.
4. Modalità di consegna e esecuzione
4.1 Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore ad Artsana, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme “Incoterms” vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. In mancanza di ciò, la consegna sarà “reso sdoganato” (DDP –
INCOTERMS 2010). Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
4.2 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni ed espletamento dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell’interesse di Artsana). Artsana ha facoltà di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
4.3 Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. Artsana potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda da subito.
4.4 In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell’esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, Artsana avrà il diritto di:
(i) fissare al Fornitore un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o
(ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già pagato da Artsana.
4.5 L’eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell’Art. 4.4(i) non preclude ad Artsana il diritto di avvalersi dei rimedi di cui agli Artt. 4.6(ii) e 4.6(iii) se il Fornitore non rispetta l’ulteriore termine fissato da Artsana ai sensi dell’Art. 4.4(i).
4.6 In aggiunta ai rimedi di cui all’Art. 4.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, Artsana potrà avvalersi dei seguenti diritti:
(i) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione alla consegna o esecuzione ritardata, mancata, incompleta o difforme;
(ii) richiedere la consegna dei beni per via aerea a spese del Fornitore;
(iii) applicare una penale per il ritardo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuito per i Beni o Servizi per ogni settimana di ritardo fino alla data di consegna dei Beni o completamento dei Servizi, fatto salvo il maggior danno;
(iv) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno ad essa causato direttamente o indirettamente dalla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da mancata produzione, perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto da Artsana per acquistare i Beni o i Servizi da altri fornitori in conseguenza dell’inadempimento del Fornitore.
4.7 I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore di Artsana, quali il diritto di agire in giudizio per ottenere l’adempimento dei Contratti.
4.8 Con un congruo preavviso Artsana avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni delle Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.
5. Prezzi e pagamenti
5.1 L’importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in separati accordi scritti tra le parti. I prezzi indicati negli Ordini di Xxxxxxxx accettati ai sensi dell’art. 3.2 saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.
5.2 Il prezzo stabilito ai sensi dell’art. 5.1 è onnicomprensivo. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati da Artsana in forma scritta e a seguito di presentazione di prova scritta.
5.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso sdoganato” (DDP – INCOTERMS 2010) ed includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del prodotto. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.
5.4 Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le parti. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura e di copia della polizza di carico (ove applicabile). Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna ad Artsana dei beni e/o dell’originale della polizza di carico (ove applicabile).
6. Garanzie di qualità dei Beni
6.1 Il Fornitore garantisce che, al momento della consegna e per tutti il Periodo di Garanzia, i Beni saranno:
a) conformi alla normativa applicabile ed ai migliori standard di sicurezza;
b) conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini di Acquisto e delle Specifiche Tecniche;
c) privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione;
d) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate o montate sul Beni secondo le Specifiche Tecniche o le altre informazioni fornite da Artsana;
e) idonei all’uso cui sono abitualmente destinati o ai diversi usi voluti da Artsana e che dovessero essere stati da quest’ultima portati a conoscenza del Fornitore;
f) conformi alle caratteristiche e qualità degli esemplari presentati dal Fornitore come campioni o modelli.
6.1.1 Nel caso i Beni rientrino nell’ambito di applicazione della regolamento REACH 1907/2006, il Fornitore garantisce altresì che i Beni:
a) siano forniti nel pieno rispetto dei requisiti di pre-registrazione / registrazione previsti dal regolamento REACH 1907/2006;
b) siano provvisti della relativa scheda di sicurezza ed etichetta in lingua italiana e aggiornati alle disposizioni di legge;
c) non contengano sostanze incluse nella candidate list SVHC (in conc. > 0.1%), la cui presenza non sia stata opportunamente segnalata;
d) siano forniti nel pieno rispetto delle specifiche condizioni di restrizione definite all’Allegato XVII del REACH.
6.1.2 Le garanzie del Fornitore previste dagli articoli 6.1 / 6.1.1 decorreranno dalla data di consegna dei Beni ad Artsana e rimarranno in vigore per il periodo concordato per iscritto tra le Parti, o, in mancanza di tale accordo, fino alla data di scadenza dei Beni, oppure, qualora non sia prevista una data di scadenza, per tutta la vita utile del prodotto (il “Periodo di Garanzia”).
6.2 In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste dagli articoli 6.1 / 6.1.1, Artsana avrà diritto a sua discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:
a) chiedere l’eliminazione dei difetti o della non conformità o la sostituzione dei Beni non conformi o dell’intero lotto di cui fanno parte a spese del Fornitore entro un termine stabilito da Artsana;
b) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei Beni non conformi o del lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
c) comunicare la risoluzione per inadempimento del Contratto relativo ai Beni non conformi o ai Beni nel cui lotto sono stati riscontrati i Beni non conformi, rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagati o da Artsana in relazione ai Beni difettosi o non conformi.
6.3 La circostanza che Artsana abbia chiesto l’eliminazione della non-conformità ai sensi dell’art. 6.2(a) non preclude ad Artsana l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.2(b) e 6.2(c) se il Fornitore non provveda a eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato da Artsana.
6.4 In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 6.2, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art. 6.1 / 6.1.1, Artsana avrà diritto di:
a) sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ai Beni non conformi ai al lotto in cui sono stati riscontrati i Beni non conformi;
b) se il Tasso di Difettosità è superiore al 3%, applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo aggregato dei Beni consegnati dal Fornitore ad Artsana in esecuzione dell’Ordine di Acquisto a cui fanno riferimento i Beni difettosi, fatto salvo il maggior danno;
c) esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei Beni.
6.5 Nel caso i Beni già immessi sul mercato si rivelassero difettosi, non conformi alle Specifiche Tecniche o comunque pericolosi, il Fornitore si impegna a cooperare con qualsiasi campagna di richiamo o di ritiro dei Beni dal mercato che Artsana dovesse attuare e a rimborsare ad Artsana i costi della campagna di richiamo, ivi incluso il costo delle ore/lavoro del personale di Artsana e dei consulenti esterni utilizzati per la campagna di richiamo.
6.6 Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 6 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni. In deroga a quanto previsto dall’art. 1512 Cod. Civ., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta degli stessi.
7. Proprietà intellettuale e autorizzazioni amministrative
7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:
a) che Beni, i loro componenti e accessori e i Risultati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;
b) di essere pienamente legittimato a trasferire ad Artsana il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i Beni e di utilizzare e riprodurre i Risultati.
7.2 Nel caso una domanda di un terzo oppure un’investigazione o decisione dell’autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implichino l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l’impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati in conseguenza di insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.1, in aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 8, Artsana avrà diritto di risolvere ex. Art. 1456 c.c., i Contratti relativi ai Beni o Risultati a cui è riconducibile la violazione della garanzia.
7.3 Il Fornitore cede in esclusiva ad Artsana tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati, siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d’autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici e di tempo. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi di intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati.
7.4 Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale di Artsana.
8. Risarcimento e manleva
8.1 Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata Artsana da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 6.1 / 6.1.1 o 7.1;
b) violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi dell’articolo 9;
c) necessità di difesa da domande di terzi che, se ritenute fondate, comporterebbero la sussistenza di una violazione delle garanzie e degli obblighi del Fornitore previsti dagli articoli 6.1 / 6.1.1, 7.1 o 9;
d) qualsiasi altro inadempimento dei Contratti, delle Specifiche Tecniche e delle Condizioni Generali.
8.2 In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata Artsana da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo ad Artsana in conseguenza di difetti dei Beni.
8.3 L’obbligo di risarcimento e manleva di cui al presente articolo non è soggetto al limite temporale costituito dal Periodo di Garanzia.
9. Obblighi del Fornitore
9.1 Nello svolgimento dei Servizi e/o nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:
a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;
b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, nonché le previsioni del Codice di Condotta di Artsana allegato alle presenti Condizioni Generali (Allegato 1) e della Policy ESG di Artsana allegate alle presenti Condizioni Generali (Allegato 2);
c) fornirà ad Artsana all’accettazione di ogni Ordine di Acquisto e, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Beni si protragga per un periodo pari almeno a tre mesi, successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera per l’esecuzione dell’Ordine di Acquisto (DURC), nonché i documenti comprovanti l’iscrizione all’INAIL e i relativi pagamenti di premio;
d) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera ai sensi del presente contratto si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolar modo al D.Lgs 81/08);
e) provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all’IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi.
9.2 Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta di Artsana, a fornire evidenza documentale dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 9.1.
10. Risoluzione per inadempimento
10.1 Artsana potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dei Contratti ex art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Artsana indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui agli artt. 11.3 e 11.4;
(b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Artsana;
(c) sia inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 9.1;
(d) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti e dei Contratti di cui all’articolo 3.8;
(e) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione e dell’avviamento di Artsana o dei suoi prodotti.
10.2 La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.
11. Riservatezza
11.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Artsana è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
11.2 Il Fornitore è tenuto a:
(a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
(b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
(c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Artsana, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto;
(d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dei Contratti;
(e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Artsana;
(f) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
(g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
(h) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Artsana per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 11 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
11.3 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
12. Assicurazione
12.1 Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Artsana, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla vendita dei Beni o svolgimento dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore dei Beni o dei Servizi e al danno che potrebbe derivare ad Artsana e/o a terzi dai Beni o Servizi.
12.2 Su richiesta di Artsana, il Fornitore metterà a disposizione di Artsana copia della polizza assicurativa di cui all’art. 12.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.
13. Legge applicabile e foro competente
13.1 Le Condizioni Generali e i Contratti sono disciplinati dal diritto italiano.
13.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti e che non dovesse essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del foro di Como.
13.3 Artsana, a sua discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva di cui all’Art. 13.2 ed incardinare la controversia nel foro in cui è domiciliato il convenuto o presso qualsiasi altro foro competente in base ai criteri ordinari di ripartizione della giurisdizione e competenza.
14. Forza maggiore
14.1 Non costituirà inadempimento dei delle presenti Condizioni Generali o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni,
scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.
14.2 In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub-fornitori del Fornitore.
14.3 Il Fornitore darà esecuzione ai Contratti in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome di Artsana.
15. Trattamento dei dati personali
15.1 Artsana, al solo fine di gestire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, utilizza dati che riguardano il Fornitore, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai Contratti. Tali dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici gestiti da Artsana, (responsabile del trattamento dei dati personali) e trattati con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, ecc.. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Artsana e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.
16. Durata delle Condizioni Generali
16.1 Le presenti Condizioni Generali hanno validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le Parti. Alla scadenza, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriori periodi di un anno, salvo che una delle parti non invii all’altra una comunicazione scritta di non rinnovo con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche alle vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore a favore di Artsana anteriormente alla sottoscrizione delle Condizioni Generali, nella misura in cui il rapporto non sia regolamentato da specifiche previsioni contrattuali o da altre condizioni generali di contratto.
16.2 Alla scadenza, le Condizioni Generali continuano ad avere efficacia in relazione ai Contratti già in vigore alla data di scadenza. In ogni caso, la scadenza delle Condizioni Generali non farà venire meno gli obblighi a carico del Fornitore ai sensi degli articoli 11 (riservatezza) e 13 (legge applicabile e foro competente).
Il Fornitore Nome / ragione sociale: Sede legale: |
|
P.IVA / n. iscrizione R.I.: |
|
Nome del firmatario: |
|
Carica: |
|
Data: |
|
Firma: |
|
Il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali:
Artt. 3.5, 3.7, 3.9, 4.5, 4.6, 5.1, 6.4, 10.1, 11.2, 13, 16.1
Il Fornitore
ALLEGATO 1
CODICE DI CONDOTTA
1. Artsana S.p.A. e le Società controllate di Artsana S.p.A. (collettivamente ed individualmente “Artsana”) si impegnano ad osservare i diritti fondamentali dei lavoratori riconosciuti a livello internazionale.
Artsana richiede che tutti i suoi Fornitori (i “Fornitori”), ovunque abbiano la loro sede, rispettino questo Codice di condotta (il “Codice”). I contenuti di questo codice rappresentano la politica di Artsana in tema di responsabilità sociale. L’integrale rispetto del Codice da parte dei Fornitori costituisce requisito essenziale per la formazione e la continuazione di positivi rapporti di lavoro con gli stessi.
2. Artsana richiede che tutti i suoi Fornitori rispettino le leggi e i regolamenti emanati dagli Stati (la “Normativa Nazionale”) ed i contenuti del Codice per l’intero periodo in cui forniranno prodotti e/o servizi ad Artsana.
3. I requisiti minimi definiti dal presente Codice sono di seguito indicati:
3.1 LAVORO MINORILE
3.1.1 I Fornitori non devono utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile: nessuna persona di età inferiore a quella stabilita dalla Normativa Nazionale per il completamento dell’istruzione scolastica obbligatoria (e comunque nessuna persona con meno di 15 anni di età) deve essere assunta da qualsiasi Fornitore. Se la Normativa Nazionale prevede un’età minima di 14 anni in accordo con le eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo che aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l’età di 14 anni.
3.2 LAVORO OBBLIGATO/FORZATO E PRATICHE DISCIPLINARI
3.2.1 I Fornitori non devono fare ricorso al lavoro obbligato/forzato né sostenerlo.
3.2.2 I Fornitori non devono fare ricorso a qualsiasi forma di schiavitù.
3.2.3 Nessun lavoratore impiegato da qualsiasi Fornitore deve essere sottoposto a misure disciplinari corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale.
3.3 SALARI, BENEFITS E ORARIO DI LAVORO
3.3.1 Tutti i livelli salariali di tutte le categorie di lavoratori impiegati dai Fornitori non saranno inferiori ai minimi prescritti dalla Normativa Nazionale e dai Contratti Collettivi sottoscritti dai Fornitori con le organizzazioni sindacali che rappresentano i loro lavoratori.
3.3.2 Il lavoro straordinario dei lavoratori impiegati dai Fornitori deve essere volontario, non deve superare i limiti massimi stabiliti dalla Normativa Nazionale e deve essere retribuito secondo percentuali che non siano inferiori alle percentuali fissate dalla Normativa Nazionale e dai Contratti Collettivi sottoscritti dai Fornitori con le organizzazioni sindacali che rappresentano i loro lavoratori.
3.3.3 Il numero massimo di ore di lavoro per i lavoratori impiegati dai Fornitori non deve superare quello stabilito dalla Normativa Nazionale.
3.3.4 Ai lavoratori impiegati dai Fornitori deve essere concesso prendere periodi di riposo secondo quanto stabilito dalla Normativa Nazionale.
3.3.5 Ai lavoratori impiegati dai Fornitori deve essere concesso di prendere ferie annuali, congedi di malattia, congedi di maternità e ogni altra forma di congedo prevista dalla Normativa Nazionale e, se più vantaggiosi per i lavoratori, da contratti di lavoro individuali e/o da Contratti Collettivi sottoscritti dai Fornitori con le organizzazioni sindacali che rappresentano i loro lavoratori.
3.4 SALUTE E SICUREZZA
3.4.1 I lavoratori impiegati dai Fornitori devono operare in un ambiente di lavoro sicuro ed igienico secondo i parametri fissati dalla Normativa Nazionale.
3.4.2 Tutti i servizi e le attrezzature per la sicurezza e la salute in tutti i locali utilizzati dai lavoratori di tutti i Fornitori devono essere conformi ai parametri fissati dalla Normativa Nazionale ed i lavoratori devono essere formati al loro corretto utilizzo.
3.4.3 I sistemi di sicurezza dei macchinari devono essere introdotti ed utilizzati dai Fornitori e devono rispettare i parametri fissati dalla Normativa Nazionale ed i lavoratori devono essere formati al loro corretto utilizzo.
3.4.4 I Fornitori devono riservare una o più aree adeguate ai propri lavoratori per i pasti e per le pause. Questi ambienti devono essere conformi alla Normativa Nazionale.
3.4.5 Tutti i locali utilizzati dai lavoratori dei Fornitori devono essere conformi ai regolamenti per la prevenzione degli incendi e dotati di adeguate e ben identificate uscite di sicurezza; devono essere ventilati, illuminati ed avere servizi igienici conformi, senza eccezione, alla Normativa Nazionale.
3.4.6 Tutti i locali utilizzati dai lavoratori dei Fornitori devono essere conformi alla Normativa Nazionale relativa alla protezione dell’ambiente.
3.4.7 Ai lavoratori dei Fornitori deve essere messa a disposizione assistenza medica in caso di emergenze ed i lavoratori incaricati di provvedere a tale assistenza medica devono essere addestrati alle procedure di pronto soccorso.
3.4.8 Deve essere redatto un programma di evacuazione di emergenza e deve essere regolarmente sperimentato in tutti i locali utilizzati dai Fornitori.
3.5 DISCRIMINAZIONE
3.5.1 Nessun lavoratore impiegato da qualsiasi Fornitore deve essere oggetto di discriminazione per qualsiasi motivo attinente a razza, ceto, età, origine nazionale, etnia, sesso, invalidità, lingua, religione, associazione sindacale di appartenenza.
3.6 SINDACATI
3.6.1 I lavoratori impiegati dai Fornitori hanno la libertà di costituire organizzazioni sindacali che sono riconosciute dalla Normativa Nazionale e parteciparvi. I rappresentanti nominati di tali organizzazioni sindacali, hanno la libertà di presentare proposte negoziali su questioni relative ai diritti ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori, nella maniera e nella misura previste dalla Normativa Nazionale.
3.6.2 Le organizzazioni sindacali, che sono riconosciute dalla Normativa Nazionale, hanno la libertà di stipulare Contratti Collettivi per conto dei lavoratori che rappresentano, in conformità con la Normativa Nazionale.
3.7 AMBIENTE
3.7.1 La società deve operare nel rispetto delle condizioni contrattuali di pertinenza ambientale eventualmente definite.
3.7.2 La società deve operare nel rispetto della normativa ambientale nazionale; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti: emissioni, scarichi idrici, rifiuti, suolo e sottosuolo, gas refrigeranti, la gestione deve essere conforme alla normativa nazionale applicabile. In ogni caso, le attività dell’azienda devono essere tali da non creare un danno ambientale.
3.7.3 Nel ciclo produttivo non devono essere utilizzate sostanze ritenute estremamente pericolose (es. cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), oppure se vengono utilizzate devono essere adottate precauzioni adeguate e conformi a quanto richiesto dalla normativa ambientale nazionale.
3.7.4 I prodotti forniti dalla società ad Artsana devono essere conformi alla normativa nazionale ed internazionale applicabile, in particolare si cita ad esempio il regolamento europeo n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni.
3.7.5 La società deve aver valutato le emergenze ambientali che potrebbero verificarsi (es. incendio, versamento di sostanze con possibilità di inquinamento del suolo o delle acque, ecc.) e ha definito procedure di emergenza adeguate per gestire tali rischi; le procedure sono periodicamente provate mediante esercitazioni.
3.7.6 L’azienda deve aver valutato le proprie emissioni di gas ad effetto serra e, se queste sono rilevanti, deve avere adottato sistemi e programmi finalizzati a contenerle.
4. Artsana richiede che tutti i suoi Fornitori si assicurino che i loro subfornitori rispettino le disposizioni di questo Codice.
5. Artsana può richiedere ogni informazione che ritenga, a sua assoluta discrezione, necessaria per valutare l’adesione dei suoi Fornitori a questo Codice. A tal fine possono essere effettuate ispezioni da parte di personale Artsana o di società di auditing indipendenti nominate da Artsana ad agire per conto della stessa, che devono poter avere libero accesso ai locali, agli impianti e poter avere colloqui riservati con i lavoratori.
6. Qualsiasi infrazione a questo Codice o il rifiuto da parte di un Fornitore di applicare qualsiasi richiesta di intervento correttivo effettuata da Artsana costituisce e sarà considerata una violazione fondamentale di contratto da parte del Fornitore.
7. Ai fini di questo Codice, tutte le società controllate di Artsana non saranno considerate come Fornitori, eccetto qualsiasi richiesta di risarcimento e di valutazione di danni.
8. Artsana distribuirà a tutti i suoi Fornitori una copia di questo Codice in lingua italiana e/o inglese e/o francese e/o spagnola. Viene richiesto a tutti i Fornitori che questo Codice, tradotto nella lingua locale, sia affisso nelle fabbriche e divulgato a tutti i lavoratori, ai quali dovranno essere date tutte le informazioni relative a questo Codice ed alla sua attuazione.
9. Questo Xxxxxx sarà governato ed interpretato secondo le leggi italiane.