CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione cessa automaticamente nei casi di morte dell'Assicurato, fallimento, scioglimento della società o dell’associazione professionale, fusione o incorporazione della società o dell’associazione professionale, messa in liquidazione anche volontaria della società, cessione del ramo di azienda a soggetti terzi, alienazione dell'attività o fusione della stessa con quella di altri, cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 7. A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 1896 Cod. Civ., in caso di cessazione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio eventualmente non goduta.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossi- codipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, dia- bete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessazione dell’Assicurazione.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Nel caso in cui la copertura destinata al singolo Locatario avente durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del veicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente al Contraente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all’annualità in corso.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 24 della presente polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione di cui alla Polizza cesserà di avere efficacia in caso di:
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi costituiscono per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art.1898 C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo, determinano la cessazione dell’Assicurazione.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo quanto previsto all’Articolo 4.12 ed indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne saranno informati, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo quanto previsto all’Art. 3.9 delle Condizioni ed indipendentemente dal momento in cui la Società ne sarà informata, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di: