Disposizioni conclusive. 8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
8.2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.
8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
Disposizioni conclusive. [Omissis]
Disposizioni conclusive. 1. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Disposizioni conclusive. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Disposizioni conclusive. La vendita dei beni è da intendersi effettuata alla condizione “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trovano” senza alcuna garanzia sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’aggiudicatario insoddisfatto; l’aggiudicatario, pertanto, non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, successivamente all’aggiudicazione. Inoltre, non risultando la vendita equiparabile alla normale immissione dei beni sul mercato, ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza, grava sull’aggiudicatario l’obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene (o dei beni) acquistato, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Disposizioni conclusive. 5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
5.2 L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
Disposizioni conclusive. 1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l’adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
Disposizioni conclusive. 1. Qualora le disposizioni contenute nelle “Condizioni e Termini Generali” e quelle contenute nelle presenti “Condizioni Particolari di vendita” siano in reciproco conflitto, quanto stabilito nelle “Condizioni Particolari di vendita” prevale su quanto stabilito nelle “Condizioni e Termini Generali”.
2. Qualora una o più clausole delle presenti “Condizioni Particolari di vendita” siano dichiarate o siano da considerarsi invalide o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di legge.
3. K-Myda S.r.l. tramite una piattaforma di commercio e tramite il servizio di organizzazione di Aste on line offre ai propri Utenti la possibilità di presentare le Offerte per le Aste pubblicate sul Sito Web. K- Myda S.r.l. non ha il possesso dei beni messi in vendita o venduti attraverso la piattaforma, non trasferisce la proprietà degli oggetti dal Venditore all’Aggiudicatario e non è coinvolto nella compravendita che si svolge tra proprietari e venditori e acquirenti. Il contratto di compravendita si conclude pertanto direttamente tra gli acquirenti e i venditori.
4. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il Venditore e Aggiudicatario, ed eventualmente anche K-Myda S.r.l in relazione alla interpretazione, validità ed efficacia delle presenti “Condizioni Particolari di vendita” e/o in relazione al bene compravenduto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Disposizioni conclusive. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa esplicito riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in materia.
Disposizioni conclusive. 1. Il presente Contratto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998 n. 192, nonché, se compibili, le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.
2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell’archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
3. Il Subfornitore si obbliga a mantenere il segreto sui dati tecnici, economici, progettuali e comunque su ogni informazione riguardante la Committente o i suoi clienti, anche se non classificata come confidenziale, della quale venga a conoscenza, anche occasionale, nella esecuzione del presente contratto.
4. Il presente Contratto Quadro, unitamente ai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti.
5. Le Parti riconoscono espressamente che il presente Contratto in ogni sua clausola è stato oggetto di specifica trattativa tra di esse e rappresenta l’equo contemperamento dei reciproci interessi. Pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 c.c.