TESTO UNICO REGOLAMENTARE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
TESTO UNICO REGOLAMENTARE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
TABELLA DI RAFFRONTO
fra
“Testo vigente” e “Testo modificato”
(nel “testo modificato” sono riportati solo l’articolo, il comma o il capoverso interessati dalla modifica; invariato il resto)
ART. 3 Definizioni e modalità di intervento
Testo vigente | Testo modificato |
Ai fini del presente regolamento si definiscono: a) “locali interrati e seminterrati” in funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante e si distinguono in: 1) “locali fuori terra”: quando il piano di calpestio risulta in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta; 2) “locali interrati” : quando presentano l’intradosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta. Si considerano interrati i locali la cui altezza media ponderale delle pareti esterne scoperte, misurata dall’intradosso del solaio di copertura dei locali alla quota di terreno sistemato sia inferiore o uguale a 0,70ml; 3) “locali seminterrati” : tutti quelli che presentano condizioni intermedie rispetto alle due categorie precedenti. b) “isolamento dal terreno” 1) I locali interrati e quelli seminterrati, nonché i locali posti al piano terra degli edifici e privi di piano seminterrato per tutta l’estensione, debbono essere dotati di opere di isolamento dal terreno; 2) Il requisito dell’isolamento dal terreno sottostante si intende soddisfatto qualora sia presente, per l’intera superficie del locale, un solaio con sottostante camera d’aria ventilata alta almeno 30cm.; 3) Il requisito dell’isolamento laterale si intende soddisfatto qualora sia presente una intercapedine ispezionabile ed aerata, dotata di sistema di allontanamento delle acque avente larghezza utile non inferiore a cm. 100 e comunicante con l’esterno; 4) Nel caso di locali accessori all’abitazione o all’attivită lavorativa l’isolamento dal terreno sottostante o laterale può essere attuato anche mediante realizzazione di vespaio ventilato sottostante o laterale avente larghezza non inferiore rispettivamente 30cm. 120cm., con idonei sistemi di impermeabilizzazione delle pareti; 5) i fini dell’isolamento dal terreno potranno essere adottate soluzioni alternative rispetto a quelle sopra previste che siano comunque idonee al conseguimento di un analogo livello di isolamento e protezione degli ambienti e che impieghino materiali | 2) Il requisito dell’isolamento dal terreno sottostante si intende soddisfatto qualora sia presente, per l’intera superficie del locale, un solaio con sottostante camera d’aria opportunamente aerata, con prese d’aria comunicanti con l’esterno. ventilata; alta almeno 30cm.; |
certificati per l’idoneită all’uso. c) “ locali accessori all’abitazione ” quelli adibiti esclusivamente a funzioni accessorie, quali soffitte e spazi sottotetto e assimilabili, cantine, ripostigli e simili, autorimesse. d) “ locali accessori all’attivită lavorativa ” indipendentemente dall’attivită svolta, vi rientrano i disimpegni, ripostigli, archivi, magazzini e depositi in cui non sia prevista la presenza fissa di personale o l’uso di macchine. e) “ superficie illuminante” la superficie totale di qualsiasi apertura trasparente verso l’esterno misurata in corrispondenza del perimetro delle bucature, atta a garantire l’illuminazione naturale dei locali. i fini del calcolo della superficie illuminante sono da ricomprendere anche i sistemi che canalizzano la luce naturale all’interno di ambienti. f) “ rapporto di illuminazione (R.I.), è il rapporto tra la superficie illuminante e la superficie utile netta di un vano. g) “ superficie apribile” è la superficie totale degli infissi apribili che comunicano direttamente con spazi esterni. h) “ rapporto di aerazione (R.A.) è il rapporto tra la superficie apribile e la superficie utile netta di un vano. i) “ superficie utile” la superficie del locale al netto delle murature e di sguinci di porte e finestre, ovvero al netto delle parti in muratura o armadi a muro. l) “altezza utile di un piano o di un locale” è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari delle travi e delle capriate a vista. Le altezze utili dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l’altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza. Per i soffitti a volte essa è determinata dalla media aritmetica tra l’altezza al piano di imposta e l’altezza massima all’intradosso della volta. m) “ altezza minima” è l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di soffitti inclinati. n) “ Commercio di prodotti alimentari sulle aree | l) “altezza utile di un piano o di un locale” è la distanza netta tra il pavimento ed il soffitto o controsoffitto chiuso, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei punti singolari delle travi e delle capriate a vista. Le altezze utili dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l’altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza. Per i soffitti a volte essa è determinata dalla media aritmetica tra l’altezza al piano di imposta e l’altezza massima all’intradosso della volta. |
pubbliche” (denominato anche commercio su A.P.): si intende l’attivită di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni fissate dalle norme e dal presente Regolamento. o) “ Commercio “a sede fissa” su .P.” : si intende il commercio esercitato con l’utilizzo di costruzioni stabili, ancorate a terra. p) “ Commercio “ambulante” su .P.” : si intende il commercio esercitato con negozi mobili o con banchi temporanei occupando spazi predisposti e non per accoglierlo, e comunque individuati e predefiniti dall’autorită comunale, sui quali si al terna con altre attività di diversa natura. q) "animale da affezione": ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), per riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici in libertà non sono considerati animali da affezione. r) "colonia felina": gruppo di almeno 5 gatti adulti di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vive in libertà, legato stabilmente ad un territorio e con l'uomo. |
ART. 11 - Ringhiere e parapetti
Testo vigente | Testo modificato |
I davanzali delle finestre e i parapetti dei balconi devono avere un’altezza non inferiore a ml. 1,00 ottenibile anche con xxxxxx xxxxxxx contro la caduta. Nel caso di parapetti non pieni, gli interspazi debbono avere le caratteristiche di cui al commasucessivo. Le ringhiere delle scale devono avere un’altezza minima, misurata al centro della pedata, pari a ml. 1. Sia le ringhiere che i parapetti possono essere pieni (muro, vetro o altro materiale) resistenti e certificati ai fini della sicurezza contro la caduta, oppure possono essere costituiti da elementi verticali distanti non più di cm 10 uno dall’altro. La stessa distanza deve essere rispettata come distanza tra il pavimento e la parte più bassa degli |
elementi verticali. Le ringhiere non devono avere elementi orizzontali che possano permettere la funzione di scala. | Le ringhiere non devono avere elementi orizzontali che possano permettere la funzione di scala; qualora per esigenze di composizione architettonica si realizzino ringhiere con elementi orizzontali ripetuti, le medesime ringhiere dovranno essere schermate/protette con dispositivi/sistemi che impediscano l’arrampicamento; come ad esempio: corrimano con sbalzo interno, lastre trasparenti, fioriere interne. Nella dichiarazione di cui all’articolo 138 della L.R. n. 1/2015 il Direttore dei Lavori dovrà asseverare di aver provveduto alla schermatura/protezione delle ringhiere con elementi orizzontali ripetuti. |
ART. 23 - Locali a piano terra e seminterrati
Testo vigente | Testo modificato |
L’uso di abitazione diurna (cucina, soggiorno, servizi igienici) può essere consentita nei locali seminterrati purché abbiano i seguenti requisiti: - siano garantite le condizioni di “isolamento dal terreno”, come previsto all’art. 3, lettera b) comma 1; - l’altezza media ponderale delle pareti fuori terra del locale sia di almeno m. 1,20; - ogni locale deve essere provvisto di finestre apribili, la cui superficie non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Possono essere utilizzati ad uso di abitazione piani terreni posti a quota del piano di campagna, purché siano garantite le condizioni di “isolamento dal terreno”, come previsto all’art. 3, lettera b) comma 1 ed idonea protezione dall’afflusso di acque meteoriche. I piani di edifici dove ai piani sovrastanti è presente o prevista l’attivită residenziale possono inoltre essere adibiti a laboratorio, purché l’attivită non sia rumorosa, molesta e non provochi esalazioni nocive nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. I piani terreni possono essere adibiti ad attività produttiva di peni e servizi, purché l’attivită non sia in contrasto con la residenza. In tale caso, salvo le altre norme vigenti in materia, devono avere: - altezza minima di m. 2,70; | - siano garantite le condizioni di “isolamento dal terreno”, come previsto all’art. 3, lettera b) comma 1 e 2; Possono essere utilizzati ad uso di abitazione piani terreni posti a quota del piano di campagna, purché siano garantite le condizioni di “isolamento dal terreno”, come previsto all’art. 3, lettera b) comma 1 ed idonea protezione dall’afflusso di acque meteoriche. |
- solai areati o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3. Le autorimesse private al piano terra, interrato e seminterrato possono avere altezza minima netta di m. 2,20, quelle pubbliche ml. 2.50. |
ART. 29 - Attività turistica
Testo vigente | Testo modificato |
Le caratteristiche funzionali per le strutture ricettive sono regolate dalla legge regionale 12 luglio 2013, n.13 (Testo unico in materia di turismo) e s.m.i., oltre quelle del presente regolamento. | Le caratteristiche funzionali per le strutture ricettive sono regolate dalla legge regionale 10.07.2017 n. 8 e s.m.i., oltre quelle del presente regolamento. |
Art. 39 – Allevamenti zootecnici
Testo vigente | Testo modificato |
1. Per allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento di animali che produce beni o servizi destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti di selvaggina, maneggi, stazioni di monta equina con carattere continuativo con esclusione degli allevamenti di animali da affezione non aventi carattere commerciale e degli allevamenti familiari destinati all’autoconsumo, così come definito dalle vigenti normative. Non è considerato allevamento la detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche di animali d’affezione, come definita dalla D.G.R. 11 settembre 2012, n.1073, con i limiti massimi di 4 fattrici o 10 cani adulti e 30 cuccioli per anno. Chiunque attivi un allevamento zootecnico, deve darne comunicazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 216 X.X.XX.XX., ed al Servizio Sanità Ani male della USL ai fini della registrazione nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche (BDN). Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori di pensioni per animali, così come previsto dalle normative regionali. Sono altresì tenuti ai medesimi obblighi i titolari di allevamenti di rane e chiocciole (elicicoltura), bachi da seta (bachicoltura), lombricoltura e altri (ad es. struzzi, daini, )͙ , nonché di attività di detenzione diversa da quella personale a scopo amatoriale con finalità non economiche. |
2. L’ubicazione dei nuovi allevamenti( ivi compresi gli ampliamenti di impianti zootecnici esistenti) deve essere conforme a quanto segue: a. gli allevamenti zootecnici possono essere realizzati esclusivamente nelle zone agricole indicate nel vigente PRG o in altre specifiche zone sempre previste dal PRG vigente; b. fermo restando il titolo abilitativo edilizio necessario, le strutture e gli impianti zootecnici, le vasche di accumulo dei liquami, le concimaie dovranno essere ubicati ad almeno: 1) m. 40 da strade provinciali, comunali esistenti o previste nel PRG, vicinali, dalla rete escursionistica regionale nonché da confini di proprietà; 2) m. 30 da abitazioni di proprietă o al servizio dell’azienda; 3) m. 200 da edifici residenziali e da fabbricati ad uso agrituristico di altra proprietà; 4) m. 400 da nuclei abitati esistenti all’interno della zona agricola e censiti come tali da IST T, composti dall’insieme di almeno 10 edifici residenziali e per servizi, nonché da strutture di tipo ricettivo turistico. La misura della distanza deve essere effettuata dall’edificio piƶ prossimo all’insediamento zootecnico. 5) m. 500 da insediamenti residenziali o per servizi esistenti, previsti dal PRG ad eccezione degli allevamenti suinicoli, avicoli e ittiogenici, per i quali la distanza è pari a m 600; 6) m. 100 da strade regionali; 7) m. 60 da ferrovie; 8) m. 300 da fonti di captazione di acque potabili ad uso pubblico e privato e m. 100 da fonti di captazione per altri usi; 9) m. 100 da corsi d’acqua e laghi di cui all’articolo 108 della L.R.n.1/2015, nonché dai corsi d’acqua demaniali, m.300 dal lago Trasimeno; 10) m 200 da attività di trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari; nel caso in cui tali attività siano esercitate dalla medesima azienda, la distanza è ridotta a m 30; 11) m 50 da attività industriali; 12) m 200 m da altri allevamenti (con esclusione delle detenzioni ad uso amatoriale e autoconsumo, di cui all’art.45) 3. Gli interventi connessi al recupero di stalle dismesse o all’ampliamento dell’insediamento zootecnico sono permessi solo nel caso quest’ultimo, nel suo complesso, rispetti le distanze previste dal presente capitolo e, nel caso di suini, comunque con un incremento dei capi non superiore a 1000. 4. La realizzazione di nuove strutture e/o impianti | 12) m 200 m da altri allevamenti (con esclusione delle detenzioni ad uso amatoriale e autoconsumo, di cui all’art. 43) |
zootecnici è subordinata all’impossibilită di adeguare e/o ampliare l’insediamento eventualmente giă presente, anche se dismesso, all’interno della superficie condotta dall’azienda agricola o della medesima proprietă e alla condizione che il carico dell’allevamento non determini un apporto di azoto organico complessivo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori riportati nell’allegato I del DM 5046/2016 e degli eventuali apporti rilasciati direttamente dagli animali al pascolo e comunque in rapporto alla SAU aziendale riportata nel fascicolo aziendale AGEA alla data di presentazione del progetto e ricadente all’interno del comune di Castiglione del Lago e dei comuni limitrofi. Tali condizioni sono volte a garantire un’adeguata capacită di utilizzazione agronomica degli effluenti, anche contenendo l’eccessiva impermeabilizzazione del suolo agricolo, presupposto essenziale per il contesto igienico dell’insediamento zootecnico. Per il calcolo del quantitativo medio di azoto apportato, oltre alla SAU aziendale, può essere presa in considerazione anche quella extra-aziendale, qualora sussistano accordi e/o contratti scritti pluriennali con specifica autorizzazione all’impiego agronomico, purché su superficie ricadente all’interno del Comune di Castiglione del Lago e dei comuni limitrofi. Inoltre possono essere presi in considerazione anche contratti di conferimento a impianto di trattamento e/o biodigestore. Se del caso, tali accordi dovranno essere rinnovati o sostituiti con altri di pari superficie per garantire il rispetto del carico zootecnico estensivo per tutta la durata dell’esercizio dell’allevamento. In ogni caso, la S U è quella che risulta nel fascicolo aziendale GE dell’impresa specifica alla data di presentazione del progetto. Nell’eventualită di allevamenti condotti con le modalită del brado o del semibrado, la superficie boschiva oggetto di pascolamento posseduta dal titolare dell’allevamento e riportata nel fascicolo aziendale come PLT (pratiche locali tradizionali) può essere aggiunta alla SAU aziendale per il calcolo del carico del bestiame, al netto delle tare, ossia per una quota massima del 50% della superficie codificata come PLT. La capacità di utilizzazione agronomica degli effluenti, riguardante l’apporto di azoto organico non superiore a 170 kg per ettaro e per anno, non è prevista per l’azienda zootecnica qualora gli effluenti siano conferiti ad un impianto di trattamento e/o di biodigestione, limitatamente alla quantità conferita degli stessi effluenti. |
5. Tutte le aziende zootecniche, sia associate in forma consortile che singolarmente, che ricadono nella Zona Vulnerabile ai Nitrati del Lago Trasimeno, relativa solo alla porzione comprendente i corpi idrici canale dell’ Anguillara e fosso Paganico, dovranno prevedere l’utilizzo di una delle seguenti tecniche: - L’impiego di tecniche di separazione solido- liquido degli effluenti zootecnici e dei digestati previsti dal DM 25 febbraio 2016 n. 5046; - Ricorso a sistemi di compostaggio degli effluenti e dei digestati come sopra individuati; - Tecniche di utilizzazione agronomica dei liquami mediante iniezione diretta in profondità e/o con distribuzione in copertura su terreni di fondovalle e pede-collinare, avvalendosi di appositi macchinari. 6. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione, nonché cambi d’uso di strutture preesistenti, connessi a insediamenti suinicoli di capacità complessiva maggiore a 4000 kg (peso vivo medio) dovranno prevedere un sistema produttivo volto a contenere le emissioni di odori, prevedendo l’adozione di almeno una tecnica per ogni ambito di cui al seguente elenco indicativo/divulgativo e non esaustivo: a) ambito della stabulazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati); - ridurre le superfici di emissione degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento); - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno (quando applicabile in funzione del benessere animale); - limitare e/o diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento; - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. b) ambito del trattamento e dello scarico dell'aria esausta - uso di un sistema di trattamento Bioscrubber (o filtro irrorante biologico), Biofiltro, Sistema di |
trattamento aria a due o tre fasi. In alternativa alla tecnica di trattamento dell’aria in uscita, devono essere adottate soluzioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: - aumento dell'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti); - aumento della velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale; - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione tipo siepe frangivento, con essenze arboree d’alto fusto); - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti (se presenti) per deviare l'aria esausta verso il suolo; - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile; - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento (solo per nuove strutture). 7. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione, nonché cambi d’uso di strutture preesistenti, connessi a insediamenti avicoli di capacità complessiva maggiore a 3000 kg (peso vivo medio) dovranno prevedere un sistema produttivo volto a contenere le emissioni di odori, prevedendo l’adozione di almeno una delle seguenti tecniche di cui al seguente elenco indicativo/divulgativo e non esaustivo: - uso di un sistema di trattamento aria, quale: Scrubber con soluzione acida; Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). In caso di allevamento di ovaiole: - rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria. In caso di gabbie non modificate: - sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di |
allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria; - nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento); - essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento); - essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento); - nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere); - essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda). In caso di allevamento di pollame e tacchini: - ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda); - sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda); - ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda); - lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti); - pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck). In caso di altri avicoli: - aggiunta frequente di lettiera (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda o lettiera profonda combinata con pavimento parzialmente fessurato); - rimozione frequente degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto fessurato). 8. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di stalle, aperte o chiuse, nonché cambi d’uso di strutture preesistenti, connessi a insediamenti suinicoli e avicoli di capacità complessiva rispettivamente maggiore a 4000 kg e 3000 kg (p.v. medio), così come quelli connessi a |
insediamenti di altri animali di capacità maggiore a 4000 kg (p.v. medio) la cui stabulazione sia effettuata senza uso di lettiera, dovranno prevedere, preferibilmente, sistemi di separazione e/o compostaggio immediati (senza stoccaggio in azienda) degli effluenti prodotti, anche presso strutture terze e/o consortili; in caso contrario per lo stoccaggio aziendale dovranno essere adottate almeno due delle seguenti tecniche per ciascuna tipologia di effluente, anche in combinazione fra loro: - minimizzare il rimescolamento del liquame; - coprire il deposito di liquame durante lo stoccaggio, con copertura rigida o flessibile o galleggiante (pellet di plastica, materiali leggeri alla rinfusa, coperture flessibili galleggianti, piastrelle geometriche di plastica, copertura gonfiata ad aria, crostone naturale, paglia); - al pari del liquame, coprire i cumuli di effluente solido o stoccarli in capannoni; - eseguire l’acidificazione degli effluenti; - localizzare il deposito d’effluenti tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali, comunque in aggiunta al doppio filare di essenze ad alto fusto di cui all’articolo 53). 9. È vietato edificare stalle e concimaie nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 108 della L.R. 1/2015, nonché è fatto obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 107 della stessa legge regionale, in materia di tutela dei corpi idrici. Inoltre è vietato edificare stalle e concimaie nelle fasce di rispetto del P.U.T. e comunque a meno di m. 1000 di distanza dalla quota di livello regolata dei laghi, compresi il Lago di Chiusi ed il Lago di Montepulciano. 10. Le distanze di cui al comma 2 lettera b) sono ridotte fino al 50% in caso di nuove stalle, ampliamenti, ricoveri ed impianti zootecnici con una capacità massima d’allevamento pari a 4000 kg (p.v. medio) in riferimento a suini, bovini, equini ed ovicaprini e pari a 3000 kg (p.v. medio) in riferimento alle altre specie, calcolata tenendo conto anche della capacità delle eventuali strutture preesistenti. Ai fini delle consistenze riportate nel presente capitolo, per il peso degli animali il riferimento è costituito da quanto riportato dall’ llegato I del DM 25 febbraio 2016 n. 5046 o dalla DGR 6 settembre 2006 n. 1492, in merito al peso vivo medio di | - localizzare il deposito d’effluenti tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali, comunque in aggiunta al doppio filare di essenze ad alto fusto di cui all’articolo 52). 10.Le distanze di cui al comma 2 lettera b) sono ridotte fino al 50% in caso di nuove stalle, ampliamenti, ricoveri ed impianti zootecnici con una capacità massima d’allevamento pari a 4000 kg (p.v. medio) in riferimento a suini, bovini, equini ed ovicaprini e pari a 3000 kg (p.v. medio) in riferimento alle altre specie, calcolata tenendo conto anche della capacità delle eventuali strutture preesistenti. Ai fini delle consistenze riportate nel presente capitolo, per il peso degli animali il riferimento è costituito da quanto riportato dall’Allegato I del DM 25 febbraio 2016 n. 5046 o dalla DGR 6 settembre | ||
2006 n. 1492 | o se del caso dalla DGR Umbria n. |
ciascuna categoria animale. In caso di allevamento brado o semibrado si tiene conto delle consistenze medie, negli altri casi delle consistenze massime allevabili all’interno della struttura di confinamento e/o stabulazione. | 501/2019, in merito al peso vivo medio di ciascuna categoria animale. In caso di allevamento brado o semibrado si tiene conto delle consistenze medie, negli altri casi delle consistenze massime allevabili all’interno della struttura di confinamento e/o stabulazione. 10 bis – Nel caso di ristrutturazione edilizia e urbanistica anche di una porzione di impianto zootecnico esistente posto ad una distanza inferiore di quelle definite dal comma 2), lettera b) di cui sopra. Qualora la progettazione dell’intervento mantenga inalterate le distanze igienico sanitarie attuali e dimostri la contestuale sussistenza di tutte e tre le seguenti condizioni: a) la riduzione del fattore di emissione di ammoniaca (KgNH3/posto/anno) di almeno il 70% rispetto all’esistente. b) il rispetto di almeno 10 BAT in più di quelle minime indicate dalle Linee Guida sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) applicabili agli allevamenti AIA di cui alla “Decisione di esecuzione UE del 15 febbraio 2017 concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE” c) un consistente miglioramento della dispersione degli odori, con una riduzione areale della “nuvola odorigena” di almeno il 60% rispetto all’esistente; riduzione da dimostrare nella progettazione con il Report del modello scientifico previsionale della dispersione degli odori. Potrà essere concesso un ampliamento della superficie coperta dell’impianto zootecnico con il limite massimo di incremento del 25 % rispetto alla SUC esistente ed autorizzata, l’ampliamento sarà all’interno dell’attuale perimetro dell’impianto zootecnico e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 90 della L.R. n. 1/2015, senza che questo modifichi la distanza igienica sanitaria esistente riferita al perimetro dell’impianto zootecnico. Per perimetro dell’impianto zootecnico esistente si intende la polilinea chiusa che racchiude in un unico areale i lati degli edifici destinati al ricovero al coperto degli animali, e/o degli edifici di stoccaggio e magazzinaggio strettamente legati all’allevamento (interamente compresi nel raggio di 100 m rispetto a quelli di ricovero) e/o degli edifici abitativi dei titolari o degli addetti; oltre ai contigui e aderenti spazi di manovra riferiti agli edifici di cui sopra e alle strade di servizio interne. | ||
10 ter - L’utilizzo dell’incremento di SUC oltre al rispetto del comma 2 dell’articolo 90 della L.R. n. |
1/2015, è subordinato alla sottoscrizione fra il proponente, il Comune, L’Usl, l’ArpaUmbria di un piano di monitoraggio applicato alle seguenti fasi di realizzazione/esercizio:
Scenario Zero- situazione odorigena ed acustica allo stato esistente dell’impianto zootecnico Scenario Uno – situazione odorigena e acustica allo stato di dimissione temporanea delle parti da demolire e/o ristrutturare
Scenario Due – situazione odorigena e acustica allo stato finale dell’intervento e all’avvenuto ripopolamento delle stalle.
Le modalità, i periodi temporali, il livello di popolamento zootecnico, le competenze dei monitoraggii, le sanzioni e le modalità delle eventuali sospensioni dell’attività saranno definiti nel piano di monitoraggio, i risultati del monitoraggio saranno resi pubblici e dovranno confermare le riduzioni e i miglioramenti dichiarati nel progetto. La bozza del piano di monitoraggio dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale previo parere della Commissione Consiliare Urbanistica, prima del rilascio del titolo autorizzativo.
11. Nel caso di ristrutturazione urbanistica con attività di totale demolizione e ricostruzione di impianti zootecnici esistenti e autorizzati dovranno essere rispettate le distanze previste per nuovi impianti.
12. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani (ad esclusione di quelli classificati dal PRG-PS come Insediamenti di Valore Storico Culturale) è ammessa la detenzione degli animali di affezione come definiti nel presente regolamento.
Gli spazi di detenzione degli animali di affezione, al fine di evitare inconvenienti igienici e odori molesti, devono essere mantenuti puliti e, qualora non abbiano pavimenti impermeabili, devono essere sistemati in modo tale da evitare il ristagno dei liquami e realizzati ad una distanza non inferiore a ml. 15 dagli edifici residenziali o per servizi di proprietà diversa.
13. Sono comunque fatte salve le normative in materia di valutazione di impatto acustico.
14. Per il personale addetto alla gestione dell’allevamento devono essere messi a disposizione servizi igienici, docce e spogliatoio secondo quanto previsto al Titolo 5. “Igiene degli ambienti di lavoro” del presente regolamento.
Le dotazioni di cui sopra devono essere ubicate nell’ambito dell’allevamento zootecnico o nelle immediate vicinanze.
Se l’allevamento fa parte di un’azienda agricola, la quale possiede giă dette strutture per il personale dipendente, le stesse sono utilizzabili anche dal personale che gestisce l’allevamento a condizione che siano rispettati i parametri previsti. 15. Le distanze riferite alle fonti di captazione idrica possono essere incrementate laddove dalla relazione geologica redatta a cura del proponente l’intervento dell’impianto zootecnico risulti il potenziale rischio di inquinamento delle risorse idriche captate. 16. Le distanze come stabilito al comma 10 per le condizioni in esso indicate, sono valide anche per interventi su recinzioni legate all’allevamento all’aperto di animali non di affezione e autoconsumo cosŞ come definiti negli articoli seguenti. | 16.Le distanze come stabilito al comma 10 per le condizioni in esso indicate, sono valide anche per interventi su recinzioni legate all’allevamento all’aperto di animali : fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 43 e 62 del presente regolamento.non di affezione e autoconsumo così come definiti negli articoli seguenti. |
ART. 43 - Detenzione di animali di affezione e per autoconsumo
Testo vigente | Testo modificato |
Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento commerciale, animali di qualsiasi specie; è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo e senza finalità economiche purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di qualsiasi genere al vicinato o da produrre esalazioni odorigene. Per animali di affezione, oltre a quanto definito dalla D.G.R. 11 settembre 2012, n.1073, si intendono: - Uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti-mandarini, o uccellini similari) chiusi in gabbia (non più di 5 coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli); - Uccelli di media taglia (piccioni, tortore, uccelli similari come dimensione) chiusi in gabbia, (non più di 4 coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli); - Ulteriori animali di affezione (compresi i gatti) purché di piccola taglia e limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia fatto salvo il disposto dell’art.45. Ad esclusione dei centri abitati, oltre agli animali | Ad esclusione dei centri abitati, così come |
definiti nel punto precedente, in deroga alle distanze definite negli articoli precedenti, è inoltre possibile detenerne ulteriori purché senza finalità economiche e alle seguenti condizioni: 1. il numero degli animali non deve superare, per ogni nucleo familiare costituito fino a 4 componenti, i seguenti limiti: - conigli: due coniglie, un coniglio maschio e una nidiata; - avicoli: 12 capi; - galline ovaiole: 4 capi; - Suini: 2 capi; - cavalli e altri erbivori: 2 capi. 2. Nel caso di detenzione per autoconsumo degli animali di bassa corte per i nuclei familiari formati da più di quattro componenti, i limiti sopra indicati sono aumentati di un quarto per ogni ulteriore componente. Inoltre: - I relativi ricoveri dovranno essere realizzati con materiale lavabile e disinfettabile, assicurare le condizioni di benessere con una sufficiente aeroilluminazione dei locali e con un adeguato spazio di stabulazione, secondo i parametri previsti per l’agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 8892008, allegato III); - Possedere pavimentazioni anch’esse lavabili ed essere ubicati ad una distanza non inferiore a metri 15 dai confini di proprietà e metri 30 da altrui abitazione; - Dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia tali da evitare inconvenienti igienici, danni o esalazioni odorigene, diffusione di topi e mosche; - Le deiezioni dovranno essere depositate in idonei compostatori; - Per i cavalli e gli altri erbivori, sia disponibile una superficie aperta calpestabile di almeno 400 m2 per ogni 100 kg di peso vivo degli animali detenuti; - E’ vietata la loro detenzione in aree comuni condominiali. 3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare il ricovero che non costituirà s.u.c. dovrà essere adeguato alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso su tre lati ed essere privo di fondazioni e rialzato da terra e al di | delimitati nell’elaborato G10 del PRG-PS oltre agli animali definiti nel punto precedente, in deroga alle distanze definite negli articoli precedenti, è inoltre possibile detenerne ulteriori purché senza finalità economiche e alle seguenti condizioni: |
sopra dovră essere disposta un’adeguata tettoia; non dovră, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale. 4. Qualora l’animale con il suo comportamento libero sia di pericolo a se stesso od ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente e sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta. 5. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 6. E’ vietato tenere animali in isolamento. È altresì vietato tenere animali in condizioni di impossibile o comunque di difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. 7. E’ severamente vietato: - abbandonare qualsiasi tipo di animali domestici; - abbandonare e/o immettere specie animali vertebrate od invertebrate, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico (sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore); - Viene equiparato all’abbandono il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietă catturati dal Servizio Veterinario della ASL ed ospitati presso i canili di riferimento. 8. Come prescritto dalle normative vigenti (L.R. 9 aprile 2015, n. 11, come modificata dalla L.R. 17 agosto2016, n. 10) è severamente proibito, a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. 9. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, etă e/o condizione per la pratica in |
forma attiva dell’accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze e che si trovino in cattivo stato di salute o palesemente maltrattati, saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL e condotti al canile di riferimento. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore. 10. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi oassimilabili, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 11. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. 12. La fuga di un animale pericoloso dovră essere immediatamente segnalata alle Forze dell’Ordine e al Servizio Veterinario della ASL. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, il Servizio Veterinario provvederă a richiedere l’intervento di operatori specificamente autorizzati alla detenzione e all’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Soltanto in caso di grave minaccia per la pubblica incolumità si potrà procedere all’abbattimento dell’animale. E ’ vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale, o fauna selvatica salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria e sanitaria. I cani randagi o di proprietà catturati e custoditi presso il canile di riferimento, così come i gatti liberi sul territorio, non possono essere soppressi né ceduti per sperimentazione e vivisezione. L’eutanasia è prevista per soggetti affetti da gravi patologie o patologie in fase terminale. L’eutanasia deve essere sempre preceduta da anestesia profonda ed eseguita da un medico veterinario. Comunque ai fini della soppressione eutanasica degli animali da affezione fare riferimento a quanto previsto dall'art. 216 della L.R. 17 agosto 2016, n. 10. 13. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi. |
Il conducente deve comunque assicurare all'animale l’areazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo e soste. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle auto in assenza di ventilazione e luce. È vietato detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno. È assolutamente vietato detenere animali in autoveicoli in sosta in assenza del conducente o di altra persona, se tale comportamento determinasse pericolo per la vita dell’animale In ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l’insorgenza e la diffusione delle zoonosi o altre malattie. |
ART. 53 - Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti degli allevamenti
Testo vigente | Testo modificato |
La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti deve essere calcolata come stabilito nel DM 25 febbraio 2016 n. 5046 e nella DGR 6 settembre 2006 n. 1492, tenendo conto della capacită massima dell’insediamento zootecnico interessato. I contenitori per lo stoccaggio devono essere comunque collocati in prossimità delle strutture d’allevamento alle quali sono asserviti. | La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti deve essere calcolata come stabilito nel DM 25 febbraio 2016 n. 5046 e nella DGR 6 settembre 2006 n. 1492, o se del caso dalla DGR Umbria n. 501/2019 tenendo conto della capacită massima dell’insediamento zootecnico interessato. |
ART. 54 - Platee di accumulo letame
Testo vigente | Testo modificato |
Gli allevamenti che producono materiale palabile (letame, polline, stallatico, ecc.), anche in relazione alla eventuale necessità di stoccaggio temporaneo, devono essere dotate di idonea superficie per lo stoccaggio dello stesso, realizzata in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente (DM 25 febbraio 2016 n. 5046 e DGR 6 settembre 2006 n. | Gli allevamenti che producono materiale palabile (letame, polline, stallatico, ecc.), anche in relazione alla eventuale necessità di stoccaggio temporaneo, devono essere dotate di idonea superficie per lo stoccaggio dello stesso, realizzata in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente (DM 25 febbraio 2016 n. 5046 e DGR 6 settembre 2006 n. |
1492) per quanto riguarda il dimensionamento e le modalità realizzative. In alternativa, ma esclusivamente per la detenzione di animali di cui all’art. 43, il contenimento degli effluenti puž essere temporaneamente effettuato all’interno di idonei contenitori chiusi in attesa di provvedere al successivo regolare smaltimento (utilizzo agronomico o invio tramite ditte espressamente autorizzate). Le platee di accumulo devono essere comunque collocate in prossimità delle strutture di allevamento alle quali sono asservite. Per quanto riguarda le piattaforme di compostaggio di cui all’art. 17 della D.G.R. 1492/06 (aziendali o consortili), dovranno essere dimensionate, realizzate e gestite secondo la specifica progettuale della ditta fornitrice della tecnologia ed autorizzate dal Comune nei termini indicati dal suddetto articolo. Il progetto dovrà riportare i nominativi delle imprese interessate e le caratteristiche dei prodotti ligno - cellulosici e degli effluenti provenienti dalle stesse, in termini di tipologia e di quantità, prevedendo strutture di compostaggio di adeguata capacità ai volumi conferiti. | 1492) o se del caso dalla DGR Umbria n. 501/2019) per quanto riguarda il dimensionamento e le modalità realizzative. invariato |
ART. 61 - Effluenti da attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici
Testo vigente | Testo modificato |
L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari è disciplinata dalla DGR 2/08/2006 n. 1423 e s.m.i., l’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettera ) B) C) del D. Lgs 152/06 e da piccole aziende agroalimentari, dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di cui al D. LGS 99/92 e dei reflui dell’attivită di piscicoltura, sono disciplinati dalla DGR 6/08/2006 numero 1492. La DGR 2/08/2006 n. 1423 e la DGR 6/08/2006 numero 1492 stabiliscono, fra l’altro, i contenuti e le modalită di presentazione dell’eventuale comunicazione preventiva. L’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei prodotti assimilati (digestato) è disciplinato dal DM 25/02/2016 n. 5046, per essi si applicano le disposizioni previste dagli art. 57, 59 e 125. Lo scarico è in ogni caso effettuato conformemente | L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari è disciplinata dalla DGR 2/08/2006 n. 1423 e s.m.i., l’utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettera ) B) C) del D. Lgs 152/06 e da piccole aziende agroalimentari, dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di cui al D. LGS 99/92 e dei reflui dell’attivită di piscicoltura, sono disciplinati dalla DGR 6/08/2006 dalla DGR 6 settembre 2006 numero 1492 o se del caso dalla DGR Umbria n. 501/2019. La DGR 2/08/2006 n. 1423 e la DGR
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alla Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue approvata con DGR Umbria 19/08/2018, numero 1024. Quando lo scarico non è soggetto esclusivamente a comunicazione preventiva, i titolari delle piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e i titolari degli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (utorizzazione Integrata ambientale) hanno l’obbligo di presentare apposita richiesta di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale). L’impiego di effluenti provenienti da attivită di trasformazione per l’utilizzazione agronomica è permesso con carico massimo annuo di azoto pari a 170 kg/ha al lordo di eventuali prodotti azotati distribuiti sulle stesse superfici, elevabile a 240 kg/ha nelle aree caratterizzate da acquiferi non vulnerabili. I quantitativi potranno essere altresì aumentati qualora sia presentato uno specifico Piano di Utilizzazione Agronomica, che giustifichi un fabbisogno azotato netto colturale maggiore, corrispondente all’apporto azotato apportato, che in ogni caso non potrà superare il valore di 340 kg/ha. |
ART. 88 - Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi le strutture mobili e/o temporanee)
Testo vigente | Testo modificato |
Fatta esclusione per i locali adibiti a mensa, i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati, compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto-autobanchi (per quanto per loro applicabile), devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare: - I pavimenti di tutti i locali di lavorazione devono avere caratteristiche di sicurezza, essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare impiegando materiali resistenti ad urti e corrosioni, non assorbenti, lavabili e non tossici fatto salvo che gli operatori alimentari non dimo di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, qualora sia richiesto dalla specifica attività, i pavimenti devono assicurare un sufficiente drenaggio ed essere dotati di pozzetti sifonati di scarico delle acque di lavaggio; |
- Le pareti di tutti i locali di lavorazione devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiali resistenti ad urti e corrosioni, non assorbenti, lavabili e non tossici e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'Autorità Competente che altri tipi di materiali ed altre soluzioni tecniche possono essere impiegati appropriatamente; - I soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle; - Le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte devono essere, se necessario, munite di barriere anti-insetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione; Le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. A tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'Autorità Competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; - Tutte le porte devono garantire la completa chiusura dei vani di accesso. Le eventuali porte in legno devono essere trattate alla superficie in modo da presentare caratteristiche in linea con quanto prescritto dal regolamento. Le porte in ferro non devono presentare segni di ruggine; - Le superfici (comprese quelle degli arredi e delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, fatto salvo che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; - L’utilizzo del legno per le superfici di taglio è limitato ai ceppi la cui superficie deve presentarsi compatta e levigata. Per essi deve essere previsto specifico protocollo di manutenzione e sanificazione. |
Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un'adeguata erogazione di acqua calda (min 82°C) e fredda. Devono essere presenti idonee attrezzature, in adeguato stato di manutenzione, per la pulizia e il lavaggio degli impianti e delle attrezzature. Il tipo e il dimensionamento dei dispositivi per la pulizia e la disinfezione verranno valutati caso per caso (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: prese di acqua per attacco lance di lavaggio per arredi ed attrezzature fisse e/o non smontabili, zona-locale lavaggio pentolame, vassoi, stoviglie con relativi arredi ed attrezzature. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda. Nelle piccole realtà è possibile che gli acquai di cui ai punti precedenti coincidano purché in numero e strino all'Autorità Competente che altri tipi dimensioni adeguate alla realtà produttiva. Nei locali destinati ad attività di preparazione- manipolazione di alimenti devono essere disponibili, per gli addetti, lavamani in numero sufficiente ed adeguatamente collocati e segnalati. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti e/o degli utensili devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani. I lavabi, se esclusivamente dedicati a lavamani, devono disporre di comando non utilizzabile manualmente (a pedale, a cellula fotoelettrica elettrico, ecc.), acqua corrente fredda e calda, distributore automatico di sapone e asciugamani monouso od altro sistema igienico di asciugatura. Gli esercizi che prevedono somministrazione e consumo ai tavoli e quelli destinati alla vendita al dettaglio devono rispettare quanto previsto dalle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, la cui verifica di adozione è di competenza comunale. | Gli esercizi che prevedono somministrazione e consumo ai tavoli e quelli destinati alla vendita al dettaglio devono rispettare quanto previsto dalle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, la cui verifica di adozione è di competenza comunale. |
ART. 105 – Certificazione sanitaria
Testo vigente | Testo modificato |
I funghi freschi epigei spontanei destinati alla commercializzazione negli esercizi di vendita e/o alla somministrazione presso le attività di ristorazione debbono muniti di certificazione micologica. | I funghi freschi epigei spontanei destinati alla commercializzazione negli esercizi di vendita e/o alla somministrazione presso le attività di ristorazione debbono essere muniti di certificazione micologica. |
ART. 110 - Altezza dei locali
Testo vigente | Testo modificato |
L’altezza dei locali catastalmente classificati C1( o categorie assimilabili) non deve essere inferiore a quella definita nei precedenti articoli. Negli ambiti dello spazio urbano coincidente con gli insediamenti esistenti recenti prevalentemente residenziali è consentita un’altezza variabile fra 2,70m e 3,00m al fine di privilegiare mixitè funzionali tra residenza e attività di servizi. In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre di ml. 3 e in ogni caso l’altezza minima non dovrà essere inferiore a ml. 2,20. Gli spazi con altezza minima inferiore a ml. 2,20 non vanno computati nel calcolo dell’altezza utile interna dei locali e vanno opportunamente segnalati negli elaborati grafici del progetto edilizio e sono definiti non usufruibili per tipologia di locale C1. Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedono, puž essere consentito l’uso di locali con altezze medie inferiori a ml.3, fermo restando quanto previsto all’art. 7, solo su apposita deroga dell’Unită Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della ASL (All. IV punto 1.2.4 d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in presenza di personale dipendente o ad esso equiparato). I locali adibiti ad uffici, anche se all’interno di attivită produttive e/o servizi, possono avere un’altezza non inferiore a m. 2.70. In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre non inferiore a m.2.70 con altezza minima non inferiore a m. 2.00. | In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre di ml. 3 e in ogni caso l’altezza minima non dovrà essere inferiore a ml. 2,20. Per i nuovi edifici con presenza di copertura inclinata l’altezza media utile interna dei locali deve essere almeno di 2,70 m, e in ogni caso l’altezza minima non dovrà essere inferiore a 2,20 m In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre non inferiore a m.2.70 con altezza minima non inferiore a m. 2.00. |
L’altezza dei locali catastalmente classificati C2 (o categorie assimilabili) non deve essere inferiore a m.2.70. In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre non inferiore a m.2.70 con altezza minima non inferiore a m. 2.00. Per i locali classificati C3, limitatamente a servizi igienici, spogliatoi e docce, le altezze sono riportate nell’articolo specifico. Per i restanti locali catastalmente classificati C3 (archivi, magazzini e depositi in cui non sia prevista la presenza fissa di personale o l’uso di macchine), l’altezza non dovrà essere inferiore a m. 2.40. In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre non inferiore a m.2.40 con altezza minima non inferiore a m. 1.80. | n presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali deve essere sempre non inferiore a m.2.70 con altezza minima non inferiore a m. 2.00. In presenza di copertura inclinata l’altezza utile interna dei locali C3 deve essere sempre non inferiore a m.2.40 con altezza minima non inferiore a m. 1.80. |
ART. 131 - Accensione fuochi
Testo vigente | Testo modificato |
Non è consentito, in tutto il territorio Comunale, bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari od altri materiali di rifiuto che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste. All’interno dei centri abitati, non è consentito bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità Sanitarie preposte. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E’ consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Fuori dai centri abitati non è consentito accendere fuochi ad una distanza inferiore a: - 50 mt. da strade, linee ferroviarie. - 100 mt. da abitazioni, edifici, distributori carburanti, aree boscate, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, cataste di legna, foraggio o da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o | E’ consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Fuori dai centri abitati non è consentito accendere fuochi per l’abbruciamento in loco dei residui vegetali ad una distanza inferiore a: |
combustibile. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e della circolazione stradale, il fuoco deve essere assistito dal numero adeguato di persone fino a quando lo stesso sia spento. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto indicato dall’art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con X.X. 000/0000. | Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e della circolazione stradale, il fuoco deve essere assistito dal numero adeguato di persone fino a quando lo stesso sia spento. A tale scopo prima dell’accensione dovrà sempre essere sempre verificata la disponibilità di approvvigionamento d’acqua nelle aree contigue. |
ART. 142 - Aree idonee
Testo vigente | Testo modificato |
Ai fini della emissione del parere di conformità urbanistica, si considerano in via esclusiva aree idonee alla realizzazione degli impianti in oggetto i siti compromessi o i siti nei quali vi sia la presenza di allevamenti zootecnici in funzione o dismessi collocati a distanze tali da centri abitati, nuclei abitati, case sparse e/o attività turistico-ricettive che ne consentano la permanenza ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale e del presente Testo Unico. | Nel rispetto di quanto definito dall’elaborato G12 del PRG-PS, ai fini della emissione del parere di conformità urbanistica, si considerano in via esclusiva aree idonee alla realizzazione degli impianti in oggetto i siti compromessi o i siti nei quali vi sia la presenza di allevamenti zootecnici in funzione o dismessi collocati a distanze tali da centri abitati, nuclei abitati, case sparse e/o attività turistico-ricettive che ne consentano la permanenza ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale e del presente Testo Unico. |
ART. 161 - Atti vietati sul suolo pubblico
Testo vigente | Testo modificato |
Sul suolo pubblico è vietato: • eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l’uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, di inchiostro simpatico, di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; • gettare a terra carta o altro rifiuto di ogni genere; | Sul suolo pubblico è vietato: • eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose |
• scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; • gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; • bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose; • soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati (bagni Pubblici); • bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, davanti ai luoghi di culto, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d’ingresso. |
ART. 162 - Spettacoli viaggianti
Testo vigente | Testo modificato |
I seguenti articoli del regolamento disciplinano la assegnazione degli spazi ed aree pubbliche e private per l’installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attivită dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, nonché le modalită di svolgimento di tali attivită ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 337 del 18 marzo 1968. Il personale addetto a circhi equestri, padiglioni di divertimento, spettacoli ambulanti, giostre od attrazioni varie, che utilizza alloggi mobili durante la permanenza nel comune, deve sostare in aree pubbliche o private individuate dall’ mministrazione Comunale, rese idonee ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337 (disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante). Il sito scelto per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotato di erogatori di acqua potabile ad uso pubblico e di possibilità di allaccio alla fognatura pubblica o tramite altro sistema di smaltimento autorizzato secondo la normativa vigente. Definizioni Sono considerati spettacoli viaggianti, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 marzo 1968 n°337 e successive modificazioni, le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all’aperto o al chiuso, inseriti nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337 e s.m.i.. Per spettacoli viaggianti con struttura fissa si intendono le attrazioni di cui ai comma 1 | I seguenti articoli commi del regolamento disciplinano la assegnazione degli spazi ed aree pubbliche e private per l’installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attivită dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, nonché le modalită di svolgimento di tali attivită ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 337 del 18 marzo 1968. |
caratterizzate dal loro collegamento funzionale con una determinata e specifica area. Per spettacoli viaggianti a percorso libero si intendono le attrazioni di cui al comma 1 per il cui esercizio non necessita la disponibilità di apposito spazio o area. Per nuove attività dello spettacolo viaggiante si intendono, in base alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007, le singole attrazioni poste per la prima volta in esercizio sul territorio nazionale successivamente all'entrata in vigore del citato decreto, ovvero dopo l'11 dicembre 2007. Per circo equestre si intende l’attivită di spettacolo viaggiante così come definita nell’elenco ministeriale di cui al comma precedente, ovvero “ ttrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci o non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista”. Registrazione dell’attrazione Il titolare di una nuova attività dello spettacolo viaggiante, così come sopra definita, deve effettuare, precedentemente alla prima messa in esercizio, la registrazione della attività medesima. L'istanza di registrazione può essere presentata alternativamente nel comune nel cui ambito territoriale: - è avvenuta la costruzione; - è previsto il primo impiego dell'attività; - è presente la sede legale del titolare. L'istanza tendente ad ottenere la registrazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: - idonea documentazione tecnica certificante che l'attrazione è progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buonatecnica di riconosciuta validità; - copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione, in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano; - copia del libretto dell'attività, in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnato da |
traduzione ufficiale in italiano. Copia della documentazione, unitamente all'atto di registrazione dell'attività, deve essere trasmessa dal Comune al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Attività esistenti I titolari di attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale, devono dimostrare la registrazione. L'istanza deve essere alternativamente presentata al Comune : - ove è presente la sede sociale del titolare; - ove è in corso l'impiego dell'attività. La domanda deve essere corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana contenente: - disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; - verbali delle prove e dei controlli almeno su idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici e degli impianti elettrici/elettronici, effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo; - verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007; -istruzione di uso e manutenzione della attività. Copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata alla domanda di registrazione deve essere trattenuta dal titolare. Copia della documentazione, unitamente all'atto di registrazione dell'attività, deve essere trasmessa dal Comune al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea Prima di essere messe in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri della Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE, hanno l'obbligo di richiedere la registrazione ed il conseguente codice identificativo con le modalità di cui all'art.5 commi 2 e 3 del Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007. Disposizioni comuni Il Comune cui viene presentata l'istanza di registrazione deve preventivamente richiedere il parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, da individuare secondo i criteri di ripartizione di competenza di cui agli articoli 141-bis e 142 del X.X. 0 maggio 1940, |
n. 635. La Commissione, anche avvalendosi dell'ausilio di esperti esterni e fatta salva la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione di parere, ulteriori approfondimenti, svolge i seguenti accertamenti: - verifica l'idoneità della documentazione allegata alla domanda di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione, da parte di organismo di certificazione accreditato; - sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento dell'esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato. Registrazione Acquisito il parere positivo della Commissione di cui al precedente articolo, il Comune effettua la registrazione dell'attività, attribuendo un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio e rilasciando al titolare una certificazione attestante l'avvenuta registrazione. Il codice identificativo deve essere collocato sull'attrazione, tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del titolare, contenente inoltre: - l'indicazione del Comune che ha effettuato la registrazione - la denominazione dell'attività - il riferimento all'art.4 del Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 Disciplina degli spettacoli viaggianti con struttura fissa Ai sensi dell’art. 9 della Legge 337/68, nel comune di Castiglione del Lago le attività del presente titolo sono esercitate, per quanto concerne le aree pubbliche, esclusivamente nelle seguente area: Zona comunale Area pubblica Viale Brigate Divisione Garibaldi CASTIGLIONE DEL LAGO......(area limitrofa porticciolo turistico ex laghetto pescatori) L'elenco del comma precedente si intende rinnovato tacitamente di anno in anno e viene aggiornato ogni qualvolta si verifichino condizioni tali da determinarne l'adeguamento. | Disciplina degli spettacoli viaggianti con struttura fissa i sensi dell’art. 9 della Legge 337/68, nel comune di Castiglione del Lago le attività del presente titolo sono esercitate, per quanto concerne le aree pubbliche, esclusivamente nelle seguente area articolo sono esercitate nelle aree pubbliche e per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni , limitatamente alle aree elencate nella seguente tabella: L'elenco del comma della tabella precedente si intende rinnovato tacitamente di anno in anno e viene aggiornato ogni qualvolta si verifichino condizioni tali da determinarne l'adeguamento. |
L’inclusione nell'elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi. Su tutto il territorio comunale in occasione di sagre e altre analoghe manifestazioni potrà essere concessa dall'amministrazione, esclusivamente per la sola durata dell'evento a cui si riferisce, l'autorizzazione alla installazione di spettacoli viaggianti anche in aree diverse da quelle sopra indicate, purché a disposizione del comitato organizzatore della manifestazione. Tali spazi, necessariamente rientranti nell'area autorizzata della manifestazione stessa, dovranno essere comunque conformi alle disposizioni in materia urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza, viabilità e quiete pubblica. Gli spettacoli viaggianti consistenti in un’unica attrazione inferiore ad un ingombro di 30mq ed un’altezza di m.3, può essere autorizzata anche in altre aree compatibilmente con le esigenze di viabilità e di stagionalità e quiete pubblica per un periodo non superiore a 9 (nove) giorni. Nel caso di manifestazioni organizzate direttamente dal comune di Castiglione del Lago e di particolare attrattività ed interesse è consentita compatibilmente con le esigenze di viabilità, stagionalità e quiete pubblica, l’installazione di attrazioni in numero massimo di cinque, per un periodo non superiore a giorni nove, in aree diverse da quelle previste dal presente regolamento. Autorizzazioni Chiunque intenda svolgere attività di cui al presente titolo deve munirsi dei seguenti titoli: - autorizzazione di esercizio ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni e luoghi indicati; - nei casi di installazione di attrazione in aree private, atto di disponibilità del proprietario dell’area; - per gruppi di attrazioni che non superino il numero di 5, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, non è necessario acquisire il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., ma deve essere prodotta, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione; - copia della certificazione annuale di collaudo rilasciata da tecnico abilitato; |
- dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante. In presenza di gruppi di singole attrazioni superiori a n. 5 deve essere acquisito il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. Modalità di presentazione delle domande La domanda di autorizzazione di esercizio ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. deve essere inoltrata al sindaco nell'intervallo di tempo compreso tra i 10 giorni ed i 90 giorni antecedenti l'installazione delle attrezzature. Nella domanda, da presentarsi in carta legale, il richiedente deve indicare ed allegare: - le esatte generalità, con l'indicazione della residenza o domicilio, del numero fiscale o della partita IVA; - autocertificazione del possesso dei requisiti morali; - il periodo di effettiva presenza nell'area e l'esatta indicazione del numero e del giorno degli spettacoli; - il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione, nonché il numero dei carri e delle abitazioni; - nell'ipotesi di nuova attività, certificazione rilasciata dal Comune o autocertificazione attestante l'avvenuta registrazione; - a decorrere dall'11 dicembre 2009, certificazione, per le attività esistenti, rilasciata dal Comune o autocertificazione attestante l'avvenuta registrazione; - nell'ipotesi di circo: la tipologia e le dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza; fotocopia della licenza annuale rilasciata dal comune di residenza o sede legale; - stato di famiglia e residenza del titolare; - documentazione attestante la verifica tecnica annuale delle attrezzature redatta da tecnico abilitato; - copia dell'istanza di valutazione di impatto acustico da parte di tecnico abilitato; copia del contratto di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi; - n. 2 marche da bollo. Le domande incomplete degli elementi sopra indicati, qualora non venissero integrate entro la data comunicata all'interessato, sono respinte. Modalità di assegnazione delle aree L’assegnazione dell'area per l'installazione delle |
attrezzature è disposta dal Responsabile del Servizio, previa istruttoria dell'Ufficio Programmazione Economica e parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Polizia Municipale La stessa area non può essere assegnata, se non trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione dell'ultimo spettacolo della stessa tipologia di attrazione, come precedentemente definita. L’area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 2 giorni prima fino a 2 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nella autorizzazione. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento, l'assegnazione dell'area viene effettuata dall'ufficio preposto in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, come risulta da protocollo. Aree private Lo svolgimento in area privata dell'attività oggetto del presente regolamento, fermo restando il possesso dei titoli prescritti dal precedente art.10, non è consentito senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale in materia urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza, viabilità e quiete pubblica. Rilascio titoli Il titolare dell'attrazione è tenuto a ritirare la licenza d’esercizio ai sensi del citato art. 69 del TULPS prima dell’inizio dell’attivită. Prima del ritiro del titolo di cui al comma precedente, il titolare dell'attrazione deve dimostrare con idonea documentazione di avere effettuato il versamento di un contributo a titolo di rimborso del canone di occupazione di suolo pubblico e del pagamento della nettezza urbana, il cui importo viene definito dall’ mministrazione comunale. I titolari dei circhi con più di 200 posti e degli spettacoli viaggianti con più di n. 5 attrazioni, per il notevole impatto sul territorio, devono versare un deposito cauzionale di € 300,00 presso l’Ufficio Economato per eventuali danni al patrimonio pubblico, per la mancata pulizia dell’area nonchè per la rimozione della eventuale pubblicità abusiva. Il deposito cauzionale verrà restituito senza interessi al termine del periodo di concessione previo nulla osta dell’Ufficio Polizia Municipale che accerteră lo stato dell’area occupata. Orari L'orario dello spettacolo serale non potrà protrarsi |
oltre le ore 24.00. Il comma precedente è derogabile esclusivamente nell'ipotesi di spettacoli viaggianti all'interno di manifestazioni, di cui al precedente articolo, per i quali si applica il medesimo orario della manifestazione a cui sono collegati. Divieto di subconcessione Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona e/o ad altra attività. Ogni subconcessione comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per tre anni dalle aree comunali pubbliche e private, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste successivamente. Modalità di gestione dell'attività Il titolare dell'autorizzazione di esercizio è tenuto a gestire l'attività personalmente. Nella conduzione dell'attività egli può essere coadiuvato dai componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti. E' fatto obbligo di impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti. Il titolare può nominare un rappresentante, in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività. Tale nomina, controfirmata dal rappresentante, deve essere tempestivamente comunicata al Comune. Disciplina degli spettacoli viaggianti a percorso libero Chiunque intenda svolgere attività di cui al presente titolo deve munirsi dell’autorizzazione di esercizio ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni e luoghi indicati. Presentazione domanda La domanda di autorizzazione di esercizio ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. deve essere inoltrata al sindaco nell'intervallo di tempo compreso tra i 10 giorni ed i 90 giorni antecedenti alla data individuata per l'inizio dell'attività. Nella domanda, da presentarsi in carta legale, il richiedente deve indicare ed allegare: - le esatte generalità, con l'indicazione della residenza o domicilio, del numero fiscale o della partita IVA; - autocertificazione del possesso dei requisiti morali; |
- il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione, nonché il numero dei carri e delle abitazioni; - nell'ipotesi di nuova attività, certificazione rilasciata dal Comune o autocertificazione attestante l'avvenuta registrazione; - a decorrere dall'11 dicembre 2009, certificazione, per le attività esistenti, rilasciata dal Comune o autocertificazione attestante l'avvenuta registrazione; - fotocopia della licenza annuale rilasciata dal comune di residenza o sede legale; stato di famiglia e residenza del titolare; - documentazione attestante la verifica tecnica annuale delle attrezzature redatta da tecnico abilitato; - copia dell'istanza di valutazione di impatto acustico da parte di tecnico abilitato; copia del contratto di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi; - n. 2 marche da bollo. Nell'ipotesi di attrazione che utilizzi veicoli speciali all'uopo preposti, quali ad esempio “trenino lillipuziano”, come individuato nell'apposito elenco ministeriale, devono essere altresì allegati alla domanda: - la targa del veicolo e dei rimorchi o almeno la marca ed il n. di telaio in attesa dell'immatricolazione od omologazione come veicolo ad uso speciale; - le generalità del conducente e gli estremi dei titoli di abilitazione. Le domande incomplete degli elementi sopra indicati, qualora non venissero integrate entro la data comunicata all'interessato, sono respinte. Caratteristiche di particolari attrazioni Nell'ipotesi di attrazioni che utilizzino veicoli speciali all'uopo preposti, quali ad esempio “il trenino lillipuziano”, come individuato nell'apposito elenco ministeriale, tali attrazioni devono essere in condizioni di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro, munite di tutte le omologazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti, per la loro commercializzazione e messa in esercizio. Le suddette attrazioni dovranno armonizzarsi perfettamente, dal punto di vista estetico-ambientale, con il contesto in cui andranno ad inserirsi. L’ingombro del trenino o di altro veicolo dovră tener conto anche dell'eventuale annessa biglietteria. Il trenino o altro veicolo dovranno essere dotati dei dispositivi di sicurezza necessari per garantire l’incolumită degli utenti, ed essere attrezzati in |
modo da assicurarne la piena e agevole fruibilită anche da parte di portatori di handicap; in ogni caso, il personale addetto dovrà prestare la massima assistenza ai soggetti disabili, sia nella fase di salita, che in quella di discesa dal mezzo. Rilascio titoli Il titolare dell'attrazione è tenuto a ritirare la licenza d’esercizio ai sensi del citato art. 69 del TULPS prima dell’inizio dell’attivită. Prima del ritiro del titolo di cui al comma precedente, il titolare dell'attrazione deve dimostrare di avere effettuato presso l'ufficio economato il versamento di una somma a titolo di rimborso del canone di occupazione di suolo pubblico e del pagamento della nettezza urbana. Nell'autorizzazione di cui al presente articolo vengono specificate le modalità con cui l'attività deve essere esercitata, con l'indicazione di giorni, orari, percorso praticato, fermate. Norme comuni Chiunque intende svolgere, in qualità di titolare o di legale rappresentante, l'attività di cui al presente regolamento, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dal DPR 3 giugno 1998 n. 252 (certificazione antimafia). Qualora il titolare nell'esercizio dell'attività intenda avvalersi di un rappresentante, da nominare con le modalità previste dal secondo comma dell'art.17, lo stesso rappresentante deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il titolare dell'attrazione deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio delle attrazioni su area comunale o privata : - Tenere sul luogo di lavoro l'autorizzazione di esercizio, la documentazione attestante l'assegnazione dell'area e l'atto di disponibilità dell'area da parte del titolare nell'ipotesi di area privata. Tale documentazione dovrà essere sempre ostensibile agli agenti della Polizia Municipale e a coloro che comunque hanno funzione di vigilanza e controllo, unitamente ad un documento di identità; - Ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione nell'apposito spazio assegnato e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione tecnica prevista dalle leggi vigenti in materia; - Esercitare esclusivamente con l'attrazione/i indicata/e nell'autorizzazione di esercizio, pena |
esclusione dalla concessione per un periodo di tre anni, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste successivamente; - Iniziare l'attività alla data prevista dall'autorizzazione; - Ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione; - Non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione; . Utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora nei limiti previsti dalla legge. È vietato l'utilizzo di suoni che non siano determinati dal funzionamento dell'attrazione, nonché l'amplificazione dei rumori derivanti dalla normale attività dell'attrazione. Coloro che per gravi motivi documentabili si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività oggetto dell'autorizzazione di esercizio alla data prevista o versino nella necessità di smontare l'attrazione prima del termine indicato sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio comunale. L'amministrazione, nell'ipotesi di specifica richiesta, con apposito provvedimento può prolungare fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni la durata dello spettacolo viaggiante. Ogni forma di pubblicità dovrà essere preventivamente autorizzata. In caso di inadempienza si procederà all'applicazione delle relative sanzioni penali. Il titolare è inoltre tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni, anche verbali, impartite dai rappresentanti dell’ mministrazione Comunale. Pulizia dell'area Il titolare dell'attrazione deve curare la pulizia giornaliera e finale dell’area occupata dall’attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori. In caso di inadempienza, il rilascio del titolo autorizzatorio viene negato per i successivi tre anni. Responsabilità civile L'esercente le attività di cui al presente regolamento assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in |
conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale. E' a carico degli attrazionisti l'obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi che dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge del 18.3.1968, n.337 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, nonché al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, ed allo Statuto del Comune. |
ART. 165 - Arti, mestieri ed attività rumorose
Testo vigente | Testo modificato |
Non è consentito in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi che provocano rumori a molestia della quiete pubblica: - NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 20,00 alle ore 24,00 / dalle ore 00,00 alle ore 07,00 / dalle ore 12,30 alle ore 14, 30. - NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16, 00 / dalle ore 20,00 alle ore 24,00. Non è consentito utilizzare strumenti ad emissione sonora cadenzata e continuativa: all’interno dei Centri e dei Nuclei abitati, ad una distanza di mt. 200 dai loro perimetri censiti dall’ISTAT, nonché da abitazioni (anche su terreno agricolo). All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una distanza di m 200 dai loro perimetri censiti, non è consentito, per le attività lavorative rumorose e cantieri edili, produrre rumori a molestia della quiete pubblica: - NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 20,00 alle ore 24,00/ dalle ore 00,00 alle ore 07,00 / dalle ore 12,30 alle ore 14, 30. - NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16, 00 / dalle ore 20,00 alle ore 24,00. | Non è consentito utilizzare strumenti ad emissione sonora cadenzata e continuativa: all’interno dei Centri e dei Nuclei abitati, ad una distanza di mt. 200 dai loro perimetri, censiti dall’ISTAT, nonché da abitazioni (anche su terreno agricolo) come definiti nell’elaborato G10 del PRG-PS, nonché da singole abitazioni (poste anche su terreno agricolo). |
Possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari su richiesta motivata degli interessati (da presentare al competente Ufficio Comunale almeno 5 giorni prima) nei casi di lavorazioni particolari (es. bitumazioni o lavorazioni agricole) che richiedano l’effettuazione in orari notturni o comunque al di fuori dei limiti d’orario stabiliti, potranno essere concesse deroghe all’orario da parte del Dirigente Comunale competente con proprio atto motivato. |
ART. 169 - Segnali stradali e elementi di arredo urbano
Testo vigente | Testo modificato |
La presente parte del regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 e dal DPR 495/92, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, qualora ricadenti su strade comunali o visibili da esse. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale di Castiglione del Lago. Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici, di attività o di aree private, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dalla strada. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilită nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono "le insegne d'esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni reclamistici orizzontali, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda", così come definiti dall'art. 47 del DPR 495/92 e, nonché la pubblicità sui veicoli e la distribuzione di volantini pubblicitari. | Il presente Regolamento Quanto disposto si applica su tutto il territorio comunale di Castiglione del Lago. Lo stesso non si applica È esclusa l’applicazione alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici, di attività o di aree private, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dalla strada. |
ART. 170 - Autorizzazioni impianti o altri mezzi pubblicitari
Testo vigente | Testo modificato |
Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti o altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune. Gli interessati devono inoltrare specifica istanza mediante piattaforma VBG diretta al Comune contenente le seguenti indicazioni: - generalità complete del richiedente (comprensive di email e/o PEC e di recapito telefonico); dati completi della persona o società da cui ha ricevuto il mandato per attivare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione; - ubicazione esatta dell'installazione, allegando idonea documentazione dalla quale sia possibile individuare in modo inequivocabile l’area interessata; - dati completi della società installatrice; - generalità complete del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto verrà installato. Alla domanda dovrà essere allegato, ove necessario: - autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’ufficio tecnico comunale. Tale autorizzazione non è dovuta qualora: - l’esposizione non superi i 90 giorni continuativi per un solo periodo nel corso dell’anno, - gli impianti non modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi (ad esempio qualora siano posti all’interno di un fabbricato); - le norme generali in materia paesaggistica non lo prevedano. - documentazione tecnica e planimetria, dalle quali si possa desumere il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto, unitamente ad opportuni rilievi fotografici dai quali risulti la posizione in relazione all'ambiente circostante, all'edificio sul quale verrà installato, nonché al contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte; - progetto, dal quale risultino un prospetto in scala o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono utilizzare; - relazione tecnica relativa all'impianto di cui si chiede l'autorizzazione, con riferimento sia ai dati indicati nei punti precedenti, sia ai materiali, ai colori, alle forme, ecc.; - idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art.49 comma 3 del D.P.R. 495/92, | Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti o altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune. Gli interessati devono inoltrare specifica istanza mediante piattaforma SUAPE 3.0 diretta al Comune. Gli interessati devono inoltrare specifica istanza mediante piattaforma VBG diretta al Comune. contenente le seguenti indicazioni: - generalità complete del richiedente (comprensive di email e/o PEC e di recapito telefonico); dati completi della persona o società da cui ha ricevuto il mandato per attivare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione; - ubicazione esatta dell'installazione, allegando idonea documentazione dalla quale sia possibile individuare in modo inequivocabile l’area interessata; - dati completi della società installatrice; - generalità complete del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto verrà installato. |
ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi o illuminati, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge e la potenza di illuminazione espressa in candele per metro quadro; - copia del bozzetto del messaggio da esporre, ovvero dei bozzetti di ogni messaggio previsto quando trattasi di mezzi a messaggi variabili; - titolo di proprietà, o equivalente, dello stabile o del suolo su cui verrà installato l'impianto, allegando eventualmente la documentazione che si ritiene opportuna (contratti, atti notarili, ecc.); - Qualora si tratti di suolo pubblico dovranno essere prodotte specifiche autorizzazioni per la sua manomissione e per la sua occupazione; - autocertificazione (allegando copia del documento d’identită del dichiarante) con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, o del luogo di posa, e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; - Ogni domanda dovrà riferirsi ad un massimo di sei impianti, ad esclusione delle insegne d’esercizio e degli impianti temporanei. L'autorizzazione può essere richiesta da: - soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto dell'istanza; destinatario del messaggio pubblicitario; - ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi ed a prescindere dalla proprietà del luogo di posa, sollevando l’ mministrazione Comunale da ogni onere, obbligo e responsabilită qualora l’installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati. Non sono soggette ad autorizzazione: - le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività, purché non superino le dimensioni di 50x30cm e che non si configurino come insegne d'esercizio, nonché le indicazioni grafiche poste sulle vetrine allo scopo di garantire la sicurezza delle persone e per l’informazione degli orari di apertura e chiusura; - le forme di pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, ad esclusione di quelle concernenti l’esercizio delle |
professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali (L.R. 18/2000). |
ART. 174 - Collocazione - ubicazione - distanze
Testo vigente | Testo modificato |
La collocazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, se fuori dal centro abitato, è ammessa esclusivamente nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 495/92, nonché nel rispetto degli altri articoli del presente Regolamento. All’interno del centro abitato il posizionamento di impianti e altri mezzi pubblicitari è consentito: - ad una distanza minima dal limite della carreggiata di metri 2, calcolata dal punto più vicino ad essa, qualora non installati a margine del marciapiedi. In questo caso potrà essere utilizzato solamente un palo da collocarsi a ridosso del margine interno del marciapiedi ed in modo da mantenere sempre almeno mt. 1,50 di spazio libero per i pedoni, oltre a rimanere dal margine esterno del marciapiedi a non meno di mt. 0,50 (calcolato dal punto più vicino ad esso); - ad una distanza minima di mt. 25 prima e dopo le intersezioni; - ad una distanza minima di mt. 15 prima e dopo i segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione; - ad una distanza minima di mt. 15 prima e dopo i segnali stradali di indicazione; - ad una distanza minima di mt. 50 prima e mt. 25 dopo gli impianti semaforici; - ad una distanza minima di mt. 15 prima e dopo gli altri impianti e mezzi pubblicitari; ad una distanza minima di mt. 25 prima dell'inizio e dopo la fine di una curva. Le insegne d’esercizio potranno essere oggetto di deroghe sul rispetto delle distanze indicate nei punti precedenti in relazione alla ubicazione dell’attivită cui si riferiscono e solamente se collocate in area di pertinenza o sulla facciata cieca dei fabbricati. Il posizionamento di impianti pubblicitari su ponti e sottoponti è vietata. | Il posizionamento di impianti pubblicitari su ponti e sottoponti è vietata. Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, sono incentivati ( anche attraverso deroga alle distanze ) gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere |
autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali riguardanti le indicazioni produttive. |
Gli impianti pubblicitari installati diagonalmente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare le distanze minime indicate dal presente articolo. Gli impianti pubblicitari installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo ridotte della metà, ad eccezione del primo punto dell’elenco distanze di cui sopra. Sono vietate le installazioni di impianti pubblicitari, ad esclusione di preinsegne ed insegne d’esercizio, lungo le traverse interne delle strade statali e provinciali. Particolari deroghe potranno essere concesse a favore di Enti, Associazioni, soggetto pubblici e/o società che gestiscono servizi pubblici qualora se ne ravvisi la necessită o l’opportunită. |
ART. 178 - Pubblicità temporanea
Testo vigente | Testo modificato |
Nel caso di installazioni pubblicitarie temporanee, che non potranno mai superare il periodo di 15 giorni, costituite da segni orizzontali reclamistici, striscioni (se non a scavalco della sede stradale), locandine, manifesti, stendardi, plance e similari, nonché cartelli aventi superficie pubblicitaria non superiore a mq. 1.00 si applicano le disposizioni previste per le aree esterne al centro abitato di cui all’art. 51 commi 9 e 10 del D.P.R. 495/92. Il numero massimo di locandine e manifesti temporanei collocabili sul territorio comunale è di 20. I supporti delle locandine e dei manifesti se collocati a terra dovranno essere ancorati in modo da non essere facilmente rimovibili e dovranno resistere alla spinta del vento. l titolare dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione degli impianti entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nell’atto. Non sono soggetti alla disciplina del presente | . Non sono soggetti alla disciplina del presente |
regolamento gli impianti temporanei destinati a promuovere iniziative sociali, culturali e/o turistiche per le quali venga concesso il patrocinio dell’ amministrazione Comunale e non siano esposti marchi e/o loghi di natura commerciale. | regolamento gli impianti temporanei destinati a promuovere iniziative sociali, culturali e/o turistiche per le quali venga concesso il patrocinio dell’ amministrazione Comunale e non siano esposti marchi e/o loghi di natura commerciale. |
ART. 182 - Pubblicità fonica
Testo vigente | Testo modificato |
La pubblicità fonica è consentita dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e dal Regolamento del medesimo, previa richiesta ed ottenimento di apposita autorizzazione. È vietata tale forma di pubblicità a meno di 300 mt. da luoghi di culto, case di riposo e plessi scolastici. Durante il periodo elettorale è ammessa la pubblicità fonica comunque effettuata, previo il rilascio di apposita autorizzazione ai sensi della legge 24/04/1975, n. 130. Sono sempre fatti salvi i principi, le disposizioni e le limitazioni previste dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica, nonché del D.P.C.M. del 01/03/1991. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all’art. 59 del D.P.R. 495/92. Con ordinanza Sindacale possono essere introdotte motivate limitazioni agli ambiti da sottoporre alla pubblicità fonica. | Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all’art. 59 del D.P.R. 495/92. |
ART. 185 - Luminarie
Testo vigente | Testo modificato |
La collocazione di luminarie lungo le strade - sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario - è soggetta a preventiva autorizzazione. Per utilizzare o collocare ganci, attacchi e supporti in genere, apposti sulle facciate degli edifici, è necessario consenso scritto della proprietà, che deve essere allegato alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 | La collocazione di luminarie lungo le strade - sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario - è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune/Concessionario.. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 |
se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E’ altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilită telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione e/o dal periodo di festività. | se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune/Concessionario una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. |
ART. 193 - Disciplina delle modalità relative ai movimenti di terra subordinati a Permesso di Costruire.
Testo vigente | Testo modificato |
Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato, subordinati a permesso di costruire come previsto dalla L.R. n.1/2015 e dal R.R. n.2/2015. Le operazioni di rinterro non possono superare ricarichi di cm. 50 rispetto al piano di campagna originale, ovvero ante opera. Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 7 della L. R. n. 11/2005. | Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 7 della L. R. n. 11/2005 di quanto disposto dalla L.R. n.1/2015 e dal R.R. n.2/2015. |
Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n.1/2015 e al R.R. n.2/2015 e le altre normative di settore. Non rientrano tra gli interventi di cui al comma 1, le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell’impresa agricola di cui all’art. 34, comma 9 della L. R. n. 11/2005, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale. Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo. Tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell’area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ad i quali sono esposte dette aree. Le modifiche del suolo debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui alla Legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell’area interessata e il progetto o il Piano aziendale di cui alla L. R. n. 1/2015 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 887/2004 e delle N.T.A. del PRG-PS e da eventuali altre normative edilizie e di settore. Qualora l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del decreto di vincolo o nelle norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l’ambiente circostante. Nelle aree coperte da boschi, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di infrastrutture quali sentieri, piste, vie tagliafuoco che comportino la |
trasformazione in via permanente di suolo, sono sottoposte a Permesso di Costruire si dovrà evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale. L’eventuale cartellonistica è realizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1254/1999, emanata in attuazione della L. R. n. 46/1997 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi). Per eventuali modificazioni del suolo finalizzate alle manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli per fuoristrada si applica anche la D.G.R. n. 214/1999. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso è subordinato all’acquisizione della concessione di derivazione di cui al R. D. n. 1775/1993 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) s.m.i. |
ART. 198 - Sottotetto
Testo vigente | Testo modificato |
Sono considerati abitabili i locali sottotetto aventi l’altezza minima prescritta dall’art.20 del R.R. 2/2015 per i locali destinati ad abitazione permanente (le altezze utili interne dei piani e dei locali con coperture inclinate sono computate, nel caso che le pareti interessate abbiano altezze variabili e non omogenee, calcolando l’altezza media ponderale di ogni singola parete, data dal rapporto tra la sua superficie e la rispettiva lunghezza) salvo i casi di deroga stabiliti sempre con normativa regionale (art. 156 L.R. 1/2015). Negli edifici esistenti o autorizzati alla data del 31 dicembre 2009, in caso di vani con coperture inclinate, l'altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a metri lineari 1,20 al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali. I limiti indicati possono essere derogati su specifico |
parere della ASL. Per le nuove costruzioni, i piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni se l'isolamento delle coperture sarà realizzato con camere d'aria e/o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. L’aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto puž avvenire, attraverso aperture perimetrali poste sotto gronda e mediante lucernari ricavati nelle falde del tetto stesso o da abbaini. La dimensione dei lucernari, nel caso di nuove costruzioni, deve essere, se il sottotetto è abitabile, rispondente alla superficie finestrata minima di cui all’art.156 della L.R. n.1/2015. L'aerazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire mediante lucernari ricavati nelle falde del tetto stesso: la dimensione dei lucernari o prese di luce a raso del manto di copertura non potranno superare 1/50 della superficie della copertura a tetto, nel caso in cui il sottotetto non sia abitabile, ed 1/30, nel caso in cui il sottotetto sia destinato ad abitazione permanente. La dimensione massima di un abbaino, in alzato sarà di m. 1,20 x m. 1,20; non potrà essere realizzato in numero superiore ad uno per ciascuna falda di cui alla relativa copertura, e a condizione che non esistano altri accessi possibili alla copertura stessa, o la realizzazione dello stesso sia dettato da particolari esigenze e condizioni, la copertura sarà trattata con il manto dello stesso tipo della copertura nella quale si inserisce e dovrà integrarsi alle linee di falda. Per i sottotetti non realizzati con il sistema a muricci, la parte di superficie, avente altezza utile interna uguale o maggiore a m. 1,80, concorre al calcolo del volume totale dell’edificio o alla SUC. | Per i sottotetti non realizzati con il sistema a muricci, la parte di superficie, avente altezza utile interna uguale o maggiore a m. 1,80, concorre al calcolo del volume totale dell’edificio o alla SUC. |
ART. 199 - Involucro esterno dell’edificio
Testo vigente | Testo modificato |
Nei nuovi edifici, nelle ricostruzioni e nelle ristrutturazioni potranno essere utilizzati, anche in forma mista i materiali della tradizione edilizia locale come: pietra, mattoni a faccia vista, pietra e mattoni o intonaco e tinteggiato con tinte compatibili con il paesaggio locale individuato dal PRG. Inoltre sia negli edifici residenziali e in quelli |
produttivi potranno essere utilizzati materiali e componenti innovativi, funzionali anche ad un migliore rapporto dell'involucro con il soleggiamento e l'illuminazione naturale, quali: frangisole, schermature diaframmate, cappotti termici, pannellature verticali con capacità di produzione termica e/o fotovoltaica, etc. |
Alla luce dell’introduzione delle misure incentivanti il risparmio energetico così come previste dal DL n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n.77/2020 . Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia il maggior spessore delle murature esterne, dei cappotti e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 % dei limiti di tramittanza previsti dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare in merito alle distanze minime tra edifici, distanze minime dai confini di proprietà, distanze minime di rispetto dalle strade e dalle ferrovia, altezze massime degli edifici. Nelle zone interessate dal vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142 del D.Lgs n. 42/2004, entro i limiti di cui sopra, è consentito di non assoggettare gli incrementi degli spessori alla autorizzazione paesaggistica; come disposto dall’articolo 2 del DPR n.31/2017 e alle condizioni riportate nell’allegato A2 del DPR medesimo. |
ART. 207 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
Testo vigente | Testo modificato |
Le disposizioni del presente regolamento edilizio sono comunque soggette al rispetto del disposto di cui all’art. 24, comma 11, della L. n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed uditive. |
In particolare sono garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità. Gli elaborati progettuali saranno integrati con la seguente documentazione: - dichiarazione di conformità di cui all’art. 1 L. n. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) per edifici privati di nuova costruzione residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata, agevolata di nuova costruzione, ristrutturazione di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. La dichiarazione dovrà essere corredata di: - relazione descrittiva delle soluzioni progettuali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnico strutturali ed impiantistici e i materiali previsti a tale scopo, il grado di accessibilită delle soluzioni previste per garantire l’adeguamento dell’edificio (art. 10 comma 2 D. M. n. 236/89: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). La relazione dovrà essere impostata facendo riferimento all’allegato “ ............” del D. M. n. 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), con la esplicitazione del criterio cui deve sottostare ogni singola destinazione prevista nell’edificio in progetto; - elaborato in cui si dovrà rappresentare il tracciato dei percorsi, adeguati alle Norme, a partire dall’esterno del fabbricato ed i dettagli architettonici e costruttivi di come si intende provvedere al superamento delle singole barriere per il soddisfacimento delle prescrizioni di legge; - relazione per edifici privati aperti al pubblico (art. 24, L. n. 104/1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che limitano l’accessibilită e la visibilită, corredata della documentazione già indicata al punto precedente. Tale relazione è necessaria per qualsiasi tipo d’intervento edilizio (esclusa la sola manutenzione ordinaria); |
- relazione per edifici pubblici o aperti al pubblico (art. 24 L. n. 104/92: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e articolo 27 L. n. 118/71 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), integrata da opportuni elaborati (nella forma descritta in precedenza che tratterà in particolare sugli accorgimenti utilizzati per il superamento delle barriere architettoniche secondo le indicazioni di cui alla L. n. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e s.m.i., del D. M. LL. PP. n. 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del D.P.R. n. 24/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). Tale relazione è necessaria per qualsiasi tipo d’intervento edilizio (esclusa la sola manutenzione ordinaria). Per gli edifici vincolati dal D. Lgs. n. 42/2004, il superamento delle barriere architettoniche può essere soddisfatto con opere provvisionale qualora non sia possibile ottenere i relativi nulla-osta per opere definitive. Ogni intervento che interessi edifici esistenti deve conseguire l'obiettivo del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche per la parte interessata dai lavori. Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono realizzati in modo da modificare con minore impatto visivo l'aspetto esterno dell'edificio in coerenza con il contesto architettonico. Gli ascensori devono essere installati preferibilmente in eventuali chiostrine, nicchie o rientranze. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), le opere di cui al comma precedente sono ritenute di tipo tecnologico ed impiantistico, possono essere | Per gli edifici vincolati dal D. Lgs. n. 42/2004, il superamento delle barriere architettoniche può essere soddisfatto con opere provvisionale qualora non sia possibile ottenere i relativi nulla-osta per opere definitive. Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono realizzati in modo da modificare con minore impatto visivo l'aspetto esterno dell'edificio in coerenza con il contesto architettonico; tali interventi sono esclusi dalla autorizzazione paesaggistica secondo disposizioni del D.P.R. n. 31/2017. |
realizzate anche in deroga alle norme sulle distanze dai confini e dagli edifici previste dal presente regolamento. |
ART. 208 - Norme per la sicurezza degli impianti
Testo vigente | Testo modificato |
Il presente regolamento edilizio deve intendersi automaticamente soggetto al rispetto da quanto disposto dal D.M. 37/08 e dalla L. n. 10/91 e s.m.i. e ai relativi regolamenti attuativi, nonché alle L. n. 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed astruttura metallica) e s.m.i.; L. n. 64/74 (Provvedimento per le costruzioni con particolare prescrizione per le zone sismiche) e s.m.i.; D.P.R. n. 577/82; L. n. 818/84 (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); D. M. 9 gennaio 1996 (Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche); D. M. 16 gennaio 1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche). | Il presente regolamento edilizio deve intendersi automaticamente soggetto al rispetto da quanto disposto dal D.M. 37/08 e dalla L. n. 10/91 e s.m.i. e ai relativi regolamenti attuativi, nonché alle L. n. 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed astruttura metallica) e s.m.i.; L. n. 64/74 (Provvedimento per le costruzioni con particolare prescrizione per le zone sismiche) e s.m.i.; D.P.R. n. 577/82; L. n. 818/84 (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); D. M. 9 gennaio 1996 (Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche); D. M. 16 gennaio 1996 (Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); L.r. n. 1/2015 s.m.i. e D.G.R. correlate. |
ART. 218 - Decorazione dei prospetti esistenti
Testo vigente | Testo modificato |
I prospetti degli edifici devono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino tenuto conto delle linee architettoniche degli edifici circostanti, avuto riguardo anche alle tinte ed ai materiali da impiegarsi nelle opere di finitura. Eventuali cambiamenti nella colorazione originaria dei prospetti devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale. Qualsiasi elemento costruttivo o decorativo sporgente deve costituire una unità armonica con le fronti del fabbricato di cui è parte. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l’aspetto esteriore di tali edifici, dei | Eventuali cambiamenti nella colorazione originaria dei prospetti devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale. Qualsiasi elemento costruttivo o decorativo sporgente deve costituire una unità armonica con le fronti del fabbricato di cui è parte. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l’aspetto esteriore di tali edifici, dei |
relativi annessi e delle aree di pertinenza, salvo più specifiche indicazioni di uno strumento urbanistico attuativo. | relativi annessi e delle aree di pertinenza, salvo più specifiche indicazioni di uno strumento urbanistico attuativo. 2. Ogni opera di tinteggiatura dei fronti di un’edificio si deve inserire in un più ampio quadro di consapevolezze territoriali volto alla valorizzazione degli scenari fisici dei contesti urbani e al miglioramento delle condizioni percettive. 3. Il presente articolo norma la colorazione degli involucri edilizi di cui al precedente articolo 199. Si applica quando si attiva un permesso di costruire o quando si trasmette una CILA o SCIA con interventi che coinvolgono lo stato esterno dell’edificio e ogni volta che si effettuano decorazioni e tintegiature esterne. 4. Le indicazioni cromatiche sono esposte nell’elaborato di riferimento allegato al presente T.U. e denominato “Tavolozza dei colori”, nelle zone interessate dal vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142 del D.Lgs n. 42/2004 il rispetto delle indicazioni cromatiche di cui al seguente comma 5 consente di non assoggettare la tinteggiatura alla autorizzazione paesaggistica; come disposto dall’articolo 2 del DPR n.31/2017 e alle condizioni riportate nell’allegato A2 del DPR medesimo. 5. Al fine di valorizzare gli elementi caratterizzanti l’identità dei paesaggi urbani nel più ampio paesaggio agricolo e naturalistico il piano del colore si concreta nelle seguenti direttrici: 5.1 Il Capoluogo fare centro, fare città. Castiglione del Lago, Soccorso, Lisciano, Vitellino, Xxxxxxxxx. Negli insediamenti residenziali i colori per le opere di tinteggiatura andranno scelti fra quelli proposti dalla “Tavolozza dei colori” nei fondi xxxxxx xxxxx, rosati, aranci e gialli. Nelle zone produttive e per servizi i colori andranno scelti fra i fondi murari terre d’ombra, grigi, calci, verdi e azzurri. 5.2 Il Quadrilatero dell’Anguillara e le terre basse del Perugino.Lacaioli, Pucciarelli, Sanfatucchio, Muffa, Macchie, Panicarola, Pineta. Negli insediamenti residenziali i colori per le opere di tinteggiatura andranno scelti fra quelli proposti dalla “Tavolozza dei colori” nei fondi murari terre d’ombra, grigi, calci e gialli. Nelle zone produttive e per servizi i colori andranno scelti fra i fondi murari terre d’ombra, grigi, calci, verdi e azzurri. | ||
5.3 La Collana di Perle. Villastrada, Vaiano, Borchie, Badia, Gioiella,Casamaggiore, | |||
Frattavecchia, Pozzuolo, Cozzano, Laviano, Giorgi, Petrignano, Pieracci, Xxxxxxx, Piana. |
Negli insediamenti residenziali i colori per le opere di tinteggiatura andranno scelti fra quelli proposti dalla “Tavolozza dei colori” nei fondi
xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx e xxxxxx.
6. Le opere di tinteggiatura dovranno considerare l’edificio nella sua unità architettonica e prescindere dal frazionamento di
proprietà.
7. Negli infissi, serramenti, opere da fabbro dovranno essere rispettati i tratti cromatici di cui alle dedicate sezioni della “Tavolozza dei colori”. Per le opere da fabbro è sembre ammessa la verniciatura a grafite o con effetto ferro battuto. 8. Nel caso in cui il proprietario proponga un colore non presente nella “Tavolozza dei colori” dovrà essere presentata una documentazione che supporti la scelta cromatica, sostanziata dalla descrizione delle condizioni storico-diagnostiche, morfo-tipologiche e del contesto percettivo più ampio. La proposta in deroga sarà sottoposta alla procedura semplificata del DPR n. 31/2017, qualora l’intervento rientri in aree sottoposta a vincolo ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
9. Qualsiasi elemento costruttivo o decorativo sporgente deve costituire una unità armonica con le fronti del fabbricato di cui è parte. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l’aspetto esteriore di tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza, salvo più specifiche indicazioni di uno strumento urbanistico attuativo.