GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Assicurazione collettiva abbinata ai finanziamenti
GLOBAL PROTEZIONE PRESTITO - LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE PRIVATO
Ed. 2/GPPD
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
Assicurazione collettiva abbinata ai finanziamenti
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A
Prodotto: Global Protezione Prestito
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore privato (ed.2/GPPD)
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Le coperture assicurative offerte dal presente contratto sono:
Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% (IPT) da infortunio o da malattia: copre il Capitale Residuo del finanziamento, ovvero il Debito Residuo in linea capitale, risultante al momento dell’insorgenza del sinistro.
Perdita involontaria di Impiego (PII) a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo: rimborsa una somma pari all’ammontare delle Rate di rimborso mensili del Finanziamento, per i lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato, relative al periodo di durata della Disoccupazione (massimo 12 mesi per sinistro e 36 mesi per più periodi distinti assicurati), dopo il periodo di carenza (60gg.) con una franchigia assoluta di 60 gg.
La somma assicurata all’inizio della copertura assicurativa (Capitale Assicurato Iniziale) è pari all’importo del Finanziamento richiesto maggiorato delle spese di istruttoria e del Premio assicurativo, e non potrà in alcun modo essere superiore all’importo di € 35.000,00 ed essere inferiore all’importo di € 3.000,00.
La Somma assicurata decresce nel tempo in base al Piano di ammortamento originario della pratica di Finanziamento collegata alla singola adesione.
La Somma assicurata può ridursi in caso di Estinzione parziale del finanziamento.
Che cosa non è assicurato?
In riferimento alla garanzia PII non è assicurato:
× il contratto di lavoro subordinato non regolato dalla Legge italiana
× la perdita di impiego dell’Aderente-Assicurato che non svolga la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente (in modo consecutivo) con orario superiore a 20 ore settimanali nei 12 mesi precedenti la data in cui si verificherà il sinistro (se non vi sono state nel frattempo variazioni di lavoro accolte dalla Compagnia);
× la perdita di impiego nel periodo di prova.
In riferimento alla garanzia IPT non sono assicurate:
× le ernie,
× gli avvelenamenti,
× le infezioni non direttamente conseguenti ad infortunio
× le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
× gli infarti da qualsiasi causa determinati;
× gli infortuni subiti durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
× l’infertilità e la sterilità;
× ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una comprovata patologia.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’Assicurazione principalmente i sinistri derivanti da:
! infortuni accaduti anteriormente alla data di decorrenza della copertura assicurativa, loro seguiti e conseguenze e le malattie preesistenti;
! uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non irregolarità pura e nelle relative prove;
! pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione e dalla pratica di sport aerei in genere;
! ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
! uso di aeromobili;
! proprie azioni delittuose o partecipazione ad imprese temerarie;
! guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, e di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! intossicazioni causate da abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
! sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
! malattie mentali, disturbi psichici in genere e da nevrosi;
! cure dimagranti e dietetiche.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i sinistri causati dalla perdita di lavoro nei casi:
! in cui l’Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell’adesione, o se erano già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato, o se il licenziamento viene notificato durante il periodo di carenza.
Polizza collettiva ad adesione facoltativa che assicura il rimborso dei presti personali erogati da Compass nei casi in cui il soggetto assicurato debba far fronte a situazioni particolari quali la perdita involontaria dell’impiego e l’invalidità permanente totale.
Ci sono limiti di copertura? (SEGUITO) ! di licenziamento avuto a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità; ! di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; ! nell’arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; ! in cui l'Aderente-Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia; ! in cui l’Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; ! di disoccupazione parziale; ! di licenziamento dovuto a motivi disciplinari o professionali; ! di licenziamento avvenuto tra congiunti; ! di perdita di impiego dovuta a dimissioni volontarie; ! in cui alla perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento. | ||
Dove vale la copertura? La garanzia Perdita Involontaria di Impiego è valida solo sul territorio dello Stato Italiano; La garanzia Invalidità Permanente Totale superiore al 60% è valida senza limiti territoriali ma deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. | ||
Che obblighi ho? - Quando sottoscrivi il contratto hai dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare relativamente al tuo Stato di Salute rese nel Questionario Sanitario o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute. - in corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso tu perda lo status di dipendente del settore privato a tempo indeterminato e se a seguito di tale variazione non vi siano più i requisiti di assicurabilità, dalla data di comunicazione della predetta variazione la copertura assicurativa cesserà. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio dovuto, quale Premio unico anticipato e finanziato, è compreso nell’importo del Finanziamento erogato ed è corrisposto dall’Ente Finanziatore alla Compagnia, per conto dell’Aderente-Assicurato e su delega di quest’ultimo, tramite l’intermediario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla scadenza dello stesso. La durata dell’assicurazione corrisponde alla durata del contratto di Finanziamento con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 84 mesi e rimane sempre invariata anche nel caso di rinegoziazione della durata del finanziamento, nel qual caso la copertura assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario Piano di ammortamento del Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dal contratto assicurativo entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
Oppure passati 5 anni dalla data di decorrenza della copertura con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso. Puoi farlo mediante lettera raccomandata A.R. (o comunque, tramite ogni altro mezzo che provi l’avvenuta consegna quale, ad esempio, E-mail, PEC o Fax) da inviare alla Compagnia (all’indirizzo di Global Assistance - Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx) o all’Intermediario eventualmente compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento.
La Compagnia provvederà al rimborso della parte di premio imponibile non goduto.
Assicurazione collettiva abbinata ai finanziamenti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.A.
Prodotto: Global Protezione Prestito – Lavoratori Dipendenti a tempo indeterminato del settore privato (ed. 2/GPPD)
Data di ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 31/10/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente/l’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014). È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.. Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993 Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111. |
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2018 a 12,5 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 7,5 milioni di euro. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX-Xxxxxx-Xxxxx.xxx. L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 277,35% al 31/12/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (13,6 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,9milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP DANNI, in riferimento alle garanzie incluse in copertura si precisa quanto segue: Garanzia Invalidità Permanente totale di grado pari o superiore al 60% (IPT) a seguito di infortunio o malattia: ai fini della determinazione della data di insorgenza del sinistro si conviene che: - in caso di infortunio: è la data di effettivo accadimento dello stesso; - in caso di malattia: è la data della prima diagnosi medica. Ai fini della determinazione dell’importo da indennizzare, verranno detratte dall’importo dovuto ai sensi di polizza, eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di PII nel periodo intercorrente tra la da del sinistro e l’effettiva liquidazione del sinistro IPT. Garanzia Perdita involontaria di Impiego (PII) a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo: Ai fini della determinazione delle rate da rimborsare nel periodo di disoccupazione, si precisa che il periodo di inattività lavorativa termina con il primo reimpiego regolarmente retribuito (tuttavia, un periodo di prova non superato, se di durata pari o inferiore ai 30 giorni, non fa terminare il periodo di Inattività lavorativa). L’indennizzo verrà corrisposto di volta in volta trascorsi 30 giorni continuativi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta e a partire dalla prima rata in scadenza successiva. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP DANNI, si riportano di seguito le ulteriori informazioni che comportano una limitazione delle prestazioni assicurative: | |
Franchigia | Garanzia IPT: il sinistro, per essere liquidabile, deve corrispondere ad un’invalidità permanente di almeno il 60%, accertata e valutata facendo riferimento ai valori della tabella INAIL come segue: - se a seguito di Infortunio: previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati; - se a seguito di Malattia: nel periodo (convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia) compreso tra i 6 (sei) mesi ed entro i 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di denuncia della malattia. Garanzia PII: la garanzia opera con un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro devi darne avviso scritto alla Compagnia o all’Intermediario, anche per il tramite della Banca Contraente, mediante lettera raccomandata oppure mediante compilazione dell’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, con i seguenti tempi e modalità: - per IPT da Infortunio: la denuncia deve essere effettuata, nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni dalla data di accadimento del Sinistro stesso con l’indicazione, del luogo, giorno, ora e descrizione dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico. È richiesta la collaborazione con la Compagnia affinché possa svolgere le indagini e gli accertamenti necessari autorizzando anche il proprio medico a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà comunque essere redatto da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto di Cura presso hai ricevuto le cure all'estero. Successivamente devi documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a guarigione avvenuta e fornire il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti. - per IPT da malattia: la denuncia deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla prima diagnosi medica che attesti la malattia che, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. La denuncia deve essere corredata dal certificato medico sulla natura della malattia. Devi inviare periodicamente alla Compagnia le informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a tua disposizione atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Compagnia, devi inoltre fornire a quest’ultima, in caso di guarigione clinica della malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico o altrimenti richiedere di procedere all'accertamento dei postumi. In ogni caso devi sottoporti agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che ti hanno visitato e curato. - in caso di Licenziamento (PII): devi denunciare il sinistro entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica del licenziamento allegando, appena possibile la seguente documentazione e permettendo alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari autorizzando anche il datore di lavoro a fornire tutte le informazioni ritenute dalla Compagnia indispensabili: - documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; - documento comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista da questo contratto. | |
Gestione da parte di altre imprese: la Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | |
Prescrizione: il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla società decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Garanzia IPT da Infortunio e da Malattia: La Compagnia si impegna a comunicare, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti. Tale termine risulta valido anche in caso di morte dell’Aderente-Assicurato per cause indipendenti dall’infortunio denunciato ed entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ovvero il certificato di morte, atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi, (nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi e/o testamentari) il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace) la Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro. La Compagnia ricevuta tutta la documentazione e valutata la sussistenza al diritto dell’indennizzo provvede ad effettuare il pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni da ricevimento della quietanza sottoscritta per accettazione dall’Aderente-Assicurato, trasmessagli dalla Compagnia unitamente all’esito del sinistro. Garanzia PII: La Compagnia, ricevuta la denuncia del sinistro e valutata la sussistenza del diritto all’indennizzo, provvede entro 15 giorni, non appena ricevuta tutta la documentazione a supporto da parte dell’Aderente, al rimborso delle rate mensili di cui spetta la liquidazione ai sensi di polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Premio unico anticipato: l’ammontare del Premio unico dovuto, comprensivo di caricamenti e di imposte sui premi, viene determinato al momento dell’adesione in relazione all’importo del Finanziamento richiesto (maggiorato delle Spese di istruttoria) e in base alla durata del contratto finanziamento (definita in numero di rate mensili). Regime fiscale: Imposte sui premi: Il premio è soggetto ad un’aliquota di imposta del 2,50% calcolata sul premio imponibile Detrazione fiscale dei premi: per la garanzia IPT è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. |
Rimborso | L’aderente ha diritto al rimborso del premio/quota parte del premio non goduto nei seguenti casi: - nel caso di cambiamenti lavorativi durate la copertura assicurativa, qualora si perda lo status di dipendente del settore privato a tempo indeterminato, la polizza cesserà automaticamente e la Compagnia provvederà al contestuale rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte versate; - in caso di Xxxxxxxxxx anticipata totale del finanziamento, la Compagnia consente l’interruzione del contratto restituendo la quota parte di premio pagato e finanziato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte versate. In alternativa la Compagnia, su richiesta, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, alle condizioni originariamente pattuite; - in caso di Xxxxxxxxxx anticipata parziale del finanziamento, la copertura assicurativa rimane in vigore, mantenendo la scadenza originaria e riducendosi l’importo del debito residuo; all’Aderente spetterà il rimborso della quota di premio corrispondente alla parte di finanziamento parzialmente estinto, al netto delle imposte versate. In alternativa l’Aderente-Assicurato può fare richiesta di cessazione della copertura assicurativa e la Compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte versate; - in caso di Recesso dal contratto assicurativo la Compagnia provvederà a restituire la quota parte di premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte già versate; - in caso di Recesso dal contratto di finanziamento la Compagnia provvederà a restituire l’intero importo del premio assicurativo finanziato al netto delle imposte, qualora già versate. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni si precisa che, in relazione alla Garanzia Perdita Involontaria di Impiego (PII) non sono garantiti i licenziamenti notificati i primi 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (periodo di carenza). |
Sospensione | L’eventuale sospensione del pagamento delle rate del finanziamento non comporta la sospensione del relativo contratto di assicurazione. Tuttavia, durante il periodo di loro sospensione si avranno i seguenti effetti sulle Garanzie previste dalla polizza: - Garanzia IPT: la copertura rimane in vigore nel periodo di sospensione del Finanziamento, commisurata in quest’ultimo caso al Debito Residuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione del Finanziamento; pertanto eventuali sinistri accaduti nel periodo di sospensione saranno indennizzabili; - Garanzia PII: la copertura rimane sospesa per tutta la durata del periodo di sospensione del Finanziamento. Eventuali sinistri accaduti nel periodo di sospensione non saranno indennizzabili. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo l’adesione | Recesso dal contratto di Finanziamento Il recesso dal contratto di Finanziamento, esercitato entro i 14 giorni dalla conclusione dello stesso, si estende automaticamente anche al contratto assicurativo. Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a restituire l’intero premio corrisposto al netto delle Imposte, se già versate all’erario. Il ripensamento annulla il contratto senza alcun effetto e libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Recesso dal contratto assicurativo Puoi recedere dal contratto assicurativo entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura oppure a partire dall’inizio del V° anno dalla data di decorrenza della copertura (con preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso), mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia o all’Intermediario oppure sottoscrivendo l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento. Il recesso avrà effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a restituire la quota parte di premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte già versate. In seguito al recesso dal contratto assicurativo l’importo di premio così calcolato potrà essere, a scelta dell’Aderente-Assicurato, versato sul conto corrente dell’Aderente-Assicurato o direttamente all’Ente Finanziatore al fine di ridurre l’importo della rata o la durata del finanziamento. |
Risoluzione | In caso di estinzione parziale del finanziamento, la copertura assicurativa rimane in vigore riducendosi l’importo del debito residuo. Hai però la facoltà, tramite comunicazione scritta da inviare alla Compagnia, di richiedere la cessazione della copertura assicurativa, in tal caso la Compagnia provvederà al rimborso del premio non goduto, al netto delle imposte versate. Tale richiesta potrà altresì essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni già compiuti e i 67 anni non ancora compiuti, clienti della Contraente della polizza collettiva (Credito Valtellinese S.p.A) e residenti in Italia, che esercitano una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso il medesimo datore di lavoro, che abbiano fatto richiesta di un Finanziamento all’Ente Finanziatore, per il tramite del Credito Valtellinese S.p.A.. Inoltre, l’età massima alla scadenza della polizza non dovrà risultare superiore ai 71 anni non compiuti. |
Quali costi devo sostenere? |
I costi che devi sostenere, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, sono i costi amministrativi pari al 15% del premio imponibile, nonché le provvigioni di intermediazione pari al 43% del premio imponibile (quota parte percepita in media dall’intermediario sulle stime di produzione 2018, espressa in valore assoluto: € 343,05) |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’Ivass (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. - Liti Transfrontaliere: |
AVVERTENZE:
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL FINANZIAMENTO LA COPERTURA ASSICURATIVA CESSA E L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO IMPONIBILE PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA, IN TALE CASO NON TI VERRÀ RESTITUITO ALCUN IMPORTO DI PREMIO E LA COPERTURA ASSICURATIVA VERRÀ FORNITA ALLE CONDIZIONI ORIGINARIAMENTE PATTUITE.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE) CHE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARE PER LA MERA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE Al CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“GLOBAL PROTEZIONE PRESTITO - LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE PRIVATO”
Ed. 2/GPPD
Condizioni di Assicurazione – Global Protezione Prestito – Ed.2/GPPD
Data ultimo aggiornamento 31/10/2019
Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
SOMMARIO
PARTE I: MODALITA’ DI ADESIONE E ALTRE NORME GENERALI 4
Art. 1 – Modalità di adesione ed entrata in vigore dell’assicurazione – decorrenza – durata 4
Art. 4 - Cessazione dell’Assicurazione 4
Art. 6 – Estinzione anticipata del finanziamento 5
Art. 7 – Sospensione del pagamento delle rate del finanziamento 5
Art. 8 – Altre assicurazioni 6
Art. 9 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 10 - Variazione della posizione lavorativa 6
Art. 12 – Cessione dei diritti 6
PARTE II: COSA E’ COPERTO E COSA E’ ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE 7
Art. 15 - Persone Assicurabili 7
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 16.1 – Garanzia “INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE di grado pari o superiore al 60%” 7
Art. 16.2 - Garanzia “PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO” 9
Art. 17 – Esclusioni (applicabili a tutte le Garanzie) 9
PARTE III: DENUNCIA E VALUTAZIONE DEL SINISTRO – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 11
Art. 18 – Obblighi in caso di sinistro 11
Art. 19 – Valutazione dell’Infortunio o della Malattia o del grado di invalidità 11
Art. 20 – Pagamento dell’Indennizzo 12
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 12
Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:
Aderente-Assicurato o Assicurato: il cliente della Banca Contraente a cui sia stato erogato un Finanziamento, che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione.
Assicurazione: la copertura assicurativa relativa al singolo Aderente-Assicurato, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la Prestazione assicurata al Beneficiario.
Banca o Banca Contraente: il Credito Valtellinese S.p.A. che ha stipulato la Polizza collettiva con la Compagnia.
Beneficiario: il soggetto che riceve la Prestazione assicurata, ovvero l’Aderente-Assicurato.
Capitale Assicurato Iniziale: l’importo pari all’ammontare del Finanziamento richiesto, comprensivo delle spese di istruttoria, maggiorato del premio assicurativo.
Caricamenti: parte del premio versato dall’Aderente-Assicurato destinata a coprire i costi commerciali/amministrativi della Compagnia.
Compagnia: Global Assistance Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxxx 0, Xxxxxx.
Debito Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Aderente-Assicurato, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Ente Finanziatore: la Banca o altra società che eroga il Finanziamento assicurato.
Finanziamento: la concessione di un credito da parte dell’Ente Finanziatore ad un cliente, dietro il corrispettivo di un tasso di interesse, con impegno da parte del cliente stesso alla restituzione del danaro anticipato in un certo periodo di tempo.
Finanziamento erogato: è il Finanziamento richiesto, maggiorato di spese di istruttoria e di Premio assicurativo.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario: con tale termine si intende “Global Assicurazioni S.p.A”, società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e il “Credito Valtellinese S.p.A.”, società iscritta al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D.
Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera del Credito Valtellinese S.p.A. Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dall’attività svolta dall’Aderente-Assicurato.
Invalidità Permanente Totale (o IPT): l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.
Istituto di Cura: qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta, al verificarsi del Sinistro.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall’Aderente-Assicurato che riporta i dati identificativi del rischio assicurato, la somma assicurata, i dati e le dichiarazioni dell’Aderente-Assicurato nonché ogni altro elemento utile alla gestione del contratto, mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Perdita di Xxxxxxx (PI): la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Aderente-Assicurato, che generi lo stato di “Disoccupazione”. Periodo di Carenza o Carenza: è il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la copertura è sospesa. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto ai sensi della Polizza collettiva e la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Periodo di Franchigia: è il periodo di tempo successivo all’insorgenza del sinistro durante il quale l’Aderente-Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.
Piano di Ammortamento: il piano di rientro programmato del Finanziamento determinato con riferimento al Capitale Assicurato iniziale ed alla durata dell’Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione.
Polizza collettiva: il presente contratto assicurativo stipulato dalla Banca Contraente per conto degli Aderenti-Assicurati il quale regola l’Assicurazione.
Premio Unico o Premio Lordo: importo inclusivo di tasse e imposte da corrispondere in un’unica soluzione alla Compagnia al momento della conclusione dell’Assicurazione.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione assicurata o Indennizzo: la somma che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi del Sinistro.
Questionario Sanitario: modulo compilato e sottoscritto dall’Aderente-Assicurato costituito da domande sul proprio stato di salute che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto.
Recesso (o diritto di ripensamento): è il diritto dell’assicurato di recedere dalla Polizza Collettiva e farne cessare gli effetti. Residenza fiscale: è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale e determina la sua sottoposizione al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi che produce in qualsiasi luogo, a patto che, la sua permanenza in Italia sia per la maggior parte dell’anno di imposta, ovvero 183 giorni su 365.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese di istruttoria: costi che l’Ente Finanziatore pone a carico del richiedente per la copertura delle spese relative alla domanda del Finanziamento, corrisposti in un’unica soluzione al momento dell’erogazione del Finanziamento, ed attribuiti in percentuale in base al TAN.
PARTE I: MODALITA’ DI ADESIONE E ALTRE NORME GENERALI
La presente Polizza Collettiva è riservata ai clienti della Banca, ai quali sia stato erogato un Finanziamento e che hanno la facoltà di aderire liberamente alla Polizza Collettiva compilando l’apposito Modulo di Adesione e corrispondendone il relativo Premio.
Art. 1 – Modalità di adesione ed entrata in vigore dell’assicurazione – decorrenza – durata
L’adesione alla Polizza collettiva avviene tramite sottoscrizione, da parte dell’Aderente-Assicurato, del Modulo di Adesione, previa verifica, da parte della Compagnia, di tutti i requisiti di cui all’Art.15.
L’Assicurazione decorre dal giorno di erogazione del Finanziamento, purché il relativo premio sia stato pagato.
La durata dell’assicurazione corrisponde alla durata del Finanziamento, con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 84 mesi e, fatto salvo quanto indicato al successivo Art. 4, rimane sempre invariata anche nel caso di rinegoziazione della durata del finanziamento, nel qual caso la copertura assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario Piano di ammortamento del Finanziamento.
Il premio dovuto, a copertura dell’intero periodo di durata dell’Assicurazione, è compreso nell’importo del Finanziamento erogato. L’Aderente/Assicurato delega l’Ente Finanziatore ad effettuare, per suo conto, il pagamento dell’importo del premio assicurativo alla Compagnia, trattenendolo dall’importo del finanziamento erogato ed accreditandolo sul conto corrente dell’intermediario Global Assicurazioni.
L’ammontare del Premio Unico Finanziato dovuto da ciascun Aderente-Assicurato, è calcolato moltiplicando il tasso mensile lordo di premio, pari allo 0,107%, per l’importo del Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) per il numero di rate mensili del Finanziamento.
Esempio:
Finanziamento maggiorato delle spese di istruttoria = € 10.000,00 Numero rate = 24
Tasso mensile lordo: 0,107%
Premio Unico = 0,107% di € 10.000 X 24 = € 256,80
La Somma assicurata all’inizio della copertura assicurativa è pari al Finanziamento erogato, e non potrà in alcun modo essere superiore all’importo di € 35.000,00 ed essere inferiore all’importo di € 3.000,00.
La Somma assicurata decresce nel tempo in base al Piano di ammortamento originario del Finanziamento collegato alla singola adesione, corrispondente al Debito Residuo.
Art. 4 - Cessazione dell’Assicurazione
L’Assicurazione cessa alla scadenza del Finanziamento, ed in ogni caso cessa:
- al pagamento della Prestazione assicurata con riferimento alle garanzie IPT (Invalidità Permanente Totale);
- in caso di decesso dell’Aderente-Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Aderente-Assicurato (come da Art. 5 che segue);
- in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento assicurato, salvo se diversamente richiesto dall’Aderente-Assicurato (come previsto all’Art. 6, ultimo capoverso);
- in caso di Xxxxxxxxxx anticipata parziale del Finanziamento, qualora richiesto dall’Aderente-Assicurato (come da Art. 6, secondo capoverso).
- in caso di cambiamento dell’attività lavorativa dell’Aderente-Assicurato, qualora la stessa non corrisponda ai requisiti previsti dall’Art.10.
L’Aderente-Assicurato può recedere nei seguenti casi:
A. Recesso dal contratto di Finanziamento
Qualora l’Aderente-Assicurato eserciti il diritto di recesso dal contratto di Finanziamento entro 14 giorni dalla conclusione di quest’ultimo, ai sensi della normativa allo stesso applicabile, l’Assicurazione si estingue dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del recesso dal contratto di Finanziamento stesso. In questo caso, la Compagnia rimborserà, tramite l’Intermediario, all’Ente finanziatore, se dovuto, l’intero importo del premio assicurativo finanziato al netto delle imposte già versate.
B. Recesso dal contratto assicurativo
L’Aderente-Assicurato può recedere dal contratto assicurativo, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a restituire la quota parte di premio corrisposto e non goduto.
Inoltre, ai sensi dell’art.1899 C.C., l’Aderente-Assicurato può recedere dal contratto assicurativo, a partire dall’inizio del 5° (quinto) anno dalla data di decorrenza della copertura, con un preavviso di 60 giorni prima della fine dell’annualità nel corso nella quale il diritto di recesso viene esercitato. In tale caso il recesso avrà effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità. La Compagnia provvederà ad effettuare il rimborso del premio imponibile non goduto.
In seguito al recesso dal contratto assicurativo l’importo del premio rimborsato potrà, a scelta dell’Aderente-Assicurato, essere versato sul conto corrente dell’Aderente-Assicurato o direttamente alla Banca al fine di ridurre l’importo della rata o la durata del Finanziamento.
In tutte le ipotesi di cui sopra, l’Aderente-Assicurato potrà recedere dall’Assicurazione, mediante consegna all’intermediario dell’apposito modulo di recesso o inviando comunicazione di recesso tramite Lettera Raccomandata A/R o, comunque, tramite ogni altro mezzo che provi l’avvenuta consegna quale, ad esempio, E-mail, Posta Elettronica Certificata (PEC) o Fax.
Art. 6 – Estinzione anticipata del finanziamento
In caso di Estinzione Anticipata Totale (EAT) del Finanziamento, l’Assicurazione cessa come da precedente Art. 4. La Compagnia, per il tramite dell’Intermediario, provvederà a rimborsare all’Aderente-Assicurato, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della segnalazione di estinzione, l’eventuale quota di Premio imponibile finanziato, pagato e non goduto, intercorrente tra la data di estinzione anticipata del Finanziamento e la data di scadenza originaria dell’Assicurazione, al netto delle imposte assicurative versate, calcolato in “pro rata temporis”. In alternativa, l’Aderente-Assicurato potrà richiedere che la copertura assicurativa rimanga in essere. Tale richiesta dovrà essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di estinzione del prestito. In tale caso non verrà restituito alcun importo di premio all’Aderente-Assicurato e la copertura assicurativa verrà fornita alle condizioni originariamente pattuite.
ESEMPIO di EAT con cessazione della copertura e rimborso pro rata premio: EAT: effettuata il 31 dicembre 2020
Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) = € 10.000,00 Durata = 60 mesi (5 anni), decorrenza 31 dicembre 2019
Premio Lordo = € 642,00 (Premio imponibile pari ad € 626,34)
Quota premio da rimborsare:
€ 626,34 (Premio imponibile) / 1.801 (periodo assicurato, in giorni) x 1.441 (periodo non goduto, in giorni) = € 501,14
In caso di Estinzione Anticipata Parziale (EAP) del finanziamento, l’Assicurazione rimarrà in vigore e verrà adeguata tramite emissione di apposita appendice contrattuale al Modulo di Adesione in cui sarà data evidenza della nuova somma assicurata, corrispondente al nuovo valore del Debito Residuo del Finanziamento. In tale ipotesi, la Compagnia, provvederà al rimborso, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della segnalazione di estinzione, della quota di premio imponibile (relativa al periodo non goduto), al netto del pro rata della nuova rata di premio “riparametrata” calcolata sul Finanziamento richiesto (conteggiata dal giorno di estinzione anticipata parziale e la fine dell’annualità in corso).
In alternativa l’Aderente-Assicurato, tramite comunicazione scritta da inviare alla Compagnia, potrà fare richiesta di cessazione della copertura assicurativa e la Compagnia provvederà al rimborso del premio imponibile non goduto, il quale verrà calcolato con le stesse modalità previste in caso di Estinzione Anticipata Totale. Tale richiesta potrà essere effettuata alla Compagnia, contestualmente all’operazione di estinzione anticipata totale del Finanziamento, compilando l’apposito modulo presso la Banca.
ESEMPIO di EAP con mantenimento in vigore della copertura assicurativa:
Finanziamento richiesto (maggiorato delle spese di istruttoria) = € 10.000,00 Durata = 60 mesi (5 anni), decorrenza 31 dicembre 2019.
Premio lordo = € 642,00 (Premio imponibile pari ad € 626,34)
EAP: effettuata il 31 dicembre 2020:
Debito Residuo alla data di estinzione parziale: € 5.500,00
Quota Parzialmente Estinta: € 2.500,00
Quota Capitale residua: (€ 5.500,00 - € 2.500,00) = € 3.000,00
Finanziamento richiesto “riparametrato”:
€ 10.000 (Finanziamento richiesto) x 3.000 (quota capitale residua) / € 5.500 (capitale residuo alla data di estinzione parziale) = € 5.454,55
Calcolo ottenuto quale risultanza della formula di equivalenza che segue:
€ 10.000 sta ad “X” (Finanziamento richiesto “riparametrato”) come € 5.500 sta ad € 3.000
Quota premio da rimborsare: € 227,79
Ottenuto come da calcolo che segue: € 501,14 - € 273,35 dove:
1. Premio non goduto calcolato sul Finanziamento richiesto:
€ 626,34 (Premio imponibile) /1.801 (periodo assicurato, in giorni) x 1.441 (giorni non goduti) = € 501,14
2. Premio non goduto calcolato sul Finanziamento richiesto “riparametrato”:
€ 341,64 (Premio imponibile) /1.801 (periodo assicurato, in giorni) x 1.441 (giorni non goduti) = € 273,35
Art. 7 – Sospensione del pagamento delle rate del finanziamento
L’eventuale sospensione del pagamento delle rate del finanziamento non comporta la sospensione del relativo contratto di assicurazione. Tuttavia l’Aderente-Assicurato dovrà comunicare alla Compagnia, per il tramite dell’Intermediario, le date di sospensione e di ripresa del pagamento delle rate del Finanziamento e durante il periodo di loro sospensione si avranno i seguenti effetti sulle Garanzie previste dalla polizza:
Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60% (IPT): la copertura rimane in vigore nel periodo di sospensione del Finanziamento, commisurata al Debito Residuo risultante alla data di inizio del periodo di sospensione del Finanziamento; pertanto eventuali sinistri accaduti nel periodo di sospensione saranno indennizzabili;
Garanzia PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO (PII): la copertura rimane sospesa per tutta la durata del periodo di sospensione del Finanziamento. Eventuali sinistri accaduti nel periodo di sospensione non saranno indennizzabili.
La validità e l’efficacia dell’Assicurazione non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi.
La Compagnia dispensa l’Aderente-Assicurato dalle comunicazioni di cui all'Art. 1910 del C.C., salvo in caso di Sinistro, nel qual caso l’Assicurato-Aderente dovrà dare, comunicazione ai sensi dell’art. 1910 C.C. a ciascun assicuratore dell’esistenza degli altri contratti assicurativi. L'Aderente in tal caso potrà chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Art. 9 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente-Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ESEMPIO: le circostanze dichiarate nel Questionario Sanitario circa lo stato di salute dell’Assicurato influiscono sulla valutazione del rischio ai sensi dell’art. 1893 e 1894 c.c.
L’erronea indicazione con colpa o dolo delle stesse può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
Art. 10 - Variazione della posizione lavorativa
L’Aderente-Assicurato è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia, eventualmente compilando l’apposito modulo presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, di ogni cambiamento lavorativo.
la polizza cesserà automaticamente
Qualora il nuovo tipo di lavoro dovesse discostarsi da “lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un
orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato”
ricevuta l’informativa, provvederà entro 30 giorni al contestuale rimborso del premio imponibile per il periodo non goduto.
e la Compagnia,
Sono a carico degli Aderenti-Assicurati le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio.
Art. 12 – Cessione dei diritti
L’Aderente-Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Assicurazione.
Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Assicurazione, dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, anche per il tramite dell’Intermediario.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dell’Aderente-Assicurato deve essere comunicata alla Compagnia per il tramite della Banca Contraente e/o di Global Assistance S.p.A. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all’Aderente-Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Aderente-Assicurato stesso.
Per ogni controversia in qualunque modo connessa alla presente Assicurazione sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l’Aderente-Assicurato.
PARTE II: COSA E’ COPERTO E COSA E’ ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE
Art. 15 - Persone Assicurabili
È consentita l’adesione alla presente Polizza Collettiva solo alle persone fisiche, clienti della Banca, che possiedano i seguenti requisiti:
a) siano residenti in Italia,
b) esercitino una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro e che non abbiano ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
c) alla data di decorrenza dell’Assicurazione siano di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 67 anni non compiuti, fermo che l’età massima a scadenza non dovrà essere superiore a 71 anni non compiuti;
d) risultino idonei all’adesione in seguito alla valutazione dello stato di salute effettuato dalla Compagnia sulla base delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate alla sottoscrizione del Questionario Sanitario.
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata, entro i limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, per il seguente pacchetto di Garanzie:
- INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE di grado pari o superiore al 60% (di seguito “IPT”);
- PERDITA INVOLONTARIA D’IMPIEGO (di seguito “PII”).
Art. 16.1 – Garanzia “INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE di grado pari o superiore al 60%”
a) Oggetto della garanzia IPT
In caso di IPT dell'Aderente-Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia avvenuti nel periodo di Assicurazione, salvo i casi di esclusione specificati all’Art.17, la Compagnia corrisponde all’Aderente-Assicurato un indennizzo pari al Debito Residuo del Finanziamento al momento dell’insorgenza del sinistro.
La data di insorgenza del Sinistro:
in caso di Infortunio: è la data di effettivo accadimento dello stesso;
in caso di Malattia: è la data della prima diagnosi medica.
Eventuali rate scadute e non pagate non modificano l’importo liquidabile mentre verranno detratte dall’importo da indennizzare eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di PII nel periodo intercorrente tra la data del sinistro e l’effettiva liquidazione del sinistro IPT.
L’IPT per essere indennizzabile, deve corrispondere ad un’invalidità di almeno il 60%, accertata e valutata secondo i criteri stabiliti al punto “c”, che segue, della presente garanzia.
b) Limitazioni della garanzia IPT
La Garanzia IPT è valida senza limiti territoriali ma deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.
c) Modalità di accertamento IPT
c.1) Garanzia IPT da Infortunio:
Il grado di IPT viene valutato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30- 06-1965 n°1124 e successive modifiche) ed è stabilito, previa presentazione del certificato di guarigione, nel momento in cui i postumi invalidanti si siano stabilizzati.
L’Aderente-Assicurato deve consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine, perizia o accertamento che questa ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
La Compagnia si impegna a comunicare all’Aderente-Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l’esito della valutazione del sinistro, (“Esito Valutazione IPT Infortunio”) entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se al momento dell’Infortunio l’Aderente-Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di interventi chirurgici e/o applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per i l lato sinistro e viceversa.
In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificata nella Tabella INAIL, la valutazione del grado di invalidità verrà stabilita tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell’Aderente-Assicurato.
c.2) Garanzia IPT da Malattia:
Il grado di IPT viene valutato, facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL Percentuali Invalidità Permanente” (D.P.R. 30- 06-1965 n°1124 e successive modifiche), nel periodo compreso tra i 6 (sei) mesi ed entro i 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di denuncia della malattia.
Tale periodo è convenzionalmente fissato sulla base di criteri medico legali che definiscono le tempistiche necessarie alla stabilizzazione dei postumi in caso di malattia.
Prima del decorso dei 6 (sei) mesi, la Compagnia non effettuerà alcuna valutazione del grado di invalidità permanente.
indipendentemente dalla guarigione clinica della malattia denunciata ed anche in assenza della produzione
Trascorsi i 6 (sei) mesi sopra indicati e sino allo scadere del 18 (diciotto) mesi, la Compagnia s'impegna a comunicare all'Aderente- Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche.
Decorsi i 18 (diciotto) mesi -
da parte dell'Aderente-Assicurato del certificato medico attestante la guarigione e i postumi invalidanti stabilizzati - la Compagnia effettua comunque la valutazione medico legale atta ad accertare gli eventuali postumi invalidanti e si impegna a comunicare all'Aderente- Assicurato l'esito della valutazione del sinistro (“Esito Valutazione IPT Malattia”) entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dallo scadere dei 18 (diciotto) mesi.
L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Aderente-Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica.
La Compagnia, compiuti gli accertamenti del caso e le valutazioni, provvede, al pagamento del Debito Residuo risultante al momento del sinistro.
La Compagnia corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia nel caso in cui rappresentino malattia/invalidità concorrenti.
in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità permanente andrà effettuata
dalla preesistente condizione menomativa.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità, indipendentemente dalla professione dell’Aderente- Assicurato.
d) Diritto all’indennizzo per IPT in caso di morte per cause indipendenti dall’infortunio o dalla Malattia:
Garanzia IPT da Infortunio:
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente da infortunio è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia se l'Aderente-Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, liquida agli eredi o aventi causa, l’importo del Debito Residuo risultante al momento del sinistro, qualora dovuto, in base alla valutazione della documentazione già ricevuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.
In questo caso gli eredi o gli aventi causa devono presentare:
certificato di morte;
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi e/o testamentari: il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Gli eredi o aventi causa, se necessario, dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l 'Aderente- Assicurato.
La Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’Esito Valutazione IPT Infortunio entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suindicata documentazione.
Garanzia IPT da Malattia:
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente da Malattia è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'Aderente-Assicurato dovesse decedere per cause diverse dalla malattia denunciata e dopo che la Compagnia abbia effettuato gli opportuni accertamenti e verifiche, ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell’indennizzo in favore dell’Aderente-Assicurato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Aderente-Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo pari al Debito Residuo risultante alla data del sinistro.
Se l’Aderente-Assicurato decede per cause diverse dalla malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche necessari, la Compagnia liquida agli eredi o aventi causa, l’importo pari al Debito Residuo risultante alla data del sinistro, a condizione che gli eredi o aventi causa dimostrino:
la stabilizzazione dei postumi invalidanti mediante produzione del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero;
l’assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla malattia generante lo stato di invalidità (es. decesso dell’Aderente-Assicurato a causa di incidente stradale).
Gli eredi o aventi causa, se necessario, dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Aderente- Assicurato.
Gli eredi o aventi causa, dovranno inoltre fornire alla Compagnia:
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi e/o testamentari: il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
La Compagnia s’impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l’Esito Valutazione IPT Malattia entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.
Art. 16.2 - Garanzia “PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO”
a) Oggetto della garanzia PII
In caso di PII dell’Aderente-Assicurato, avvenuta nel periodo di copertura e dopo il periodo di carenza contrattuale, a seguito di
licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 Art. 3), salvo i casi di esclusione di cui all’Art.17,
la Compagnia rimborsa all’Aderente-Assicurato una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato fino ad un limite massimo di 12 mensilità consecutive. In particolare ogni indennizzo (commisurato ad una rata intera di Finanziamento), verrà corrisposto di volta in volta trascorsi 30 giorni continuativi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta e a partire dalla prima rata in scadenza successiva.
Il periodo di inattività lavorativa termina con il primo reimpiego regolarmente retribuito; tuttavia il periodo di Inattività lavorativa non termina con un periodo di prova non superato se di durata pari o inferiore ai 30 giorni.
Nessuna nuova prestazione è dovuta allorché la Compagnia abbia già rimborsato, nel periodo assicurato, una somma pari a 36 mensilità complessive per più sinistri di PII.
Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario alla data della notifica del licenziamento:
esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di
lavoro (ciò in assenza di variazione della posizione lavorativa, di cui la Compagnia deve aver preso atto previa tempestiva comunicazione
dell’Aderente-Assicurato, la quale non deve discostarsi da quanto previsto al precedente art. 10);
aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo;
essere in possesso dei seguenti requisiti: disoccupazione totale ma alla ricerca attiva di occupazione;
ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge;
non aver compiuto 70 anni di età. Nessuna nuova prestazione è dovuta allorché:
lavoro differenti);
la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di
l’Aderente-Assicurato abbia cessato la propria attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia.
b) Limitazioni, Periodo di Franchigia e di Carenza della garanzia PII
La Garanzia PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana e cesserà al compimento del 70° (settantesimo) anno di età dell’Aderente-Assicurato.
Non sono in copertura i licenziamenti notificati nei primi 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa (Periodo di Carenza).
È previsto un Periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro, durante il quale l’Aderente- Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
ESEMPIO (si ipotizza, per semplicità, che la scadenza della rata coincida con la data di inizio di interruzione del lavoro e che il licenziamento venga notificato in un periodo successivo alla carenza contrattuale): | ||||
Data di inizio del licenziamento | Durata periodo di inattività lavorativa | Periodo di Franchigia | Liquidazione ITT: | |
2 giugno | 120 giorni (dal 2 giugno al 29 agosto) | 60 giorni (dal 2 giugno al 31 luglio) | Importo pari alle 2 rate scadute nei 60 giorni successivi (dal 1 agosto a 29 settembre) |
c) Modalità di accertamento PII
L’Aderente-Assicurato, oltre a fornire alla Compagnia la documentazione in base a quanto previsto dall’art. 18, si impegna a collaborare per consentire alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il datore di lavoro a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Art. 17 – Esclusioni (applicabili a tutte le Garanzie)
Infortuni
Con la presente assicurazione sono esclusi i seguenti eventi, in quanto non considerati Infortuni:
- le ernie;
- gli avvelenamenti, le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione gli infortuni causati:
a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza della Copertura assicurativa e loro seguiti e conseguenze;
b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
c) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall’Aderente-Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Compagnia di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs;
d) dalla pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato
isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale, hockey sul ghiaccio e dalla attività di trapezista e stuntman;
e) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; f) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
g) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; h) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
j) da suicidio o tentato suicidio;
k) da eventi occorsi durante il periodo d’arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono altresì escluse dall'Assicurazione le conseguenze dell'Infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
Malattia
Con la presente assicurazione sono esclusi i seguenti casi:
- l’infertilità e la sterilità;
- ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. In ogni caso, sono escluse dall’Assicurazione le Malattie:
a) preesistenti alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) derivanti da intossicazioni causate da abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate;
d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da cure dimagranti e dietetiche;
f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni;
g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
Perdita involontaria di impiego:
Con la presente assicurazione sono esclusi i seguenti casi:
a) la perdita di impiego che occorre all’Aderente-Assicurato che non abbia prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente
in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il
sinistro;
b) l’Aderente-Assicurato era già a conoscenza della prossima perdita di impiego al momento dell’adesione, o se comunque erano a lui già note circostanze che oggettivamente lasciavano prevedere che tale evento si sarebbe verificato, o se il licenziamento viene notificato durante il periodo di carenza;
c) alla perdita impiego faccia immediatamente seguito il pensionamento o il pre-pensionamento; d) il contratto di lavoro subordinato non è regolato dalla Legge italiana;
e) l’Aderente-Assicurato al momento della perdita impiego era in periodo di prova; f) la perdita di impiego è dovuta a dimissioni;
g) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
h) il licenziamento avviene tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
j) la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale, avviene a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono
i) il licenziamento avviene a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
k) nell’arco del periodo di mobilità del lavoratore dipendente matura il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
l) l'Aderente-Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia;
m) se l’Aderente-Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità. n) la disoccupazione è parziale.
PARTE III: DENUNCIA E VALUTAZIONE DEL SINISTRO – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Art. 18 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Aderente-Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o all’Intermediario mediante lettera raccomandata, eventualmente compilando l’apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento, con i seguenti tempi e modalità:
A) Sinistro Invalidità Permanente Totale (IPT) determinato da Infortunio:
Se il sinistro è determinato da Infortunio, la denuncia deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e, in ogni caso entro 3 (tre) giorni dalla data del Sinistro stesso o dal momento in cui l’Aderente-Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, con l’indicazione del luogo, giorno, ora e descrizione dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico.
L’Aderente-Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Compagnia di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Compagnia stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell’Aderente-Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
italiano
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, il modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà comunque essere redatto da un medico che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'Istituto di
Cura presso cui l'Aderente-Assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Successivamente l’Aderente-Assicurato deve:
a) documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici sino a guarigione avvenuta;
b) fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione. Nel caso di garanzia IPT, tale documentazione dovrà attestare la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).
Le spese relative ai certificati medici e ogni altra documentazione medica richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Aderente-Assicurato.
Se il sinistro è determinato da Malattia, l’Aderente-Assicurato o altra persona in sua vece devono denunciare la Malattia entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento della prima diagnosi medica che attesti la Malattia e che, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze,
B) Sinistro Invalidità Permanente Totale (IPT) determinato da Malattia:
possa interessare la garanzia prestata.
La denuncia deve essere corredata dal certificato medico sulla natura della Malattia.
L’Aderente-Assicurato deve inviare periodicamente alla Compagnia le informazioni relative al decorso della Malattia denunciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri e ogni altro documento a sua disposizione atto a contribuire alla valutazione degli eventuali postumi invalidanti e, su richiesta della Compagnia, deve inoltre:
fornire alla Compagnia, in caso di guarigione clinica della Malattia denunciata con riportati postumi invalidanti stabilizzati, il relativo certificato medico;
in caso diverso dal punto che precede, richiedere alla Compagnia di procedere all'accertamento dei postumi secondo le modalità indicate al punto “c.2” dell’art.16.1 - “Garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% (IPT)” al punto “c.” - Modalità di accertamento della garanzia IPT al paragrafo “c.2”.
Resta in ogni caso convenuto che l’Aderente-Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
C) Sinistro determinato da Xxxxxxx involontaria d’impiego (PII):
Se il sinistro è determinato PII, l’Aderente-Assicurato deve denunciare il sinistro entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica del licenziamento allegando, la seguente documentazione:
documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro (a tal d’uopo l’Assicurato deve sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo);
documento comprovare l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste di mese in mese.
L’inadempimento degli obblighi di avviso/denuncia di cui sopra (punti A, B e C) può determinare le conseguenze della perdita del diritto all’Indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tale obbligo (cfr. Artt. 1913 e 1915 C.C.).
Art. 19 – Valutazione dell’Infortunio o della Malattia o del grado di invalidità
La natura dell’Infortunio o della Malattia, così come il grado di Invalidità Permanente, è concordata dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con l’Aderente-Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo sulla natura dell’Infortunio o della Malattia che abbia determinato l’IPT oppure sul grado di Invalidità Permanente, ciascuna delle parti nominerà un proprio perito.
I due Periti, così nominati, nomineranno un terzo perito. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri tecnici o ausiliari, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà e l’Assicurato conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall’Indennizzo eventualmente dovuto.
Art. 20 – Pagamento dell’Indennizzo
La Compagnia, ricevuta la denuncia del sinistro e valutata la sussistenza del diritto all’indennizzo (in base agli artt. 16, 17 e 19) provvede, non appena ricevuta tutta la documentazione a supporto ai sensi dell’Art. 18, al pagamento dell’Indennizzo in base ai seguenti termini:
- Garanzia IPT: entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di indennizzo firmata per accettazione dall’Aderente-Assicurato, trasmessa dalla Compagnia unitamente all’invio all’Esito Valutazione IPT Infortunio / Esito Valutazione IPT Malattia.
L’Indennizzo verrà corrisposto all’Aderente-Assicurato che potrà utilizzarlo per l’estinzione del Finanziamento ovvero per la riduzione del Debito Residuo relativo al detto Finanziamento.
In caso di Estinzione Anticipata Totale del Finanziamento, ove la copertura assicurativa venga mantenuta ai sensi dell’Art. 6, in caso di sinistro l’Indennizzo verrà determinato in base al Piano di Ammortamento originario e quindi sarà pari al Debito Residuo del Finanziamento alla data del Sinistro.
- Garanzia PII: entro 15 giorni dal termine della rata mensile di cui spetta a termini di polizza, come indicato dalla Compagnia, la liquidazione.
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Art. 1899 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
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5. ACCESSO AI DATI
I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.
7. DIFFUSIONE
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno del territorio italiano o comunque dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all’esterno dell’Unione Europea.
9. DIRITTI DELL’INTRESSATO
In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall’art. 15 del GDPR, in particolare di:
Xxxxxxxx la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell’eventuale rappresentante designati ai sensi dell’art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare.
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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