CONTRATTO QUADRO DI
APPALTO – MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Prot. XXX/2021 del XX.XX.XXX FORNITORE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sommario
Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto 3
Articolo 2 -Descrizione dei servizi contrattuali 4
Articolo 3 - Attività di riparazione e manutenzione in senso stretto 4
Articolo 4 - Attività di fornitura di pezzi di ricambio e di materiali di consumo 4
Articolo 5 - Mezzi ed attrezzature necessarie all’intervento 5
Articolo 6 - Organizzazione del Personale e Coordinamento dei subfornitori 5
Articolo 7 - Approntamento e pulizia del cantiere 6
Articolo 8 - Custodia del cantiere 6
Articolo 9 - Documentazione dell’intervento 6
Articolo 10 - Poteri ispettivi dell’affidatario 7
Articolo 11 - Ordini di Lavoro e Ordine di Acquisto 7
Articolo 12 - Tempistica di intervento 7
Articolo 15 - Durata del contratto quadro e sua estinzione 8
Articolo 17 - Diritto di Recesso dell’affidatario 9
Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa 9
Articolo 19 - Dichiarazioni dell’assegnatario e Salute e sicurezza presso gli impianti 9
Articolo 21 - Modello di organizzazione gestione e controllo 10
Articolo 22 - Anti-Corruption Clauses 10
Articolo 23 - Foro Competente 10
Articolo 24 - Disposizioni conclusive 10
CONTRATTO QUADRO DI APPALTO
Manutenzione Impianti di Depurazione
Tra
Xxxxx Xxxxxxx, nato a Gorizia il 27/04/1976, e residente a Xxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 C.F.: SCR NNE 76D27 E098L, nella sua qualità di Direttore Generale della società ECO-RICICLI VERITAS SRL, con sede legale in Marghera - Venezia, Località Malcon- tenta, via della Geologia “Area 43 ettari”, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03643900230 - R.E.A numero VE-336658;
Affidatario o XXX;
x
, xxxx x xx / / , x xxxxxxxxx xx ( ) Via n. , C.F.: il quale agisce in qualità di
della società , con sede legale in
( ), Via n. , iscritta al Registro delle Imprese di e codice fiscale , REA
Assegnatario o ;
Tutte insieme Le Parti.
Premesso che:
(a) ERV è una società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte di VERITAS S.p.A. e svolge principal- mente attività di raccolta, anche differenziata, trasporto, commercializzazione, cernita, lavorazione, selezione e tra- sformazione di rottami in materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli (ferrosi e non ferrosi), di carta da macero, di plastica e di altri materiali da recupero o comunque riciclabili derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
(b) ERV ha la titolarità dell’area su cui insistono strutture impiantistiche per la gestione delle acque meteoriche di dila- vamento dell’intera area;
(c) L’Affidatario ha la necessità di disporre di un servizio di assistenza, mediante il quale assicurare la funzionalità di predetti impianti, e ciò sia per interventi di controllo, revisioni programmate e collaudi (manutenzione program- mata), sia per il ripristino urgente della normale operatività di detti impianti (manutenzione straordinaria). E’ incluso nel presente contratto anche la fornitura di componentistica e ricambistica varia (necessaria e correlata alle attività manutentive precedentemente indicate), nonché le attività di analisi chimiche di autocontrollo a completamento di ciascuna attività di manutenzione ordinaria;
(d) L’Affidatario a tal fine intende affidarsi ad un soggetto di comprovata esperienza nel settore;
(e) Tale soggetto è stato individuato a seguito della R.d.O nr. 05/2021 del 19/03/2021, costituente Allegato A, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico in quanto è soggetto specializzato nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera (c) e meglio descritti nell’Allegato B – Capitolato di Appalto, ed inoltre possiede l’organizza- zione di mezzi e di persone necessaria ad assolvere, assumendosene il relativo rischio, i servizi predetti;
(f) L’Assegnatario ha preso piena visione e dichiara di essere pienamente informato ed edotto di tutti i seguenti docu- menti dell’Affidatario:
- Planimetrie generali dell’area dell’affidatario;
- Planimetria presidi antincendio;
- Altra documentazione tecnica d’uopo.
(g) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro i principi generali della propria futura collaborazione, facendo seguire al medesimo singoli Ordini di Lavoro ovvero singoli Ordini di Acquisto, in ragione delle contingenti necessità che di volta in volta si possono presentare;
Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto
1. Il presente Xxxxxxxxx ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
2. Il presente Contratto, per quanto attiene le attività di Manutenzione Correttiva e/o Straordinaria, non vincola la l’af- fidatario o l’Assegnatario ad un determinato quantitativo di prestazioni minime. Tuttavia, ove l’affidatario emetta una richiesta di intervento secondo le previsioni qui di seguito contenute, l’Assegnatario è tenuto a darvi esecuzione in osservanza delle previsioni medesime.
Articolo 2 -Descrizione dei servizi contrattuali
1. Per la definizione e descrizione dei servizi contrattuali, le Parti espressamente rimandano all’Allegato B (Capitolato di Appalto) al presente Contratto.
2. L’Assegnatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad eseguire puntualmente e tempestiva- mente, oltre alle attività descritte e contenute nell’Allegato B, anche le seguenti attività che restano a suo esclusivo carico:
(a) la prestazione dei mezzi e delle attrezzature necessarie all’intervento (utensili, mezzi di sollevamento, etc.), salvo che non sia diversamente disposto in sede di richiesta di intervento;
(b) l’organizzazione del Personale addetto, la scelta ed il coordinamento degli eventuali subfornitori;
(c) l’effettuazione di prove e collaudi o la partecipazione a tali operazioni;
(d) l’approntamento e la pulizia del cantiere;
(e) la custodia del cantiere, allorquando – per le modalità ed i tempi di svolgimento dell’intervento – non vi siano sul luogo soggetti incaricati dell’affidatario;
(f) la documentazione dell’intervento eseguito mediante apposito Foglio di lavoro.
3. Al presente Contratto Quadro viene data esecuzione attraverso l’invio, da parte dell’affidatario, di specifici Ordini di Acquisto (OdA) e/o di specifici Ordini di Lavoro (OdL), all’Assegnatario, a mezzo e-mail.
Articolo 3 - Attività di riparazione e manutenzione in senso stretto
1. Le attività di manutenzione e riparazione in senso stretto debbono essere eseguite dall’Assegnatario osservando, con la diligenza del buon appaltatore:
(a) le norme giuridiche che disciplinano l’intervento o il funzionamento degli impianti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 09/04/2008, n.81, in quanto applicabili;
(b) le specifiche tecniche proprie della macchina o dell’impianto sul quale l’intervento viene effettuato, ivi comprese quelle che risultano dalle prescrizioni del costruttore e/o dalle indicazioni contenute nei manuali d’uso o da altre simili fonti;
(c) le buone pratiche di manutenzione, codificate o meno, ma comunque generalmente applicate nel settore della manutenzione di impianti del tipo individuato in premessa.
Articolo 4 - Attività di fornitura di pezzi di ricambio e di materiali di consumo
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono a carico dell’Assegnatario tutti i materiali di consumo “tipici” per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’acquisizione delle parti di ricambio, salvo quelle derivanti da oggettiva e comprovata imperizia in fase di manutenzione, sono a carico di ERV.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà di ERV procedere all’acquisto dei pezzi di ricambio e/o di appa- recchiature, e/o dei materiali necessari all’intervento direttamente dall’Assegnatario, in base alle quotazioni dal me- desimo effettuate in sede di R.d.O. 05/2021 del 19.03.2021 fase II e indicate nell’Allegato C (Corrispettivi) al presente Contratto. L’Assegnatario si impegna a consegnare contestualmente alle apparecchiature le relative Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte di ERV.
4. Salva diversa e preventiva autorizzazione di ERV, l’Assegnatario è obbligato a impiegare esclusivamente ricambi ori- ginali e materiale di consumo consigliato dal costruttore o, in difetto di qualsiasi indicazione, materiale di prima qua- lità.
5. L’Assegnatario si obbliga a tenere a stock un quantitativo ragionevole di ricambi e materiale di consumo, il cui im- piego possa ragionevolmente prevedersi nel corso del semestre, così da evitare – per quanto possibile – che l’even- tuale indisponibilità presso il fornitore possa provocare ritardi nei tempi di intervento.
6. In sede di fatturazione, il costo relativo ai ricambi deve essere indicato separatamente.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto contenuto nel presente articolo 4 viene integrato e completato dalle previsioni inserite nell’Allegato B (Capitolato di Appalto).
Articolo 5 - Mezzi ed attrezzature necessarie all’intervento
1. Salvo quanto più oltre precisato in punto sicurezza sul lavoro, l’Assegnatario è tenuto a prestare tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’intervento, quali, a titolo solo esemplificativo, utensili, macchinari, at- trezzi, strumenti di misura, e simili.
2. Sono a carico dell’affidatario la prestazione di acqua, illuminazione generale e di forza motrice.
3. Allorquando, in particolari casi, sia necessario servirsi di mezzi dell’affidatario (a titolo d’esempio: mezzi di solleva- mento), un tanto sarà specificato nella richiesta di intervento. Resta peraltro inteso:
(a) che per l’uso di tali mezzi, a freddo o a caldo, l’Assegnatario nulla deve all’affidatario;
(b) che in caso di uso a freddo, l’Assegnatario deve adibire alla conduzione del mezzo Personale a ciò profes- sionalmente idoneo e comunque in possesso di tutte le abilitazioni eventualmente previste dalle vigenti leggi o dalle buone prassi (es.: patentini, licenze, e simili);
(c) che in caso di uso a freddo, l’Assegnatario è considerato custode del mezzo, ed è perciò tenuto a riconse- gnare il medesimo all’affidatario al termine del servizio, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento derivante dal regolare uso e salvo il consumo di carburante o energie, che resterà a carico dell’affidatario.
Articolo 6 - Organizzazione del Personale e Coordinamento dei subfornitori
1. L’Assegnatario svolge il servizio a proprio rischio, secondo il regime del contratto di appalto ed è perciò tenuto ad organizzare il proprio Personale in modo tale che la prestazione dovuta venga svolta con celerità, diligenza ed esat- tezza, nel rispetto degli standard tecnici richiesti dal presente Contratto quadro, dalla richiesta di intervento e, in ogni caso, nel rispetto delle buone prassi tecniche di settore.
2. In principio, l’Assegnatario è tenuto:
(a) ad impiegare esclusivamente Personale regolarmente residente in Italia, fisicamente e tecnicamente idoneo alle mansioni di adibizione, debitamente assunto – in regime di rapporto di lavoro subordinato – alle proprie dipendenze. L’eventuale impiego di Personale ingaggiato in base a titoli diversi da quello del rapporto di lavoro subordinato (es.: lavoro somministrato, collaborazione a progetto, lavoro autonomo, e simili) deve essere preventivamente autorizzato dall’affidatario, alla quale la relativa domanda va inoltrata in tutti i casi prima dell’ingresso in cantiere dell’interessato, indicando con precisione il regime di impiego. In difetto di autorizzazione l’Assegnatario non può impiegare l’interessato, il cui ingresso in cantiere è vietato;
(b) a fornire, contestualmente alla conclusione del presente contratto, una lista completa del Personale impie- gato, con indicazione di:
- Cognome e nome;
- Mansione alla quale saranno adibiti i lavoratori nel servizio, evidenziando il/i lavoratore/i con la mansione di caposquadra;
- Qualifiche ed abilitazioni;
- Tipologia del rapporto di lavoro;
- Numero di matricola o di protocollo telematico dell’avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV);
- data della comunicazione al Centro per l’impiego; Tale lista costituisce Allegato D (modello DRP);
(c) a mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sub lettera (b), mediante tempestive in- tegrazioni o espunzioni;
(d) ad allontanare immediatamente dal cantiere il Personale che, in base ad una motivata segnalazione dell’af- fidatario, non risulti gradito, oppure difetti di uno dei requisiti di cui alla precedente lettera (a) o si trovi comunque, per qualsiasi ragione, in uno stato di incompatibilità ambientale rispetto al contesto;
(e) ad osservare nel rapporto di lavoro subordinato con il proprio Personale le disposizioni vigenti in materia lavoristica, fiscale, previdenziale ed assicurativa e comunque a retribuire il Personale medesimo secondo le vigenti disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
(f) ad accendere ed a mantenere in vita, per tutta la durata del presente Contratto, idonea copertura assicura- tiva contro la responsabilità civile operai e terzi (RCO, RCT), con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per singolo sinistro;
(g) ad esibire all’affidatario la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dal competente ufficio, prima dell’inizio del servizio;
3. Nell’ipotesi in cui l’Assegnatario intenda servirsi di subfornitori per l’esecuzione del servizio di un tanto deve imme- diatamente informare l’Affidatario ed ottenere da questa la preventiva autorizzazione, dietro presentazione di una richiesta di xxxxxxxxxx, accompagnata dalla seguente documentazione dell’impresa subappaltata:
(a) Visura camerale in coso di validità;
(b) Una lista del Personale da questa impiegato in tutto identica a quella prevista al precedente comma 2, lettera (b) – modello DRP;
(c) Modello ITP;
(d) XXXXX compilato nella parte dedicata al subappalto e sottoscritto;
(e) Copia del contratto di subappalto tra l’Assegnatario e la ditta subappaltata.
Si intende peraltro che, anche in caso di concessa autorizzazione, l’Affidatario è del tutto estranea ai rapporti giuridici e patrimoniali fra l’Assegnatario ed il subfornitore. Resta inteso che l’autorizzazione prestata potrà sempre essere revocata dall’affidatario senza necessità di giustificazione alcuna.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3 l’Assegnatario è obbligato a consegnare all’affidatario la documentazione di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo, prodotta da ciascuna delle Ditte Subappaltatrici.
5. Nel caso in cui l’Assegnatario non consegni all’affidatario nei tempi previsti la documentazione di cui al comma 2, 3 e 4 del presente articolo l’affidatario sospenderà il pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto.
6. In ogni caso, l’Assegnatario è tenuto a garantire che il subfornitore rispetti in tutto e per tutto – per quanto di sua competenza – il contenuto del presente Contratto quadro nonché dell’ordine di fornitura e ne risponde perciò verso l’affidatario.
7. L’Assegnatario è obbligato a tenere indenne a manlevare l’affidatario da qualsiasi pretesa contrattuale o extracon- trattuale che il proprio Personale, i subfornitori o il Personale di questi ultimi rivolgano eventualmente in via diretta nei propri confronti, anche se in base a norme di legge che prevedano simili forme di solidarietà.
8. Resta inteso che potrà essere ammesso all’interno dell’impianto solo personale dell’Assegnatario o dei suoi even- tuali subappaltatori il cui nominativo si trovi nella Lista del Personale di cui al precedente comma 2 lettera b) - alle- gata sub B al presente contratto o in successivi aggiornamenti della stessa. Il personale non indicato nella suddetta lista verrà pertanto allontanato. Qualora a seguito di ciò dovessero verificarsi dei ritardi negli interventi, l’affidatario si riserva sin d’ora di rivalersi sull’Assegnatario per il risarcimento dell’eventuale danno subito, anche tramite com- pensazione delle somme dovute in base al presente contratto.
Articolo 7 - Approntamento e pulizia del cantiere
1. L’Assegnatario è tenuto a svolgere, sotto la propria direzione, tutte le attività di approntamento iniziale e di pulizia finale del cantiere o comunque del luogo di svolgimento dell’intervento, che dovrà essere accuratamente delimitato.
2. Resta sin d’ora inteso che se nel corso dell’attività di manutenzione o nel corso delle attività accessorie, ivi comprese quelle di approntamento e di pulizia del cantiere, si profili l’eventualità che si producano rifiuti di qualsiasi specie – così come essi sono definiti dall’art.183 del vigente T.U.A. (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e succ. mod.) – l’Assegnatario è tenuto a darne immediata e – ove possibile – preventiva notizia all’affidatario, la quale provvederà, a propria cura e spese e nella veste di detentore esclusivo dei medesimi, a tutte le operazioni di gestione dei medesimi, ed ai con- nessi adempimenti documentali, nel rispetto delle vigenti leggi (secondo i casi: raccolta, trasporto, recupero, smalti- mento, stoccaggio, deposito temporaneo).
Articolo 8 - Custodia del cantiere
1. Ove il servizio si esegua in assenza di incaricati dell’affidatario, l’Assegnatario è considerato, a tutti gli effetti, custode del cantiere.
2. Egli è pertanto tenuto:
(a) a tenere chiusi gli ingressi e comunque ad evitare l’entrata di soggetti non facenti parte della sua organiz- zazione o comunque non autorizzati dall’affidatario;
(b) ad utilizzare i beni dell’affidatario con la diligenza del buon padre di famiglia;
(c) a segnalare prontamente per via telefonica all’affidatario o, in difetto, all’Autorità di pubblica sicurezza qualsiasi anomalia riscontrata sul cantiere (presenza di sospetti, principio di incendio, etc.);
(d) a dotare il Personale impiegato di un telefono portatile il cui numero di utenza sia noto all’affidatario;
(e) a riconsegnare il cantiere agli incaricati dell’affidatario al termine del servizio.
Articolo 9 - Documentazione dell’intervento
1. L’Assegnatario è tenuto a documentare ogni singolo intervento compiuto in apposito Foglio di lavoro.
2. Per gli interventi che verranno effettuati durante l’orario di lavoro dell’affidatario, il Foglio di lavoro dovrà essere sottoscritto, alla chiusura del servizio, da parte del Referente del contratto Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, in sua assenza da personale preposto di ERV , il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve. La comunicazione delle osserva- zioni e delle riserve da parte del Referente dell’affidatario avverrà su base settimanale.
3. Per gli interventi effettuati fuori dell’orario di lavoro dell’affidatario, il Foglio di lavoro dovrà essere consegnato al Referente del contratto, il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve, comunicandole all’Assegnatario con le medesime modalità e frequenza di cui al precedente comma 2.
4. Il Foglio di lavoro sottoscritto dal Referente dell’affidatario con una delle modalità sopra indicate, è l’unico docu- mento che prova fra le Parti l’avvenuta esecuzione dei lavori in esso indicati, fatte salve le eventuali riserve annotate dall’affidatario medesimo.
5. La sottoscrizione del Foglio di lavoro senza riserve non impedisce all’affidatario di contestare vizi e difetti non imme- diatamente apparenti, entro i termini previsti nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
6. Nell’ipotesi in cui il Referente dell’affidatario abbia rifiutato la sottoscrizione del Foglio di lavoro o abbia sottoscritto il medesimo con riserve, l’Assegnatario è comunque tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi ulte- riori che siano necessari all’accettazione del servizio senza riserve o alla eliminazione delle riserve effettuate, e ciò entro il termine di ventiquattro ore successive, salvo che le circostanze non richiedano un termine più stretto. L’As- segnatario che abbia assolto all’obbligo di immediato intervento più sopra previsto, può – se lo ritiene – contestare la mancata accettazione del servizio o l’apposizione delle riserve.
Articolo 10 - Poteri ispettivi dell’affidatario
1. L’affidatario può in qualsiasi momento svolgere ispezioni e verifiche durante e dopo lo svolgimento del servizio, di- rette ad accertare il rispetto delle obbligazioni assunte dall’Assegnatario o previste dalla legge.
2. Nell’ipotesi in cui, all’esito, risultino mancanze, inesattezze o altra e qualsiasi ipotesi di mancato integrale adempi- mento, l’affidatario invia diffida scritta all’Assegnatario, che è tenuto a conformarsi al contenuto della medesima entro ventiquattro ore dal suo ricevimento, mediante apposito intervento o mediante altro comportamento idoneo.
Articolo 11 - Ordini di Lavoro e Ordine di Acquisto
1. In caso di mera fornitura, l’Ordine di Acquisto debitamente compilato è inviato dall’affidatario all’Assegnatario a mezzo e-mail. L’Assegnatario rinvia il medesimo all’affidatario a mezzo mail indirizzata all’Ufficio Acquisti dopo averlo a sua volta sottoscritto per piena accettazione.
2. L’Ordine di Acquisto, il DDT di consegna controfirmato, unitamente al presente Contratto Quadro, costituiscono l’unica documentazione idonea a provare l’avvenuta fornitura. In caso di contrasto tra il contenuto del presente Contratto Quadro e l’Ordine di Acquisto, prevale il primo.
3. In caso di manutenzione, l’Ordine di Lavoro debitamente compilato è inviato dall’affidatario all’Assegnatario a mezzo e-mail. L’Assegnatario si dichiara pienamente edotto che avviando gli interventi indicati nell’ODL, accetta ogni pre- scrizione contenuta nell’ODL medesimo.
4. In caso di “intervento in urgenza” l’Ordine di Lavoro potrà essere effettuato per via telefonica e successivamente reiterato a mezzo mail o direttamente consegnato in cantiere.
5. L’Ordine di Lavoro ed il rapporto di lavoro debitamente compilati e sottoscritti, unitamente ai DDT di consegna con- trofirmato costituiscono, unitamente al presente Contratto Quadro, l’unica documentazione idonea a provare l’av- venuta conclusione del rapporto relativo al singolo servizio di fornitura e posa in opera. In caso di contrasto fra il contenuto del presente Contratto Quadro e l’Ordine di Lavoro, il primo prevale.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le procedure sopra descritte, a regime, potranno essere gestite dalle medesime per mezzo di software gestionale ad hoc.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni del presente Articolo sono integrate e completate dalle mo- dalità operative riportate nella “Istruzione Operativa per la Richiesta di Intervento Esterna ad un Manutentore” e relativi allegati (IO ACQ 00) facente parte integrante del Sistema QSA dell’affidatario e costituente Allegato E (Istru- zione Operative ODL – RIE).
Articolo 12 - Tempistica di intervento
1. Per quanto attiene le tempistiche di intervento delle manutenzioni preventive e programmate le Parti richiamano integralmente quanto stabiliti nell’Allegato B (Capitolato di appalto).
2. L’Assegnatario esegue il servizio di regola entro 48 ore dal ricevimento dell’Ordine di lavoro.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in casi eccezionali di motivata necessità ed urgenza, l’Assegnatario farà quanto è in suo potere per iniziare il servizio immediatamente dopo la ricezione dell’Ordine di Lavoro o della chia- mata di emergenza, e comunque entro 3 ore dalla richiesta di intervento medesima.
1. Il corrispettivo è determinato secondo le previsioni contenute nella tabella costituente Allegato C (Corrispettivi).
2. Nei corrispettivi riportati nell’ Allegato C (Corrispettivi) sono inclusi i materiali di consumo relativi alle attività di ma- nutenzione ordinarie.
3. Non sono previsti addebiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di vitto e alloggio, spese di trasferta e rimborsi chilometrici.
4. I corrispettivi relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie non sono soggetti a revisione.
5. Potranno essere oggetto di aumenti le quotazioni relative alla fornitura della componentistica e ricambistica, a par- tire dal secondo anno di vigenza contrattuale, esclusivamente a seguito di comprovato aumento della casa produt- trice.
6. Il corrispettivo è pagato entro 90 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Salva preventiva auto- rizzazione scritta dell’affidatario, l’Assegnatario non può cedere i crediti derivanti dalla esecuzione dei servizi.
7. Alla fine di ogni mese, ovvero entro il 10 del mese successivo di competenza, l’Assegnatario dovrà inviare consuntivo all’affidatario, l’Assegnatario dovrà attendere formale ordine di acquisto da parte dell’Ufficio Acquisti dell’affidatario e successivamente potrà procedere alla fatturazione.
8. Le fatture dovranno essere regolarmente intestare all’affidatario e dovranno riportare esattamente il riferimento al numero d’ordine emesso dall’affidatario. La fatturazione dovrà essere inviata in formato elettronico (codice univoco dell’affidatario W7YVJK9).
9. Non sono ammesse al pagamento, e verranno pertanto respinte all’emittente:
(a) le fatture prive delle indicazioni previste al precedente comma 8;
(b) le fatture che portino corrispettivi diversi da quelli risultanti dalla combinazione delle tariffe e del foglio di lavoro regolarmente vistato dal Referente dell’affidatario ai sensi del precedente articolo 9;
(c) le fatture relative a servizi non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limitatamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
(d) le fatture non accompagnate – ove l’affidatario ne faccia richiesta – dai documenti probatori menzionati al precedente articolo 6, comma 2, lettera (f).
10. Le prestazioni del presente Contratto sono soggette ad Iva di Legge. L’affidatario è soggetta al Regime Iva della Scis- sione dei pagamenti “Split Payment”.
1. L’Assegnatario è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile, per quanto attiene alle prestazioni manutentive.
2. L’Assegnatario è tenuto alle garanzie della disciplina del contratto di compravendita, contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 81/2008, per le attività di vendita di pezzi di ricambio e componentistica.
3. La presa in consegna dell’Articolo avverrà con” riserva di verifica”, pertanto qualora la fornitura non fosse corrispon- dente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. 05/2021, l’Assegnatario sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 3 (tre) giorni dall’Assegnatario a proprie cura e spese.
4. Qualora l’Assegnatario non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, l’affidatario potrà spedire all’Assegnatario medesimo i beni rifiutati con spese di trasporto a carico dell’Assegnatario, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Nell’ipotesi delineata l’affidatario si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento di danni subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati crediti vantati dall’Assegnatario inadempiente.
5. La durata della garanzia, di norma di 12 mesi, riprende a decorrere daccapo dopo ogni intervento, limitatamente all’oggetto dell’intervento medesimo.
Articolo 15 - Durata del contratto quadro e sua estinzione
1. Il presente contratto quadro ha effetto dal giorno 01/08/2021 e sino al 31/07/2024.
2. E’ facoltà dell’affidatario ripetere il presente contratto fino al massimo di 2 volte, per un periodo massimo di 24 mesi totali, dandone comunicazione scritta mezzo posta elettronica certificata all’Assegnatario, almeno 15 gg. prima della scadenza indicata al comma precedente.
1. L’affidatario avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto all’Assegnatario in forza del presente contratto, le seguenti penali:
− penale per il ritardo nell’intervento: nel caso in cui l’Assegnatario non esegua l’intervento nei tempi previsti dall’Allegato B (Capitolato d’Appalto) o nel rispetto delle tempistiche indicate nella richiesta di intervento e dal precedente art. 12, l’affidatario avrà facoltà di applicare una penale pari ad € 100,00 (cento,00) per ogni giorno di ritardo;
− penale per introduzione personale non autorizzato: nel caso in cui l’Assegnatario, anche per tramite dell’eventuale subfornitore, introduca in cantiere personale non presente nella Lista Personale, l’affidata- rio avrà diritto di applicare all’Assegnatario una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni
persona;
− penale per subappalto non preventivamente autorizzato: laddove l’Assegnatario si serva di subfornitori non preventivamente autorizzati dall’affidatario, sarà diritto di quest’ultima applicare all’Assegnatario una pe- nale pari ad €uro 5.000,00 (cinquemila/00);
− penale per mancata disponibilità componenti di ricambio: laddove l’Assegnatario non dovesse avere in pronta disponibilità la ricambistica per cui si è reso depositario, sarà diritto di quest’ultima applicare all’As- segnatario una penale pari al 10% del valore ricambio.
2. In ogni caso, l’applicazione delle descritte penali non farà venire meno il diritto dell’affidatario di agire per il risarci- mento dell’eventuale maggiore danno subito ovvero di applicare quanto previsto agli Articoli 17 e 18 del presente contratto.
Articolo 17 - Diritto di Recesso dell’affidatario
1. L’affidatario potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla controparte con invio della stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 10 giorni naturali di preavviso e senza che nulla sia dovuto all’Assegnatario e a titolo di risarcimento danni, indennizzo o rimborso o per qualsivoglia altra ragione.
Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa
1. Il presente contratto si scioglierà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., con effetti immediati, previo semplice invio di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte dell’affidatario, e fatto salvo il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, allorquando:
a. L’Assegnatario commetta un notevole inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel pre- sente contratto, sicché non sia possibile la prosecuzione, nemmeno provvisoria del servizio;
b. L’inadempimento contestato all’Assegnatario anche se non notevole, perduri o si ripeta dopo che l’affida- tario ha diffidato i l’Assegnatario alla regolarizzazione;
c. L’Assegnatario o i suoi Subappaltatori dovessero rendersi inadempienti ad uno qualsiasi degli obblighi pre- visti e disciplinati agli articoli 6, 8 e 19 del presente accordo.
d. L’Assegnatario dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli impegni assunti con la sotto- scrizione dell’Allegato G (Patto d’Integrità).
Articolo 19 - Dichiarazioni dell’Assegnatario e Salute e sicurezza presso gli impianti
1. L’Assegnatario dichiara e garantisce, anche ai sensi dell’art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000, n. 445):
(a) di essere imprenditore regolarmente iscritto alla CCIAA competente per territorio e di esercitare la propria attività nel rispetto delle norme civili, penali, amministrative e tributarie che la regolano; di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari allo svolgimento dei servizi dedotti in contratto e di disporre, sia in proprio che attraverso il proprio Personale, delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta e simili;
(b) di avere adempiuto e di obbligarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni relative alla prevenzione ed alla tutela della salute sul luogo di lavoro e quindi, fra l’altro, di avere predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere nominato il medico compe- tente, se ne ricorrono i presupposti di legge; di avere fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale; di avere adempiuto agli obblighi formativi, informativi ed organizzativi previsti dalla disposi- zione di cui all’art. 18 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere munito il proprio Personale della tessera di riconoscimento dotata dei requisiti previsti dalla legge.
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) dovranno essere rese da tutti i soggetti componenti la RTI Manutenzioni e, nel caso di consorzi o imprese consortili, dalle imprese indicate dai medesimi allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere visitato, anteriormente alla conclusione del presente contratto, gli impianti nei quali sarà chiamato ad operare l’assegnatario, e di avere reciprocamente scambiato le necessarie infor- mazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambiti.
3. In attuazione di quanto disposto all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, l’affidatario ha elaborato un Do- cumento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), ove sono indicate le misure atte ad escludere o a ridurre al minimo tali rischi. Tale documento costituisce Allegato F (D.U.V.R.I.) al presente Contratto.
4. Anteriormente all’inizio della prestazione di ciascun servizio, le Parti provvederanno alla redazione congiunta di un verbale di coordinamento, nell’ambito del quale saranno puntualizzate, in relazione alle circostanze del caso con- creto, tutte le misure richieste, ove diverse e/o ulteriori a quelle già previste nel D.U.V.R.I.
5. L’Assegnatario dichiara di avere indicato, in apposito documento Allegato C (Corrispettivi) i costi inerenti alla sicu- rezza. Tali costi sono stati parametrati in base all’unità di misura utilizzata per la tariffazione e comprendono anche una quota dei costi generali sostenuti dall’impresa per la formazione e l’informazione. Il calcolo dei costi è stato
effettuato avuto riguardo alla descrizione delle prestazioni contrattuali contenuta agli artt. 2 e ss. Ove all’atto della redazione del verbale di coordinamento di cui al precedente comma 4, emerga la necessità, collegata alle particola- xxxx concrete del servizio richiesto, di integrare e/o modificare l’entità dei costi inerenti alla sicurezza, di questo è fatto specifica menzione nel verbale medesimo.
1. I crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto non sono cedibili a terzi, salvo accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti in essa contenuti non possono essere dalle medesime ce- duti o delegati.
Articolo 21 - Modello di organizzazione gestione e controllo L’Assegnatario espressamente dichiara:
(a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
(b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da ERV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: xxx.xxx-xxxxxxx.xx e del relativo sistema di deleghe di funzioni;
L’Assegnatario si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la com- missione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
L’Assegnatario informerà l’Organismo di Vigilanza di ERV di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ERV. In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, ERV avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l’esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
Articolo 22 - Anti-Corruption Clauses
1. L’Assegnatario ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità costi- tuente Allegato G (Patto di Integrità) al presente Contratto.
2. L’Assegnatario si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell’Allegato G (Patto di Integrità) avranno validità per l’intero periodo di durata del presente Contratto.
1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia
Articolo 24 - Disposizioni conclusive
1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.
2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell’archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recupe- rabili al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
3. L’Assegnatario si obbliga a mantenere il segreto sui dati tecnici, economici, progettuali e comunque su ogni informa- zione riguardante l’affidatario o i suoi clienti, anche se non classificata come confidenziale, della quale venga a cono- scenza, anche occasionale, nella esecuzione del presente contratto.
Si allegano al presente contratto i seguenti documenti che, debitamente sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte inte- grante:
Allegato A R.d.O. 05/2020 del 19/03/2021 (F. I e F. II) Allegato B Capitolato di Appalto rev. F. II
Allegato C Corrispettivi con esposti gli oneri di sicurezza Allegato D Modello DRP
Allegato E Istruzione Operativa RIE/ODL
Allegato F D.U.V.R.I.
Allegato G Patto d’Integrità
Allegato H Polizza Assicurativa RCT/RCO
In Malcontenta, gg/mm/aaa
L’Affidatario ECO-RICICLI VERITAS SRL | L’Assegnatario xxxxxxxxxx |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le Parti approvano le clausole contenute agli articoli seguenti: Articolo 6 Organizzazione del Personale. Coordinamento dei subfornitori.
Articolo 8 Custodia del cantiere.
Articolo 9 Documentazione dell’intervento. Articolo 10 Poteri ispettivi dell’affidatario. Articolo 11 Ordini di Lavoro e Ordini di Acquisto. Articolo 12 Tempistica di intervento.
Articolo 13 Corrispettivo.
Articolo 14 Garanzia.
Articolo 16 Penali.
Articolo 17 Diritto di Recesso dell’affidatario. Articolo 18 Clausola risolutiva espressa.
Articolo 19 Dichiarazioni dell’Assegnatario. Salute e sicurezza presso gli impianti. Articolo 20 Cessioni.
Articolo 21 Modello di organizzazione gestione e controllo. Articolo 22 Anti Corruption Clauses.
Articolo 23 Foro competente.
Articolo 24 Disposizioni conclusive. In Malcontenta, gg/mm/aaaa
L’Affidatario ECO-RICICLI VERITAS SRL | L’Assegnatario xxxxxxxxxx |