CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici. In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 1. L’adempimento degli obblighi di ciascuna Parte potrà essere sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1463 c.c. o eccessiva onerosità delle stesse ai sensi dell’art. 1467 c.c.
2. Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora l’Appalto non possa più trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua risoluzione.
3. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di recedere dal Contratto per la Parte alla quale viene riconosciuto tale diritto.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili. La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto. Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l’effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società. Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. ART. 26 –
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Se Vittoria Assistance, contattata dall’ASSICURATO, riscontra e comunica l’impossibilità ad attivare la LIQUIDAZIONE FORMA SPECIFICA, l’ASSICURATO può provvedere alle riparazioni del VEICOLO presso riparatori di sua fiducia. In questo caso la SOCIETÀ rimborserà le spese di riparazione documentate da fattura, previa messa a disposizione e visione del VEICOLO danneggiato da parte di un perito fiduciario della SOCIETÀ. L’importo liquidato sarà pari a quello riportato in fattura se c’è corrispondenza tra quanto riportato in fattura e quanto indicato nella perizia del tecnico della SOCIETÀ in merito alle ore di manodopera ordinaria ed agli eventuali pezzi da sostituire. In mancanza di fattura di riparazione, l’indennizzo corrisposto dalla SOCIETÀ non potrà essere superiore all’importo del danno risultante dalla perizia stilata dal tecnico fiduciario della SOCIETÀ nell’ambito del VALORE ASSICURATO e nel limite del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Nel caso di sospensione o cessazione delle forniture per cause di forza maggiore riconosciute dalla Committente l’arresto avrà effetto dalla data di comunicazione ed in pari data sarà redatto lo stato di avanzamento ad ogni effetto contrattuale per quanto risulti già eseguito, purché accettabile dalla Committente. In tal caso al Fornitore sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture perfezionate alla data di sospensione o cessazione sulla base dello stato di avanzamento come sopra definito.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Qualora, per causa di forza maggiore, l’appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio egli dovrà assumersi gli oneri per l’intervento sostitutivo del Comune.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 13.1 Qualora Roxtec sia in tutto o in parte nell’impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali o all’Accordo per ragioni che sfuggano al controllo della stessa Roxtec, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, catastrofi naturali, atti, omissioni, o prescrizioni amministrative e/o legislative dello Stato o di altri enti pubblici, procedimenti giudiziari, incendi, eventi atmosferici, incidenti, eventi bellici, sommosse, epidemie, vertenze di lavoro, a prescindere dalla circostanza che Roxtec sia o meno parte di tali vertenze, scioperi, penuria generale di materie prime, danni agli impianti o ai macchinari, ritardi nella consegna da parte di subappaltatori o del Vettore o mancate consegne, Roxtec non sarà ritenuta responsabile per inadempimento, nei casi in cui sia ostacolata dai suddetti eventi e finché tali circostanze perdurino.
CAUSA DI FORZA MAGGIORE. 19.1 Ciascuna parte non risponderà in caso di inosservanza di obblighi qualora il mancato adempimento sia dovuto da circostanze che esulano dal suo ragionevole controllo quali, senza esclusione di altre, scioperi, serrate o vertenze sindacali di qualsiasi tipo (siano esse relative ai propri dipendenti ovvero ai dipendenti di altri), incendio, inondazione, esplosione, catastrofe naturale, epidemie, pandemie o altre gravi cause di minaccia alla salute, atti governativi, interventi militari, blocchi, sabotaggi, rivoluzioni, tumulti, agitazioni civili, guerre o guerre civili, atti o minacce terroristiche, fermo di attività produttive, guasto di computer o di altri apparecchi ed irreperibilità di apparecchiature e strumentazioni.
19.2 Qualora un evento di forza maggiore si protragga per oltre un (1) mese, le parti avranno la facoltà di porre termine al Contratto, con esonero da ogni responsabilità.