Contract
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DA DISCARICA CER 190703. CIG 761701821A
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
Tra
LEGNAGO SERVIZI S.P.A., con sede in 37045 Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00/X, C.F./P.IVA 02430500245, nella persona del Legale Rappresentante – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, C.F. ZNTPTR48M05A837B domiciliato per la carica in 00000 Xxxxxxx (XX), Via Pasubio n. 14/A (nel prosieguo, per brevità, la “Società”);
e
(nel prosieguo, per brevità, il “Fornitore”).
PREMESSO CHE
- in data / /2018 veniva pubblicato il bando di gara per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici, finalizzato al successivo affidamento di singoli appalti specifici del servizio di trasporto e smaltimento del percolato da discarica CER 190703, rifiuto prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Torretta a Legnago (VR), con procedura aperta ex Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio del minor prezzo;
- alla gara era attribuito il CIG ;
- agli esiti della procedura di gara l’appalto era aggiudicato a n. operatori economici, tra cui il Fornitore;
- il Fornitore ha offerto il prezzo unitario di , €/t (al netto di IVA ed esclusi gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a € 60,00) per lo svolgimento del servizio;
- in data era inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- era espletata la verifica del possesso dei requisiti prescritti e l’aggiudicazione diveniva efficace.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – PREMESSE, DISPOSIZIONI REGOLATRICI ED ALLEGATI.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
L’appalto viene concesso dalla Società ed accettato dal Fornitore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, che si richiamano a formarne parte integrante:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara ed allegati;
- Capitolato Speciale d’Oneri;
- Offerta economica;
- D.U.V.R.I. Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza.
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Il presente Accordo Quadro è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle disposizioni normative in vigore.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati e/o con i contratti attuativi, Legnago Servizi S.p.A., da un lato, e il Fornitore, dall’altro, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO.
Il presente Accordo Quadro è concluso con ciascuno degli operatori economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a stipulare contratti per l’aggiudicazione di Appalti specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri.
Il presente Accordo Quadro e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano di approvare specificatamente; qualunque modifica al
presente atto ed ai suoi allegati non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.
Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di aggiudicazione dei singoli appalti specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le seguenti prestazioni:
• Servizio di trasporto e smaltimento del percolato da discarica CER 190703, rifiuto prodotto dalla discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Torretta a Legnago (VR), gestita da Legnago Servizi S.p.A., alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’oneri e negli atti della documentazione di gara.
Il quantitativo complessivo presunto di rifiuto da trasportare e smaltire nel periodo di durata dell'Accordo Quadro è stimato pari ad un massimo di 40.000 tonnellate/anno.
In virtù delle caratteristiche sito-specifiche della discarica (frequenza ed intensità delle precipitazioni meteoriche, evapotraspirazione dalla superficie, ruscellamento, ecc...), le quantità da gestire sono puramente indicative e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione e/o presentare picchi o assenze di produzione senza che questo possa dare diritto al Fornitore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.
Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, Legnago Servizi S.p.A. potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici basate sull'Accordo Quadro medesimo. Ogni singolo appalto specifico verrà aggiudicato da Legnago Servizi S.p.A. mediante l'applicazione delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e all’art.19 del Capitolato Speciale d’Oneri senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art.54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Il servizio, conforme alle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri, è comunque affidato a misura per l’importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità.
Art. 3 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Il corrispettivo dovuto al Fornitore per la prestazione del servizio derivante dal presente Accordo Quadro, sono indicati nella relativa offerta presentata in sede di gara.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti da Legnago Servizi s.p.A. secondo le modalità indicate nei contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e all’art.4 del Capitolato Speciale d’Oneri e previo accertamento della prestazione effettuata.
Il servizio, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri, è comunque affidata a misura per l’importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara;
pari a ,00 ( /00) euro/tonnellata; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità.
Art. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.
Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali del presente Accordo Quadro sino alla durata dell'Accordo stesso pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Società entro 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di efficacia contrattuale, nell'ipotesi in cui la Società eserciti l'opzione del rinnovo.
Il presente Accordo Quadro costituirà il presupposto per l'aggiudicazione, da parte di Legnago Servizi S.p.A., di appalti specifici. I singoli appalti specifici, stipulati dalla Società a fronte delle singole aggiudicazioni, avranno durata variabile, comunque non superiore a 12 mesi e/o fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’Art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso che i singoli appalti specifici potranno essere indetti esclusivamente entro il termine di durata del presente Accordo Quadro.
Art. 5 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI.
Per l'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà attenersi a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Oneri, in particolare all'art. 3.
Saranno applicate le penali previste all’art.3 del Capitolato Speciale d'Oneri; gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Legnago Servizi S.p.A. con le modalità ivi indicate.
La Legnago Servizi S.p.A. potrà applicare al Fornitore aggiudicatario dell’appalto specifico, penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell’Appalto specifico ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché l’eventuale previsione, nei contratti di servizio, della risoluzione per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Operatore economico, da parte della Società, per i danni causati per qualsiasi titolo, dai ritardi ed inefficienze verificatisi.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere motivatamente documentate alla Società. I termini per l’esecuzione dell’appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell’Art. 1457 C.c..
Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto degli appalti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento del servizio.
Ciascun Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’oneri e nei contratti attuativi, ivi inclusi i rispettivi allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso ciascun Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli appalti specifici aggiudicati, ed il Fornitore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di Legnago Servizi S.p.A..
Il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:
- alla fornitura di mezzi d'opera e di trasporto in genere, per il carico, il trasporto e lo scarico del percolato;
- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento dell’appalto ed alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso;
- alla tenuta in perfetta efficienza di tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati;
- alle pratiche per il conseguimento dei permessi per il transito su strade pubbliche e/o private per il trasporto e la consegna del percolato all’impianto di destino;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall’eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante la consegna in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento del servizio secondo le modalità previste, oppure connessi all’esecuzione dell’appalto;
- a farsi carico di tutti quelli oneri direttamente o indirettamente derivanti dalle peculiarità dei luoghi di carico del percolato, consistenti nel Sistema Integrato di trattamento rifiuti in località Torretta a Legnago (VR), ove sarà in esercizio un impianto di smaltimento, con conseguente presenza e transito di altri mezzi;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall’autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione dell’appalto.
Ciascun Fornitore si impegna espressamente a :
• impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti attuativi secondo quanto specificato nell’Accordo quadro e nei rispettivi allegati e negli atti di gara richiamati in premessa;
• predisporre tutti gli strumenti e i metodi comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Legnago Servizi S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell’Accordo quadro e nei contratti attuativi;
• nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Legnago Servizi S.p.A.;
• comunicare tempestivamente alla Legnago Servizi S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo
Quadro e nei singoli appalti specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
• non opporre alla Legnago Servizi S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione richiesta;
• tenere indenne Legnago Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti da parte del personale e di terzi coinvolti nello svolgimento della prestazione.
Le attività necessarie per l’attivazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro del personale di Legnago Servizi S.p.A. presso la sede operativa di Torretta di Legnago (VR); modalità e tempi dovranno essere concordati con Legnago Servizi S.p.A. nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’oneri. Ciascun Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Legnago Servizi S.p.A. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Ciascun Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Legnago Servizi S.p.A. e/o terzi autorizzati.
Ciascun Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere alla sede della discarica di Torretta a Legnago (VR) nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso e norme comportamentali comunicate, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
Ciascun Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a Legnago Servizi S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai contratti attuativi.
I servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto Legnago Servizi S.p.A. può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
Tutto il personale operante nell’esecuzione del servizio, per qualsiasi delle attività comunque connesse all’esecuzione dell’appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.
Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.
Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.
Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..
Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell’ Art. 15 del Capitolato Speciale d’oneri.
ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
Prima della stipula del contratto, il Fornitore ha redatto e trasmesso alla Società un proprio documento integrativo del D.U.V.R.I. redatto dalla Società e parte dei documenti di gara, che faccia esplicito riferimento all'attività oggetto del presente appalto (in caso di omessa integrazione: Il Fornitore ha sottoscritto in sede di gara il D.U.V.R.I. redatto dalla Società accettandone i contenuti)
Prima di iniziare l’esecuzione dell’appalto, il Fornitore dovrà partecipare alla riunione di coordinamento, ex Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione del servizio il contenuto della suddetta riunione, dei documenti richiamati nel verbale della riunione, compreso il Documento di Valutazione Rischi da Interferenza redatto, ed adottare tutte le misure di prevenzione previste in tali atti, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normativi in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
La Società comunica al Fornitore la presenza dei seguenti rischi durante le fasi di trasporto e scarico del prodotto all’interno del sito produttivo di Torretta di Legnago (VR):
• incidente stradale nelle vie di circolazione per presenza di altri mezzi conferitori;
• rischio biologico all’interno del sito;
• rischio di investimento/ incidente per presenza di mezzi e/o personale della Società in manovra nell’area di scarico (discarica o piazzale).
Al fine di evitare il verificarsi di incidenti durante l’esecuzione del servizio, il Fornitore rispetterà tutte le norme comportamentali e le istruzioni ricevute e garantirà il coordinamento delle operazioni di carico mediante proprio personale preposto a terra.
Il Fornitore dovrà portare a conoscenza dei propri dipendenti interessati all'effettuazione del servizio l’elenco di tutti i rischi presenti e dovrà adottare tutte le misure di prevenzione previste, o comunque necessarie ai sensi delle vigenti normativi in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
Si richiamano inoltre i seguenti oneri specifici, integralmente a carico del Fornitore, attinenti alla sicurezza e all’igiene sul luogo di lavoro:
- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell’appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione dell’appalto, o comunque nell'effettuazione del servizio;
- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza del servizio affidato;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza, se non imputabili a mancanze della Società.
Art. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il Fornitore si impegna alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all’appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.
Xxxxxxxx equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.
La Società verificherà, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10 – SUBAPPALTO.
Il subappalto sarà consentito nei termini, con i limiti e secondo le modalità di cui all’Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara.(in caso di omessa dichiarazione della volontà di procedere al subappalto: Il Fornitore non dichiarava in sede di gara di voler ricorrere al subappalto e, per l’effetto, nessuna prestazione oggetto del contratto d’appalto potrà essere subappaltata.)
Art. 11 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
Durante l’esecuzione del contratto d’appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d’opera, ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 12 – IL R.U.P., Il DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono svolte dal responsabile tecnico della Società, Geom. Xxxxxx Xxxxxxx.
La Società nomina quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il .
La Società si riserva di sostituire ciascuna figura all’occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.
Il Fornitore ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante nell’esecuzione dell’appalto, indicando i recapiti, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti, mediante missiva del , nella persona del .
Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.
Con riferimento al singolo appalto specifico, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore della Legnago Servizi S.p.A. idonea cauzione definitiva di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante polizza fidejussoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
Art. 14 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell’esecuzione della fornitura, rispondendo dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.
A tal fine, il Fornitore ha stipulato polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. con la società
, Agenzia di , la polizza fidejussoria n°
emessa in data per il massimale di a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l’intera durata dell’appalto, contenente specifica clausola che considerati quali terzi altresì la Società ed i suoi dipendenti.
Nell’ipotesi in cui la Società dovesse procedere a far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, senza poter attendere i tempi per la liquidazione del sinistro, potrà provvedere direttamente ed addebitare ogni onere sull’importo dei corrispettivi di più prossima scadenza, ferma la successiva liquidazione di somme in favore del Fornitore alla liquidazione del sinistro.
E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro
ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.
Art. 15 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.
La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.
Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l’effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.
Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.
Art. 16 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .
La Società potrà risolvere il presente contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all’Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che s’intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:
- l’applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’oneri;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di esecuzione del servizio di oltre quattro (4) giorni dalla data indicata nell’ordine, di cui all’Art. 3 del Capitolato Speciale d’oneri;
- la violazione degli obblighi di cui all’Art. 5 del Capitolato Speciale d’oneri;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all’Art. 6 del Capitolato Speciale d’oneri;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all’Art. 7 del Capitolato Speciale d’oneri;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’Art. 8 del Capitolato Speciale d’oneri;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all’Art. 9 del Capitolato Speciale d’oneri;
- reiterate negligenze o deficienze nel servizio, che a giudizio della Società compromettano gravemente l’esecuzione dell’appalto e/o l’esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all’appalto.
Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito denominato “Regolamento UE” o “GDPR”), Legnago Servizi S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alle imprese partecipanti alla gara o concorrenti.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Legnago Servizi S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Legnago Servizi S.p.A. ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti da Legnago Servizi S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Legnago Servizi S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti da Legnago Servizi S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i. dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto);
ii. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art.10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
Non vengono invece richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art.9 del Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da Legnago Servizi S.p.A. in modo da garantire la riservatezza necessaria e mediante strumenti cartacei, informatici, manuali e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale di Xxxxxxx Xxxxxxx S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, nonché dal personale di altri uffici per fini di studio o statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Legnago Servizi S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione, di collaudo o della Direzione lavori;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione AVCP n.1 del 10/01/2008;
- comunicati ad enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- comunicati ai fornitori di servizi cloud.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione
dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. n.33/2013 nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente”.
I dati pertanto potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni/esterni del trattamento e/o amministratori di sistema.
I dati trattati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo ordinativo di fornitura relativo al Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
Diritti del concorrente/interessato
Per interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante o Legnago Servizi S.p.A.. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare l’interessato ha il diritto di:
i. ottenere in qualsiasi momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
ii. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria dei dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii. il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e , ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art.20 del Regolamento UE.
Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx – 00000 Xxxxxxx (XX) e sede amministrativa in Xxx Xxxxxxx, x.00/x - 00000 Xxxxxxx (XX) – Tel. 0000000000 – e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le informazioni sopra riportate, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Legnago Servizi S.p.A. per le finalità sopra descritte.
Art. 18 – CODICE ETICO.
La Società Legnago Servizi S.p.A. nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali/.I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a :
• rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
• non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.
L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Art. 19 – FORO COMPETENTE.
Per tutte le controversie dipendenti dal presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI.
Ai sensi dell’Art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le spese di pubblicazione del bando ed esito di gara pari a € (euro / )
saranno rimborsate alla Società dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previo dettaglio mediante presentazione di copia delle fatture ricevute dalla Società.
Saranno a carico dell’aggiudicataria tutte le spese di xxxxx e registrazione del presente contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Legnago, lì
Il Fornitore La Società
Il sottoscritto , in qualità̀ di del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1341 Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare, il Fornitore dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ART. 3 – CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO, ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, ART. 5 – AVVIO DELL’ESECUZIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI, ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE, ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, ART. 10 – SUBAPPALTO, ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA, ART. 14 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA, ART. 15 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE, ART. 16 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ART. 19 – FORO COMPETENTE.
Legnago, lì Il Fornitore
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