Disposizioni conclusive. 8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.
8.2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.
8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
Disposizioni conclusive. [Omissis]
Disposizioni conclusive. 1. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Disposizioni conclusive. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Disposizioni conclusive. La vendita dei beni è da intendersi effettuata alla condizione “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trovano” senza alcuna garanzia sulla loro funzionalità o possibilità di recesso da parte dell’aggiudicatario insoddisfatto; l’aggiudicatario, pertanto, non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, successivamente all’aggiudicazione. Inoltre, non risultando la vendita equiparabile alla normale immissione dei beni sul mercato, ai fini dell’applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza, grava sull’aggiudicatario l’obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene (o dei beni) acquistato, alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Disposizioni conclusive. 5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
5.2 L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.
Disposizioni conclusive. 1. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto previo accordo tra i Contitolari.
2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiu- dica la validità delle restanti clausole.
3. Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni al- tro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.
4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso. Roma/ Milano il …………………….. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Per l’Università Statale di Milano Il Presidente Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Firmato da Xxxxxxx Xxxxxxx IT in data 06-11-2021 Xxxxxxxx Xxxx Universita` degli Studi di Milano 08.11.2021 10:37:01 GMT+01:00 1 Allegato tecnico all’accordo di contitolarità dei dati INFN- UNIMI. 2 (v1.5 – 27 Settembre 2021) Il presente allegato tecnico descrive le procedure di amministrazione e gestione dei dati soggetti a trattamento congiunto da parte delle seguenti parti:
1) Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano (nel seguito identificato in breve come DIPFIS-UNIMI). Il trattamento avviene in particolare da parte dell'Unità Calcolo del Dipartimento (identificata nel seguito come UC-DIPFIS-UNIMI). Anche singoli dipendenti e ricercatori possono essere incaricati del trattamento dei dati.
2) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare la Sezione di Milano (nel seguito identificata in breve come INFN-MI). Il trattamento avviene in particolare da parte del Servizio Calcolo della Sezione di Milano (identificato nel seguito come SC-INFN-MI), con la collaborazione del Servizio Calcolo della sezione di Milano-Bicocca per la sola custodia dei dati di back-up ad uso di disaster recovery. Anche singoli dipendenti e ricercatori possono essere autorizzati al trattamento dei dati. Dove non ulteriormente specificato, nel seguito per 'Servizio Calcolo' si intende il gruppo di supporto informatico integrato composto di personale UC-DIPFIS-UNIMI e SC-INFN-MI. Il registro degli asset di sicurezza soggetti a gestione condivisa da parte di DIPFIS-UNIMI e INFN-MI è mantenuto e tenuto aggiornato in un apposito sistema di database a cura del Servizio Calcolo. L'elenco di tali asset alla data di redazione del presente documento è allegato (allegato A).
Disposizioni conclusive. 22.1 Le Parti dichiarano, di comune accordo, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 10-quater del Decreto legge
a. di esercitare, così come previsto dall’art. 35 comma 10 quinquies del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, l’opzione per assoggettare i corrispettivi del presente contratto (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni), costituiti dal valore del canone di ciascun anno di affitto, all’I.V.A. di cui all'art. 10, primo comma, numero 8) del D.P.R. 633/72;
b. che il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 è soggetto altresì all'Imposta proporzionale di Registro con l'aliquota dell'1% (uno per cento), da applicarsi sul corrispettivo annuale; a tal proposito si richiede che, in sede di registrazione, venga esatta l'imposta relativa al solo primo anno.
22.2 La CONCEDENTE, successivamente alla prima registrazione, provvederà annualmente, entro i termini di legge, a versare l’imposta proporzionale di registro di cui sopra, addebitando il 50% (cinquanta per cento) del costo all’ AFFITTUARIA.
22.3 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla conclusione
22.4 La competenza esclusiva a trattare di qualsiasi controversia inerente al presente contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, integrazione, esecuzione, risoluzione, rescissione, è devoluta al Foro del luogo ove si trova il ramo di azienda, ossia al Tribunale civile di Udine.
22.5 L’eventuale nullità parziale o totale, di una o più clausole o parti del presente contratto non importa la nullità dell’intero contratto; in tale ipotesi le Parti si obbligano, secondo buona fede, a sostituire le clausole o le parti dichiarate nulle con altre clausole o parti valide di significato, e di contenuto uguale o sostanzialmente simile, salva l’applicazione – in difetto di accordo – delle disposizioni del Codice civile che si ritengano applicabili.
22.6 La semplice anche se ripetuta astensione di una delle Parti dal far valere l’esatto adempimento di un particolare obbligo contrattuale dall’altra parte non comporta rinuncia alcuna al diritto stesso.
22.7 Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice civile.
Disposizioni conclusive. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa esplicito riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in materia.
Disposizioni conclusive. 1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Centrale di committenza, con l’adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.