DIVIETO DI SUBCONCESSIONE Clausole campione

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. 1. Il Tesoriere non può sub concedere a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. Per tutte le attività e servizi di animazione, di custodia, di pulizia, di ristoro, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, il Concessionario potrà avvalersi della collaborazione di enti o organizzazioni terze. Non è comunque consentita la sub concessione totale. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza del contratto e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 13, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. 6.1 E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. 1. E’ fatto divieto di subconcedere a terzi l’impianto oggetto della gestione e di modificare la destinazione d’uso, pena la decadenza dalla convenzione stessa. 1 La parola “dieci” è stata modificata in “quindici” con emendamento del C.C. seduta del 28/06/2016; 2 La parola “cinque/dieci” è stata modificata in “dieci/quindici” con emendamento del C.C. seduta del 28/06/2016; 3 L’intero paragrafo 1 “L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle convenzioni medesime” è stato modificato in “L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare specifiche commissioni a rilevanza consiliare con rappresentanza anche della minoranza politica, al fine di verificare e controllare periodicamente in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle convenzioni medesime.” con emendamento del C.C. seduta del 28/06/2016. 2. E’ data facoltà al gestore di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all’attività sportiva quali la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario. 3. L’uso temporaneo dell’impianto da parte di altri soggetti per l’esercizio di tornei, singole manifestazioni od altre attività dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. Il concessionario non potrà cedere la concessione, né sub-concedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi in uso a pena di nullità.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. E’ espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza e/o domicilio personale e/o legale della propria associazione, ente, federazione o altro presso l’impianto sportivo, pena la revoca della concessione. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. E’ fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente convenzione, salvo esplicita autorizzazione dell’Agenzia. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del servizio igiene urbana, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. È vietato al Concessionario sub concedere in tutto o in parte l’impianto sportivo, pena l’immediata risoluzione dell’affidamento e conseguente risarcimento al Concedente dei danni eventualmente subiti. Non rientra nei casi di sub concessione la pulizia della struttura a cura di ditte esterne.
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE. Il concessionario non potrà cedere la concessione, né subconcedere, in tutto o in parte, i beni concessi a qualsiasi titolo sotto pena del provvedimento di revoca.