CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione cessa automaticamente nei casi di morte dell'Assicurato, fallimento, scioglimento della società o dell’associazione professionale, fusione o incorporazione della società o dell’associazione professionale, messa in liquidazione anche volontaria della società, cessione del ramo di azienda a soggetti terzi, alienazione dell'attività o fusione della stessa con quella di altri, cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 7. A parziale deroga di quanto stabilito dall'Art. 1896 Cod. Civ., in caso di cessazione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio eventualmente non goduta.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossi- codipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, dia- bete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessazione dell’Assicurazione.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Nel caso in cui la copertura destinata al singolo Locatario avente durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto del veicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente al Contraente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all’annualità in corso.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 24 della presente polizza, l’assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
a) estinzione anticipata del finanziamento: determina la risoluzione delle coperture assicurative. In questo caso è necessario ricevere la conferma da BMW FSI dell’estinzione del finanziamento; la risoluzione ha ef- fetto dalla data di estinzione intesa quale data di regi- strazione del pagamento dell’importo residuo di finan- ziamento. La Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. Non si procede alla risoluzione anticipata delle coper- ture assicurative se è richiesta la prosecuzione del rap- porto assicurativo fino alla scadenza pattuita in ori- gine; nella specie, al momento del pagamento dell’im- porto residuo del finanziamento è necessario inoltrare alla Società una comunicazione scritta in tal senso o comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di estinzione anticipato del finanziamento attraverso l’in- vio di comunicazione all’indirizzo mail backoffice- xxx@xxxx-0.xx.
b) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, di- struzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: • informare dell’evento la Società con comunica- zione scritta, allegando copia del Modulo di ade- sione; • consegnare – unitamente alla predetta comuni- cazione - la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di ven- dita del Veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di de- nuncia nel caso di Furto del Veicolo. La Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scade- neza della copertura. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle co- perture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r.; • essere inviata all’Agenzia; • indicare i riferimenti bancari, compreso il codice IBAN, verso i quali effettuare l’accredito Premio e il codice fiscale.
c) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): se non vi è contemporanea estinzione anticipata del con- tratto di finanziamento, la Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione...
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo quanto previsto all'Articolo 11 delle Condizioni Generali ed indipendentemente dal momento in cui la Società ne sarà informata, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) scioglimento della società o dell'associazione professionale;
b) cessazione dell'Attività;
c) ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato;
d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
e) messa in liquidazione anche volontaria della società;
f) cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
g) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
h) perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione;
i) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo quanto previsto all’Art. 3.9 delle Condizioni ed indipendentemente dal momento in cui la Società ne sarà informata, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) scioglimento della società o dell’associazione professionale;
b) cessazione dell’Attività;
c) ritiro dall’Attività o morte dell’Assicurato;
d) fusione od incorporazione della società o dell’associazione professionale;
e) messa in liquidazione anche volontaria della società;
f) cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
g) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
h) perdita o revoca dell’abilitazione all’esercizio della professione;
i) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell’Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento. In tutti i casi predetti l’Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Polizza.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza.
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. Salvo quanto previsto all’Articolo 4.12 ed indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne saranno informati, questa Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
a) scioglimento della società o dell’associazione professionale; b) cessazione dell’Attività;
CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione di cui alla Polizza cesserà di avere efficacia in caso di: