Comune di Rozzano Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Demaniali
Comune di Rozzano Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli Orti Demaniali
Approvato all’unanimità con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2019
Art. 1 Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree destinate ad orti nel Comune di Rozzano, ripartite in porzioni concesse in comodato d’uso a singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati.
Il presente regolamento disciplina la gestione e l’assegnazione dei singoli lotti negli orti esistenti in via Cooperazione, via Ecologia, via Brenta, via Olona, oltre a quelli di futura realizzazione.
Art. 2 Finalità
Il Comune di Rozzano, nel promuovere l’utilizzo di aree destinate a colture ortive intende perseguire finalità sociali prioritariamente rivolte alla popolazione anziana, con obbiettivi ricreativi e terapeutici, favorendo l'attività all'aria aperta e l'aggregazione, lo scambio generazionale e la trasmissione di saperi in ambito ambientale e agri-colturale. Nel regolamentare la gestione individuale e collettiva degli orti l'Amministrazione intende favorire lo sviluppo di socialità e l'intreccio di relazioni amicali, stimolando la cooperazione e l'approccio solidale. L'Amministrazione intende altresì contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio, sostenere eventi e percorsi di educazione ambientale; orientare le colture verso buone pratiche agricole, diffondendo metodologie rispettose dell’ambiente e della produzione locale.
Inoltre, attraverso specifiche progettualità, l'Amministrazione, in proprio o in collaborazione con le istituzioni e il tessuto associativo del territorio, intende proporre programmi educativi e offrire a persone appartenenti a fasce deboli della popolazione percorsi risocializzanti.
L'Amministrazione intende quindi favorire la cittadinanza attiva e le relazioni pacifiche tra le persone; stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità ed al territorio; favorire stili di vita sani; favorire un'alimentazione sana e sicura per tutti; favorire principi di economia della condivisione (sharing economy) tra cittadini; destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, con particolare riferimento all'integrazione delle persone con diritti speciali; incrementare l’efficienza nell'uso dello spazio pubblico, valorizzando il concetto di bene comune; stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale; tutelare e, ove possibile, accrescere la qualità estetica del paesaggio; lottare contro il degrado degli spazi verdi. Gli orti comunali arricchiscono infatti l’arredo urbano, integrano l’aspetto paesaggistico e quello sociale, inibiscono l’abbandono all’improprio utilizzo.
In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.
Art. 3 Destinatari
In fase di prima assegnazione hanno diritto ad un orto i cittadini residenti a Rozzano che abbiano compiuto sessanta anni e che non ne abbiano più di 80.
Non devono essere detenenti, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di un altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Rozzano.
In caso di decesso l’assegnazione originaria decade e l’orto è considerato libero e assegnabile ad altra persona in graduatoria.
Non possono richiedere l’assegnazione di un orto demaniale:
• il coniuge o altro convivente (familiare o non) di persona già assegnataria di orto;
• il conduttore a qualsiasi titolo (proprietà, uso, usufrutto, locazione ecc.) di altro orto;
• la persona che ha in atto contenziosi per sé o per il proprio coniuge con l’Amministrazione Comunale e le sue società partecipate;
• le persone che siano già in possesso di orto anche su area privata (la dichiarazione di non conduzione di orti è a carico del richiedente e sotto la sua responsabilità civile e penale per mendace autocertificazione).
Art. 3.1: Assegnazioni su progetti
L’ufficio comunale competente, su parere conforme dalla Giunta comunale, può siglare appositi accordi temporanei e legati a una progettualità definita per la riserva di orti:
• a persone che nel corso degli anni si sono distinte per opere ed attività sociali, culturali, artistiche, ambientali, civiche e di volontariato ritenute particolarmente meritevoli per il bene comune della città di Rozzano;
• a persone anche infra sessantenni se segnalate dai servizi sociali, dai centri e dalle comunità per disabili fisici e psichici, da associazioni, istituzioni, organizzazioni senza scopi di lucro, dai Centri Anziani, per finalità riabilitative, di reinserimento sociale, terapeutico ecc. L’Ufficio competente potrà richiedere relazioni ai soggetti collettivi autori della segnalazione, comprovanti la capacità di gestione accompagnata dell'orto da parte della persona proposta; inoltre il progetto dovrà definire le finalità, le modalità, la durata da 6 mesi a un massimo di 2 anni (eventualmente su parere della Giunta Comunale può essere prorogato) e prevedere un soggetto interno all'ente o appartenente al soggetto collettivo segnalante che monitori la corretta prosecuzione del progetto, pena la sua decadenza;
• ad Associazioni, gruppi, istituzioni, scuole ed organizzazioni senza scopi di lucro per progetti sociali collettivi a fini riabilitativi, di reinserimento sociale, terapeutico, educativo e ambientale; o proponenti percorsi socializzanti, aggregativi e di animazione volti a coinvolgere la comunità degli ortisti e ad accompagnarla ad acquisire le migliori pratiche atte ad inverare le finalità del presente regolamento di cui all’art. 2. Lo scioglimento dell’associazione, il termine del progetto ovvero la mancata coltivazione dell’appezzamento di terreno assegnato per un periodo superiore a 6 mesi, in assenza di accordi con l'ente, comporta la decadenza dell’assegnazione.
I progetti raccolti dall'ufficio competente, entro 90 giorni dalla presentazione, vengono esaminati dalla Commissione di cui al seguente art. 6 e presentati in Giunta per il relativo esame; l'assegnazione per i progetti approvati avverrà in base alla disponibilità di orti e nei limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 4 Cambio orto
E’ ammesso il cambio di orto concordato tra gli assegnatari a seguito di autorizzazione dell’ufficio competente.
In caso di comprovate motivazioni di carattere logistico, fisiche etc. etc. l’ufficio competente può autorizzare il cambio orto assegnando un nuovo appezzamento di terreno libero a fronte della rinuncia a quello già coltivato.
Art. 5 Bando per assegnazione orti comunali
Tutte le assegnazioni hanno durata 3 anni e possono essere rinnovabili qualora l’assegnatario abbia condotto correttamente l’orto assegnatoli, sia fisicamente e psicologicamente in grado di svolgere tale attività, abbia tenuto un comportamento consono con la comunità degli ortisti e sia in regola con i pagamenti del canone annuo forfettario.
Esaurita la graduatoria il Comune disporrà un apposito bando per l’assegnazione degli orti comunali al quale potranno partecipare i cittadini che hanno i requisiti previsti dall’art. 3 del presente Regolamento. L’ufficio competente provvederà a stipulare la nuova graduatoria che resterà valida fino al suo esaurimento.
In relazione alla graduatoria così articolata, si procede ad assegnare gli orti disponibili. Nel bando vengono specificati:
• procedure e modalità di assegnazione;
• le modalità, il luogo e i tempi entro i quali si dovrà presentare la domanda e i documenti necessari per partecipare al bando;
• le tariffe per la conduzione di orti demaniali;
• altre indicazioni utili (es: numero degli orti disponibili al momento del bando).
Art. 6 Graduatoria
Per l’aggiornamento della graduatoria è competente una Commissione composta da 3 persone e presieduta dal dirigente competente o suo delegato.
La graduatoria, così come di seguito definita, è in vigore fino all’emissione di nuovo bando.
Alla definizione del punteggio di graduatoria concorrono: a) età anagrafica – punti 3 per anno di età
b) anzianità di residenza – punti 2 per anno di residenza continuativa c) essere iscritto nel Registro degli Assistenti civici –punti 1
In caso di parità farà fede il numero di protocollo della domanda.
Art. 7 Assegnazione e tariffe
L’assegnazione è fatta nominativamente ai/alle richiedenti, secondo la graduatoria e la titolarità non può essere trasferita.
Gli orti vengono assegnati preferibilmente nell’area demaniale più prossima alla residenza dell’assegnatario e in base alle disponibilità.
L’orto viene assegnato dall’Amministrazione Comunale mediante contratto di comodato d’uso dietro il pagamento di un canone annuo forfettario, da versare al momento dell’assegnazione dell’orto e successivamente entro la data che verrà comunicata dall’ufficio competente con apposita lettera, il cui importo viene fissato ed adeguato dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio.
L’irrigazione avverrà con acqua dell’acquedotto mediante impianto idrico.
E’ riconosciuta agli ortisti comodatari la facoltà di recesso che andrà comunicata con lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Rozzano. Il recesso non da diritto ad alcun rimborso della quota di locazione annua anticipata.
Art. 8 Lavorazione e manutenzione dell’orto
La lavorazione e la conduzione dell’orto deve essere fatta esclusivamente dall’assegnatario/a.
Qualora l’orto, a seguito di segnalazioni o sopralluoghi risultasse in stato di abbandono o mal curato, l’Ufficio comunale competente, diffiderà l’ortista comodatario a riprendere la coltivazione entro 30 giorni e poi si procederà secondo quanto previsto dall’art. 13.
E’ ammessa la sospensione delle coltivazioni nei casi in cui l’ortista comodatario presenti certificazione sanitaria dalla quale risulti lo stato di salute dell’assegnatario/a ovvero gravi casi familiari per un massimo di sei mesi consecutivi.
Nel caso in cui l’orto si presenti incolto e l’ortista comodatario risulti affetto da patologie invalidanti tali da non poter più consentirne la coltivazione, potrà essere dichiarata decaduta la concessione.
Il Comune periodicamente provvede a verificare e controllare il corretto utilizzo dell’orto da parte degli ortisti comodatari e la regolarità della conduzione (contratti, versamenti annuali ecc.)
Art. 9 Norme per la tenuta dell’orto
L’assegnatario si impegna a:
• tenere l’orto in modo ineccepibile, curando anche l’aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
• provvedere alla cura, dove presente, della “casetta” per la custodia degli attrezzi;
• curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, del vialetto comune in corrispondenza del proprio orto e degli spazi comuni e di passaggio in accordo con il Comitato di rappresentanza di cui all'art. 14, ove presente;
• coltivare esclusivamente ortaggi o piccole piante da frutto (non più di due per appezzamento che non dovranno superare mai l’altezza di m. 2,50, collocati in posizione centrale e ad almeno 3 metri dal confine con gli altri orti adiacenti) per il proprio autoconsumo;
• privilegiare l’uso di prodotti fertilizzanti naturali;
• rispettare il locale regolamento di igiene, i regolamenti di tutela ambientale e dei diritti degli animali e ogni altro provvedimento in materia ambientale ed ecologica comunale o sovracomunale;
• recintare (ove non già recintato) il proprio appezzamento esclusivamente con le modalità previste dall’amministrazione comunale o mediante siepi vegetali autoctone di altezza non superiore a m. 1,50. Qualora la recinzione non fosse conforme a quanto stabilito dal presente regolamento verrà rimossa;
• conferire i rifiuti negli appositi cassonetti/contenitori;
• è ammesso l’utilizzo di fusti solo se rigorosamente coperti e, localizzati all’interno delle capanne attrezzi quando ne sono dotati (n. max 5 per ogni orto ), negli appezzamenti di terreno concessi in comodato per la coltivazione.
Art. 10 Norme di comportamento
L’assegnatario si impegna :
• a osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri assegnatari;
• a sottoscrivere e rispettare il Regolamento d’uso dell’area ortiva;
• a pagare il canone annuo forfettario stabilito dal Comune;
• ad aver cura di chiudere sempre il cancello principale d’ingresso agli orti così da evitare l’ingresso a persone estranee;
• a far riferimento al Comitato di rappresentanza di cui all'Art. 14, ove presente, per ogni necessità o controversia;
• a segnalare all’ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l’assenza prolungata dall’orto, per vacanza, malattia o altro;
• a esibire il proprio documento di identità e copia dell’atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato;
• a transitare con il proprio veicolo (qualora ce ne sia bisogno), nel viale principale a passo d’uomo e a non parcheggiare davanti alle bacheche;
• a tenere il proprio cane, qualora presente, con museruola e guinzaglio all’interno dell’orto di appartenenza, non lasciandolo libero e nel caso sporchi le aree comuni il proprietario è tenuto a pulire;
• a vigilare sull’insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia.
Art. 11 Norme di divieto agli assegnatari
Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
• di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto;
• i rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
• di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
• di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi al fine di non arrecare danni all’ambiente, alle persone e agli orti confinanti;
• di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
• di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
• di allevare o custodire animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni, fatta salva la presenza di colonie feline libere;
• depositare materiale di scarico anche ai fini dell’utilizzo nell’attività ortiva;
• modificare l’aspetto e/o la struttura dei capanni adibiti a deposito attrezzi;
• utilizzare fito farmaci e concimi chimici impattanti sull’ambiente e la fauna;
• utilizzare esche avvelenate (es. rodenticidi) o altri prodotti tossici;
• accendere fuochi per alcun uso né bruciare sterpaglie;
• piantare rampicanti in confine con gli altri orti e con la recinzione esterna;
• utilizzare acqua irrigua proveniente da rogge, fontanili o altre fonti che non siano quelle messe a disposizione nell’appezzamento;
• di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
• di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
• di erigere manufatti;
• di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica;
• di installare manufatti aggiuntivi anche se provvisori ad eccezione di: serre stagionali, con copertura non superiore ai 1,50 metri di larghezza, ai 5 metri lunghezza e ai 2,00 mt di altezza e se non posizionate lungo i confini con gli orti adiacenti e quindi tali da non creare ombreggiature sugli appezzamenti confinanti; pergolati sporgenti dalla casetta degli attrezzi che non devono superare i metri 2 di larghezza, 2 di altezza e 2,50 di lunghezza e che devono essere realizzati con tubi di metallo o angolari in ferro di proporzioni ridotte.
Art. 12 Parti Comuni
E’ dovere degli assegnatari prendersi cura collettivamente delle parti comuni e accordarsi con il Comitato di rappresentanza sulle modalità e sui tempi di gestione. In caso di controversie il Comitato potrà rivolgersi all'Ufficio competente.
Ogni intervento straordinario alle aree comuni dovrà essere approvato dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio competente
Art. 13 Decadenza dall’assegnazione
Il Comune sancisce la decadenza dell’assegnazione e procede al recupero dell’appezzamento nei casi seguenti:
a) gli uffici comunali accertino che nell’appezzamento di terreno siano in corso usi impropri e/o diversi dalla coltivazione;
b) accertata la sospensione della coltivazione dell’orto, gli uffici comunali, a seguito di raccomandata A/R con cui si diffida a riprendere la coltivazione entro 30 giorni, verifichino l’abbandono della coltivazioni nei 15 giorni successivi al termine indicato nella diffida e all’ortista comodatario non sia stata autorizzata la sospensione delle coltivazioni in base alla sua situazione clinica;
c) dopo due richiami l’ortista è tenuto al rispetto degli impegni e/o divieti di cui agli articoli 10 e 11. I richiami possono essere annullati nel caso in cui l’ortista comodatario rimuova entro il termine fissato nella lettera di richiamo le cause dello stesso;
d) la terza volta che, a seguito di ispezioni e segnalazioni, si accerta che l’orto viene condotto da persone diverse dall’assegnatario e/o cointestatari;
e) l’ortista comodatario non risieda più a Rozzano;
f) inosservanza reiterata di quanto previsto nel presente Regolamento attestata dall’erogazione di due sanzioni amministrative;
g) nel caso in cui non venga corrisposta la sanzione amministrativa erogata;
h) a seguito di diffida ad adempiere, l’ortista comodatario risulti moroso rispetto al pagamento del canone annuo forfettario.
Art. 14 Comitato di rappresentanza
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini ed il controllo sulla conduzione degli orti comunali, è istituito per ogni area di insediamento, un Comitato di rappresentanza degli assegnatari. Il Comitato è composto da minimo 2 rappresentanti ogni 50 orti, eletti nel corso dell’Assemblea degli assegnatari che viene convocata dall’Amministrazione Comunale almeno una volta all’anno.
Ogni membro del Comitato di rappresentanza sarà dotato di tesserino di riconoscimento ai fini dei compiti di cui sopra.
Il Comitato resta in carica per tre anni, salvo decesso o dimissioni spontanee anticipate. Si procederà alla surroga dei membri alla prima Assemblea utile degli assegnatari.
Il Comitato, nel corso dell’Assemblea degli assegnatari, subito dopo l’elezione, individua al suo interno un Coordinatore in qualità di referente con gli uffici comunali.
Il Comitato di rappresentanza svolge i seguenti compiti:
a) si fa portavoce dei problemi di gestione degli orti demaniali e delle eventuali richieste degli assegnatari;
b) coadiuva l’Amministrazione nel controllo e nella verifica del rispetto del Regolamento per l’assegnazione e la conduzione degli appezzamenti di terreno;
c) comunica eventuali reiterate controversie fra assegnatari.
Il Comitato di rappresentanza si ritrova con l’Ufficio comunale competente per l’elaborazione di progetti ed iniziative atti a valorizzare l’esperienza degli orti (Gare di ortaggi/ Mostre e Feste
/Eventi aggregativi/ Cicli di conferenze ed incontri divulgativi sull’orto e le tecniche di coltivazione).
Art.15 Guardie ecologiche volontarie
Le guardie ecologiche volontarie, munite di tesserino di riconoscimento, effettuano periodiche ispezioni nelle aree degli orti comunali, anche su indicazione dell’ufficio, coadiuvano il Comitato di rappresentanza nella vigilanza del rispetto del regolamento e hanno il diritto di richiedere l'accesso anche all'interno dei singoli orti.
Art. 16 Segnalazioni in seguito ad ispezione
Le segnalazioni in seguito ad ispezione del Comitato di rappresentanza e delle Guardie Ecologiche volontarie concorrono, al pari di quelle effettuate dai rappresentanti dell'Ufficio comunale competente, a far rispettare il regolamento e a determinare le sanzioni relative.
In caso di controversie la valutazione sarà effettuata dall'Ufficio comunale competente.
Art. 17 Sanzioni
Le violazioni del presente Regolamento Comunale vengono punite con una sanzione amministrativa della cifra inclusa fra Euro 10,00 ed Euro 50,00 stabilite in base alla gravità dell’impegno non assolto o dell’azione vietata messa in atto.
La sanzione verrà erogata a seguito di richiamo scritto e nei soli casi in cui l’ortista comodatario non rimuova la causa del richiamo entro un termine prestabilito di 30 giorni.
Art. 18 Norme transitorie
Le assegnazioni effettuate e le liste d’attesa in vigore verranno periodicamente controllate. Si escluderanno (con verifiche incrociate con l'Ufficio anagrafe) i soggetti deceduti o coloro che non risiedono più a Rozzano (avendo così perso i requisiti).
L’Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile rispetto ad incidenti o malori che potessero occorrere all’assegnatario/conduttore nell’opera di coltivazione dell’orto demaniale.
Art. 19 Ufficio competente
L’Ufficio comunale, coadiuvato dal Comitato di rappresentanza e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, eventualmente con la supervisione di agenti di Polizia Locale o dall’ufficio tecnico, provvede a verifiche e controlli periodici.
L’ufficio comunale competente può effettuare in ogni momento sopralluoghi per verificare la corretta conduzione dell’orto, il rispetto del Regolamento e la congruità fra assegnatario e conduttore/coltivatore.
L’Ufficio provvede inoltre:
• alle assegnazioni;
• agli atti di decadenza;
• alla convocazione delle Assemblee generali degli ortisti (almeno una volta all’anno) per ogni insediamento;
• ai rapporti con i Comitati di rappresentanza eletti in ogni insediamento.